Cassazione Civile, Sez. 6, 07 giugno 2018, n. 14760 -  Infortunio mortale e azione di regresso. "Doppia conforme"


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 07/06/2018

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 13.11.2015, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di regresso proposta dall'INAIL nei confronti di M.S., in proprio e n.q. di legale rapp.te di E. M.S. s.r.l., avente ad oggetto l'ammontare delle prestazioni liquidate agli aventi diritto per l'infortunio mortale occorso a C.M., già dipendente dell'azienda;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M.S., in proprio e n.q. di legale rapp.te di ESTÀ s.r.l. (già E. M.S. s.r.l.), deducendo quattro motivi di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
 

 

Diritto

 


che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito deciso la causa senza considerare gli elementi da loro addotti al fine di evidenziare come gli atti del procedimento penale utilizzati dal primo giudice per affermare la responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio presentassero risultanze contrastanti e inidonee a fondare detta responsabilità;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione anche le prove da loro offerte e aventi ad oggetto le relazioni tecniche e 1 documenti tecnici indicati a pagg. 10-11 del ricorso nonché la deposizione rilasciata dal teste B. nell'ambito del procedimento penale;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulle loro richieste istruttorie e sulla domanda di accertamento e quantificazione della colpa ascrivibile al lavoratore deceduto; che, con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale debitamente valutato la contestazione relativa all'ammontare degli esborsi corrisposti dall'INAIL ai beneficiari delle prestazioni correlate all'infortunio mortale;
che il primo, il secondo, il quarto e parzialmente anche il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in ragione della natura delle censure rivolte all'impugnata sentenza, tutte concernenti l'accertamento di fatto in essa compiuto ancorché talora proposte sub specie di violazione di legge sostanziale e/o processuale (arg. ex Cass. nn. 15107 del 2013, e 23940 del 2017; Cass. n. 17698 del 2011 e 22799 del 2017; Cass. n. 24155 del 2017); che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, nell'ipotesi di c.d. "doppia conforme" prevista dall'art. 348, comma 5°, c.p.c., il ricorrente in cassazione, che lamenti vizi nell'accertamento di fatto compiuto dal secondo giudice, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello e di dimostrare che esse sono tra loro diverse, derivandone altrimenti l'inammissibilità del motivo (Cass. nn. 5528 del 2014,19001 e 26774 del 2016);
che, difettando il ricorso di tale espressa allegazione e dimostrazione, i motivi in esame vanno dichiarati inammissibili; che, nel resto, il terzo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale recisamente escluso per mancanza di prova il dedotto concorso di colpa del lavoratore deceduto (cfr. sentenza impugnata, pag. 5);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
 

 

P. Q. M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2018.