Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Aia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Oggetto e durata del contratto.
• a) Decorrenza, durata e funzioni.
• b) Procedure di rinnovo.
• c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Art. 2 - Occupazione e mobilità.
Art. 3 - Assunzioni.
Art. 4 - Assunzioni e qualifiche escluse dalle quote riservatarie.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Classificazione del personale.
Art. 7 - Promozioni.
Art. 8 - Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente.
Art. 9 - Assunzione a termine.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 11 - Orario di lavoro.
Art. 12 - Rimborso spese agli assistenti zootecnici, agli addetti ai controlli, ai servizi di vigilanza e ai fecondatori.
Art. 13 - Riposo settimanale.
Art. 14 - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 15 - Lavoro straordinario.
Art. 16 - Retribuzione.
• Tabella retribuzioni 1999 - 2000
Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 18 - Aumenti periodici per anzianità di servizio.
Art. 19 - Indennità speciali.
Art. 20 - Abiti da lavoro.
Art. 21 - Ferie.
Art. 22 - Permessi ordinari, congedi matrimoniali, aspettative.
Art. 23 - Permessi per corsi professionali e di studio.
Art. 24 - Servizio di leva.
Art. 25 - Missioni.
Art. 26 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio.
Art. 27 - Prestazioni integrative sanitarie.
Art. 28 - Tutela della maternità - Assicurazioni sociali – Assegni per il nucleo familiare.
Art. 29 - Commissione nazionale per le "pari opportunità".
Art. 30 - Responsabilità civile.
Art. 31 - Ambiente di lavoro e tutela della salute.
Art. 32 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 33 - Doveri del dipendente.
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 37 - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 38 - Licenziamenti individuali.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 40 - Indennità per la risoluzione del rapporto in caso di decesso del dipendente.
Art. 41 - Anzianità convenzionale.
Art. 42 - Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico.
Art. 43 - Informativa sui programmi di attività.
• Piani di attività.
Art. 44 - Contrattazione integrativa.
Art. 45 - Osservatorio nazionale.
Art. 46 - Controversie.
Art. 47 - Delegato sindacale aziendale.
Art. 48 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
• Parte I - Modalità di costituzione e di funzionamento
o 1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
o 2. Numero dei componenti.
o 3. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
 o 4. Compiti e funzioni.
o 5. Durata e sostituzione nell'incarico.
o 6. Funzionamento della RSU.
o 7. Elettorato attivo e passivo.
o 8. Delegati sindacali.
o 9. Norma di rinvio.
o 10. Clausola finale.
• Parte II - Disciplina della elezione della RSU
o 1. Modalità per indire le elezioni.
o 2. Quorum per la validità delle elezioni.
o 3. Elettorato attivo e passivo.
o 4. Presentazione delle liste.
o 5. Commissione elettorale.
o 6. Compiti della Commissione.
o 7. Affissioni.
o 8. Scrutatori/rici.
o 9. Segretezza del voto.
o 10. Schede elettorali.
o 11. Preferenze.
o 12. Modalità della votazione.
o 13. Composizione del seggio elettorale.
o 14. Attrezzatura del seggio elettorale.
o 15. Riconoscimento degli/le elettori/rici.
o 16. Compiti del/la Presidente.
o 17. Operazioni di scrutinio.
o 18. Ricorsi alla Commissione elettorale.
o 19. Comitato dei garanti.
o 20. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
o 21. Adempimenti dell'azienda.
o 22. Clausola finale.
Art. 49 - Diritto di affissione.
Art. 50 - Tutela del delegato sindacale aziendale.
Art. 51 - Permessi sindacali.
Art. 52 - Trattenute contributi sindacali per delega.
Art. 53 - Diritto di assemblea.
Art. 54 - Distacchi sindacali.
Art. 55 - Previdenza complementare.
Art. 56 - Congedi parentali.
Art. 57 - Condizioni di miglior favore - Rispetto del contratto.
Allegati al CCNL
Allegato 1: tabella retribuzioni anni 1999 e 2000
Allegato 2: Accordo quadro per la disciplina del CFL
• CFL tipo A.
• CFL tipo B.
• Progetto per l'attività di formazione lavoro
• Contratto di lavoro individuale
Allegato 3: Accordo per la sicurezza sul lavoro
Rappresentante per la sicurezza (RLS)
• Premessa.
• Modalità di elezione.
• Permessi retribuiti e numero dei rappresentanti.
• Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.
• Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• Uso di attrezzature munite di videoterminali.
• Organismo bilaterale.
• Impegno a verbale.
Allegato 4: Accordo 12.12.97.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici 2 agosto 1999

L'anno 1999, il giorno 2 agosto 1999 in Roma, presso la sede dell'Associazione Italiana Allevatori, in via Tomassetti 9 tra Associazione Italiana Allevatori (Aia), in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] e Flai-Cgil […], Fisba-Cisl […], Uila-Uil […], Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici (Sandez) […], Confederazione Italiana dei Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia) […] si è rinnovato il CCNL per i Dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici 21 luglio 1995, con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate e che esplica efficacia a tutti gli effetti nei confronti dei lavoratori delle Associazioni Allevatori, dei Consorzi e degli Enti Zootecnici in forza al 1Agosto 1999. Il testo è corredato dell'accordo intervenuto fra le parti il 12 dicembre 1997 (allegato 4 al presente CCNL).

Art. 2 - Occupazione e mobilità.
[…]
Nel rispetto dei ruoli dei Comitati direttivi e delle Direzioni, al fine di elevare la qualità dei servizi e la produttività, per una giusta ripartizione dei carichi di lavoro e per la qualificazione professionale, i piani di ristrutturazione e di riorganizzazione, con i relativi modelli organizzativi, saranno preventivamente portati a conoscenza delle OOSS.
[…]
Nei casi nei quali i lavoratori, per comprovati motivi di salute certificati dall'Autorità sanitaria, siano impossibilitati ad effettuare una o più mansioni proprie della qualifica di appartenenza, i datori di lavoro, ove esistano le possibilità organizzative e dopo aver sentito le RSA/RSU, assegneranno tale personale a mansioni equivalenti. Ove tale impossibilità non abbia il carattere della temporaneità, i datori di lavoro potranno richiedere le opportune verifiche dei Collegi medici previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Periodo di prova.
[…]
Il personale di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica presso strutture pubbliche.
[…]

Art. 9 - Assunzione a termine.
[…]
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme e ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso.
[…]
Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA/RSU.

Art. 11 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro non può superare le 38 ore settimanali.
L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni.
A livello di integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA/RSU di possibili forme di flessibilità giornaliera.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al comma 1, l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi.
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di 2 mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una 3a mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal comma 1.
È facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA/RSU, a fronte di obiettive necessità (Centri elaborazione dati e Centro stampa Aia) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.
Normalmente possono essere effettuati 2 turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7 né cessare dopo le 21.30. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un 3° turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno 2 dipendenti contemporaneamente.
Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno 10 ore.
Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di 30 minuti.
La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le RSA/RSU nell'ambito di quanto stabilito in sede di integrativi.
Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini.
Viene istituita la "Banca ore" in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste.
Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU.
Trascorso il periodo di 18 mesi le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento.
Impegno a verbale.
Le parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa.

Art. 13 - Riposo settimanale.
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 15 - Lavoro straordinario.
[…]
La prestazione di lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legge non può essere rifiutata dal dipendente nei casi di assoluta necessità.
Comunque è stabilita la limitazione dello stesso, nel numero massimo di 150 ore annue, salvo il caso di particolari esigenze, verificate con le RSA/ RSU.
[…]
I dipendenti che prestano la propria opera nei giorni festivi sia in sede che in trasferta avranno diritto alle sole maggiorazioni di cui al comma 3 e al giorno di riposo compensativo.
[…]

Art. 19 - Indennità speciali.
[…]
Gli addetti al Centro meccanografico, compreso il capo Centro, previsti nella tabella allegata al CCNL 21.7.95 hanno diritto a un'indennità di £. 1.500 per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]

Art. 20 - Abiti da lavoro.
Al personale addetto al Centro meccanografico, ai laboratori di analisi, ai Centri stampa, agli addetti ai controlli e ai fecondatori, verranno forniti ogni anno 2 abiti di lavoro (tuta o camice) e gli stivali necessari.
Qualora lo ritengano opportuno le Associazioni nazionali potranno fornire abiti di lavoro al personale di cui all'Area 3.

Art. 28 -Tutela della maternità - Assicurazioni sociali – Assegni per il nucleo familiare.
Valgono le disposizioni di legge in vigore e gli eventuali accordi vigenti alla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 31 - Ambiente di lavoro e tutela della salute.
Per l'eventuale individuazione di misure relative alla tutela della salute del personale, sarà richiesto, anche su segnalazione delle RSA/RSU, l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti pubblici esistenti, tecnici e sanitari, con relativa rimozione delle eventuali cause di rischio o nocività. Al personale addetto alle attività istituzionali mediante visite aziendali, ai laboratori di analisi, ai centri meccanografici e ai centri stampa sarà concessa a richiesta 1 giornata di permesso annuale retribuito per una visita medica di controllo.

Art. 32 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.
In applicazione delle norme di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è stato stipulato tra le parti firmatarie del presente CCNL l'accordo che si riporta in allegato.

Art. 43 - Informativa sui programmi di attività.
Aia fornirà alle OOSS firmatarie del presente contratto, nel corso di appositi incontri da tenersi comunque entro il 1° e l'ultimo trimestre dell'anno, informazioni preventive e consuntive, anche concernenti il quadro economico, sui programmi di attività nazionali articolati per settore al fine di realizzare un coordinato sviluppo del settore zootecnico tenendo presente anche i problemi di miglioramento dei livelli occupazionali.
Nel corso di tali incontri AIA fornirà anche informazioni circa i processi organizzativi di rilevante portata, le innovazioni tecnologiche, la ricerca e la sperimentazione in atto nel settore.

Piani di attività.
I programmi di attività delle singole Associazioni, con riferimento anche ai finanziamenti richiesti o erogati, articolati per settore, per numero e tipo di capi e di aziende interessate, saranno oggetto di informativa e di illustrazione in incontri da tenersi a livello regionale negli stessi tempi previsti al comma 1.
Tali programmi saranno indirizzati all'estensione e qualificazione dell'attività (controllo mungitrici, F.A., alimentazione del bestiame, zone collinari e montane, ecc.) e per adeguare le strutture alle esigenze di assistenza e di servizi necessari alle aziende e al comparto zootecnico, nel quadro delle direttive e degli obiettivi programmatici regionali.

Art. 44 - Contrattazione integrativa.
La contrattazione integrativa si svolgerà presso la sede aziendale per le Organizzazioni nazionali e a livello regionale per le Organizzazioni provinciali, interprovinciali e regionali e sarà avviata entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
L'eventuale contratto integrativo nazionale e regionale, i cui effetti decorreranno dalla data della sua stipulazione, potrà essere rinnovato non prima che siano trascorsi 6 mesi dal rinnovo del presente CCNL. Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di 2° livello le materie definite nel CCNL, quelle rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
a) flessibilità e distribuzione dell'orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all'art. 11 del CCNL;
b) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall'art. 21 del CCNL;
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l'eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma del comma 2, art. 9 del presente contratto.
Inoltre potranno essere individuate altre ipotesi in cui sia possibile stipulare tali contratti a termine a norma dell'art. 23, legge n. 56/87;
e) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNL, eventualmente costituendo appositi Organismi bilaterali;
f) informative sull'organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all'art. 11 del CCNL) con particolare riferimento ai Centri stampa, Laboratori analisi, Centri tori o Stazioni monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle rappresentanze sindacali;
g) definizione di profili professionali specifici e integrativi di quelli fissati dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni, tra le parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all'Osservatorio nazionale che ne garantirà l'inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
[…]
l) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte di Aia, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati da Aia e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte Aia nel quadro degli incontri di cui all'art. 43.
Le parti convengono che l'eventuale opzione del livello aziendale della contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello regionale tra le parti assistite dalle Organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale.
Nota a verbale.
Le parti convengono di sperimentare percorsi di formazione professionali promossi bilateralmente con particolare attenzione alla formazione continua di cui alla legge n. 196/97.

Art. 45 - Osservatorio nazionale.
È costituito l'Organismo bilaterale con compiti di studio e monitoraggio sulle seguenti materie:
- modelli organizzativi, professionalità in essere e da realizzare, validità dell'attuale sistema d'inquadramento professionale;
- problematiche relative al finanziamento del sistema allevatori;
- produttività del lavoro e qualità dei servizi da erogare agli utenti;
- monitoraggio dell'applicazione dell'art. 2 del CCNL in ordine ai processi di riorganizzazione nelle realtà nazionali e periferiche;
- attuazione dell'accordo relativo al D.lgs. n. 626/94.

Art. 46 - Controversie.
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto, le Organizzazioni provinciali delle parti contraenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo, che dovessero insorgere in sede di applicazione e d'interpretazione del presente contratto e che non fossero risolte in sede locale, saranno deferite alle OOSS contraenti che si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Ai fini di cui ai precedenti commi, le parti interessate, su richiesta di una di esse, si dovranno riunire entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta e redigere apposito verbale per ogni riunione.

Art. 47 - Delegato sindacale aziendale.
I dipendenti delle Associazioni con organico fino a 15 dipendenti hanno diritto di eleggere in ogni Organizzazione zootecnica un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatarie del presente contratto.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione delle norme del CCNL, con particolare riguardo alle qualifiche e alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati;
d) esaminare e discutere preventivamente i programmi annuali di attività dell'Organizzazione zootecnica.

Art. 48 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Parte I - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa per la costituzione.

Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, […]
Nelle unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di rappresentanza sindacale.
[…]

3. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le OOSS stipulanti il CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (Diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da accordi collettivi di lavoro di diverso livello del CCNL.

4. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU e le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità stabilite dal contratto.

8. Delegati sindacali.
I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le unità produttive che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

9. Norma di rinvio.
Le regole del Protocollo 23.7.93, non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Art. 49 - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie d'interesse sindacale.

Art. 50 - Tutela del delegato sindacale aziendale.
Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di licenziamenti individuali e di tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro […]

Art. 53 - Diritto di assemblea.
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Organizzazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dall'Organizzazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue regolarmente retribuite.
[…]
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie d'interesse sindacale e del lavoro e per l'elezione dei delegati sindacali.
[…]

Allegati al CCNL
Allegato 2 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro (CFL)

[…]
Ai CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dalle leggi nn. 863/84 e 451/94 e dal presente Accordo.
[…]
Le Associazioni Allevatori sono tenute a trasmettere alle OOSS regionali copia del "Progetto per l'attività di formazione lavoro" e del "Contratto di formazione lavoro individuale".
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di Associazioni, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di Associazioni individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole Associazioni.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, ai giovani d'età compresa tra 16 e 32 anni assunti con CFL si applicano in materia normativa e retributiva le disposizioni del CCNL per i dipendenti delle Organizzazioni degli allevatori ed Enti zootecnici.
[…]
I CFL sono finalizzati all'acquisizione delle professionalità previste dal CCNL e si distinguono secondo le seguenti tipologie:

CFL tipo A.
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:
- professionalità intermedie inquadrate nell'area 2, livelli da 1 a 4B, per le quali il CFL deve prevedere almeno 80 ore di formazione teorica;
- professionalità elevate inquadrate nell'area 1, per le quali il CFL deve prevedere almeno 130 ore di formazione teorica.
[…]

CFL tipo B.
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
Possono essere attivati per il 5° e il 6° livello dell'area 2.
La formazione teorica minima che il CFL deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- disciplina del rapporto di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- prevenzione ambientale e infortunistica.
[…]
Le parti, su richiesta di una di esse, s'incontreranno annualmente in sede nazionale e provinciale per la verifica delle assunzioni effettuate, distinte per aree territoriali e per figure professionali.

Allegato 3
Rappresentante per la sicurezza (RLS)
Premessa.

In tutte le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici è eletto o designato il RLS.
Il RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSA.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Modalità di elezione.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione è convocata congiuntamente dalle RSA/RSU o dalle OOSS provinciali aderenti alle OOSS nazionali firmatarie del CCNL.
Alla riunione possono partecipare dirigenti periferici delle OOSS firmatarie del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario di seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà subito trasmesso alla Direzione aziendale.
In fase di 1a applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30.6.96, nelle aziende in cui non sia stato ancora eletto il RLS, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA/RSU facenti capo alle OOSS firmatarie il CCNL.

Permessi retribuiti e numero dei rappresentanti.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA/RSU.
In ogni Associazione il numero dei RLS sarà di:
- 1 sino a 200 dipendenti;
- 2 oltre i 200 dipendenti.
Il numero dei RLS potrà essere superiore ad 1 nel caso di Associazioni con attività di laboratorio, macello e/o Centro genetico qualora svolte in unità produttive distinte.

Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nel caso il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda così come previsto dall'art. 4, comma 3, D.lgs. n. 626/94.
Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
I datori di lavoro assicurano ai RLS un'adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore.

Il programma formativo dovrà comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e di sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio.

Uso di attrezzature munite di videoterminali.
Fermo restando quanto previsto al titolo VI, D.lgs. n. 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa.
Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle eventuali pause all'inizio, al termine e durante l'orario di lavoro.

Organismo bilaterale.
In seno all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 45 del CCNL è istituita una Commissione paritetica, composta da un rappresentante effettivo e un supplente di ogni Organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Tale Commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati e analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo.
La Commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla Commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Impegno a verbale.
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti s'impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.

14 dicembre 1995