Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2018, n. 29291 - Incidente sulla strada provinciale. Sicurezza dei cantieri mobili


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 08/03/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

l. La Corte di appello di Napoli il 14 gennaio 2015 (sentenza depositata il 14 aprile 2015; atti pervenuti alla S.C. l'11 luglio 2017), per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 marzo 2013 con la quale A.V. è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio colposo di G.M., fatto commesso il 19 luglio 2008, con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili, e, per l'effetto, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2.1 Giudici di merito hanno così ricostruito i fatti.
La notte tra il 18 ed il 19 luglio 2008 A.A., conducendo una Renault Clio ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito (non meno di 108 km orari rispetto ad un limite di 30 km orari) lungo una strada provinciale, a doppio senso di marcia, sulla quale erano in corso lavori di allargamento della sede stradale segnalati da cartelli e da strisce gialle a terra, prima sorpassava un'auto, condotta da M.M., che procedeva a circa 50-60 km orari, poi rientrava e, in un tratto rettilineo, si trovava di fronte, al centro della carreggiata, un segnale che indicava una buca (corrispondente al tombino da riparare sul quale erano in corso lavori autonomi rispetto a quelli per l'allargamento della carreggiata), costituente un piccolo cantiere che era segnalato solo da quattro paletti infissi a terra attorno alle quali era stato appeso un nastro di colore bianco rosso e, anziché sfilare a destra lasciandosi l'ostacolo a sinistra, si dirigeva verso sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia e andando a collidere frontalmente con una Fiat Panda, la cui conducente, G.M., decedeva poco dopo in ragione della gravi lesioni riportate nel violentissimo impatto.
Il conducente la Renault Clio veniva condannato all'esito del giudizio o abbreviato.
A.V. era rinviato a giudizio, in veste di titolare - legale rappresentante - e di responsabile per la sicurezza della ditta "F.lli A.V. - perforazioni", ditta esecutrice dei lavori di riparazione della condotta idrica che erano in corso sulla strada provinciale in questione, per omicidio colposo con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili su strada, per non avere segnalato o curato che venissero segnalati i lavori con le modalità fissate dalla normativa vigente all'epoca, e veniva condannato nel doppio grado di merito.
I Giudici di merito hanno dato atto che la costituzione di parte civile doveva intendersi revocata per essere stata promossa azione dinanzi al Giudice civile (v. infatti p. 3 della sentenza impugna e pp. 3-4 di quella del Tribunale).
3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della A.V., tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia "mancanza di motivazione".
Ripercorsi i fatti ricostruiti nelle sentenza di merito e non contestando gli stessi, richiamate alcune emergenze istruttorie che si trarrebbero dal disegno allegato alla consulenza tecnica del P.M., dalla traccia di frenata dalla Renault Clio e dalla planimetria redatta dai Carabinieri, denunzia, in buona sostanza, il ricorrente omissione di pronunzia da parte della Corte di appello rispetto alla doglianza svolta nell'impugnazione di merito (pp. 4-8) incentrata sulla - ritenuta - mancanza di incidenza causale della presenza del cantiere, non correttamente segnalato, al centro della carreggiata rispetto all'evento mortale verificatosi.
Ad avviso del ricorrente, l'insieme degli elementi sia statici (e cioè: 1. presenza di lavori di allargamento della carreggiata, per un lungo tratto, sia a monte che a valle del punto in cui era collocato il tombino; 2. segnalazione dei lavori stradali con appositi cartelli e presenza di linee gialle a terra; 3. mancanza di illuminazione notturna) sia dinamici (ossia: 1. velocità elevatissima e sprezzante delle regole del vivere civile da parte del coimputato A.A., di certo superiore ai 108 km orari rispetto al limite massimo di 30 km orari, probabilmente, stando alla deposizione del teste oculare M.M., di circa 130 km orari; 2. manovra folle di A.A. consistita nel lasciarsi a destra, anziché a sinistra, il tombino così malamente segnalato; 3. traiettoria non curvilinea ma rettilinea della Renault Clio) riscontrati nel caso di specie costituirebbe, insomma, un fatto sopravvenuto da solo causativo della morte della malcapitata G.M.. Sarebbe conseguentemente irrilevante la presenza - irregolarmente segnalata - del cantiere relativo al tombino, peraltro di limitatissime dimensioni.
In sostanza, ad avviso del ricorrente, esistendo «un divieto assoluto di sorpasso, non si può affermare che se il cantiere fosse stato segnalato correttamente, l'evento non si sarebbe verificato. Del resto, anche in punto di prevedibilità delle possibili concotte poste in essere da conducenti indisciplinati di autovetture, non sembra che facilmente esse potevano essere astrattamente ipotizzabili, dai momento che, in quelle condizioni, si dovevano possedere capacità divinatorie anche per solo pensare che si potesse giungere a tanto, da parte di un conducente di autovettura come il A.A.» (così alla p. 5 del ricorso). 
Prosegue il ricorrente (p. 6) rammentando che «i segnali relativi a cantieri di modeste dimensioni, come quello in esame, ai sensi dell'art. 30 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, "... devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche..." della strada», per concludere l'atto di impugnazione dubitando che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato se A.A. non avesse superato, malgrado il divieto, l'auto di M.M. che lo precedeva ovvero se si fosse mantenuto ad una velocità - sì vietata- di circa 70/80 km orari ma tale, comunque, da rendere in concreto governabile l'auto.
Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


l. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che l'illecito non è prescritto (infatti, 19 luglio 2008 + 15 anni = 19 luglio 2023).
1.1.Ciò posto, osserva il Collegio quanto segue.
Seppure la sentenza impugnata non dedichi un apposito autonomo paragrafo al tema posto dal ricorrente già con l'atto di appello (cfr. pp. 4-8), si rinviene, in effetti, nella motivazione della sentenza impugnata una sintetica risposta, non illogica né incongrua, al problema posto.
Alle pp. 5-6 della sentenza impugnata, infatti, si legge che la ragione della morte di G.M. è da attribuire ad un concorso di cause colpose indipendenti e si indicano le plurime omissioni, accertate tramite consulenza, da parte della ditta incaricata della riparazione del tombino quanto alla segnaletica (mancanza di cartelli e di segnali, luminosi o catarifrangenti) che indicasse un "cantiere nel cantiere", attribuendo una maggiore responsabilità nella causazione dell'incidente alla velocità ed alla condotta di guida di A.A. (cfr. al riguardo anche p. 13 della sentenza del Tribunale, ove si dà atto che il Giudice civile ha stimato nella percentuale dell'80 % la responsabilità di A.A.) ma sottolineando, nel contempo, che «il medesimo [A.A.] si trovava all'improvviso di fronte ad un ostacolo, che con la sola luce dei propri fari, non poteva che vedere quando era ormai troppo vicino allo stesso, mentre una adeguata e dovuta segnalazione del cantiere avrebbe potuto determinare nel conducente maggiore cautela e diverse condotte di guida. Discende da ciò la diretta responsabilità del A.V., che in forza della qualità di legale rappresentante della ditta, aveva altresì la qualifica di responsabile per la sicurezza per i lavori appaltati e che dunque avrebbe dovuto operare il necessario controllo sulla corretta esecuzione dei lavori dei suoi operai Invero, l'imputato, in mancanza di specifica delega ad altri della qualifica di responsabile della sicurezza, delega da effettuarsi nei modi e nei termini di cui ai D.Lvo n. 626/94, risponde dei non corretto lavoro dei suoi sottoposti» (p. 6 della sentenza impugnata).
E' ciò che si rinviene già, con maggiore impegno argomentativo, nella sentenza del Tribunale, che, ad esempio, alle pp. 7-8 dà ampiamente conto di essere a conoscenza e di avere valutato che la via era tutta cantierizzata e che inoltre alla p. 12 dà conto della concorrenza nel caso di specie di più fatti colposi attribuibili a diversi soggetti.
Quanto, poi, alle dimensioni del cantiere ed al richiamo da parte del ricorrente (p. 6) all'art. 30 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si osserva che l'impugnazione non coglie nel segno, in quanto il problema non è stato nelle dimensioni del cantiere ma nella posizione estremamente pericolosa dello stesso, sostanzialmente al centro della carreggiata, e nemmeno nella tipologia dei cartelli ma, in sostanza, nella quasi totale mancanza di visibilità della buca che si era creata in luogo del tombino che in precedenza occupava la sede stradale (cfr., infatti, pp. 8-11 della sentenza del Tribunale e p. 6 di quella impugnata).
1.2. Del resto, la decisione della Corte di merito è in linea con plurime puntualizzazioni della Corte di legittimità, sia pure rese in fattispecie non del tutto coincidenti con quella in esame. Infatti:
«In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nei confronti del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della strada, il quale, omettendo di apporre idonea segnaletica temporanea, determinava l'insorgenza di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza di un dosso non visibile, a causa del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motociclista)» (Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643);
«In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nei confronti dell'amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale (presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plastica), cagionando così la morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell'auto finiva su una scarpata)» (Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, P.G. in proc. Porcu, Rv. 252971);
«In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi)» (Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009, Agnello e altri, Rv. 244509).
2.Resistendo, in definitiva, la sentenza alle doglianze del ricorrente, consegue il rigetto del ricorso e la condanna di A.V. al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/03/2018.