Categoria: 2011
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Tipologia: CIA
Data firma: 25 luglio 2011
Validità: 01.07.2011 - 31.12.2013
Parti: Cineca e RSU, Cgil, Cisl, Uil, Flc-Cgil, Filcams-Cgil
Settori: Servizi, Cineca
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Scopo e validità del contratto integrativo
Art. 2 - Ripartizione benefici incremento produttività aziendale
Art. 3 - Orario di lavoro, turni, flessibilità e banca delle ore
Art. 3 bis - Protocollo di intesa per la gestione
Art. 4 - Permessi retribuiti
Art. 5 - Indennità
Art. 6 - Reperibilità: telefonica, ordinaria, operativa
Art. 7 - Chiamata fuori orario
Art. 8 - Giorni festivi
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Trattamento pensionistico integrativo
Art. 11 - Polizza sanitaria integrativa (Fondo Est)
Art. 12 - Termini di preavviso
Art. 13 - Telelavoro
Art. 14 - Stage e tirocini formativi
Art. 15 - Apprendistato
Art. 16 - Trasferte e missioni
  Art. 17 - Congedo per motivi di studio
Art. 18 - Congedo straordinario
Art. 19 - Aspettativa
Art. 20 - Qualificazione professionale
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Assenza per malattia non professionale, trattamento economico e conservazione del posto
Art. 23 - Infortunio e malattia professionale
Art. 24 - Relazioni sindacali
Art. 25 - Obblighi del dipendente connessi alla sicurezza delle informazioni
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Appalti
Art. 28 - Cessazione del consorzio
Art. 29 - Date di pagamento delle retribuzioni
Art. 30 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro

Contratto Integrativo Aziendale, 25 Luglio 2011

Casalecchio di Reno, 25 luglio 2011, Contratto Integrativo Aziendale, tra il Cineca - Consorzio Interuniversitario, d'ora in avanti Cineca […], e i dipendenti rappresentati dalla RSU […], e dai sindacati presenti in Cineca, Cgil, Cisl e Uil […], la Flc-Cgil e […] la Filcams-Cgil, […] la Cisl, si concorda quanto segue.

Art. 1 - Scopo e validità del contratto integrativo
Il presente accordo, teso anche a salvaguardare l'occupazione del Consorzio quale Ente non avente scopo di lucro, a prevalente attività interna, operante in un contesto universitario in evidenti difficoltà finanziarie causate dai tagli lineari del Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei avvenuti sulla base della manovra finanziaria o leggi rilevanti quali la n. 240 del 30/12/2010 "legge Gelmini" e la legge di Stabilità n. 220 del 13/12/ 2010 per gli anni 2011 e seguenti.
Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le parti sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Cineca sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione. Obiettivo principale diventa quindi quello di salvaguardare l'occupazione e la professionalità del personale ed il ruolo di eccellenza Europea del Consorzio quale Ente non avente scopo di lucro, a prevalente attività interna, lavorando nel contempo per realizzare le condizioni necessarie a espandere l'occupazione, a partire dalla stabilizzazione degli attuali contratti a progetto o atipici.
Il presente contratto integrativo rappresenta la contrattazione di secondo livello per il Cineca di cui al CCNL per le Aziende del Terziario, distribuzione e servizi (Aziende del commercio), e si applica a tutti i dipendenti (ad esclusione dei Dirigenti) del Cineca.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende del Terziario, distribuzione e servizi (Aziende del commercio) stipulato dalla confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi (Confcommercio), con la Classificazione Terziario Avanzato di cui allo stesso contratto, è adottato pertanto dal Cineca, come previsto nel contratto di confluenza aziendale del 25/07/2011, a decorrere dal 1 luglio 2011, nel seguito indicati solo come "CCNL."
Il presente contratto integrativo entra in vigore dal 1 luglio 2011 ed avrà vigenza fino al 31/12/2013 ed assorbe e sostituisce, per quanto in esso disciplinato anche se diversamente denominato, quanto previsto dal CCNL e relativi rinnovi.
Il Contratto Integrativo si intenderà rinnovato se non disdettato tre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R., restando comunque in vigore sia per la parte normativa che economica sino a che non sia stato sostituito da successivo Accordo.
Il presente contratto integrativo aziendale, il contratto di confluenza sottoscritto il 25/07/2011 ed il CCNL abrogano, assorbono e sostituiscono il contratto Cineca del 28/12/2007, nonché ogni altra norma contrattuale, prassi e consuetudine aziendalev Per quanto qui non regolato, trova applicazione quanto previsto dal contratto di confluenza e per quanto non regolato nel presente accordo né nel citato contratto di confluenza, trova applicazione quanto previsto dal CCNL.
Per qualsiasi problematica che dovesse sorgere, in futuro, in ordine airinterpretazione delle norme contrattuali definite dal presente contratto, le parti si incontreranno entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro al riguardo di una di esse in forma scritta, al fine, se possibile, di trovare un'interpretazione condivisa.
Le parti si impegnano inoltre a non dare corso alla attivazione dell'istituto delle "intese in deroga" del CCNL Terziario.
L'azienda non procederà, per il periodo di vigenza del presente accordo, né ad attivare la certificazione dei contratti di lavoro prevista dal Decreto Legislativo 276/2003 né a procedere alla sottoscrizione di clausole compromissorie di devoluzione a collegi arbitrali delle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla legge 183/2010.

Art. 3 - Orario di lavoro, turni, flessibilità e banca delle ore
Orario di lavoro e turni
Per i quadri si richiama e conferma quanto previsto dall’art. 134 del CCNL 2008.
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e del CCNL, l'orario di lavoro settimanale sarà pari a 36 ore settimanali.
I giorni lavorativi sono 5 a settimana e vanno dal Lunedì al Venerdì salvo il servizio di accoglimento che può prestare attività anche nel giorno di Sabato mattina.
L'orario settimanale, inferiore all'orario di lavoro previsto dal CCNL, assorbe 72 ore dei permessi retribuiti previsti dall'art. 146 del CCNL 2008.
L'orario sopra indicato, inferiore all'orario di lavoro previsto dal CCNL, assorbe, fino a concorrenza, le ore di permesso retribuito e, comunque, tutte le ore di permesso retribuito a qualsiasi titolo riconosciute dagli accordi di rinnovo del CCNL.
Le eventuali 37 esima e 38 esima ora di lavoro vengono retribuite con la normale retribuzione oraria senza alcuna maggiorazione e saranno disposte con la modalità previste per la richiesta del lavoro straordinario.
Le modalità di svolgimento delle ore del comma precedente si ritengono sperimentali fino alla scadenza del presente accordo e le parti si ritroveranno 6 mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutarne l'utilizzo.
Durante l'orario di lavoro giornaliero, i lavoratori inseriti in turni avvicendati di lavoro fruiranno di trenta minuti di pausa retribuita.
Nella individuazione delle persone da inserire in turno si darà la precedenza ai lavoratori che desiderano lavorare in turno, compatibilmente con le professionalità necessarie. Verranno comunicati al personale coinvolto e all'ufficio personale i nominativi dei lavoratori che saranno inseriti nei turni avvicendati. La comunicazione agli interessati deve avvenire almeno trenta giorni di calendario prima del giorno di inizio del periodo in turno e normalmente per periodi di 1 mese di calendario salvo esigenze non programmabili. Le eventuali indennità saranno definite con le modalità indicate nell'articolo 3 bis.
Un dipendente può essere chiamato al lavoro in giorni quali sabato, domenica, festivi se questi sono congiunti a periodi di ferie o permessi già accordati, solo ricorrendo all'istituto del richiamo
Flessibilità dell’orario di lavoro
L'orario giornaliero prevede delle fasce di flessibilità, delle fasce di presenza obbligatorie e fasce di pausa mensa.
La flessibilità positiva è intesa come il tempo lavorato in più rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, a cui corrisponderà una compensazione in tempo lavorato in meno dal dipendente (non etichettato diversamente, es. straordinari, quando ne ricorrano le condizioni).
La flessibilità negativa è intesa come il tempo lavorato in meno rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, a cui corrisponderà ima compensazione in tempo lavorato in più.
La flessibilità positiva e quella negativa dovranno essere autorizzate preventivamente dal Dirigente e potrà attuarsi in un arco temporale di un mese.
[…]
Dalle ore 10 il servizio dovrà essere comunque garantito in tutte le strutture.
Pertanto il limite della flessibilità è il seguente:
- il lavoratore non potrà essere sul posto di lavoro prima delle ore 8,00 ad eccezione dei turnisti e salvo autorizzazione del Dirigente per un periodo di tempo prefissato;
- il lavoratore dovrà già essere sul posto di lavoro entro le ore 10,00 ad eccezione dei turnisti e salvo autorizzazione del Dirigente per un periodo di tempo prefissato;
Il dipendente dovrà garantire, nel caso di flessibilità negativa, una presenza per un periodo minimo di 5 ore salvo autorizzazione diversa del Dirigente.
Orario di lavoro in entrata
Qualora il lavoratore non inserito in turni sia sul posto di lavoro oltre le ore 10, per i primi 15 minuti non è dovuta alcuna espressa autorizzazione dopodiché dal sedicesimo minuto la regolarizzazione dovrà essere autorizzata dal Dirigente e avrà luogo utilizzando la banca delle ore, se capiente, ovvero con permessi, se concessi, fatta salva l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.
Pausa pranzo dell’orario di lavoro giornaliero per lavoratori
L'orario di lavoro dei lavoratori non inseriti in turni che svolgono nella giornata oltre 6 ore di lavoro deve essere interrotto da una pausa pranzo di durata non inferiore a trenta minuti non retribuiti.
Nel caso in cui nelle marcature di una giornata non compaia la pausa o sia inferiore al valore indicato nel comma precedente l'ufficio personale adeguerà automaticamente il cartellino al fine di raggiungere il valore precedente.
La pausa pranzo dovrà essere osservata nell'intervallo fra le ore 12 e le ore 15.
Banca delle ore
Eventuali ore lavorate in più preventivamente autorizzate, rispetto al normale orario di lavoro, e non autorizzate come straordinario, vengono conteggiate nella "Banca delle ore" secondo quanto segue.
La banca delle ore ha una dimensione massima pari a 70 ore, e minima pari a -14 ore. Eventuali ore di permesso retribuito eccedenti le 14 e non recuperate entro la prima settimana del mese successivo saranno trattenute sullo stipendio di tale mese.
Per tener conto di improvvisi picchi di lavoro la banca delle ore può essere incrementata anche di un numero di ore superiore a quelle autorizzate dal dirigente fino a una tolleranza di 7 ore che vanno recuperate il mese successivo se non autorizzate dal Dirigente il mese seguente.
Le ore accumulate oltre la tolleranza sono comunque perse.
Qualora un dipendente concluda il rapporto di lavoro con il Cineca, eventuali ore giacenti verranno retribuite con la normale retribuzione oraria in essere al momento del pagamento senza alcuna maggiorazione.
Le ore così accumulate possono essere utilizzate per permessi di intere giornate lavorative (previa autorizzazione del Dirigente) o frazioni (senza autorizzazione avendo svolto 5 ore di lavoro) che possono essere congiunte a giornate di ferie o per frazioni di giornate lavorative.
Si conviene che le ore accumulate nella banca delle ore non mantengano la caratteristica di straordinario, "notturno" e/o "festivo", ma possano essere recuperate come ore di lavoro ordinario o "generiche".
Norma transitoria: riallineamento della banca delle ore
Nel caso in cui al 30/06/2011 un dipendente abbia in banca delle ore un valore (detto x) superiore a 70 si conviene che il suo limite massimo fino al 31/12/ 2011 sia pari a x. Ogni 1 gennaio degli anni successivi il limite del dipendente è decrementato di 35 fino a raggiungere il limite ordinario di 70.

Art. 3 bis - Protocollo di intesa per la gestione
- del lavoro a turno normale del lavoro a turno temporaneo
- della reperibilità ordinaria, telefonica, operativa
Le parti si impegnano entro 3 mesi dalla firma del presente accordo, salvo accordi diversi sulla tempistica, a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa. Fino alla sottoscrizione del protocollo di intesa la parte normativa ed economica è regolata secondo i precedenti accordi, prassi e consuetudini del Cineca.

Art. 5 - Indennità
Per il personale in servizio vengono definite le seguenti indennità.
a) Indennità di mensa: in assenza di un adeguato servizio mensa, il contributo viene fissato in Euro 11,00 lordi per ogni giorno di presenza sul lavoro con la prestazione di almeno 6 ore lavorative, comprese le ore di missione ove non vi sia un rimborso per la mensa; il limite minimo di 6 ore lavorative prestate non è richiesto nel caso ai dipendenti che godono dei benefici previsti dalla Legge 104/1992 il cui limite è fissato in 5 ore.
b) Indennità di lavoro notturno pari alla maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL maggiorata di 25 punti percentuale [totale 40 %] da calcolarsi e riconoscersi su ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le 6.00.
c) Indennità di lavoro festivo pari alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL maggiorata di 10 punti percentuale [totale 40%] da calcolarsi e riconoscersi su ogni ora di servizio prestato in un giorno festivo.
d) Indennità di reperibilità e di reperibilità telefonica nella misura specificata nel successivo Art. 6.
e) Indennità di reperibilità operativa nella misura specificata nel successivo Art. 6.
Le indennità di cui ai punti b), c) sono tra loro cumulabili anche nel caso in cui tali maggiorazioni siano corrisposte su ore di straordinario.
[…]
Al personale in turno spettano anche le indennità di notturno e/o festivo per ogni ora di turno che abbia le caratteristiche di notturno e/ o festivo.
[...]

Art. 6 - Reperibilità: telefonica, ordinaria, operativa
Si rimanda all'articolo 3 bis.

Art. 7 - Chiamata fuori orario
In caso d'improvvisa necessità può essere effettuata la chiamata fuori orario del personale.
[…]
Verrà comunque retribuita almeno un'ora di lavoro.
[…]

Art. 13 - Telelavoro
L'accesso al telelavoro è volontario; sarà attivato secondo le indicazioni contenute nei progetti di telelavoro, previa autorizzazione della Direzione.
Condizione per l'accesso al telelavoro è la disponibilità, nell'abitazione del dipendente o in altro locale designato, di un ambiente di lavoro conforme alle prescrizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Le attrezzature ed i servizi per lo svolgimento dell'attività sono installati a cura e carico del Cineca nel locale indicato dal dipendente, come sopra individuato e possono essere usati esclusivamente per motivi di servizio.
Cineca si assume l'onere dei costi per lo svolgimento dell'attività di telelavoro.
L'orario di lavoro resta invariato e viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività che deve svolgere, nel rispetto delle esigenze di servizio fissate dal responsabile del settore di riferimento che dovrà anche determinare eventuali periodi della giornata in cui il dipendente deve essere disponibile alla propria postazione di lavoro.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono ordinariamente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive.
Il dipendente dovrà, in ogni caso, svolgere la sua attività presso Cineca almeno per una giornata di lavoro alla settimana e si renderà disponibile in caso di riunioni programmate. Non è ammessa nella stessa giornata la prestazione di telelavoro e il lavoro presso la sede del Cineca.
Le parti si danno atto che il telelavoro, rappresentando una mera modifica del luogo di adempimento della attività lavorativa, rimane a tutti gli effetti rapporto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contrattuali, con particolare riferimento all'inquadramento professionale, al livello retributivo ed alle norme di tutela (es. assicurativa).
Successivamente all'astensione obbligatoria, ai dipendenti che ne faranno richiesta, sarà accordato il telelavoro per un massimo di 6 mesi, secondo modalità da definirsi con i dipendenti stessi, sentita la RSU. Il periodo di telelavoro verrà retribuito in maniera proporzionale alla prestazione lavorativa.

Art. 14 - Stage e tirocini formativi
Cineca può disporre l'attivazione di stage e tirocini formativi.
Gli stage sono riservati a neo diplomati, studenti universitari o neo laureati ed hanno la durata massima prevista dalla legge. Gli stage hanno carattere di inserimento temporaneo a fini formativi e prevedono l'uso di strumenti tecnologici attuali.
[…]
Stagisti e tirocinanti avranno regolare copertura assicurativa come previsto dalla legge.
Il Cineca può inoltre stipulare con i soggetti di cui alla lettera A) dell'Art. 18 della legge n. 196 del 24/06/1997 convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi ai sensi della predetta legge. […]

Art. 23 - Infortunio e malattia professioanle
Il Cineca è tenuta ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al Cineca; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il Cineca, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il Cineca resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 24 - Relazioni sindacali
Alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSU/RSA) vengono estesi tutti i diritti e le tutele previsti per la RSU dalla Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), dall'intero Titolo V - Diritti Sindacali (dall'art. 22 all'art. 33) del CCNL del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
L'azienda riconosce l'esercizio della contrattazione alle Organizzazioni Sindacali unitamente alle RSU/RSA (rappresentanza sindacale) presenti in azienda.
Il Cineca fornirà periodicamente alla Rappresentanza sindacale (RSU/RSA) e/o OO.SS. le informazioni significative relative al Consorzio. Le informazioni saranno fornite in tempo utile al fine di consentire al meglio il confronto e faranno riferimento in modo particolare al Bilancio di Previsione, alla gestione del Consorzio ed al rapporto con le altre aziende controllate o partecipate.
Si conviene che, salvo l'imminenza di provvedimenti urgenti, l'informazione suddetta venga fornita in occasione di periodici incontri che possono essere richiesti anche da una sola delle parti laddove se ne ravvisi la necessità.
Si conviene inoltre che periodicamente anche su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, in occasione della determinazione da parte del Consiglio di amministrazione o dagli organi competenti con le medesime funzioni, si dia luogo ad incontri al fine di illustrare utilmente i programmi sulla politica di gestione del consorzio con riferimento a:
• pianificazione e gestione delle risorse;
• sull'andamento e tipologia dell'organico compresi i contratti di lavoro atipici;
• prospettive di collaborazione con altre organizzazioni affini o similari;
• organizzazione del lavoro e qualificazione professionale dei dipendenti, anche alla luce delle analisi compiute dalla commissione paritetica bilaterale come definita nell'accordo;
• programmazione del periodo feriale ed utilizzo di ore supplementari e straordinarie;
• appalti e esternalizzazioni;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro per cui le parti si impegnano a definire un protocollo specifico che sarà allegato al presente accordo aziendale;
Si autorizza inoltre l'uso di attrezzature consortili (ad esempio fotocopiatrice e sale attrezzate) alla Rappresentanza sindacale nei limiti della ragionevolezza per l'espletamento delle proprie funzioni.
Si applica integralmente il contenuto della legge n. 300 del 20 maggio 1970 relativa alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, con i seguenti miglioramenti che assorbono quanto previsto in detta legge:
a) Assemblea: 15 ore annue
b) Permessi retribuiti […]
c) Sono considerate ore di lavoro retribuite, al di fuori delle previsioni contenute nei precedenti commi, le ore utilizzate da ciascun RSU/RSA per partecipazione ed attività sindacali consistenti in incontri con commissioni di lavoro convocate dal Cineca.
d) Referendum […]

Art. 25 - Obblighi del dipendente connessi alla sicurezza delle informazioni
Il personale è tenuto a:
a. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali del Cineca, ed in particolare l’accesso alle "sale tecniche",
[…]
c. custodire con diligenza i beni strumentali di proprietà del Cineca affidatigli per lo svolgimento della propria attività lavorativa (workstation; lap-top ecc.), presso il Cineca o anche in telelavoro, e non avvalersi di tali strumenti per ragioni estranee all'attività lavorativa,
[…]
L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo è sanzionabile con provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e secondo le sanzioni previste dalle leggi applicabili.

Art. 27 - Appalti
In caso di appalto il Cineca esigerà dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tale fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato di appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dal Consorzio, dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante, il Cineca ne darà informazione alle organizzazioni sindacali.
Il Consorzio si impegna ad inserire nei contratti di appalto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo di servizi di pulizia, vigilanza e affini) apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro, al rispetto dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (privilegiando nei contratti di appalto la scelta della offerta economicamente più vantaggiosa)
Cineca comunicherà alle RSU e/o OO.SS., con adeguato preavviso, il subentro delle aziende in appalto come sopra indicato.

Art. 30 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Le politiche di conciliazione saranno attuate anche utilizzando l'ex. Art. 9 della Legge 53/2000, le intese e gli accordi in materia. A tal fine le parti si incontreranno entro il 31/12/ 2011 per definire eventuali progetti che prevedono azioni positive volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.