Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte di Appello di Potenza, Sez. Lav., 09 novembre 2017, n. 216 - Violazione della normativa sui lavori in quota da parte del lavoratore: legittimo il licenziamento


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza - Sezione Lavoro - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr. MAURA STASSANO - Presidente relatore

Dr. ROBERTO SPAGNUOLO - Consigliere

Dr. AIDA SABBATO - Consigliere

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

 



nella causa civile iscritta al nr. 56/2017 R.G., avente ad oggetto: "rapporto di lavoro subordinato : impugnativa di licenziamento" e vertente

TRA

T. spa, con sede in V. (T.), P.I. (...), in persona dell'Amministratore Delegato dott. S.C.M., rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Giovanna Pacchiano PARRAVICINI e Ruggero PONZONE del foro di Torino e dall'avv. Beniamino PALAMONE del foro di Potenza presso il quale in Potenza, via del Popolo n. 30 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al reclamo depositato in data 21 marzo 2017

APPELLANTE

E

L.G.A., nato a T. il (...), cod. fisc. (...), residente in Via P. N. n. 8 - frazione M. 75020 P. (M.), rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente ed in virtù di procura in calce alla memoria difensiva e di costituzione, depositata in data 3 luglio 2017, dagli avv.ti Giuseppe Santo DIGIAMMA e Giovanni Francesco PATERNOSTER, elettivamente domiciliati, assieme al proprio assistito, in Potenza alla via Nicola Sole n. 73, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Santangelo

APPELLATO

 

 

Fatto

 



Con sentenza nr.184 in data 19 Febbraio 2017 il Tribunale di Matera in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro così statuiva: "in riforma dell'ordinanza impugnata annulla il licenziamento intimato a G.A.L. con missiva del 24 settembre 2014 e condanna T. s.p.a. alla reintegrazione nel posto di lavoro di G.A.L. e al risarcimento del danno mediante pagamento in favore di G.A.L. di una indennità pari ad Euro 21.405, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali, nei limiti di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento (26/9/2014)fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, nei limiti di legge le spese di lite seguivano la soccombenza.

Avverso tale decisione interponeva appello la società con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 21 Marzo 2017 e deduceva :

"... si rileva come il Tribunale di Matera abbia annullato il licenziamento intimato dalla reclamante nei confronti del L. "appiattendosi" completamente sulle risultanze della CTU ambientale effettuata nella seconda fase del giudizio, senza tenere in minimo conto, ai fini della valutazione complessiva del comportamento contestato, del ruolo rivestito dal reclamante e, quindi, del "disvalore ambientale" che la sua condotta poteva assurgere (o che di sicuro ha assurto a seguito della sentenza che ne ha disposto la reintegra del L.) per gli altri dipendenti quale modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi di sicurezza e, in ogni caso, della palese violazione di precetti aziendali volti a fare rispettare le norme di sicurezza per di più, all'interno dello stabilimento della società committente (così mettendo anche a rischio i rapporti tra la T. e la ILVA)"

"Le motivazioni rese dal Tribunale appaiono del tutto lacunose ed erronee essendosi il Giudice della seconda fase limitato a fare proprie le conclusioni del CTU senza prendere in considerazione le osservazioni sollevate dal T. sia nelle note di osservazione alla CTU sia nelle note autorizzate di discussione. Si ribadiscono, in tale sede, i motivi, già evidenziati nelle osservazioni alla CTU in causa del 31 maggio 2016 e nelle note autorizzate di discussione del 9 febbraio 2016, per i quali le conclusioni rese dal CTU in sede i perizia appaiono errate e non condivisibili. L'art. 107 del D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce il lavoro in quota come quella "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto al piano stabile Pacifico essendo che il L. lavorava ad un'altezza di circa 32 metri, egli ricade certamente nell'ambito del regime di tutela e prevenzione previsto dagli artt. 105 e ss. del citato decreto. Ciò premesso, il D.Lgs. n. 81 del 2008, individuando il lavoro in quota come una delle attività oggetto di specifiche disposizioni in tema di tutela per la salute e sicurezza del lavoratore, implicitamente riconosce che tale attività comporta rischi intrinseci superiori alle normali attività lavorative tant'è, appunto, che il legislatore ritiene necessarie ulteriori forme di prevenzione per evitare o minimizzare i rischi connessi a tale attività"

"Non spettava al CTU né a nessuno valutare quanto fosse elevato il rischio di caduta perché ciò che conta è che tale ci sia. La legge, infatti, impone al datore di lavoro di tutelare il lavoratore dal rischio e a tal fine la T. ha vietato di passare dal cestello al ballatoio perché, come lo stesso CTU ammette, tale passaggio comporta il rischio di caduta". "l'art. 52 CCNL, si limita a prendere in considerazione le inosservanze "...dalle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti"..., senza fare distinzioni sulla base di criteri di probabilità o possibilità, essendo solo determinante la mera suscettibilità di provocare incidenti" in subordine, l'eccessività della misura dell'indennità liquidata, in via ulteriormente subordinata la mancata detrazione dell'aliunde perceptum; e

concludeva

per l'accoglimento dell' appello nei sensi di cui alle surriportate conclusioni di spese. Depositava copia della impugnata sentenza e fascicolo di parte di primo grado.

Emesso il decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., notificato in uno all' atto introduttivo alla controparte questa si costituiva per resistere all'avverso dedotto

concludendo

per il rigetto del gravame con ogni conseguenza.

Alla odierna udienza, da aggiornamento per acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, comparivano i difensori costituiti che si riportavano ai propri atti e discutevano la causa, decisa come da dispositivo letto in udienza.

 

 

Diritto

 



Il primo giudice ha accolto la domanda di impugnativa sul rilievo che: "All'esito della ricostruzione il c.t.u. ha ritenuto di escludere che vi fosse un elevato rischio di caduta nelle condizioni in cui fu eseguito il passaggio dalla piattaforma elevabile al ballatoio ... E' assai inverosimile che il ricorrente potesse scavalcare il parapetto uscendo da uno dei lati della navicella non accostati al ballatoio. Deve ritenersi pertanto che abbia scavalcato passando dal lato del cestello accostato al ballatoio. Tale circostanza unitamente al fatto che indossasse correttamente l'imbracatura assicurata mediante aggancio con moschettone alle strutture del cestello riduce la probabilità di provocare un incidente praticamente a zero ". La ricostruzione rispetto alla contestazione mossa ed alla fattispecie precettiva prevista dal CCNL, contiene una doppia elaborazione non consentita :

a) La ritenuta rilevanza di un rischio elevato, laddove la esposizione a rischio semplice non perfezionerebbe l'ipotesi contestata

b) La ritenuta rilevanza della probabilità di danno e non già della potenzialità di danno a sè agli altri ed alle cose.

Con nota in data 10 settembre 2014 l'azienda contestava al dipendente di essere " passato dal cestello alla piattaforma di accesso in quota (50m. ca) al punto di campionamento senza utilizzare le scale alla marinara appositamente predisposte e per di più sena indossare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (imbracatura anticaduta)."

Con nota in data 18 settembre 2014 il dipendete contestava di non aver indossato l'imbracatura e contestava di aver eseguito manovre pericolose essendosi limitato a sporgersi " dal cestello proprio perché in condizioni di assoluta sicurezza, al fine di vedere il collega intento ad utilizzare uno strumento nuovo ma non di aver fatto manovre o acrobazie particolari ".

Con nata del successivo 24 la spa intimava il licenziamento " per giusta causa per mancanze ai sensi dell'art.2119 del codice civile e dell'art. 52 del CCNL " L'istruttoria svolta ha consentito di accertare :

a) Che il dipendente indossò l'imbracatura

b) Che il dipendente accedé al ballatoio non usando le scale alla marinara, ma utilizzando il cestello elevato fino ad una altezza di trentadue metri indi accostato al ballatoio del camino

c) Che lo scavalcamento avvenne dal lato lungo e non dal lato corto -quello di ingresso con sbarra mobile- appoggiando il piede sulle barre di protezione rompitratta orizzontali

d) Che la manovra avvenne ad una altezza di circa mt.32 e quindi in quota ex art. 107 D.Lgs. n. 81 del 2008

Depongono in tal senso :

a) Le dichiarazioni del teste R.G., operatore di piattaforma aerea : "... il ricorrente era salito sul cestello per raggiungere il camino ad un'altezza di circa 32 m dal suolo.. quando il ricorrente è salito sul cestello ho visto che indossava casco, cinture di sicurezza e mascherina. L'imbragatura indossata dal ricorrente era assicurata mediante aggancio con moschettone alle strutture del cestello. Preciso che il mio compito era quello di manovrare il cestello sul quale era salito il ricorrente mediante dei comandi che azionavo dal suolo. Lo stesso ricorrente posto sul cestello mi dava indicazioni circa le manovre da effettuare per avvicinare il cestello al camino. Nel caso specifico ho manovrato il cestello fino ad accostarlo ad una distanza di circa 5 cm di camino . Il giorno del fatto sul camino non ho visto altri operai sul camino ... dopo che ho fatto salire il ricorrente già posizionato sul cestello azionando da terra i comandi, ho abbassato lo sguardo e dopo pochi minuti, circa tre o quattro minuti è venuto da me il caposquadra della mia società datrice di lavoro, il .... Che mi ha detto che il ricorrente era passato dal cestello alla passerella del camino ad n'altezza di circa 32 m. A quel punto ho guardato verso l'alto e ho visto che il ricorrente effettivamente si trovava sul camino ad un'altezza di circa 32 m."

b) Le dichiarazioni del teste G. A.: " il giorno del fatto contestato io lavoravo nella stessa squadra del ricorrente .. mi trovavo sul camino alla stessa altezza ove era posizionato il cestello sul quale lavorava il ricorrente.. ad un certo punto mi sono visto davanti il ricorrente ma non gli ho chiesto come avesse fatto a salire sul camino, il ricorrente indossava l'imbracatura. Il ricorrente mi ha detto che era salito sul camino spostandosi dal cestello"

c) Gli esiti della c.t.u. "Nel compiere il passaggio dal ballatoio, con tutta probabilità il L. non ha utilizzato la modalità d'uscita ordinaria, da uno dei due fianchi laterali del cestello, che si realizza sollevando la barra scorrevole della figura 6b, perché tale manovra l'avrebbe costretto a chinarsi per passare sotto la barra superiore fissa e successivamente lo avrebbe costretto ad un cambio di direzione di 90, per giunta sporgendosi nel vuoto, per raggiungere il parapetto della piattaforma fissa ed infine scavalcarlo. Essendo le altezze dei due parapetti, quello anteriore della navicella e quello del ballatoio, entrambi pari ad un metro o poco più, e essendo i due parapetti sufficientemente vicini o addirittura accostati, il L. ha più ragionevolmente sfruttato l'opportunità - sicuramente più agevole - di scalcarli insieme entrambi, con un'unica manovra. Per di più, le barre di protezione rompitratta orizzontali, poste ad altezze intermedie tra il piano di calpestio e la barra superiore di ciascun parapetto, gli hanno fornito un appoggio comodo e solido su cui saltare durante lo scavalcamento". Così accertati i fatti ne consegue l'accertamento della violazione della disposizione di cui all'art.52 lett. c) CCNL

La manovra, per quanto eseguita con imbracatura, era vietata e poteva essere eseguita solo su specifica autorizzazione ed in casi di assoluta necessità, ipotesi neppure allegata dal dipendente. Il DURVI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza- che l'ILVA committente consegnò alla T. al momento dell'affidamento dei lavori, disponeva: " In caso di utilizzo dei mezzi di sollevamento, per il trasporto di persone (eventuale attrezzatura), è vietato il passaggio del personale dal cestello del mezzo al ballatoio di servizio alla zona di campionamento e viceversa.

Tale passaggio potrà essere consentito solo in condizioni di emergenza, previo utilizzo di imbracature di sicurezza con dispositivo a doppio cordino "(ved. doc. nr.51 produzione di parte resistete in primo grado). Il DURVI fu portato a conoscenza del dipendente (ved. doc. 49-52 produzione di parte resistete in primo grado)

La manovra era stata eseguita per non dover accedere al ballatoio usando la scala alla marinara, come prescritto, e per tale motivo il dipendete in sede di difese disciplinari aveva affermato di essersi limitato a sporgersi dal cestello senza aver " fatto manovre o acrobazie particolari ", per poi emendarsi in sede di ricorso in opposizione

L'uso del cestello posizionato in aderenza al ballatoio è consentito per il solo passaggio di attrezzi all'operatore presente sul ballatoio (il teste R. G. afferma: "... voglio dire uno viene sollevato fa il suo lavoro restando sul cestello oppure deve passare tutto. Preciso che il lavoro deve essere eseguito dall'operatore restando all'interno del cestello che viene avvicinato al camino") ne consegue che l'innalzamento del cestello con operatore a bordo è manovra ordinaria mentre del tutto extravagante si è rivelata l'iniziativa di scavalcamento.

Lo scavalcamento dalla navetta - in luogo dell'uso delle scale- è manovra vietata e pericolosa, o meglio vietata in quanto pericolosa e rientra tra le manovre suscettibili di creare incidenti - ex art. 52 CCNL- ovverosia di mettere in pericolo la sicurezza degli operatori, per il rischio di urto, per il rischio di penzolamento, per il rischio di schiacciamento, per il rischio di caduta dall'altro di attrezzi La norma ex art. 52 lett. c) del CCNL sanziona con il licenziamento in tronco l' "inosservanza.. delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali ", erra il primo giudice quando esclude in concreto la fattispecie sul rilievo che il pericolo non era probabile, poiché, data la rilevanza del bene giuridico protetto - la sicurezza sul lavoro - le parti sociali hanno inteso presidiare non la probabilità di pericolo ma la potenzialità di pericolo, la semplice esposizione a rischio, vietando e quindi gravemente sanzionando tutte quelle manovre -acrobazie- che fossero idonee ad esporre a rischio di lesione l'incolumità personale e generale. La manovra era seriamente pericolosa in quanto eseguita in altezza, eseguita con scavalcamento di oltre un metro, con innalzamento sulla barra di protezione rompitratta, con appoggio su una base mobile - tanto in violazione dell'art.125 co. VI D.Lgs. n. 81 del 2008 che impone l'ancoraggio la manovra era intrinsecamente pericolosa ed espressamente vietata nella misura in cui "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono (n.d.r) tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, e sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso la violazione di queste norme crea una situazione di allarme (cui consegue la sanzione conservativa) o di pericolo (cui consegue il licenziamento in tronco).

Afferma il c.t.u. " la probabilità che il ricorrente potesse precipitare nel vuoto durante il passaggio dalla navicella al ballatoio, qualora questo sia avvenuto nella zona intermedia della fiancata frontale , è decisamente remota, se non addirittura nulla. Né è ragionevole pensare che lo scavalcamento sia potuto avvenire ad una delle estremità della fiancata frontale, avendo il L. tutta la fiancata anteriore libera e disponibile. Nell'altra ipotesi, che comunque si ritiene meno verosimile, in cui il trasferimento sia avvenuto attraversando una delle due fiancate laterali, la probabilità di cadere nel vuoto non sarebbe certo trascurabile. In caso di caduta tuttavia, il danno a carico del lavoratore sarebbe stato limitato dall'imbracatura di protezione " ne consegue :

a) Probabilità di caduta non trascurabile in caso di non verosimile passaggio attraverso la fiancata laterale

b) Possibilità di caduta nel vuoto non nulla in caso di passaggio attraverso una estremità della fiancata frontale

c) Probabilità di caduta remota se non nulla in caso di passaggio attraverso la zona intermedia della fiancata frontale, " poiché l'oscillazione verticale della navicella dovuta al passaggio del ricorrente dalla parte mobile alla parte fissa .... in ogni caso può escludersi che possa essere stata più ampia di 3 o 4 cm (come stimato nell'appendice dei calcoli), e pertanto l'effetto dinamico conseguente, considerate le modeste forze in gioco, non può essere stato causa di urti o danneggiamenti degni di rilievo nei confronti del cestello o della piattaforma",

Orbene poiché se si può ragionevolmente escludere che il passaggio sia avvenuto lateralmente, non si è accertato se il passaggio frontale sia avvenuto all'estremità o nella parte mediana della fiancata frontale con la conseguenza che il rischio di oscillazione non solo esponeva al pericolo di caduta di urto o di schiacciamento l'operatore e quindi di danno all'integrità psico-fisica, quanto esponeva al pericolo che potesse precipitare dal alto qualche attrezzo o altro materiale; ipotesi nemmeno divisata dal C.t.u., che si è limitato ad affermare che il pericolo di danno per il cestello o per la piattaforma era marginale. Le stesse valutazioni di rischio remoto, sono effettuate ex post sulla base di quello che è avvenuto dal punto di vista dell'agente ovverosia di chi ha concretamente agito e non, come doveroso, ex ante dal punto di vista di un agente modello per verificare se era prevedibile che la condotta avrebbe potuto determinare un serio rischio, una seria esposizione a pericolo. La norma contrattuale nel presidiare il pericolo di danno - " infrazione ... suscettibile di provocare incidenti .. tutela il bene sicurezza sul lavoro ed il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro (in conseguenza dell'effettiva esecuzione di manovre vietate specificamente) che può derivare non solo dalla potenzialità della condotta contestata ma anche dalla semplice sua possibilità di contribuire al perfezionamento dell'esposizione a rischio. Il legislatore per i lavori in quota non solo ha previsto un particolareggiato sistema di norme antinfortunistiche, quanto ha posto una presunzione di pericolosità delle operazioni superabile - dal datore di lavoro- solo con la prova di aver assicurato" il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.", art. III D. l.vo cit. Nel caso di specie il sistema di accesso posto in essere dal dipendente non era affatto il più idoneo - unica via praticabile la scala alla marinara- poiché data l'altezza, data la mobilità della base di appoggio e data la anelasticità del cordino, il rischio di caduta era attuale e le conseguenze sull'integrità fisica non marginali (lo stesso C.t.u. riferisce di prevedibili lievi lesioni); in altre parole solo l'uso della scala scongiurava il rischio di caduta e di penzolamento. Alla responsabilità aggravata del datore di lavoro corrisponde una responsabilità aggravata del dipendete tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche in caso di lavori in quota. Accertata la condotta ed accertata la sua potenzialità lesiva - la suscettibilità di provocare incidenti - completa il giudizio di gravità la qualità personale del dipendete: preposto aziendale per la sicurezza, formatore del personale. Può sembrare retorico chiedersi quale affidamento possa confidare il datore di lavoro sulla reiterazione da parte sua di manovre del genere ma soprattutto sulla vigilanza sul comportamento dei sottoposti, se non sulla autorevolezza dei suoi richiami al rispetto delle regole di sicurezza? "In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell'avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore)."(Cass Pen. Sez. 4, Sentenza n. 27165 del 24/05/2016).

Il recesso datoriale fu quindi legittimo non solo perché la condotta contestata integra pienamente la fattispecie ex art. 52 lett. c) CCNL, tipizzazione di cui questo giudice deve, soprattutto in materia di sicurezza del lavoro ove l'attenzione delle parti sociali ed in ispecie del sindacato è massima, tener conto ex art. 30 L. n. 183 del 2010 (se non altro per discostarsene motivatamente), quanto perché essa fu grave sia in relazione alle oggettive modalità di esecuzione in sia in relazione alla posizione professionale del dipendente, sia in considerazione della consapevole volontà che la animò, sia in relazione alle oggettive condizioni di lavoro di società appaltatrice di altra azienda ed in quanto tale firmataria di uno specifico DURVI.

L'appello va quindi accolto e respinta l'azionata domanda; il contrasto di giudizi costituisce :

grave, data la rilevanza degli interessi in gioco, che per l'appellato attingono alla stessa garanzia di una esistenza libera e dignitosa, ed eccezionale, in quanto verificatasi all'interno di una medesima fase dinanzi allo stesso giudice, ragione di compensazione.

 

 

P.Q.M.
 

 


definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla T. s.p.a in data 21 marzo 2017 nei confronti di L.G.A., avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Matera nr. 184 in data 20 febbraio 2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

Accoglie l'appello respingendo la domanda azionata da L.G.A. con ricorso del 7 aprile 2015;

Compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Potenza, il 12 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2017.