Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 giugno 2018, n. 14401 - Insalubrità dell'ambiente, illegittimità del trasferimento e mobbing. Rigetto


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 05/06/2018

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da DT.A., dipendente dell'Archivio di Stato di Campobasso, il quale aveva lamentato l'illegittimità del trasferimento disposto dalla sede di via Orefici alla sede di via Larino in violazione dell'art. 2103 cod. civ., nonché la violazione dell'art. 2087 cod. civ. per l'insalubrità delle condizioni di lavoro in cui era stato costretto ad operare e di avere subito il mobbing da parte datoriale.
2. La Corte d'appello ha osservato che i motivi di impugnazione erano infondati. Ha condiviso integralmente le argomentazioni espresse dal giudice di primo grado. Ha aggiunto che il trasferimento era stato deciso a seguito di un accordo stipulato con l'assenso dell'appellante, assistito dai propri difensori, e che oltretutto non vi fu alcun trasferimento da un'unità produttiva all'altra. Ha aderito alle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado circa il mancato raggiungimento della prova riguardo alla responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. e alla prospettata esistenza di condotte integranti gli estremi del mobbing.
3. Per la cassazione di tale sentenza il DT.A. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero per i beni e le attività culturali.
 

 

Diritto

 

 

 

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si censura la sentenza che si era limitata a laconiche argomentazioni formulate in maniera di mera adesione alla pronuncia di primo grado, in modo intollerabilmente generico. Si rileva che la Corte di appello non aveva dato risposta all'eccezione di nullità dell'accordo dell'11.11.1999, in quanto concluso in violazione dell'art. 2103 cod. civ., e neppure alle censure sul dedotto demansionamento; che ugualmente assente era la motivazione circa la tematica della violazione delle norme sulla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, come pure sulla questione del mobbing. Pur essendo ammissibile la motivazione per relationem, è richiesto che il giudice di appello esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d'impugnazione proposti in modo che il percorso argomentativo sia desumibile attraverso la parte motiva.
2. Il secondo motivo, con cui ripropongono le censure che si assumono non esaminate, verte su violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di fatti decisivi della controversia. Si sostiene che la Corte d'appello non aveva risposto ai rilievi specifici di parte ricorrente rispetto alla illegittimità del trasferimento e al demansionamento; né aveva risposto, con adeguata e sufficiente motivazione, alle censure di parte ricorrente rispetto alla dedotta responsabilità datoriale per insalubrità dei luoghi di lavoro, mentre invece avrebbe dovuto statuire sulle doglianze circostanziate formulate con riferimento agli accadimenti e agli approdi giurisprudenziali come ricostruiti nell'atto di appello.
3. Il ricorso è infondato.
4. Va premesso che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786 del 2016; v. pure Cass. n. 2268 del 2006; conf. Cass. n. 7049 del 2007, n. 15483 del 2008, n. 18625 del 2010, n. 7347 del 2012; cfr pure Cass. n. 22022 del 2017).
5. Dunque, non rileva il grado di diffusione delle argomentazioni a supporto della decisione ove risulti che il giudice d'appello abbia espresso, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. A ciò occorre aggiungere, riguardo agli oneri che gravano sul ricorrente per cassazione, che le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 7074 del 2017 hanno affermato che, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. gravante sul ricorrente per cassazione, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
6. Preliminarmente, occorre rilevare che l'odierno ricorrente, nel corposo atto di impugnazione, che consta di n.101 pagine, ne dedica ben n. 76 alla narrativa processuale; questa viene realizzata mediante trascrizione integrale degli atti processuali nello loro sequenza temporale, senza consentire il collegamento di ciascuno di essi e, segnatamente, delle parti motivazionali della sentenza di primo grado alle censure svolte nell'atto di appello, in relazione a loro volta alla motivazione della sentenza di appello e ai vizi denunciati con il ricorso per cassazione. I motivi esposti da pag. 77 a pag. 96 del ricorso si limitano a enucleare le tematiche oggetto di causa, ma non forniscono le indicazioni e le allegazioni che gravano sul ricorrente per cassazione in adempimento degli oneri di cui alla richiamata sentenza n. 7074 del 2017 delle Sezioni Unite. Né tale onere può ritenersi assolto mediante il richiamo degli atti allegati al ricorso con tecnica redazionale equivalente, nella sostanza, al mero rinvio agli atti processuali, rimettendo al giudice di legittimità la ricerca del collegamento che invece è onere del ricorrente fornire (v. Cass. S.U. n. 16628 del 2009 conf. Cass. 15180 del 2010, 6279 del 2011; cfr. pure Cass. n. 18020 del 2013).
7. Tutto ciò premesso, venendo all'esame della sentenza impugnata, deve ritenersi che questa, pur nella sua sinteticità, abbia tenuto conto delle censure mosse con l'atto di appello ed abbia fornito una risposta non meramente apparente. Risulta, infatti, dal tenore della sentenza impugnata che "...il DT.A. interponeva appello lamentandone l'erroneità laddove il primo giudice non aveva ritenuto sussistente la violazione dell'art. 2103 c.c. perché il trasferimento fu disposto a seguito dell'accordo dell'11.11.99 nell'interesse dello stesso lavoratore e poiché quest'ultimo la sede di via Larino aveva continuato a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza in via Orefici. In relazione al primo punto, l'appellante rilevava, in particolare, di non aver sottoscritto il detto accordo, sottoscritto viceversa dal solo avv. S. peraltro a due condizioni.... che non si erano realizzate. In relazione al secondo punto esso appellante si doleva che non gli era stato più consentito di svolgere in modo completo le attività di cartotecnica. Inoltre l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure circa, in particolare, il dedotto demansionamento, nonché in tema di risarcimento dei danni per le Insicure ed insalubri condizioni del luogo di lavoro ed in tema di mobbing". I temi dell'indagine devoluti al giudice di appello erano quindi stati enucleati e la Corte di appello ha dimostrato, nella sintesi dei motivi, di avere compreso le censure mosse dall'appellante.
8. A fronte di tali censure, la Corte territoriale, nel richiamare e condividere le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure, ha precisato quanto segue.
a) Il primo motivo di gravame era infondato, atteso che non si verteva in ipotesi di violazione dell'art. 2103 cod.civ., considerato che il trasferimento fu deciso a seguito di un accordo "stipulato con l'assenso dello stesso appellante assistito dai propri difensori, l'avv. S. e Q., quest'ultimo rappresentante sindacale della UNSA-SNABCA Molise cui era iscritto l'appellante, con avveramento peraltro delle due condizioni cui allude il DT.A."; ha altresì aggiunto che "oltretutto, non vi fu alcun trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra" e che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice era coerente con le emergenze processuali, da cui l'inutilità di ulteriori considerazioni al riguardo.
b) In ordine alla richiesta di risarcimento per le insicure e insalubri condizioni di lavoro, la ricostruzione delle emergenze processuali operata primo giudice era da condividere e tale esito istruttorio aveva portato al "mancato raggiungimento di prova certa al riguardo in ordine a responsabilità datoriale". L'"assenza di condotte integranti gli estremi del mobbing" era stata evidenziata dal primo giudice nella sentenza impugnata con argomentazioni condivisibili e da ritenere trascritte. Ogni altro motivo di gravame doveva essere ritenuto assorbito, né elementi di segno contrario a favore delle deduzioni attore era dato cogliere "in alcuna delle risultanze processuali".
8.1. Orbene, quanto alla motivazione sub a), trattasi di argomentazioni che sottendono una valutazione giuridica dell'assenza di un trasferimento illegittimo e, finanche, di un vero e proprio trasferimento di sede lavorativa suscettibile di rilevare ai fini della tutela di cui all'art. 2103 c.c.. Il recepimento delle motivazione della sentenza impugnata è riferibile anche alla ricostruzione delle risultanze istruttorie, così fatta propria del giudice di appello. Quanto alla motivazione sub b), il difetto di prova circa gli assunti attorei costituiva l'esito di un accertamento che, seppure condotto dal giudice di primo grado, è stato condiviso dal giudice di appello, che ha altresì dato conto di avere esaminato "le risultanze processuali", concludendo che da queste non poteva trarsi alcun diverso convincimento.
9. La sentenza, pur in modo conciso, ha dato conto delle ragioni della conferma della pronuncia di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione proposti, mentre era onere di parte ricorrente identificare, nel motivo di impugnazione, il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, onde evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado aveva, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
11. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2018