Cassazione Civile, Sez. 6, 01 giugno 2018, n. 14053 - La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 01/06/2018

 

 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Latina respingeva la domanda di N.G. volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale (cardiopatia ischemica, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio) e la condanna dell'INAIL alla costituzione della relativa rendita;
2 la Corte di Appello di Roma, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, accoglieva il gravame proposto da C.C.R., G. R. e G. E., eredi di N.G., deceduto il 16/02/2010 e, in riforma della sentenza appellata, riconosceva la rendita con decorrenza dal 15/06/1991;
3. l'INAIL propone ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a 2 motivi;
4. gli eredi di N.G. si sono costituiti con mandato ed hanno depositato memoria ex art. ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., adesiva al ricorso dell'Inail.
 

 

Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 135, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in combinato disposto con gli artt. 66 e 74 del medesimo testo unico. L'Inail lamenta che la Corte d'Appello di Roma abbia dichiarato il diritto di N.G. a percepire la rendita per malattia professionale con decorrenza dal 15/06/1991, mentre la domanda amministrativa per il riconoscimento della stessa era stata presentata solo in data 20/11/2006.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l'INAIL lamenta- ex art. 360 n. 5 c.p.c.- l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. E' sufficiente qui ribadire infatti che "la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso" (così Cass. n. 2285 del 31/01/2013, che riprende Cass. n. 17909 del 31/08/2011).
4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., cui ha aderito la parte intimata, il ricorso, manifestamente fondato, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
5. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.c., con la condanna dell'Inail alla costituzione e liquidazione della rendita con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.11.2006).
6. Rimane confermata nel resto la sentenza della Corte d'appello, ivi compresa la liquidazione delle spese processuali, mentre le spese del presente giudizio vengono compensate, in considerazione della posizione processuale assunta dagli intimati.
7. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
 

 

P.Q.M.
 

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna l'Inail a corrispondere la rendita con decorrenza dal 20.11.2006. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 5.4.2018