PROTOCOLLO DI INTESA
SUL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO IN TOSCANA

REGIONE TOSCANA
con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10, - 50122 Firenze rappresentata dal Presidente Enrico Rossi
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO ROMA
(Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria) con sede in via Brighenti, 23- 00159 Roma rappresentata dal direttore Orazio Parisi
ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
con sede via Maurizio Bufalini, 7, - 50122 Firenze rappresentata dal responsabile Giovanni Asaro
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO TOSCANA
con sede in via Marsilio Ficino, 13 - 50132 Firenze (FI) rappresentata dal direttore regionale Roberto Lupica
CGIL
Confederazione Italiana Generale del Lavoro Toscana con sede in via Pier Capponi, 7 - 50132 Firenze rappresentata dalla Segretaria generale Dalida Angelini,
CISL
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Toscana con sede in via Benedetto Dei ,2/A - 50127 Firenze rappresentata dal Segretario generale Riccardo Cerza 1
UIL
Unione Italiana del Lavoro Toscana con sede in via Vittorio Corcos, 15 - 50142 Firenze rappresentata dalla Segretaria generale Annalisa Nocentini
CONFINDUSTRIA TOSCANA
con sede in piazza della Repubblica, 6, - 50123 Firenze rappresentata dal Presidente Alessio Marco Ranaldo
CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA
con sede in via Giovanni del Pian dei Carpini n.98/106, 50127 Firenze rappresentata dal Presidente Giovan Battista Donati
CONFCOMMERCIO TOSCANA
con sede in Via Santa Caterina D’Alessandria, 4, - 50129 Firenze rappresentata dal Presidente Anna Lapini
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa
CNA TOSCANA
con sede in via L. Alamanni 23 - 50123 Firenze rappresentata dal Presidente Andrea di Benedetto
CONFESERCENTI TOSCANA
con sede in via Pistoiese n. 155 - 50145 Firenze rappresentata dal Presidente Nico Gronchi
ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
AGCI TOSCANA

con sede in via Aretina n. 251/A- 50136 FIRENZE rappresentata dal Presidente Alessandro Giaconi
 

PREMESSO che:
- la Regione Toscana ritiene prioritario il perseguimento dei più alti standard di sicurezza del lavoro e da tempo, nell’ambito delle proprie competenze, ha intensificato le azioni mediante interventi normativi, di formazione a tutti i livelli e di coordinamento delle azioni in materia di vigilanza e da sempre attribuisce priorità al tema della prevenzione e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- è necessario allargare il raggio delle azioni necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolgendo i soggetti con competenze in materia in modo da avere un quadro di riferimento onnicomprensivo della situazione e possibilità di coordinare le azioni per raggiungere standard elevati di sicurezza;
- è opportuno perseguire l’implementazione di tali obiettivi mediante il contributo delle amministrazioni con competenza in materia nonché il mondo del lavoro sia sindacale che datoriale, nella consapevolezza che alti standard in materia nascono anche dalla collaborazione tra le imprese e i lavoratori ed inoltre che la sicurezza difende la reputazione delle aziende e abbatte i costi che ricadono sulla collettività;
VISTI:
1) l’art. 4, coma 1) lettera a) dello statuto che annovera fra le finalità principali “il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro”
2) il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare gli articoli 9 e 10 che assegnano all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
4) il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
5) la legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 16 maggio 2016 sulla costituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7) la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare l'articolo 25 inerente al potenziamento ed al coordinamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi
lavoro;
VISTI ALTRESÌ:
1) il Programma di governo per la X Legislatura regionale “Toscana 2020”, approvato dal Consiglio regionale in data 30/6/2015, sottolinea che lo sviluppo economico richiede anche legalità e sicurezza;
2) il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020 approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 dove si legge che:
a) gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono concepiti per affrontare i vari aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori della Toscana;
b) il Piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro affronta tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta la Toscana, con particolare attenzione ai settori più a rischio;
3) La deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 1 marzo 2016 che approva la strategia di intervento prevedendo azioni concomitanti e sinergiche in diversi ambiti della prevenzione: informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, sostegno alle imprese per favorire l'adozione di ulteriori misure di sicurezza;
4) il Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e INAIL Direzione Regionale Toscana sottoscritto in data 28 aprile 2016 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 1° marzo 2016);
5) la Convenzione Quadro di collaborazione tra l’Azienda Usi Toscana Centro- Safe - polo regionale per la formazione sulla sicurezza e INAIL Direzione regionale per la Toscana e le Parti sociali, datoriali e sindacali, afferenti al comitato regionale di coordinamento ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e loro comitati paritetici, in attuazione del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14884 del 30.11.2016. per la progettazione, promozione, realizzazione e valutazione delle attività’ formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’area della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei comparti dell’Edilizia, Estrattivo e Lapideo, agricolo e forestale e nell’ambito trasversale/artigianato
6) i Protocolli e Accordi sottoscritti da INAIL Direzione Regionale per la Toscana con tutti i soggetti privilegiati individuati dal legislatore all’art. 10 D.Lgs 81/08 e con il mondo Accademico a dimostrazione del costante impegno per una piena tutela della salute, dell’integrità, della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro, atte a promuovere e avviare misure adeguate ed azioni positive volte a consolidare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione;
RICORDATO che da anni la Regione ha intrapreso azioni ed adottato atti per settori industriali specifici, coinvolgendo una pluralità di soggetti sia istituzionali che sociali, quali:
1) area tessile pratese, tra l’altro con i seguenti atti:
a) deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 3 marzo 2014 che approva il “Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Pistoia e Prato, per il rafforzamento nel territorio dell'area vasta centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà”;
b) deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 28 luglio 2015 sul “nuovo protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e Procure della Repubblica presso i tribunali di Firenze, Pistoia e Prato per il rafforzamento nel territorio dell'area vasta centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà”;
2) estrazione e lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese, tra i quali:
a) deliberazione n. 458 del 17 maggio 2016 che approva le linee di sviluppo tecnico del progetto “Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese”;
b) deliberazione n. 565 del 14 giugno 2016 che approva il Protocollo d'Intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto Apuo-versiliese tra Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
c) deliberazione n. 1299 del 19 dicembre 2016 che approva il “Protocollo per la salvaguardia della legalità e per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese” fra Regione Toscana, Procura presso il tribunale di Lucca, procura presso il Tribunale di Massa, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
3) deliberazione n. 1058 del 09-11-2015 che approva il Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino che ha coinvolto Regione Toscana e Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino, Sindaco di Carrara, Sindaco di Livorno, Sindaco di Piombino, Direzione Interregionale del Lavoro di Roma, Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Direzione regionale Inps, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport, Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del Lavoro di Massa Carrara, Ust Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa Carrara, Azienda Usi 1 Massa Carrara e Azienda Usi 6 Livorno;
PRESO ATTO che:
1) la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
2) la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione, già in essere, diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
TENUTO CONTO che:
1) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), dal 14 settembre 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro". L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
2) L'Ispettorato del lavoro:
a) esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal d.lvo. 81/2008;
b) svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, svolge e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro;
c) esegue studi ed effettua analisi con riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi;
d) al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale;
PRECISATO che, nelle more della definizione di apposito accordo-quadro tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la conferenza delle Regioni e Province autonome in merito all’ulteriore rafforzamento dei controlli anche attraverso la previsione di forme stabili di coordinamento tra le attività delle Aziende ASL e quelle in capo all’ispettorato del lavoro, l’Ispettorato Interregionale del lavoro di Roma, in rappresentanza degli Ispettorati territoriali del lavoro che hanno sede nella regione Toscana, collabora alle finalità del protocollo come specificate nell’articolo 1 e partecipa alle relative attività come indicato nell’articolato che segue;
 

per quanto suesposto
si conviene quanto segue

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano con la Regione al fine:
a) della pubblicazione di un rapporto annuale sulla sicurezza del lavoro in Toscana;
b) di concordare, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee di indirizzo per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.
2) Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

Art. 2
(Rapporto annuale)

1. La Giunta regionale cura annualmente la pubblicazione di un rapporto annuale sugli incidenti del lavoro in Toscana che analizza, in particolare:
a) la situazione nei vari ambiti e settori di attività;
b) le cause di infortunio e malattie professionali con l’evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori;
c) i rischi particolari (i lavori ad alto rischio, le sostanze pericolose, l’impatto delle tecnologie ecc.);
d) le proposte di intervento immediate e di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
2. Il rapporto di cui al comma 1 si avvale:
a) delle informazioni e del supporto della direzione regionale INAIL;
b) dei dati statistici e del supporto della direzione regionale Vigili del Fuoco;
c) dei report e del supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie toscane;
d) della eventuale attività di analisi e raccolta dati, di indirizzo, soluzioni operative e tecniche nonché della raccolta degli accordi aziendali e territoriali rilevanti effettuate dal Comitato regionale di coordinamento di cui al d.p.g.r. 82/2016;
e) dei dati e delle analisi di competenza dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro.
 

Art. 3
(Comitato tecnico-scientifico)

1. E istituito presso la direzione competente della Giunta regionale un Comitato tecnico-scientifico per la redazione del Rapporto annuale.
2. Del Comitato fanno parte, oltre a rappresentanti di tutte le parti sottoscrittrici, professori universitari ed esperti particolarmente qualificati in materia di sicurezza del lavoro;
3. Il Comitato:
a) esamina, prima della pubblicazione, il rapporto di cui all’articolo 2, avanzando proposte di integrazione e/o modifica;
b) propone azioni coordinate e sinergiche per i necessari interventi evidenziati dal rapporto.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dagli uffici della direzione competente della Giunta regionale.
 

Art. 4
(Tavolo sulla sicurezza del lavoro)

1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente da lui delegato, presiede il Tavolo sulla sicurezza del lavoro in Toscana; il Tavolo:
a) è composto dai firmatari del presente protocollo e l’Ispettorato Interregionale del Lavoro può partecipare ai suoi lavori a pieno titolo;
b) si riunisce con la possibilità di partecipazione, su invito, di altri soggetti.
2. Il Tavolo:
a) esamina il rapporto annuale e le proposte del Comitato scientifico per il conseguimento degli obiettivi del protocollo;
b) svolge compiti di impulso, concertazione, indirizzo e monitoraggio, su richiesta e nei confronti di soggetti pubblici e privati;
c) discute e condivide le informazioni inerenti alla materia sicurezza nonché alle prestazioni erogate, agli standard raggiunti e ai connessi aspetti tecnici, gestionali e organizzativi;
d) individua eventuali criticità proponendo al Comitato regionale di coordinamento interventi condivisi;
e) verifica l'attuazione degli impegni e delle proposte scaturite dall'analisi del Rapporto di cui all'articolo 2;
f) dà direttive ed indicazioni al Nucleo Tecnico per l’implementazione delle proprie decisioni.
3. Il Tavolo è convocato almeno una volta l'anno; si riunisce su iniziativa del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di ciascun sottoscrittore.
 

Art. 5
(Nucleo Tecnico)

1. E istituito un Nucleo Tecnico composto da un membro indicato da ogni sottoscrittore del presente protocollo ed al quale l’Ispettorato Interregionale del Lavoro può partecipare ai suoi lavori a pieno titolo.
2. Il Nucleo:
a) è coordinato dal membro indicato dal Presidente della Giunta regionale;
b) ed è convocato su richiesta di ogni componente, compreso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro;
c) si riunisce con la possibilità di partecipazione, su invito, di altri soggetti.
3. Il Nucleo Tecnico:
a) attua gli adempimenti inerenti e connessi al Rapporto di cui all’articolo 2, sulla base delle indicazioni del Tavolo sulla sicurezza del lavoro;
b) implementa la eventuale progettazione condivisa di interventi condivisi di cui alla lettera d) dell’articolo 4, garantendone la relativa tempistica;
c) assicura il coordinamento con l’eventuale attività del Comitato regionale di coordinamento e del relativo Ufficio operativo.
 

Art. 7
(Oneri e validità)

1. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti.
2. Il presente Protocollo ha validità fino alla conclusione della legislatura regionale corrente.
 

Art. 8
(Successive adesioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere esteso ad altre amministrazioni statali e enti pubblici, enti o associazioni private.
2. Le nuove adesioni di cui al comma 1 sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.


Fonte: regione.toscana.it