Cassazione Civile, Sez. 6, 25 giugno 2018, n. 16613 - Prestazioni assicurative in esito ad infortunio e prescrizione


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 25/06/2018

 

Rilevato
che con sentenza in data 26 maggio -25 ottobre 2016 numero 217 la Corte d'Appello di Ancona riformava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto la domanda proposta da E.R. nei confronti dell'INAIL per il conseguimento delle prestazioni assicurative in esito all'infortunio subito in data 16 aprile 2004; per l'effetto rigettava la domanda, ritenendo prescritta la azione;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso E.R., articolato in due motivi, cui l'INAIL ha opposto difese con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis codice procedura civile;
che il ricorrente ha depositato memoria
 

 

Considerato
che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
che la parte ricorrente ha dedotto :
-con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 cod.proc.civ.— violazione ed errata applicazione dell'articolo 2937 comma 3, codice civile. Ha impugnato la sentenza per avere escluso che la condotta dell'Istituto assicuratore, che aveva dato corso al procedimento amministrativo—(effettuando visita neurologica in sede in data 18 maggio 2012 e richiedendo alla struttura pubblica, con lettera del 31 gennaio 2012, di sottoporre il E.R. ad accertamenti specialistici) — costituisse rinunzia alla prescrizione. Ha dedotto che il giudice del merito erroneamente procedeva ad individuare comportamenti tipici di rinuncia alla prescrizione (pagamento, riconoscimento della fondatezza della domanda, immediata liquidazione) invece di verificare in concreto l'effettiva volontà dell'ente previdenziale;
- con il secondo motivo, in via subordinata— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 cod.proc.dv.— violazione ed errata applicazione dell'articolo 111, comma 2, del Testo Unico 1124 /1965, per avere la Corte ritenuto che la prescrizione operasse anche in pendenza del procedimento amministrativo, dopo il decorso del termine di 150 giorni previsto per il suo completamento. Ha segnalato un contrasto in seno alla giurisprudenza di questa Corte, avendo alcune pronunce di legittimità affermato che la prescrizione della azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative è sospesa per la durata massima di 150 giorni ( Cass. nn.rr. 1919/2015; 14212/2013; 10776/2012; 17822/2011) altre ritenuto, invece, che la sospensione della prescrizione operi durante l'intero corso del procedimento amministrativo, anche oltre il termine di 150 giorni (Cass.nn.rr. 33/2013; 15322/2007; 19175/2006);
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto;
che invero:
-in ordine al primo motivo, l'accertamento della volontà del debitore di rinunziare alla prescrizione, alla luce di un fatto indicativo di una volontà tacita, è un tipico accertamento di merito, denunziabile in questa sede con la deduzione di un vizio della motivazione ovvero di un fatto storico non esaminato in sentenza, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo. Parte ricorrente non enuncia un fatto non esaminato ma si duole dell'apprezzamento compiuto in sentenza in ordine a fatti esaminati e ritenuti non decisivi della rinunzia; in tal guisa chiede a questa Corte di compiere un non-consentito riesame del merito. Non ricorre, dunque, una fattispecie di omesso esame, contrariamento a quanto ribadito dal ricorrente nella memoria illustrativa, che non può essere ravvisata nella mera valutazione dei fatti in modo difforme dalle aspettative della parte interessata. Il vizio di violazione di norme è, invece, impropriamente dedotto, in quanto la censura non coglie la interpretazione ovvero la applicazione delle norme evocate ma il concreto accertamento in causa di una pretesa volontà dell'INAIL;
- quanto al secondo motivo, il contrasto esistente in seno alla giurisprudenza di questa Corte quanto ai limiti temporali della sospensione della prescrizione nel corso del procedimento amministrativo è stato risolto con l'arresto del 12 gennaio 2015 nr. 211, confermato dalla sentenza del 15 gennaio 2016 nr. 598, nel senso che la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, comma 2, DPR 1124/1965, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità di cui al comma 3 della medesima disposizione; la mancata pronuncia dell'INAIL nel suddetto termine configura una ipotesi di silenzio significativo del rigetto della domanda e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e la cessazione della sospensione della prescrizione. A tali pronunce, alle cui motivazioni si fa rinvio, il Collegio intende assicurare continuità;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il giudizio va definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 cod.proc.civ.;
che le spese seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. l co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza del presupposti per II versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso In Roma nella adunanza camerale del 21 marzo 2018