Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 2000
Validità: 01.12.2000 - 30.11.2004
Parti: Cnai, Una, Mcm-Cnai e Cisal, Fnasla
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazioni
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 14.
Articolo 15.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
Articolo 25.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 26.
Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 27.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.
Titolo XVII - Lavoro a cottimo
Articolo 32.
Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.
Articolo 34.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 36.
Articolo 37.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 38.
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXIII - Lavoratori studenti
Articolo 51.
Titolo XXIV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXV - Occupazione femminile
Articolo 54.
 Titolo XXVI - Stagisti
Articolo 55.
Articolo 56.
Articolo 57.
Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti

Articolo 58.
Articolo 59.
Articolo 60.
Articolo 61.
Articolo 62.
Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 63.
Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 64.
Titolo XXX - Congedo per matrimonio
Articolo 65.
Titolo XXXI - Servizio militare - Volontariato
Articolo 66.
Articolo 67.
Titolo XXXII - Maternità

Articolo 68.
Titolo XXXIII - Ferie
Articolo 69.
Titolo XXXIV - Aspettativa
Articolo 70.
Titolo XXXV - Malattia - Infortuni
Articolo 71.
• A. Periodo di comporto:
• B. Trattamento economico
Titolo XXXVI - Gratifica natalizia
Articolo 72.
Titolo XXXVII - Trattamento economico
Articolo 73.
Articolo 74.
Titolo XXXVIII - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 75.
Titolo XXXIX - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 76.
Titolo XL - Indennità in caso di morte
Articolo 77.
Titolo XLI - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 78.
Titolo XLII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 79.
Articolo 80.
Titolo XLIII - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Articolo 81.
Titolo XLIV - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 82.
Titolo XLV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 83.
Titolo XLVI - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 84.
Titolo XLVII - Appalti
Articolo 85.
Titolo XLVIII - Divieti
Articolo 86.
Titolo XLIX - Risarcimento danni
Articolo 87.
Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 88.
Titolo LI - Composizione delle controversie
Articolo 89.
Titolo LII - Codice disciplinare
Articolo 90 - Doveri del lavoratore dipendente.
Disposizioni disciplinari

Titolo LIII - Patronati
Articolo 91.
Titolo LIV - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 92.
Titolo LV - Previdenza integrativa
Articolo 93.
Titolo LVI - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (Enboa).
Articolo 94.
Titolo LVII - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (Enmoa).
Articolo 95.
Titolo LVIII - Contratti di inserimento
Articolo 96.
Titolo LIX - Contratti di riallineamento
Articolo 97.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavori in "agricoltura ed attività affini" in vigore dal 1 dicembre 2000 al 30 novembre 2004

L'anno 2000 il giorno 14 nel mese di dicembre 2000 in Roma tra
1. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […]
2. Unione Nazionale dell'Agricoltura (Una) […]
3. Movimento Cooperative e Mutue (Mcm-Cnai) […]
e
1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […]
2. Federazione Nazionale Autonomi Sindacati Lavoratori Agricoli ed Alimentaristi (Fnasla) […] dai Rappresentanti Sindacali aziendali […], e da una delegazione di lavoratori […]
Si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e i soci delle cooperative esercenti lavori in "Agricoltura" esso si compone:
A. Indice
B. Premessa
C. Titoli LIX
D. Articoli 97

Premessa
[…] Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
[…]
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e cooperative agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività agricole e forestali in genere, ortoflorovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, nonché le attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il presente CCNL si applica, altresì, alle aziende e alle cooperative che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche e faunistico-venatorie; inoltre, si applica alle aziende e alle cooperative esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini, "sia per conto proprio sia per conto terzi", e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e le manutenzioni eseguite nelle officine condotte direttamene dalle aziende e dalle cooperative per l'approntamento del proprio macchinario; il presente CCNL si applica altresì alle aziende e alle cooperative che esercitano attività di frangitura di olive anche per conto terzi.
[…]
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) le aziende e le cooperative agrituristiche;
b) le aziende e le cooperative lattiero-casearie;
c) le aziende e le cooperative faunistico-venatorie;
d) le aziende e le cooperative florovivaistiche;*
e) le aziende e le cooperative funghicole;
f) le aziende e le cooperative oleicole;
g) le aziende e le cooperative ortofrutticole;
h) le aziende e le cooperative tabacchicole;
i) le aziende e le cooperative vitivinicole;
l) le aziende e le cooperative zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
m) le aziende e le cooperative che eseguono lavori di impianti e di manutenzione del verde pubblico o privato;
n) le aziende e le cooperative di servizi e ricerca in agricoltura.

* Sono florovivaistiche:
1. vivaisti produttori di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2. produttrici di piante ornamentali da serra;
3. produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4. produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee, per fiori e piante ornamentali.


Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o azienda e di settore.

Articolo 3.
[…]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazioni
Articolo 5.

Le Parti riconoscendo che non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla legge n. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni in materia di diritti sindacali. Esse convengono altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 21.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo: le soste durante il lavoro superiori a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 25 è fissato in 50 ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 16 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno.
Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro e retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
[…]
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni ed il pernottamento non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23 sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri e inservienti;
e) commessi di negozi nelle città con meno di 5000 abitanti;
f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati;
h) personale addetto alla estinzione degli incendi;
i) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
j) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione, e inumidimento.

Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di ore 4,30. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi ore 4,30, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 30.

[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6; il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle ore 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - Lavoro a cottimo
Articolo 32.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori dipendenti che si avvicendano ad una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di eguale durata. L'orario giornaliero del lavoratore dipendente a squadre è di 8 ore per turno. Il lavoratore a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

Articolo 34.
Il lavoratore dipendente a turni potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unità organizzative interessate. Il lavoratore dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti, quando siano disposti i turni periodici e/o nastri orari, i lavoratori dipendenti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che gli stessi lavoratori dipendenti abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di 30 minuti. Durante l'intervallo, il lavoratore dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro ed anche uscire fuori dall'azienda e dalla cooperativa.

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.

In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 l'apposizione di un termine a durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazione e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[…]

Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 38.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97 n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL.
Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. […]

Articolo 39.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge. […]

Articolo 42.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studioore di formazione medie annuali
Scuola dell'obbligo120
Attestato di qualifica professionale100
Diploma di scuola media superiore80
Diploma universitario60
Diploma di laurea60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione collettiva di 2° livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Articolo 45.
Il "Tutor", nelle iniziative formative di cui ai precedente articolo del presente CCNL, può essere identificato in un lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale. Nelle aziende e nelle cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "Tutor" può essere esercitata anche dal datore di lavoro.

Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 46.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire;
a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 49.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 50.
Ai lavoratori assunti con CFL, sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXIV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 53.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVI - Stagisti
Articolo 55.
L'azienda e la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'azienda e nella cooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che l'imprenditore intrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 57.
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attuazione, le garanzie assicurative, il tutoraggio e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro, si fa riferimento all'art. 18, legge 24.6.97 n. 196 e al regolamento recante norme di attivazione, DM 28.3.98 n. 142.

Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 58.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 63.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 64.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXXII - Maternità
Articolo 68.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXXV - Malattia - Infortuni
Articolo 71.

[…]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 83.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
[…]
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLVI - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 84.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli, ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

Titolo XLVII - Appalti
Articolo 85.
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parti delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, le aziende e le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 88.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta d un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo LII - Codice disciplinare
(redatto ai sensi dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300).
Art. 90 - Doveri del lavoratore dipendente.
[…]
Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:

b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;

f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in azienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda e della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Titolo LVI - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (Enboa).
Articolo 94.
Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (Enboa).

Titolo LVII - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (Enmoa).
Articolo 95.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (Enmoa).