Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. XI/ 164
"Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del d.lgs 81/2008
(Di concerto con l'assessore De Nichilo Rizzoli)

VISTI:

• i1 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
• la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
• la delibera di Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare il paragrafo 6.RISORSE;
• il Piano Regionale della Prevenzione di Regione Lombardia approvato con delibera di Giunta Regionale n. X/3564 del 06/06/2015;
• le Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018, approvate con dgr n. X/7600 del 20.12.2017;
• il D.P.C.M 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
• l’aggiornamento dei componenti e del Regolamento del Comitato Regionale di Coordinamento, ex art. 7 del D.Lgs 81/2008, operato con delibera di Giunta Regionale n. X/5168 del 16.05.2016;
VISTO il “Protocollo di Intesa per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio” - siglato da Regione Lombardia, da ATS Città Metropolitana di Milano e da altri soggetti istituzionali con competenza in materia nonché da Assolombarda - Confindustria Milano Monza e Brianza, da Assimpredil e dalle Confederazioni Sindacali e le OO.SS dei lavoratori CGIL, CISL e UIL di Milano presso la Prefettura di Milano il 20 aprile 2018 - col quale si intende contrastare, relativamente al territorio della provincia di Milano, il fenomeno infortunistico attraverso il rafforzamento delle attività di prevenzione a partire dai settori e dagli scenari di esposizione con una più alta esposizione al rischio;
VISTA la seduta congiunta della Cabina di regia e del Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7 D.Lgs 81/08, convocata lo scorso 20 aprile 2018 dall’Assessore al Welfare, Avvocato Gallerà, alla quale ha partecipato il Presidente, Avvocato Fontana, i rappresentanti delle Istituzioni con competenze in SSL e i vertici delle associazioni datoriali e sindacali che ne sono componenti, per sottolineare la necessità di un approccio sistemico più efficace e di ulteriori misure di prevenzione idonee per contrastare il fenomeno infortunistico;
RITENUTO opportuno predisporre un “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che rappresenti lo strumento di pianificazione, di cui Regione Lombardia intende dotarsi per affrontare l’aumento di infortuni sul lavoro mortali (anche plurimi) che, dall’inizio del 2018, che sta interessando le imprese lombarde;
CONSIDERATO che il documento “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), è stato predisposto dalla competente U.O della Direzione Generale Welfare previo confronto con i Direttori del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (IPS) delle ATS in relazione ai criteri di priorità rischio basati sull’appropriatezza e sull’evidenza scientifica di efficacia;
STABILITO che il Piano, ovvero gli indirizzi in esso contenuti sono funzionali ad affrontare l’aumento di infortuni sul lavoro mortali (anche plurimi) che, dall’inizio del 2018, sta interessando le imprese lombarde e che la finalità perseguita con il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi normativi;
STABILITO che l’incremento dell’attività ispettiva dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL), istituiti presso i Dipartimenti IPS delle ATS - per il contrasto del fenomeno infortunistico può essere raggiunto attraverso il reperimento di nuove risorse di personale;
PRESO ATTO che l’art. 13, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e smi dispone la realizzazione di ulteriori attività di prevenzione mediante l’utilizzo dei proventi delle sanzioni ex D.Lgs 758/1994;
STABILITO che, a contrasto del fenomeno infortunistico, la realizzazione di ulteriori attività di prevenzione, ovvero l’incremento del 10% del numero dei controlli in circa 1.000 aziende aggiuntive da parte dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dei Dipartimenti IPS delle ATS, si attua attraverso il reperimento di nuove risorse di personale;
RICHIAMATA la nota (protocollo G 1.2018.0002863) con cui la DG Welfare e la DC Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione hanno disposto che entro il 31 gennaio di ogni anno Regione Lombardia Incassa, su Conto Corrente Bancario della Banca d’Italia n. 306689 che alimenta il capitolo di bilancio 11982 Istituito In attuazione dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e smi, gli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS nell’anno precedente;
DATO ATTO che in Regione Lombardia, per l’anno 2017, l’ammontare dei proventi delle sanzioni irrogate dalle ATS, versati su CC Banca d’Italia n. 306689, è pari a 8.242.267,24€;
RILEVATO che il reperimento di nuovo personale da dedicare all’attività di controllo aggiuntiva (pari a circa 1000 aziende da controllare) trova copertura attingendo alle risorse finanziarie presenti al Capitolo di Bilancio regionale n. 1 1982 Istituito In attuazione dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e smi;
RITENUTO che l’incremento delle attività di controllo di competenza del Servizi PSAL, possa essere garantito attraverso la programmazione di specifici progetti/piani di attività di controllo In grado di Impegnare il personale aggiuntivo, che si affianca agli operatori In organico al Servizio PSAL;
RILEVATO che talune ATS hanno realizzato nell’ultimo quinquennio alcune esperienza di percorso di prevenzione strutturato (Plano Mirato) dimostrando l’efficienza e l’efficacia di questa modalità di controllo;
DATO ATTO che la realizzazione dei percorsi di prevenzione strutturati (Plani Mirati) prevede il coinvolgimento contestuale di più aziende, nel quali l’Intervento è esplicato utilizzando più strumenti, quali: Informazione, seminari. Ispezioni, processi di autovalutazione e valutazione dei rischi collegiale;
STABILITO che il personale aggiuntivo può essere destinato all’attività di controllo esercitata dal Servizi PSAL, ovvero alla realizzazione di percorsi di prevenzione strutturati (Piano Mirato), che comprendono le fasi di: avvio (selezione e informazione aziende), concertazione (confronto partecipato a seminari), autovalutazione (somministrazione alle aziende di uno specifico questionario), valutazione/conclusione;
PRESO ATTO che, per una migliore razionalizzazione delle risorse, il nuovo personale da Impiegare nell’attività di controllo aggiuntiva può essere reperito tra:
- tecnici della prevenzione che, attraverso assunzione a tempo determinato, per tutte le fasi che compongono i percorsi di prevenzione strutturati (Piani Mirati);
- esperti in biologia, chimica, ingegneria, attraverso rapporti libero professionali di collaborazione, per prestazioni specialistiche puntuali (compresi gli Interventi di analisi documentale, di approfondimento tecnico, di informazione seminariale) necessari alla realizzazione dei percorsi di prevenzione strutturati (Piani Mirati);
STABILITO che la copertura dei costi annuali con cui affrontare l’incremento dell’attività di controllo è garantita dalle risorse del Capitolo di Bilancio regionale n. 1 1982, che presenta la necessaria disponibilità;
STABILITO che le risorse dei proventi delle sanzioni sono ripartite tra le 8 ATS proporzionalmente al numero di aziende site nel territorio di competenza;
PRESO ATTO che il Piano, nel triennio di riferimento, prevede la copertura dei costi triennali derivanti dall’incremento dell’attività di controllo, destinando:
- 1.000. 000€ all’acquisizione di strumenti e attrezzature di lavoro che consentano l’operatività del nuovo personale;
- 1.000. 000€ all’affidamento di rapporti libero professionali di collaborazione a esperti In biologia, chimica. Ingegneria;
- 6.242.267€ all’assunzione a tempo determinato dei tecnici della prevenzione;
STABILITO che il Piano sarà annualmente rimodulato in base ai proventi introitati con le sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS nell’anno precedente per valutare possibili incrementi della dotazione di organico e di quanto utile ad incrementare l’attività di prevenzione;
RITENUTO di ripartire tra le 8 ATS lombarde l’Incremento del numero di aziende da controllare e le risorse economiche proporzionalmente al numero di aziende presenti nel territorio di competenza di ciascuna ATS come Illustrato nella seguente tabella:

PRESO ATTO che in assenza di criteri nazionali per l'attribuzione di personale ai Servizi PSAL dei Dipartimenti IPS delle ATS, definiti in base ad un bisogno oggettivato (quale, a puro titolo di esempio, la frequenza infortunistica, piuttosto che il numero di controlli), l’importo annuale per l’assunzione, a tempo determinato, di tecnici della prevenzione è ripartito proporzionalmente al numero di aziende insistenti nel territorio di competenza - ovvero al numero di Posizioni assicurative territoriali (PAT) di INAIL, che costituisce il denominatore per il calcolo del LEA per l'area della salute e sicurezza sul lavoro - e da questo deriva l'incremento di personale;
CONSIDERATO che il costo unitario stimato annuo di un tecnico della prevenzione equivalente è pari a 42.000€ con oneri riflessi ed IRAP, la tabella seguente riporta il numero di tecnici aggiuntivi assegnati ad ogni ATS per la realizzazione del presente Piano straordinario triennale:

CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali vigenti, la spesa per il personale In questione non rientra nel calcolo per il rispetto del limite di spesa imposto dall’articolo 17 comma 3 bis del DL 98/2011, che prevede espressamente che entro l’anno 2020 la spesa del personale del SSR non possa superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’ 1,4 per cento, in un percorso graduale dall’anno 2015 all’anno 2020, trattandosi di risorse provenienti esclusivamente da soggetti privati;
DATO ATTO che i costi annuali relativi alle assunzioni di tecnici della prevenzione sono costi confermati perii periodo di tre anni;
DATO ATTO che in relazione ai finanziamenti previsti dal presente provvedimento straordinario, stante la fonte di finanziamento utilizzata, le risorse assegnate per l'assunzione dei tecnici della prevenzione a tempo determinato, dovranno essere destinate alla copertura del trattamento economico fondamentale, accessorio e della produttività collettiva ai sensi del vigente CCNL del Comparto Sanità;
DATO ATTO che per i rapporti libero professionali di collaborazione con esperti (biologi, chimici e ingegneri) sono individuate - sulla base del criterio di continuità territoriale - ATS capofila cui sono affidate le funzioni di attivazione dei rapporti libero professionali, coordinamento degli incarichi tra le diverse ATS, esposizione dei costi e che questi ultimi saranno oggetto di rendicontazione annuale alla Direzione Generale Welfare;
DATO ATTO che per l’area salute e sicurezza sul lavoro, l’attività di controllo è oggetto del debito informativo delle singole ATS nei confronti del livello regionale e nazionale, costituendo indicatore di attività previsto sia dai Livelli Essenziali di Assistenza che dal Piano regionale della Prevenzione (programma 9);
RITENUTO opportuno avviare un costante monitoraggio sull’attuazione (indicatore: incremento n. controlli 2018 vs 2017) e sull’efficacia delle misure aggiuntive (implementando lo studio per la valutazione dell’efficacia dell’attività dei Servizi PSAL fondato sul metodo “difference in difference” (DID) e pubblicato sul Giornale di medicina del Lavoro Med Lav 2018; 109, 2: 110-124) programmate dalle singole ATS per incrementare l’attività di controllo di cui al presente Piano;
STABILITO che le ATS inoltrano alla DG Welfare, UO Prevenzione, la programmazione annuale delle misure che intendono attivare in attuazione del presente “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e che le singole programmazioni saranno oggetto di comunicazione alla Cabina di regia (istituita ai sensi del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e di valutazione da parte della stessa Direzione Generale Welfare;
RITENUTO pertanto di affidare al Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7, D.Lgs 81/2008 e smi, l’osservazione costante della realizzazione di percorsi di prevenzione strutturati (Piani Mirati) e della progressiva crescita dell’attività di controllo e che gli esiti di detto monitoraggio saranno presentati alla Cabina di regia per la loro validazione a conferma dell’efficacia delle misure attuate;
RILEVATO che la finalità perseguita con il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi normativi;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 

1. di approvare il documento "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di disporre che gli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS nell’anno 2017 e già incassati da Regione Lombardia su cc bancario della Banca d’Italia n. 306689 che alimenta il capitolo di bilancio regionale n. 1 1982 istituito in attuazione dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e smi, sono finalizzati alla realizzazione del presente Piano triennale straordinario;
3. di disporre che gli introiti delle sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse annualmente dalle ATS siano incassati entro il 31 gennaio dell’anno successivo da Regione Lombardia su cc bancario della Banca d’Italia n. 306689 che alimenta il capitolo di bilancio regionale n. 1 1982 istituito in attuazione dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 81/2008 e smi;
4. di ripartire tra le 8 ATS lombarde l’incremento del numero di aziende da controllare e le risorse economiche proporzionalmente al numero di aziende presenti nel territorio di competenza di ciascuna ATS come illustrato nella seguente tabella:

5. di ripartire l’importo annuale per l’assunzione, a tempo determinato, di tecnici della prevenzione proporzionalmente al numero di aziende insistenti nel territorio di competenza - ovvero al numero di Posizioni assicurative territoriali (PAT) di INAIL, che costituisce il denominatore per il calcolo del LEA per l'area della salute e sicurezza sul lavoro - stante l’assenza di criteri nazionali per l'attribuzione di personale ai Servizi PSAL dei Dipartimenti IPS delle ATS, definiti in base ad un bisogno oggettivato (quale, a puro titolo di esempio, la frequenza infortunistica, piuttosto che il numero di controlli) e da questo deriva l'incremento di personale;
6. di indicare in 42.000€ il costo unitario stimato annuo di un tecnico della prevenzione equivalente, con oneri riflessi ed IRAP;
7. di individuare nella tabella seguente il numero di tecnici aggiuntivi assegnati ad ogni ATS per la realizzazione del presente Piano straordinario triennale:

8. di stabilire che il Piano sarà annualmente rimodulato in base ai proventi introitati con le sanzioni (ex D.Lgs 758/1994) riscosse dalle ATS nell’anno precedente per valutare possibili incrementi della dotazione di organico e di quanto utile ad incrementare l’attività di prevenzione;
9. di stabilire che le ATS inoltrano alla DG Welfare, UO Prevenzione, la programmazione annuale delle misure che intendono attivare in attuazione del presente “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro” e che le singole programmazioni saranno oggetto di comunicazione alla Cabina di regia (Istituita ai sensi del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nel luoghi di lavoro);
10. di affidare al Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7, D.Lgs  81/2008 e smi, l’osservazione costante della realizzazione percorsi di prevenzione strutturati (Piani Mirati) e della progressiva crescita dell’attività di controllo e che gli esiti di detto monitoraggio saranno presentati alla Cabina di regia per la loro validazione a conferma dell’efficacia delle misure attuate.
 

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
 

Allegato 1 alla dgr n. del maggio 2018
 

Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 

INDICE
1. Il Piano triennale straordinario di intervento
2. Il Piano Mirato di Prevenzione
3. Implementazione temporanea della dotazione organica
4. Avvio e monitoraggio del Piano triennale straordinario

1. Il Piano triennale straordinario di intervento
Regione Lombardia, a fronte del significativo incremento del numero di infortuni con esito mortale occorsi da inizio 2018 ad oggi, ha ritenuto imperativo incrementare il numero di imprese/strutture/enti (di seguito imprese) da sottoporre a controllo e, conseguentemente, incrementare il numero dei controlli avvalorandone una nuova modalità di esecuzione, fino ad oggi sperimentata da talune ATS. Il Piano triennale straordinario rappresenta, quindi, uno strumento rafforzativo dell'impegno assunto con il Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex dgr X/1104/2013) per il contrasto al fenomeno infortunistico.
Il Piano si connota, nel triennio 2018-2020, in un incremento del 10% del numero dei controlli, aumentando così la capacità di copertura del territorio di circa 1.000 imprese/anno. La ripartizione delle imprese ulteriori da sottoporre a controllo è effettuata sulla base della distribuzione percentuale delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) afferenti ai territori di competenza delle ATS (fonte informativa Flussi INAIL-Regioni), come rappresentato in tabella 1.
Tabella 1
 

ATS

BERGAMO

BRESCIA

BRIANZA

INSUBRIA

MILANO CM

MONTAGNA

PAVIA

VAL PADANA

TOTALE

n. imprese

109

118

114

140

376

31

44

68

1.000

      
All'individuazione di tipologie efficaci di controllo Regione Lombardia, DG Welfare, lavora da tempo e, già nel 2009 ne ha dato la definizione quale attività che attiene all'esercizio di una funzione tecnica amministrativa con finalità preventiva che ricomprende:
- verifica documentale presso la sede del controllore (ATS);
- verifica documentale presso la sede dell'impresa/struttura/ente oggetto di controllo;
- ispezione;
- le indagini per infortunio sul lavoro;
- indagini per sospetta malattia professionale;
- audit.
Dette tipologie, rilevate all'interno del Sistema Informativo della Prevenzione I.M.Pre.S.@, sono attuali, coerenti sia con l'operatività dei servizi che con la definizione inserita nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017. Più precisamente, i nuovi LEA, al capitolo PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA sezione C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro identificano, per il perseguimento dell'obiettivo promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le seguenti attività:
- assistenza alle associazioni datoriali e sindacali per l'individuazione delle soluzioni ai fini di un loro
riconoscimento quali buone prassi;
- informazione e diffusione delle buone prassi alle associazioni datoriali e sindacali.
In Lombardia, oggi, l'attività di controllo si esplica, oltre che attraverso le tipologie sopra elencate, anche mediante un percorso strutturato di prevenzione, cd Piano Mirato di Prevenzione.
Il percorso strutturato di prevenzione (Piano Mirato) è una tipologia di "controllo" che consente di assistere e supportare contemporaneamente più aziende virtuose, ma con un gap di capacità nell'applicazione di ulteriori misure di tutela, d'ordine tecnico, organizzativo e/o procedurale, per il miglioramento delle condizioni e dei requisiti di sicurezza sul lavoro. Questa tipologia di controllo - che si affianca alle altre sopra declinate - è funzionale, seppur non esclusivamente, a conseguire gli obiettivi del presente Piano e, in generale, gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

2. Il Piano Mirato di Prevenzione
Il modello di riferimento per un approccio capace di coniugare azioni di "enforcement" (vigilanza) con azioni di "empowerment" (assistenza) è noto ai Servizi PSAL delle ATS con la denominazione di Piano Mirato di Prevenzione. Esso rappresenta uno strumento innovativo di controllo, fondato sulla conduzione di processi di prevenzione volti al miglioramento delle misure generali di tutela e non alla sola verifica dell'applicazione della norma.
Il Piano straordinario d'intervento non prescinde, nella sua progettazione, dall'applicazione dei noti criteri regionali di graduazione del rischio, che di norma sono dichiarati e condivisi all'inizio dell'anno nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08; dagli obiettivi del Piano Nazionale/Regionale della Prevenzione; nonché dagli indirizzi regionali che richiedono, a partire dalle evidenze epidemiologiche e del contesto socio-occupazionale, di individuare rischi emergenti e danni potenziali.
Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) si configura come un intervento specifico, modulato dalla promozione delle buone pratiche di salute e sicurezza alla vigilanza, basato su un percorso di confronto, condivisione e integrazione con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni di categoria, per l'applicazione di soluzioni (descritte atti di indirizzo) finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.
La sua attivazione è concordata all'interno del Comitato Territoriale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08, coordinato dai Dipartimenti IPS delle ATS. La scelta della misura di sicurezza da veicolare con il Piano Mirato è condotta sulla base di uno o più criteri. Le dinamiche relative ad infortuni mortali occorsi sul territorio di competenza, ovvero le cause accertate attraverso le indagini di Polizia Giudiziaria, possono indicare il bisogno di specifiche tutele (le cd soluzioni) non pienamente comprese ed applicate dalle imprese accomunate da un identico profilo di rischio. Altresì, gli atti di indirizzo regionali (linea guida, vademecum, check list) redatti, a partire di un bisogno specifico di tutele, dai Laboratori di approfondimento istituiti dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decretati da Regione Lombardia, possono consentire di estrapolare puntuali soluzioni organizzative, tecnologiche, strutturali concretamente attuabili e trasferibili, per il miglioramento dello stato di salute e sicurezza del lavoratore in azienda.
Il Comitato di Coordinamento, definito l'ambito operativo del PMP, sviluppa:
• il Manuale di buona pratica, ovvero il documento che descrive la misura oggetto del PMP.
• la scheda di autovalutazione, che consente alle imprese coinvolte nel percorso, di verificare la propria capacità di adozione della misura. La scheda ha quale scopo principale quello di essere da stimolo alle imprese per l'avvio di un processo di riflessione sui propri sistemi di sicurezza, quale occasione di miglioramento.
Il Comitato di Coordinamento definisce i criteri di scelta del campione delle imprese che determinano l'individuazione di un gruppo rappresentativo da coinvolgere nella realizzazione del PMP. I criteri variano a seconda del PMP e possono essere, a puro titolo esemplificativo e come già riportato, un comune profilo di rischio individuato anche a seguito di infortuni mortali occorsi sul territorio; il numero di inconvenienti (ricorrenza di una stessa violazione) in un certo periodo per una definita categoria di imprese; la dimensione dell'impresa (il numero di dipendenti, il fatturato, il numero di unità locali, ...); l'appartenenza ad un settore economico, .... La scelta può ricadere anche su una combinazione di più criteri.
Le imprese selezionate sono invitate al seminario di presentazione per l'illustrazione sia del manuale che della scheda di autovalutazione. Il seminario rappresenta il momento di confronto, assistenza e supporto alle imprese, ma anche occasione per valorizzare e socializzare la singola esperienza.
Le imprese attraverso la scheda di autovalutazione hanno la possibilità di verificare la qualità dei propri sistemi/procedure e di valutarne punti di debolezza e punti di forza consapevoli che la partecipazione al PMP, in qualsiasi momento della sua attuazione, non esclude l'eventualità dell'ispezione da parte dell'ATS attraverso i propri Servizi PSAL.
Le fasi del PMP fin qui descritte prevedono un impegno del personale del Dipartimento IPS in termini di conoscenza dei contenuti del PMP, di avvio (selezione e informazione imprese), di concertazione (confronto partecipato a seminari): attività che possono essere svolte da tecnici della prevenzione neoassunti che in affiancamento a personale in organico potenziano la capacità operativa del Dipartimento IPS/Servizio PSAL. Parimenti, per l'organizzazione dei momenti informativi/formativi, nuove risorse possono essere reperite con l'affidamento di collaborazioni a chimici, ingegneri, biologi.
La completa realizzazione del PMP prevede le seguenti fasi: ricezione e analisi documentale delle schede di autovalutazione compilate dalle imprese coinvolte; pianificazione e programmazione delle imprese da sottoporre a ispezione; verifica dei contenuti della scheda di autovalutazione.
A conclusione il PMP si analizzano tutte le evidenze raccolte:
- imprese/strutture/enti coinvolti;
- imprese/strutture/enti che hanno dichiarato di avere messo in atto azioni di miglioramento;
- differenza tra risultati indicati nella scheda di autovalutazione ed evidenze eventualmente rilevate in sede di sopralluogo.
L'analisi dei dati trova evidenza in un consuntivo - diffuso ai partecipanti al PMP e al Comitato di Coordinamento.
Anche le fasi finali del PMP non possono prescindere da un attivo coinvolgimento di personale aggiuntivo, tecnico della prevenzione, che va ad aumentare la capacità operativa del personale del Dipartimento IPS nonché dall'apporto di competenze di biologi, chimici, ingegneri; nelle fasi di ispezione, i tecnici della prevenzione operano in affiancamento al personale in organico.

3. Risorse umane
Le risorse umane rappresentano lo strumento operativo individuato per dare concretezza al presente Piano che prevede l'utilizzo delle risorse regionali derivanti dagli introiti delle sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs 758/94, in attuazione al disposto normativo di cui all'art. 13 comma 6 D.Lgs 81/08, per la copertura dei costi derivanti dal reclutamento di personale, nel triennio di riferimento.
Trattandosi di intervento straordinario a tutela della salute e sicurezza del lavoratore, il personale aggiuntivo ed i relativi strumenti ed attrezzature di lavoro vengono assegnati a partire dalla ripartizione dell'introito regionale secondo il criterio di distribuzione percentuale delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) insistenti nei territori di competenza delle ATS come illustrato nella seguente tabella 2. Gli esperti (biologi, chimici e ingegneri) sono acquisiti - in rapporto libero professionale - da ATS capofila cui sono affidate le funzioni di attivazione dei predetti rapporti, coordinamento degli incarichi tra le diverse ATS, esposizione dei costi.
Tabella 2


Il personale aggiuntivo è efficacemente utilizzato nelle differenti fasi di realizzazione dei PMP (come descritto nel precedente paragrafo).

4. Avvio e monitoraggio del Piano triennale straordinario
A seguito di indicazione della Direzione Generale Welfare, le ATS presentano annualmente le proprie programmazioni, ovvero i Piani mirati di prevenzione che intendono realizzare, alla medesima Direzione che, effettuata la valutazione, ne dà comunicazione alla Cabina di regia.
Il Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7 D.Lgs 81/2008, monitora la realizzazione dei percorsi di prevenzione strutturati (Piani Mirati) e la progressiva crescita dell'attività di controllo, rilevata attraverso I.M.Pre.S.@. Gli esiti di detto monitoraggio sono, altresì, presentati alla Cabina di regia per la loro validazione e conferma.
L'applicazione quantitativa del Piano triennale straordinario sarà verificata annualmente a fine anno, attraverso I.M.Pre.S@ in termini di numero di controlli (disaggregato per tipologie) e di numero di imprese controllate, in una comparazione con l'attività svolta nell'anno precedente. L'effetto del Piano triennale straordinario potrà essere verificato implementando lo studio sulla valutazione dell'efficacia dell'attività dei Servizi PSAL fondato sul metodo "difference in difference" (DID) e pubblicato sul Giornale di medicina del Lavoro Med Lav 2018; 109, 2:110-124).
Il monitoraggio degli interventi attuati attraverso il presente Piano è condotto dal Comitato regionale di coordinamento, ex art. 7 D.Lgs 81/08 e dalla Cabina di regia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze che il Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro affida loro.
La Cabina di Regia, valutate le esperienze realizzate sul territorio regionale, si riserva di candidare le esperienze migliori a riconoscimento quali Buone Prassi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs 81/08 da parte del Comitato 1 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex art. 6 D.Lgs 81/08.