Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2018, n. 27388 - Operazione di rimozione manuale del motore elettrico di un montalettighe di 150 kg e lussazione scapolo omerale


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 21/02/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 6 luglio 2016, la Corte di Appello di Trieste ha confermato, anche in ordine alle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Udine con cui GDT. e G.T., sono stati ritenuti responsabili del reato previsto dall'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere creato, nelle rispettive qualità di preposto responsabile dei servizi e di preposto capotecnico della Schindler area Friuli-Venezia Giulia, l'antecedente causale dell'infortunio occorso a M.M., consentendo che questi, A.M., A.V. e lo stesso G.T., effettuassero manualmente la rimozione del motore elettrico di un montalettighe del peso di circa 150 kg, attraverso un'imbracatura con fune e tubo innocenti, adoperando una procedura del tutto inidonea e difforme rispetto a quanto previsto dall'azienda per il sollevamento ed il trasporto, che imponeva per simili manovre il ricorso ad una ditta specializzata esterna, causando al M.M. - che a causa del cedimento della presa da parte del A.M. si trovava a reggere da solo gran parte del peso- la lussazione scapolo omerale destra dalla quale derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, con colpa consistita nell'aver omesso di sovraintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi dei singoli in materia di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi individuali, nonché nell'avere omesso di informare il diretto superiore della persistente inosservanza degli obblighi da parte dei lavoratori.
2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorso gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, formulando motivi sovrapponibili.
3. Con il primo, lamentano la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 178, lett. c), 180, 78 e 468 cod. proc. pen., nonché all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. e 137 cod. proc. civ.. Espongono che il tribunale di Udine, indicava col decreto di citazione diretta in giudizio la data del 5 luglio 2013 per la celebrazione dell'udienza; che in data 25 giugno 2013 l'avvocato incaricato dalla persona offesa, presentava agli ufficiali giudiziari un atto, qualificato come costituzione di parte civile, per la notifica agli imputati; successivamente, in data 27 giugno 2013, la persona offesa si costituiva parte civile e presentava la propria lista testi. La costituzione di parte civile veniva notificata all'imputato GDT. in data 11 luglio 2013 (una settimana dopo la prima udienza) ed all'imputato G.T. il 2 luglio 2013 (due giorni prima dell'udienza). Osservano come dalla cronologia emerga che la notificazione della costituzione di parte civile avvenne ad opera di un soggetto che non aveva ancora assunto detta qualifica. Inoltre, l'atto notificato, prima della costituzione in cancelleria, era privo dell'attestato di conformità, non essendo la costituzione di parte civile ancora depositata in cancelleria al momento della notificazione. Dunque, l'atto notificato e quello depositato erano diversi quanto meno in ordine alla attestazione della costituzione di parte civile, della quale non vi era traccia nelle copie notificate agli imputati. Infine, nei confronti dell'imputato GDT., non poteva dirsi perfezionata la costituzione di parte civile, in quanto egli aveva ricevuto la notificazione successivamente all'udienza ed in quell'occasione era mancata la verifica della costituzione di parte civile. Ciò aveva comportato la mancata tempestiva conoscenza da parte degli imputati della lista testi indicata dalla parte civile, non ritualmente costituita e che pertanto conservava la semplice qualità di persona offesa, priva dei diritti e delle facoltà diverse da quelle di cui all'art. 90 cod. proc. pen. Concludono affermando che l'insieme delle violazioni della legge processuale impone la declaratoria di nullità o addirittura di inesistenza della costituzione di parte civile, ex art. 178, lett. c) e la sua espulsione dal processo.
4. Con il secondo motivo, censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto e per violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. ^ per aver ritenuto, senza approfondire l'accertamento sulle modalità di accadimento, la sussistenza della colpa degli imputati per essere l'operazione francamente contraria alle norme di prevenzione infortuni, mentre oggetto dell'accertamento non è la violazione delle disposizioni in tema di sicurezza, ma la sussistenza della condotta colposa che avrebbe cagionato l'evento lesivo. Osservano che la ricostruzione del fatto da parte della sentenza impugnata travisa quanto emerso nel corso del processo, circa la spallata che il M.M. diede al muro nell'immediatezza del fatto, ritenuta dal giudice un tentativo di riduzione della lussazione. Parimenti ritengono illogica l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro avrebbe valenza probatoria di natura confessoria e ciò perché il datore di lavoro si è limitato a denunciare l'infortunio all'I.N.A.I.L., allorquando è stato posto a conoscenza della versione dei fatti fornita dal M.M., denuncia cui, peraltro, non è seguito il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicurativo.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. I ricorrenti, infatti, assumono la nullità della costituzione di parte civile facendo valere un duplice vizio: da un lato, la notificazione dell'atto di costituzione di parte civile agli imputati sarebbe avvenuta ad opera di un soggetto che ancora non aveva acquisito quella qualifica processuale; dall'altro, le copie degli atti di costituzione notificate agli imputati sarebbero prive della conformità all'originale depositato in cancelleria, non potendo essere attestata la conformità di una copia ad un atto depositato, quando detto deposito non sia ancora avvenuto.
2. Partendo da quest'ultima parte della doglianza, va premesso che la sentenza impugnata rileva l'infondatezza dell'eccezione relativamente all'aspetto della conformità delle copie ricevute dal difensore rispetto all'originale, sottolineando non solo che l'art. 152 cod. proc. pen. prevede che le notificazioni richieste dalle parti private possano addirittura essere sostituite dall'invio di una copia dell'atto da parte del difensore, legittimato ad attestarne la conformità, con lettera raccomandata, ma che nel caso di specie la notifica è avvenuta a cura dell'ufficiale giudiziario. Il che implica che le copie dal medesimo formate (ex art. 54 disp. att. cod. proc. pen.) fossero uguali all'originale, con la conseguenza che gli atti ricevuti dai difensori degli imputati vanno considerati conformi all'originale.
3. Ora, il motivo di impugnazione non si confronta con quanto argomentato dalla Corte territoriale, limitandosi a ribadire le medesima censura già formulata in appello. Nondimeno, anche volendo superare la mancanza di specificità della doglianza, che ripropone pedissequamente la censura dedotta in appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali la censura non è stata accolta (per tutte, Sez. 4A, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6A, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), va rilevato che l'attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario, che provvede alla notifica dell'atto, fa fede sino a querela di falso e sicuramente non compete alla parte che formula l'istanza di notifica dimostrare che la copia notificata è conforme aH'originale, come sembrano pretendere i ricorrenti. D'altro canto, come già ritenuto dal giudice di legittimità "Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone necessariamente l'altra, a finalità meramente comunicative." (Sez. 6, n. 24369 del 08/05/2014 - dep. 10/06/2014, F, Rv. 25956101).
4. Quanto alla censura relativa alla notificazione dell'atto da parte di un soggetto che non aveva ancora acquisito la qualifica processuale di parte civile, va ricordato che la Corte d'appello dà atto che la costituzione di Michele M.M. quale parte civile è intervenuta con deposito in cancelleria il 27 giugno 2013, con l'attestazione che copia dell'atto di costituzione era stata notificata a mezzo raccomandata in data 25 giugno al pubblico ministero ed agli imputati. Il Collegio del gravame da' altresì atto che con lo stesso atto di costituzione è stata depositata la lista testi e che all'udienza del 5 luglio 2013 il difensore di fiducia degli imputati assunse di avere ricevuto l'atto di costituzione di parte civile, ma 'in copia semplice (...) non conforme all'originale. Dunque, secondo la Corte, avendo la parte civile portato l'atto alla notifica il 25 giugno ed essendo la costituzione intervenuta il 27 giugno per ottemperare al disposto di cui all'art. 468 comma IA cod. proc. pen., al fine di presentare la lista testi entro sette giorni liberi prima dell'udienza fissata al 5 luglio, non può ritenersi configurabile nessuna irritualità della costituzione di pare civile.
5. Al di là della ripetizione, anche in questo caso, del motivo di ricorso, in assenza di ogni effettivo confronto con quanto ritenuto dal giudice di appello cui sono state proposte le medesime censure, mal si comprende in che cosa consista la lamentata nullità. Ed invero, ciò che si vuole sostenere è che la denunciata irritualità della costituzione abbia comportato un vulnus al diritto di difesa, perché l'imputato (in questo caso gli imputati) che non abbia tempestiva conoscenza della costituzione della parte civile, non avendo tempestivamente ricevuto la notifica, non è tenuto a controllare che in cancelleria se la persona offesa si sia costituita come parte civile, depositando la lista testi.
Anche qui, tuttavia, va ricordato che "La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate. (Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011 - dep. 04/02/2011, P.C. in proc. Bonardi, Rv. 24975101). Ed ancora che "(del rito a citazione a diretta la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43211 del 25/11/2010 - dep. 06/12/2010, Aliquo', Rv. 24882801).
6. Dunque, se la persona offesa ha facoltà di indicare testimoni avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall'art. 90 cod. proc. pen., ai fini di cooperare all'accertamento, anche prima ed indipendentemente dalla notifica della costituzione di parte civile e se, laddove si costituisca, può avvalersi del mezzo di prova proposto, senza dover ripresentare, la lista testimoniale già utilmente depositata nei termini di cui all'art. 468 c.p.p.,comma Ia, allora non è la notificazione della costituzione di parte civile in sé che mette l'imputato nella condizione di conoscere le indicazioni contenute nella lista testimoniale, ma la conoscenza della memoria che la contiene depositata in cancelleria entro il termine di sette giorni prima dell'udienza (cfr. Sez. 5, n. 28748 del 08/06/2005 - dep. 29/07/2005, Neroni). 
7. Ed infatti, la successiva costituzione di parte civile può anche mancare, ma la sollecitazione della parte offesa, nelle forme di cui all'art. 90 cod. proc. pen., pur non assurgendo a vero e proprio diritto alla prova, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., nondimeno, consente all'imputato che intenda tenerne conto nella sua difesa, di esser posto nella condizione di rispondere, proprio perché interviene nel termine previsto per la costituzione della parte civile, che potrà eventualmente seguire.
8. Per concludere, nel caso in cui la notificazione dell'atto di costituzione di parte civile, sia intervenuta successivamente rispetto alla presentazione della lista testi nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen., non può dirsi violato per ciò solo il contraddittorio, essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere il campo di indagine rispetto al quale formulare la propria difesa nel processo.
9. Ciò premesso, esclusa ogni nullità della costituzione della parte civile, va affrontato il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'illogicità della motivazione sotto due distinti profili. Il primo attiene all'omesso approfondimento delle modalità di accadimento del fatto. Si sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la ricostruzione circa l'utilizzo di uno o di due tubi innocenti al fine di imbragare con le funi il carico - costituito da un motore elettrico di un montalettighe Schindler, per il cui spostamento era prevista la chiamata di ditta specializzata- è di fondamentale importanza, perché affinché sussista il reato di lesioni colpose è necessario che la violazione della procedura corretta abbia causato l'infortunio, non essendo sufficiente che vi sia stata la violazione della norma antinfortunistica. Sotto altro profilo, si censura la motivazione perché travisando le prove fonda l'accertamento sulla considerazione secondo cui tutti i lavoratori ricorderebbero il fastidio o il problema che il M.M. ebbe dopo la manovra, allorquando dette una spallata al muro, gesto definito dal giudice del gravame come tentativo di 'autoriduzione' della lesione provocata dal sinistro. Mentre i colleghi di lavoro, in una dichiarazione firmata un anno dopo l'infortunio non riferiscono affatto una manovra avente quelle finalità ed il A.M., definito teste chiave sottolinea l'incompatibilità del gesto con la presenza di una lesione di tipo lussativo. Si rileva, inoltre, l'incompatibilità delle dichiarazioni rese al pronto soccorso, ove il M.M. denunciò un incidente domestico, con quelle sostenute tre mesi più tardi in sede di denuncia dell'infortunio.
10. Le questioni che vengono poste, dunque, riguardano, da un lato, l'effettivo verificarsi del fatto e dall'altro l'attribuibilità delle lesioni al sinistro. Va preliminarmente rilevato che la sentenza, come denunciato dal ricorrente, attribuisce valore confessorio alla denuncia di infortunio presentata dalla società datrice di lavoro, trasformando un adempimento di legge, previsto dall'art. 53, comma 4A d.P.R. 1124/1965, richiamato dall'alt. 18 d. lgs. 81/2008, comma 1A, lett. r), in assunzione di responsabilità, il che è evidentemente una forzatura, non avendo il datore di lavoro, nel momento in cui il lavoratore gli comunichi di avere subito un infortunio, alcuna scelta sulla sua denuncia, ancorché questa intervenga in ritardo rispetto al termine fissato dalla norma, a causa dell'omessa tempestiva informazione da parte del lavoratore. In altre parole, se il datore di lavoro conosce dell'intervenuto infortunio mesi dopo il suo verificarsi dovrà denunciarlo, come ben chiarisce la disposizione di cui al primo comma dell'art. 53 cit.. "entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza". Il che non implica affatto che il datore di lavoro riconosca la sussistenza dell'infortunio, ma solo che egli, a fronte dell'informazione ricevuta dal lavoratore, adempie agli obblighi amministrativi che gli sono imposti.
11. Fatta questa premessa, e ritenuto l'evidente travisamento del significato della denuncia della Schindler s.p.a. all'INAIL, manca nella sentenza la coerenza logica della ricostruzione che resta fondata sulle dichiarazioni contraddittorie rese dal M.M. dapprima al Pronto soccorso, ove riferisce di un incidente domestico ed indi al datore di lavoro ed ai medici, ai quali, successivamente la denuncia di infortunio, riporta circostanze compatibili con l'infortunio sul lavoro. La motivazione, infatti, riconduce ad unità le divergenze fra le affermazioni rese dal lavoratore in sedi diverse, ad interlocutori diversi ed in tempi diversi, solo attraverso l'attribuzione di valore ammissivo del sinistro sul lavoro, alla denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro.
12. Il rilievo della carenza motivazionale, stante l'esito rescindente del presente giudizio, rende ultroneo l'esame degli altri motivi di ricorso.
13. La sentenza deve, pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
Così deciso il 21/02/2018