Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 giugno 2018, n. 14533 - Infortunio in itinere e polizza assicurativa


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 06/06/2018

 

 

Ritenuto
1. che la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 7155 del 2012, rigettava l'appello proposto dalla ASL di Viterbo nei confronti di R.M. avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo.
Il R.M. aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento del mancato adeguamento da parte della suddetta ASL di Viterbo del contratto di polizza n. 54/345591 con riferimento ai massimali di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 271 del 2000 e al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza dell'infortunio in itinere del 15 luglio 2003, nella misura di euro 98.501,24, importo consistente nella differenza dovuta per il suddetto mancato adeguamento.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda.
3. La Corte d’Appello nel confermare la sentenza di primo grado deduceva la tardività dell'eccezione di rinuncia all’azione da parte del R.M., in quanto trattandosi di eccezione in senso stretto andava proposta nella comparsa di costituzione.
In ogni caso rilevava il giudice di secondo grado che si trattava di quietanza rilasciata esclusivamente nei conforti della compagnia assicurativa e non nei confronti della ASL di Viterbo.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la ASL prospettando sette motivi di ricorso.
5. Il R.M. è rimasto intimato.
 

 

Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che il R.M., successivamente alla denuncia del sinistro aveva accettato di ricevere in via transattiva dalla Compagnia di Assicurazione della ASL di Viterbo la somma di euro 97.610,35, a titolo di risarcimento, rilasciando nel contempo alla assicurazione formale e liberativa quietanza di pieno saldo, con espressa dichiari zone di “nulla più dover avere a qualsiasi titolo”.
Erroneamente, la Corte d’Appello riteneva che tale quietanza non operava rispetto ad essa, in quanto la rinuncia aveva effetto anche nei propri confronti ed precludeva l’attività giurisdizionale.
2. Il motivo è inammissibile.
A fondamento del motivo vi è la prospettazione di un'erronea interpretazione del valore negoziale della quietanza in questione, documento negoziale che tuttavia la ricorrente non riproduce nel ricorso, né allega, né indica il luogo di produzione nel corso del giudizio.
In violazione del disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., parte ricorrente omette di indicate la specifica sede processuale in cui il documento, contenente la dichiarazione negoziali, è stato prodotti; omette inoltre di indicarne il contenuto, trascrivendo in particolare le causali, limitandosi a prospettare la propria interpretazione dello stesso.
In tema di indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver affermato che detta norma è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cass., S.U., n. 23019 del 2007), hanno ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale, nel corso delle fasi di merito, il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr., Cass., S.U. n. 28547 del 2008 ); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto tascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (v., Cass., S.U., n. 7161 del 2010 e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, S.U., n. 22726 del 2011).
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 167 cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che l'eccezione difensiva dell'ASL circa la rinuncia all'azione da parte del R.M., in ragione dell'intervenuta transazione, non costituirebbe eccezione in senso stretto soggetta alla decadenza di cui all'art. 167 cod. proc. civ. Poiché l’effetto estintivo si era già prodotto al di fuori del processo il giudice ne avrebbe dovuto tener conto d’ufficio, senza necessità di specifica eccezione di parte. A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente ha richiamato giurisprudenza di legittimità. 
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 426 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente di avere depositato correttamente la memoria integrativa con cui eccepiva la rinuncia all'azione da parte del R.M. in ragione della quietanza.
Ed infatti il giudizio era stato introdotto con il rito ordinario e quindi il giudice aveva dato termine ai sensi dell'art. 426 cos. proc. civ. in esito al quale era stata depositata la memoria integrativa in questione.
5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delEart. 1304 cod. civ. È censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che la quietanza era stata rilasciata solo in favore della Compagnia di Assicurazione. Essendo la ASL condebitrice solidale il giudice doveva verificare se aveva dichiarato di voler approfittare della transazione, e per simile dichiarazione non è previsto alcun termine, e dunque ben poteva essere fatta nel corso del giudizio.
6. Anche i motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili in quanto si fondano sul presupposto che la quietanza intervenuta tra il lavoratore e l'Assicurazione dovesse spiegare effetti anche nei confronti di essa ricorrente, e dunque dando per acclarata una interpretazione della stessa difforme da quella operata dal giudice di merito.
La mancata trascrizione e allegazione della quietanza, già rilevata nella trattazione del primo motivo di ricorso e ragione della inammissibilità dello stesso, non consentono a questa Corte di operare il giudizio di rilevanza in relazione alle censure prospettate con i suddetti motivi, con conseguente inammissibilità degli stessi.
7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di un documento rilavante ai fini della decisione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), errar in procedendo.
La Corte d'Appello ha affermato che non emergeva dalla documentazione in atti che essa abbia mai contestato, prima dell'introduzione del giudizio da parte del R.M., la dinamica del l'infortunio e l'occasione di lavoro del medesimo.
Ciò era erroneo perché lo stesso attore nel ricorso introduttivo del giudizio aveva affermato che "con raccomandata del 6 novembre 2006, la ASL, disattendendo pretestuosamente le risultanze arbitrali, conclusesi con la presenza della Compagnia Assitalia, respingeva la richiesta ritenendo la valutazione del danno eccessiva in relazione all'obiettività clinica". Dunque la contestazione risultava dalla lettera del 6 novembre 2006, nel fascicolo d’ufficio. 
8. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata, con conseguente difetto di rilevanza.
Ed infatti, la Corte d’Appello ha affermato che non risultava contestata la dinamica dell'incidente e l'occasione di lavoro, mentre la ricorrente, nel la lettera del 6 novembre 2006, già prodotta in giudizio, fa riferimento alla valutazione del danno, considerata eccessiva.
9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., e 329 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ravvisato nella mancata contestazione della ASL un atto di acquiescenza.
10. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), nullità della sentenza e del procedimento per contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, (art. 360, n. 4).
La ricorrente ravvisa contraddittorietà nell'avere escluso l'estensione dell'efficacia liberatoria della transazione da un lato e dall’altro nell'avere ravvisato da parte dell’Azienda l'accettazione della decisione del Collegio arbitrale, avendo in quest'ultimo caso ravvisato una delega invece esclusa con riguardo alla transazione.
Assume che il presente giudizio non riguarda il contratto di assicurazione, ma l’inadempimento all'obbligo imposto dal dPR n. 271 del 2000 di adeguamento dei massimali di polizza. Pertanto, il lavoratore era onerato della prova del fatto lesivo e dell’esatta determinazione della percentuale di invalidità. Quindi l’accertamento degli eventi, la quantificazione del danno e quanto altro connesso e consequenziale al rapporto di assicurazione non poteva far stato nella vicenda in esame.
Inoltre sarebbe stato violato l’art. 2697 cod. civ. che pone a carico dell’attore l'onere della prova. Peraltro, le condizioni della polizza assicurativa richiamano la dicitura del dPR n. 1124 del 1965, nella parte relativa alla necessità dell'occasione di lavoro.
11. Il sesto e il settimo motivo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Gli stessi sono inammissibili.
Le argomentazioni della ricorrente poggiano, da un lato sull’errata interpretazione della transazione, dall’altro sull'errata interpretazione del contratto di assicurazione in relazione a quanto nello stesso stabilito rispetto al valore delle determinazioni del Collegio arbitrale, atteso che secondo la ricorrente quest'ultime non la vincolavano, di tal chè il lavoratore doveva provare il fatto lesivo rispetto ad essa ricorrente.
Tuttavia, la ricorrente come si è già detto con riguardo alla transazione, non riproduce ne allega o indica il luogo di produzione del contratto di assicurazione con le conseguenze di inammissibilità già sopra evidenziate.
12.Il ricorso è inammissibile.
13. Nulla spese.
14. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
 

 

PQM
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 22 marzo 2018.