Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 10 gennaio 2013
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2014
Parti: Bricocenter Italia, Leroy Merlin Italia, Società Italiana Bricolage e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil/RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Leroy Merlin, Bricocenter, SIB
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1. Ambito di applicazione
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
2. Condizioni normative Relazioni e diritti sindacali
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritti sindacali
Art. 5 - Organizzazione del lavoro
Rapporti esterni
Art. 6 - Franchising
Art. 7 - Merchandising
Art. 8 - Appalti
Welfare aziendale
Art. 9 - Malattia e ricovero ospedaliero
Art. 10 - Infortunio sul lavoro
Art. 11 - Anticipazione TFR
Art. 12 - Permesso nascita figlio
Art. 13 - Permessi per assistenza bambino
Art. 14 - Permessi per visite mediche
Art. 15 - Aspettativa non retribuita
Art. 16 - Part time temporaneo post maternità e per cura genitori non autosufficienti
Art. 17 - Sconti ai dipendenti
Nota a margine
Orari ed organizzazione del lavoro
Art. 18 - Programmazione orario
Art. 19 - Festività ex art. 136 CCNL cadente nel giorno di riposo “mobile”
Art. 20 - Pause
Art. 21 - Riposo giornaliero
Art. 22 - Durata prestazioni part time
Art. 23 - Clausole flessibili ed elastiche
Art. 24 - Lavoro supplementare
Art. 25 - Contratti a tempo determinato
Art. 26 - Lavoro domenicale e festivo
Parte A) Condizioni normative ed economiche Bricocenter Italia srl
Art. A1 - Premio aziendale Bricocenter Italia srl
Art. A2 - Riduzione dell’orario di lavoro in rapporto al maggiore utilizzo degli impianti
Art. A3 - Trattamenti economici ex contrattazione LR
Premio di progresso Bricocenter Italia srl
Premessa
Quadro Giuridico
Art. A4 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. A5 - Riferimenti normativi
Principi generali
Art. A6 - Caratteristiche del premio di progresso
Art. A7 - Ripartizione del premio
Art. A8 - Periodicità e scadenze di versamento del premio
Meccanismo di calcolo del tasso di premio
Art. A9 - Origine degli elementi di calcolo
Art. A10 - Determinazione del tasso di premio dei punti vendita non in apertura
Art. A11 - Tasso di premio dei punti vendita in apertura
  Art. A12 - Determinazione del tasso di premio dei servizi interni, delle direzioni regionali e della direzione franchising
Art. A13 - Premio di progresso 13a e 14a mensilità
Art. A14 - Regolarizzazione annuale del margine meno spese influenzabili
Art. A15 - Valore massimo del tasso P%
Art. A16 - Caso di risultato negativo di P% o delle sue componenti P1%, P2% - Eccedenza rispetto al tasso massimo
Distribuzione del premio
Art. A17 - Beneficiari (negozi non in apertura)
Art. A18 - Determinazione dell’importo individuale del premio trimestrale
Art. A19 - Casi particolari
Schede tecniche PP BCI
Parte B) Condizioni normative ed economiche Leroy Merlin Italia srl
Premio di progresso Leroy Merlin Italia srl
Premessa
Art. B1.
Quadro giuridico
Art. B2 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. B3 - Riferimenti normativi
Principi generali
Art. B4 - Caratteristiche del premio di progresso
Art. B5 - Ripartizione del premio
Art. B6 - Periodicità e scadenze di versamento del premio
Meccanismo di calcolo del tasso di premio
Art. B7 - Origine degli elementi di calcolo
Art. B8 - Determinazione del tasso di premio dei punti vendita non in apertura
Art. B9 - Tasso di premio dei punti vendita in apertura
Art. B10 - Determinazione del tasso di premio dei servizi interni delle società e delle direzioni regionali Leroy Merlin
Art. B11 - Premio di progresso 13a E 14a mensilità
Art. B12 - Regolarizzazione annuale del margine meno spese influenzabili
Art. B13 - Valore massimo di del tasso P%
Art. B14 - Caso di risultato negativo di P% o delle sue componenti P1%, P2%, P3% - Eccedenza rispetto al tasso massimo
Distribuzione del premio
Art. B15 - Beneficiari (negozi non in apertura)
Art. B16 - Determinazione dell’importo individuale del premio trimestrale
Art. B17 - Casi particolari
Art. B18 - Premio Scontrino Medio
Schede tecniche PP LIMI
3. Società Italiana Bricolage spa e passaggi tra le società firmatarie dell’accordo
Art. 27 - SIB - Applicazione dei meccanismi retributivi e di premio
Art. 28 - Passaggio di personale tra BCI e LMI e viceversa
Allegati

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti delle società Bricocenter Italia srl, Leroy Merlin Italia srl, Società Italiana Bricolage spa

Il giorno 10 gennaio 2013 in Bologna tra Bricocenter Italia srl, Leroy Merlin Italia srl, Società Italiana Bricolage spa [...] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], assistiti dalle RSA/RSU dei punti di vendita, dal coordinamento nazionale e dalle strutture territoriali, si è stipulata la presente ipotesi di Accordo integrativo Aziendale per i dipendenti delle suddette Società.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle parti stipulanti.

2. Condizioni normative Relazioni e diritti sindacali
Art. 3 - Relazioni sindacali

Le parti convengono di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su due livelli (società e unità produttiva / territorio), finalizzato a realizzare un assetto di relazioni sindacali unitario ma articolato per specifiche tematiche a livello di singola unità.
In particolare, anche alla luce dei processi di sviluppo, trasformazione e innovazione, le parti si impegnano a valorizzare la sede del confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie di competenza di tale ambito.
in coerenza a quanto sopra si conviene di riaffermare il carattere preventivo dell’informazione e la sua finalizzazione al confronto e alla definizione di intese tra le parti ai livelli di competenza e per le materie previste.
A livello di società, l'informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo staio di avanzamento dei programmi aziendali, e avverrà una volta l'anno o a seguito di richiesta di una delle parti.
Diritto di informazione e confronto a livello di società
Compete a tale livello l'informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche: bilancio economico; andamento economico; strategie generali e politiche commerciali; sviluppo e investimenti; politica occupazionale;
processi di riorganizzazione e di ristrutturazione; struttura degli assetti societari; innovazioni tecnologiche;
piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale; azioni positive; ambiente e salute;
funzionamento dei meccanismi di salario variabile previsti nel presente contratto con fornitura da parte dell'azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio nei singoli punti vendita in occasione di un apposito incontro da svolgersi, di norma, entro il mese di maggio. Visto il carattere sperimentale delle formule di salario variabile istituite nel presente CIA si istituisce una commissione congiunta composta dai Rappresentanti dell'Azienda, dalle Strutture Nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs e da 1 delegato per organizzazione sindacale per ognuna delle due aziende, Bricocenter e Leroy Merlin. Detta commissione si riunirà semestralmente a partire dal mese di settembre 2013.
Diritto di informazione e confronto a livello di unità e/o territorio
Compete a tale livello - pur nel rispetto della non duplicità dei livelli - l'informazione ed il conseguente confronto, anche a! fine di realizzare intese (anche formalizzate e con durata definita), con le RSA/RSU, con l'assistenza territoriale di Filcams-Cgit, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, sulle seguenti tematiche:
• organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
• mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di apprendistato, stages, tirocini formativi ed altre eventuali tipologie di rapporto di lavoro;
• utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell’attività lavorativa;
• progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
• appalti e terziarizzazioni;
• monitoraggio del riposo giornaliero;
• ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
• andamento dei parametri definiti per il funzionamento de! meccanismo di salario variabile contratto con fornitura da parte dell’azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio.
Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Compete a tale livello l'informazione e il conseguente confronto su quanto previsto dal presente accordo sulle materie in tema di mercato del lavoro, anche in relazione al processo istituzionale di decentramento e di conferimento alle Regioni e agii enti locali delle relative funzioni e compiti.
Inoltre, potrà essere attivato il confronto a tale livello a fronte di significative iniziative di sviluppo o di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali.
Comité d’Information et de Dialoque International (C.I.D.I.)
Verificato che BCI e LMI, in qualità di Business Unit dei Groupe Adeo, sono coinvolte nell’attualmente vigente organismo denominato C.I.D.I., avente come finalità il dialogo con le parti sociali a livello internazionale, le Direzioni di BCI e di LMI si impegnano a rispettare le disposizioni definite in sede di regolamentazione del C.I.D.I. nonché le successive modificazioni.

Art. 4 - Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Assemblea, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito per BCI da precedenti contratti integrativi aziendali, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Assemblea e della prassi vigente, ovverosia nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell’attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituito dell'assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 5 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo “Relazioni sindacali”, il confronto per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro, avverrà a livello di singola unità produttiva con le RSA/RSU, con l’assistenza delle OOSS territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Tale confronto, su richiesta di una delle parti, potrà vertere su temi quali l’organizzazione del lavoro, composizione degli organici, orario di lavoro e turni, ivi comprese le problematiche inerenti al lavoro domenicale ecc., e inoltre avverrà anche in occasione delle nuove aperture di nuovi punti vendita.
Le stesse parti convengono e s’impegnano ad esaurire il confronto entro 30 giorni di calendario dal primo incontro avente per oggetto una delle materie sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine, le parti convengono sulla possibilità di agire liberamente nel rispetto dei reciproci ruoli.
I programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità dei servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
Le parti si danno atto che resta in vigore quanto già definito in accordi precedenti a livello di singola unità su tutti i temi relativi all’organizzazione del lavoro.

Rapporti esterni
Art. 6 - Franchising

La società, in occasione dell’avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione da essa sottoscritti, inserirà nei contratti stipulati con gli operatori economici affiliati l'applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

Art. 7 - Merchandising
LMI o BCI si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 8 - Appalti
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Appalti LMI o BCI o SIB si impegna:
• a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività, nonché che diano applicazione a contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalie organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.
• a far rientrare nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

Welfare aziendale
Art. 14 - Permessi per visite mediche

Le parti convengono che ai lavoratori affetti da una delle patologie previste dall'art. 2, comma 1, lett. D del Decreto Ministeriale 278/2000 venga riconosciuta la possibilità di usufruire ogni anno di 6 ore di permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche. Tali permessi non sono cumulabili nel corso degli anni e non danno diritto ad alcun compenso sostitutivo se non utilizzati. Per i lavoratori a tempo parziale vale quanto previsto dal vigente CCNL.
La richiesta del permesso retribuito sopra indicato va comunicata all’azienda di norma 15 giorni prima della sua fruizione. Effettuata la visita, il lavoratore produrrà dichiarazione medica attestante l’avvenimento della stessa.

Art. 16 - Part time temporaneo post maternità e per cura genitori non autosufficienti
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, nonché per consentire la cura di genitori anziani riconosciuti non autosufficienti, LMI o BCI accoglierà, nell'ambito del 5% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
• Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo dipendente nel corso dell'anno, Nelle unità produttive che occupano più di 50 dipendenti potrà usufruire della trasformazione a tempo parziale non più di una persona per settore,
• Nel caso di richiesta part time per cura di genitori riconosciuti non autosufficienti, anche in via temporanea, la durata massima della trasformazione a tempo parziale sarà di un anno solare, L’Azienda potrà richiedere documentazione attestante la non autosufficienza.
Tale aspettativa non si applica nei casi in cui ricorre l’applicazione delle norme di legge in materia.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Nota a margine
Al fine di formulare nuove proposte in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché dell’individuazione di possibili buone prassi, le Parti convengono di attivare un gruppo di studio e di lavoro paritetico entro la decorrenza del presente accordo.

Orari ed organizzazione del lavoro
Art. 20 - Pause

I lavoratori hanno la possibilità di usufruire di una pausa compresa nell’orario di lavoro ma gestita in maniera tale che sia compatibile con le necessità tecnico-organizzative del reparto/negozio e che parimenti tenga conto dei flussi di clientela. Tale pausa può essere effettuata secondo lo schema seguente:
- 10 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l'orario giornaliero inferiore alle 5 ore
- 20 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l’orario giornaliero superiore alle 5 ore
Le pause sopraindicate sono riferite esclusivamente alla giornata di godimento, non sono cumulabili nel corso della settimana/mese/anno, non danno diritto ad indennità sostitutive e possono essere oggetto di timbratura.

Art. 21 - Riposo giornaliero
LMI e BCI si impegnano al rispetto del riposo giornaliero di 11 ore di cui all’art. 17 del D.Lgs. 66/2003.
Le Parti concordano altresì, ai sensi di quanto previsto dai CCNL vigente in materia di Riposo giornaliero, la possibilità di derogare al limite minimo delle 11 ore in presenza delle seguenti eventualità:
• attività eccezionali destinate all'allestimento in fase di avvio di nuovi negozi o al riallestimento in occasione dei remodelling dei negozi o parte di essi
• in occasione delle attività di inventario
• negozi che eccezionalmente abbiano un intervallo temporale tra il termine delle attività e la ripresa delle medesime inferiore a 11 ore consecutive.
Il recupero delle ore di riposo dovrà comunque avvenire all’interno della settimana. Dovranno in ogni caso essere garantite 9 ore di riposo consecutivo.

Art. 25 - Contratti a tempo determinato
Per facilitare ed incentivare l'occupazione, fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in materia di avvio di nuove attività, le Parti concordano di elevare il periodo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale da 12 a 24 mesi.