Tipologia: CIA
Data firma: 26 giugno 2018
Validità: 01.09.2018 - 31.12.2020
Parti: AGC&S, Allianz, Allianz Real Estate, Allianz Technology, Allianz Technology, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Allianz
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Cap. 2) Mutui e prestiti personali
Art. 1) Mutuo Convenzionato
Art. 2) Prestiti personali
Cap. 3) Agevolazioni ai lavoratori studenti
Cap. 4) Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati
Cap. 5) Diritto all'informazione
Cap. 6) Orario di lavoro e permessi

Art. 1) Orario flessibile
Art. 2) Permessi
Art. 3) Fruizione dei venerdì in occasione di ferie (per i funzionari)
Art. 4) Sospensione dell'attività lavorativa
Art. 5) Festività civili cadenti di domenica
Art. 6) Tolleranza per il personale soggetto a orario rigido
Art. 7) Reperibilità
Art. 8) Turni del centralino sedi di Milano e Trieste
Art. 9) Turni di lavoro operatori Allianz Technology Società consortile per azioni (ex SI.AL.)
Cap. 7) Funzionari
Art. 1) Ruolo
Art. 2) Formazione e aggiornamento professionale
Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva
Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Cap. 9) Formazione professionale
Cap. 10) Indennità speciali
Cap. 11) Buono pasto

Art. 1)
Art. 2)
Art. 3) Sede di Roma
Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
 

Art. 1) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 2) Part-time orizzontale
Art. 3) Part-time misto
Art. 4) Part-time verticale
Cap. 13) Premio aziendale di produttività
Art. 1) PAP fisso
Art. 2) Premio di risultato variabile (ex PAP variabile)
Art. 3) Regole comuni a PAP fisso e Premio di risultato variabile (ex PAPV)
Cap. 14) Personale esterno
Art. 1) Diarie
Art. 2) Rimborsi spese di pernottamento
Art. 3) Rimborso forfettario
Art. 4) Rimborsi spese chilometriche
Art. 4 bis)
Art. 5) Spese per parcheggio
Art. 6) Prestito auto
Art. 7) Vettura aziendale per servizio
Art. 8) Fondi spese
Cap. 15) Trattamento di trasferta per interni
Cap. 16) Genialloyd

Art. 1) Copertura del servizio
Art. 2) Schemi di orario settimanali
Art. 3) Indennità di turno
Art. 4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
Art. 5) Permessi
Art. 6) Velo di copertura
Art. 7) Trattamento economico
Art. 8) Mobilità professionale
Art. 9) Turni fissi
Allegati
Cap. 17) Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze
Cap. 18) Previdenza complementare e forme previdenziali
Cap. 19) Validità ed inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Cap. 20) Decorrenza e durata
Sezione B
Allegati


Testo unico del contratto integrativo aziendale per il personale dipendente non dirigente alle dipendenze delle società AGC&S, Allianz, Allianz Real Estate GmbH, Allianz Technology spa, Allianz Technology Società consortile per azioni, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd, 26 giugno 2018

Il giorno 26 giugno 2018 tra le Società AGC&S, Allianz, Allianz Real Estate GmbH, Allianz Technology spa, Allianz Technology Società consortile per azioni, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali presso le predette Società costituite da Fisac/Cgil, First/Cisl, Fna, Snfia, Uilca […], si è convenuto il seguente Testo unico del contratto integrativo aziendale

Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente CIA si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo art. 2 - è regolato dal vigente CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
Al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione si applica esclusivamente la normativa dei seguenti capitoli del CIA Allianz:
Mutui e prestiti personali cap. 2
Agevolazioni per i lavoratori studenti cap. 3
Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati cap. 4
Diritto all'informazione cap. 5
Ambiente e salute cap. 8
Formazione professionale cap. 9
Trattamento di trasferta per il personale esterno
Fondi spese art. 8-cap. 14
Rimborso chilometrico art. 4-cap. 14
Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze cap.17
Previdenza complementare e forme previdenziali cap.18
Pari opportunità all. 5
Al suddetto personale si applica inoltre:
Protocollo aggiuntivo sulla copertura Kasko per i danni derivanti alle autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio all. 1
Lettera delle aziende alle RSA (lettera G) all. 6
Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto all. 10

Cap. 5) Diritto all'informazione
Le parti concordano di regolare l'informazione - fornita anche in formato elettronico - prevista dagli artt. 10 e 11 del vigente CCNL e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.
Incontri/argomenti:
1) nel mese di febbraio di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio corrente
- previsioni e prospettive circa le attività delle Compagnie;
- previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;
- eventuali nuovi prodotti immessi dalla Compagnia sul mercato;
- stato e prospettive delle agenzie in gestione diretta;
- stato ed evoluzione delle agenzie;
b) con riferimento all'esercizio precedente
- numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni, con ripartizione per sesso;
2) nel mese di aprile di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio precedente;
- rapporti di lavoro a tempo parziale secondo la regolamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione della relativa prestazione giornaliera;
- percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;
- numero complessivo delie mobilità verificatesi, con l'indicazione dei passaggi di livello, sia per il personale amministrativo che per quello di produzione;
- numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali - delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri.
- andamento della medicina preventiva;
- numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale e relativo inquadramento;
- numero complessivo di iscrizioni per anno scolastico e grado di studi dei lavoratori studenti;
3) nel mese di giugno di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio precedente:
- costo del lavoro, rispettivamente per il personale amministrativo e di produzione, suddiviso per l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, nonché - per il solo personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- per quanto riguarda il servizio sinistri: numero medio dei sinistri in carico ai singoli per modalità di liquidazione (polo, CLD)
- stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 92 e 93 del vigente CCNL;
4) nel mese di ottobre di ogni anno:
- ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione semestrale (solo per le Compagnie tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti richiesti;
5) in via preventiva almeno 15 giorni prima dell'operatività dell'evento:
- comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell'organizzazione delle Compagnie.

Cap. 6) Orario di lavoro e permessi
Art. 1) Orario flessibile

a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all'art. 95 del CCNL vigente, viene praticato l'orario flessibile.
Nel caso di modifiche del CCNL nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguentemente necessari.
b) Il funzionamento dell’orario flessibile risulta definito con apposito regolamento riportato in allegato al presente T.U.
c) L'orario flessibile si applica a tutti i dipendenti delle Società firmatarie del presente Contratto Integrativo salvo quanto previsto nel comma che segue.
L'orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
Per tale personale continua ad applicarsi l'orario di lavoro attualmente praticato.
Relativamente ai dipendenti inquadrati nel 7° livello - Funzionari, fermo restando quanto disposto dal predetto art. 95 e dagli artt. 122 e seguenti del vigente CCNL, essi si uniformeranno alle disposizioni previste dal presente cap. 6 per quanto a loro applicabili.
d) In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Compagnie - dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno disporre che I dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare l'orario normale di lavoro in essere prima dell'entrata in vigore dell'orario flessibile,
L'orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Compagnie per periodi che non superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare.
Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali.
e 1) Orario Unico Allianz
A partire dal 1 ottobre 2018 - fatto salvo quanto previsto al successivo punto e 2) - per tutti i dipendenti che svolgano attività direzionali e fermo restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al punto a), in conseguenza dell'adozione dell'orario flessibile, è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.15 alle ore 17.00, fatta eccezione per l'intervallo.
L'intervallo viene fissato in 1 ora nella fascia dalle 12,30 alle 14,30. Tuttavia è possibile usufruire di una durata di intervallo fino a 2 ore con compensazione della minor presenza nelle fasce di flessibilità.
Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9,15 alle 12.30.
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 7,45 alle 9,15
termine dalle 17,00 alle 18,30
- il venerdì: inizio dalle 7,45 alle 9,15
termine dalle 12,30 alle 14,00
A partire dal 1 gennaio 2019 al personale esterno con funzioni interne, non soggetto alla disciplina di cui alla nota a verbale all'art. 95 (Nota a verbale per il personale con funzioni esterne) del vigente CCNL, sarà applicato l'orario flessibile secondo la disciplina del presente punto e 1).
Nota a verbale: fermo quanto sopra restano validi eventuali accordi attuali o futuri tra le parti ovvero convenuti fra collaboratore e Responsabile del Servizio diversi dallo schema sopraindicato, al fine di garantire la migliore efficienza operativa delle specifiche strutture periferiche e la conseguente qualità del servizio resa alla clientela.
Esclusivamente per i dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente Testo Unico svolgano attività direzionali presso la sede di Trieste è obbligatoria - dai lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.00 alle ore 17.00, fatta eccezione per l'intervallo, della durata minima di 45 minuti, che può essere usufruito con la seguente modalità:
- inizio dalle 12,30 alle 12,45;
- termine dalle 13,30 alle 14,30.
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità dì scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo stabiliti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 17,00 alle 18,30
- il venerdì inizio dalle 7,45 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 14,00
f) Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9,15 per il personale di cui al punto e.1) e dalle 9,00 per il personale di cui al punto e.2) alle 12,30, In entrambi i casi la prestazione consecutiva minima comunque non sarà inferiore a 4 ore.
Nelle giornate semifestive, fermi restando gli orari di ingresso di cui ai punti e1) ed e2), l’attività lavorativa avrà termine alle ore 12.
Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate di norma con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici.
g) La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore dì flessibilità. Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore per i dipendenti di cui al punto e 1) e 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
Le ore eccedenti il saldo positivo massimo previsto non possono essere considerate lavoro straordinario e non sono retribuite.
Il superamento del saldo negativo del massimo previsto costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 95 del vigente CCNL e viene trattato di conseguenza.
h) L’effettuazione del lavoro straordinario, prestato nel t’ambito delle norme di legge e di contratto che io1- disciplinano, è possibile solamente a decorrere, dalle ore 18.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14 del\ venerdì, con l’osservanza delle vigenti procedure aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o superiore a 10 ore per i dipendenti di cui al punto e1) e a 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a partire dalle ore 17 dal lunedì al giovedì e a partire dalle 12.30 al venerdì.
Le ore straordinarie non possono essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
i) Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti (in tali casi solo se fruiti a giornate intere) s’intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero.
Nel caso di sciopero, sia all’inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ripristinato il normale orario giornaliero.
j.1) Il c.d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es, malattia, ferie, scioperi, etc.) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,30 alle 17,30
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov.)
dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
- intervallo: dalle 12,30 alle 13,30
j.2) Per i soli dipendenti di cui al punto e2) il c.d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi dì fruizione di permessi diversi da quelli di cui agli artt. 39 1° comma e 109 del vigente CCNL e dei permessi retribuiti del monte ore annuo di cui al cap.6 art. 2 lettera a) e art. 1 lettera m) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 17,00
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,00 alle 12,00 (dal lun. al venerdì.)
k) Con l’adozione dell’orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto presso le compagnie.
m) "Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell’orario di lavoro, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in sostituzione del riporto, al mese di gennaio di ogni anno, delle ore dì lavoro maturate a "credito" nel mese di dicembre dell'anno precedente -per la trasformazione delle stesse (a ore ed anche a minuti e, comunque, non oltre il massimo previsto) in una corrispondente quantità di ore e o minuti fruibili - previa comunicazione preventiva - a titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente CIA per l’istituto del monte ore di permesso retribuito annuo.
n) Al personale soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro sub e 2) sarà comunque concessa la possibilità di optare in modo non più reversibile - sempre a partire dal 1° ottobre 2018 - per l'Orario Unico Allianz previsto dal precedente punto e 1).
o) Norme transitorie
Per il personale già in servizio alla data di sottoscrizione del presente CIA manterranno vigore fino al 30 settembre 2018 le norme già previste al punto e 1) e al punto e 2) dell'art. 1 del Cap. 6 e le relative prassi applicative di cui al previgente CIA Allianz 18 giugno 2013.
Analoga applicazione transitoria manterranno fino al 31.12.2018 le corrispondenti norme di quest'ultimo CIA relativamente alla disciplina dell'orario di lavoro previsto per il personale esterno con funzioni interne (in particolare lettera I) dell'art. 1 del Cap. 6 CIA 18.6.13)

Art. 7) Reperibilità
Con riferimento alla forte evoluzione dei sistemi informatici quale supporto fondamentale per la gestione di tutte le attività aziendali si rende necessario prevedere, nell'ambito dell'operatività delle società del Gruppo maggiormente coinvolte da tale sviluppo, Allianz Technology Società consortile per azioni (ex SI.AL.) (Unità Infrastruttura Tecnologica) e Genialloyd (Unità Information Technology (ex Organizzazione e Sistemi informativi), l'attivazione dell'Istituto della reperibilità al fine di garantire la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
A tale scopo le Parti - fermo restando quanto previsto dall'art. 102 del vigente CCNL e ad integrazione del medesimo - convengono inoltre che:
a) La reperibilità viene espletata al di fuori del normale orario di lavoro, in particolare:
1. dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
2. il venerdì dalle ore 13 alle ore 8 del giorno successivo;
3. il sabato dalle ore 8 alle ore 8 della domenica successiva;
4. la domenica o altro giorno festivo dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo;
5. il giorno semifestivo dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo.
b) Al personale in reperibilità strutturale o occasionale sarà riconosciuta un'indennità giornaliera […]
[…]
d) Il personale interessato all'istituto della reperibilità - entro il limite annuo di 80 giorni - sarà costituito:
- per Allianz Technology Società consortile per azioni (ex SI.AL.) e Allianz relativamente alla reperibilità strutturale dai dipendenti svolgenti attività di sistemisti e circa la reperibilità occasionale anche dai dipendenti svolgenti attività di analisti/programmatori;
- per Genialloyd, sia per la reperibilità strutturale che per quella occasionale, tutti i dipendenti appartenenti all'Unità Information Technology (ex Organizzazione e Sistemi informativi).
Nota a Verbale
L'impresa conferma che - ferma la normativa di cui sopra - per Genialloyd la necessità di attivare la reperibilità - allo stato attuale - riguarda le giornate del sabato, della domenica e dei festivi con una frequenza media - di norma - di 5 occasioni di reperibilità all'anno per ciascun interessato.

Art. 8) Turni del centralino sedi di Milano e Trieste
La turnistica del centralino comporta lo svolgimento di 33 ore settimanali e la corresponsione della specifica indennità quale indicata al cap.10)
Ferma la quantità oraria settimanale e la corresponsione di detta indennità l'azienda si riserva di modificare la /specifica turnistica - mediante preventiva comunicazione - in relazione al modificarsi delle esigenze che la giustificano.

Art. 9) Turni di lavoro operatori Allianz Technology Società consortile per azioni (ex SI.AL.)
1) Copertura del servizio
L'attività di norma sarà svolta giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 01.00 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e tra le 7.00 e le 19.00 il sabato secondo gli schemi di orario che seguono.
2) Schemi di orario settimanali alternativi
a) Una prestazione settimanale di 30 ore (senza il sabato) oppure di 36 ore (con il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 07,00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 07.00 alle 13.00 il sabato.
b) Una prestazione settimanale di 36 ore e 15 minuti complessivi (senza il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 12.00 alle 19.15 compresa mezz'ora di intervallo (da effettuare di norma tra le 12.30 e le 14.30) dal lunedì al venerdì.
c) Una prestazione settimanale di 30 ore (senza il sabato) oppure di 36 ore settimanali (con il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 19.00 alle 01.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 13.00 alle 19.00 il sabato.
Nota a verbale n. 1
In relazione all'osservanza dei predetti orari, le ore di effettivo lavoro richiesto nell'anno non potranno superare le ore di effettivo lavoro già richieste nell'anno dalla precedente disciplina del T.U. 23.1.97
Nota a verbale n. 2
Con riferimento alla fruizione dell'intervallo di cui allo schema sub lett. b) e a fronte di particolari situazioni derivanti dall'applicazione di taluni istituti legali e contrattuali (assemblee, sospensione dell'attività in occasione di semi festività, ecc.) i dipendenti che praticano tale schema garantiranno la predetta copertura. Nello stabilire la rotazione degli addetti sui turni, per quanto riguarda il personale ex-RAS in servizio alla data del 1° luglio 2001, l'azienda si impegna a limitarne l'adibizione nelle giornate del sabato con una cadenza massima di un sabato su tre.
3) Velo di copertura
In ragione delle specificità operativa della "sala macchine" di Allianz Technology Società consortile per azioni (ex SI.AL.) e della necessità di mantenere attivo il servizio in situazioni di eccezionalità eventualmente coincidenti con domeniche o altre giornate festive o semifestive, a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all'attività prestata e da fruirsi, di norma, entro il mese successivo, previo accordo con il Responsabile del servizio.
Nota a Verbale
Per eventi eccezionali si intende a titolo esemplificativo:
- introduzione di programmi di particolare rilevanza (es: rilascio nuova procedura sinistri);
- innovazioni normative rilevanti
- interventi sull'Hardware di elevato impegno.
[…]
Clausola finale
Le Parti convengono che, in relazione alla necessità dì progressivi miglioramenti di un servizio sempre più funzionale alle molteplici esigenze di adeguata corrispondenza tra complessità del prodotto offerto e qualità dei relativi supporti informatici, qualora non fosse sufficiente il ricorso al velo di copertura e l'impiego di lavoratori di nuova assunzione - le Parti si incontreranno per prevedere apposite variazioni alla turnistica

Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva

Fermo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, a richiesta degli interessati, sono previste le seguenti visite mediche - a carico dell’impresa - presso medici e/o studi medici convenzionati:
- antitumorale femminile:
a) visita senologica e - se prescritto dal medico - mammografia e/o ecografia papilloma virus biennale (sostitutivo, nell'anno di effettuazione, del pap-test annuale);
- antitumorale maschile:
visita urologica annuale (suggerita per persone di almeno 45 anni);
esame P.S.A. solo se prescritto dal medico a seguito dell'esame antitumorale maschile (visita urologica);
- cardiologica per i lavoratori che abbiano superato i 40 anni - annuale;
- esame del sangue solo se prescritto dal medico a seguito dell’esame cardiologico di cui sopra;
- esame ematochimico e urinario mirato: ogni 2 anni dopo il compimento del 50° anno di età e sostitutivo, nell’anno di effettuazione, degli altri esami antitumorali e della visita cardiologica;
Verrà inoltre, ogni anno, somministrato ai lavoratori che lo richiedessero il vaccino antinfluenzale.
I referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati direttamente dai medici incaricati.
Le predette visite mediche saranno, preferibilmente, fissate durante l'orario di lavoro.
Per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 50 del CCNL la Commissione "Ambiente e salute" si attiverà affinché - una volta all'anno - il medico o i medici incaricati delle visite tengano un incontro informativo collettivamente con i lavoratori interessati per fornire informazioni di prevenzione e/o di cura in relazione a manifestazioni morbose eventualmente manifestatesi e che riguardino la collettività.
Gli incontri di cui al comma precedente saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro e agli stessi potranno partecipare le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nota a verbale
Per quanto concerne le visite mediche del personale con funzioni esterne, in considerazione della peculiarità delle strutture organizzative decentrate, le stesse saranno effettuate presso strutture pubbliche ed il relativo costo (ticket) sarà assunto a proprio carico dalle Aziende su presentazione della corrispondente ricevuta o fattura,
L'effettuazione di tali visite sarà maggiormente favorita attraverso l’attuazione di adeguate modalità gestionali ed operative.

Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all'informazione collettiva

Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
L'Azienda si impegna a realizzare annualmente a favore degli RLS una giornata di formazione dedicata all'aggiornamento normativo sul tema della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle novità legislative e regolamentari conseguenti agli obblighi legislativi in materia (D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
Nota a verbale
Su richiesta delle RSA, l'Azienda si rende disponibile a prevedere annualmente un incontro con la presenza dei rappresentanti di Risorse Umane e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 1) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Per i dipendenti che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale, saranno applicate le norme che seguono:
a) Le richieste di lavoro a tempo parziale dovranno essere motivate e comprovate. L'accoglimento delle richieste resterà, comunque, subordinato alla compatibilità delle stesse con le esigenze aziendali, tenuto conto altresì delle mansioni svolte dai richiedenti e delle disponibilità degli stessi all'eventuale cambiamento di mansioni. L'Azienda si impegna a fornire una risposta ai dipendenti richiedenti nel più breve tempo possibile.
b) Il part-time sarà ammesso preferibilmente per ragioni attinenti:
• alla necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed i familiari conviventi gravemente ammalati o diversamente abili;
• alla necessità di curare i figli di età inferiore ai 16 anni di età;
• a motivi personali.
c) La durata del rapporto part-time, che dovrà essere definita nel tempo, non potrà essere inferiore a tre anni.
Il ritorno al lavoro a tempo pieno potrà avvenire tuttavia a condizione che le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda lo consentano; in difetto di che il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno avverrà, non oltre tre mesi dalla richiesta, purché il dipendente - mancando la possibilità organizzativa del rientro allo stesso posto di lavoro - sia disponibile a trasferirsi ad altri uffici e/o ad altre mansioni. Eventuali richieste di ritorno anticipato al rapporto di lavoro a tempo pieno potranno essere formulate per comprovate ragioni, trascorso almeno un anno dall'inizio del rapporto part-time, e con preavviso di almeno tre mesi. Anche in questo caso il ritorno al rapporto a tempo pieno avverrà alle condizioni di cui sopra. Sarà possibile la proroga del rapporto part-time, purché sussistano le condizioni di cui ai capi precedenti, e con preavviso di sei mesi rispetto alla originaria scadenza.
d) Saranno ammessi, per ogni anno di durata della regolamentazione, rapporti a part-time per non più del 9% dell'organico totale (dirigenti esclusi) - come risultante al 31.12 dell'anno precedente - appartenente alle società destinatarie del CIA Allianz.
[…]
f) La presente disciplina non si applica ai dipendenti inquadrati nell'attuale livello 7 - funzionari e per coloro che osservano un orario di lavoro a turni settimanali. Così pure i dipendenti inquadrati negli attuali 5° e 6° livello che abbiano la responsabilità, anche solo vicaria, della conduzione di uffici e/o di altri collaboratori.
Resta, peraltro, confermata in entrambi i casi la disponibilità dell'azienda a valutare eventuali situazioni personali di particolare necessità o gravità, sempre in coerenza con le esigenze organizzative dell'azienda.
[…]
h) Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto compatibili ed in particolare quelle che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali […]
[…]

Cap. 16) Genialloyd
Art. 2) Schemi di orario settimanali

A) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive, sviluppata su 5 giorni […]
B) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive distribuite su 6 giorni, pari a 6 ore e 10 minuti e comprensive di 20 minuti di pausa per ogni giornata. Tale pausa sarà ridotta a 10 minuti qualora la prestazione lavorativa effettiva non superi le 3 ore (ad eccezione delle assenze relative ad assemblee nonché a permessi sindacali).
[...]
C) 1) Part-time 30 ore
[…]
2) Part time 20 ore
[…]
Nota a verbale n. 1
In caso di svolgimento di turni di lavoro su attrezzatura munita di videoterminale, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 175 del Dlgs. 81/2008, L'Impresa si impegna a prevedere una pausa non lavorativa di quindici minuti da effettuarsi, di norma, ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, confermando altresì che nell'ambito dello schema di orario sub lett. B), una pausa non lavorativa avverrà mediante fruizione della prevista pausa di 20 minuti.
Inoltre, con riferimento alla fruizione della pausa di cui allo schema di orario sub lett. B) e a fronte di particolari situazioni derivanti dall'applicazione di taluni istituti legali e contrattuali (sospensione dell'attività in occasione di semifestiva, ecc.), i dipendenti che praticano tale schema garantiranno la predetta copertura.
Con particolare riferimento alla indizione di assemblee ex lege 300/1970 le OO.SS. si impegnano ad effettuarle con modalità tali da garantire la continuità del servizio.
L'impresa, nel caso in cui si renda necessario l'introduzione di uno nuovo specifico orario - sempre all'interno degli attuali schemi - provvederà, prima di adottare le decisioni del caso, ad avviare un confronto con le RSA le quali, anche al fine di giungere ad un'eventuale intesa, potranno in tale occasione fare osservazioni e dare suggerimenti in materia.
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Art. 6) Velo di copertura
a) In ragione della specificità operativa tipica di una Compagnia telefonica qual è Genialloyd si renderà necessario il prolungamento di alcuni servizi back-office essenziali all'operatività delle attività front-office di Call-Centre.
In tal senso sarà garantito un "velo di copertura" nelle fasce di orario coincidenti con le attività front-office (particolarmente il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina) per le attività e secondo le quantità indicate nella lettera allegata al presente accordo; le indicazioni in essa contenute - in ogni caso - non sono da intendersi tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione ad eventuali specifiche necessità.
Laddove fosse richiesta tale disponibilità, comunque a rotazione fra gli operatori degli specifici servizi, le ore lavorate in "velo di copertura" saranno corrispondentemente recuperate di norma la settimana successiva previo accordo con il Responsabile del Servizio.
Analogamente, nelle attività sia di back-office che di front-office - siano esse svolte full-time ovvero part-time - a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura nelle giornate, con esclusione dell'eventuale loro coincidenza con la domenica, del 14 e 16 agosto (giorno successivo all'Assunzione della B.V.), del 7 dicembre (Patrono della città di Milano), del Venerdì di Pasqua e - tenuto comunque conto di quanto previsto dal Cap. 6, n. 3), punto A. ("Sospensione dell'attività lavorativa") del vigente CIA - nella parte festiva dei giorni indicati come semifestivi dal vigente CCNL, sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all'attività prestata da fruirsi, di norma la settimana successiva, previo accordo con il Responsabile del Servizio.
Peraltro, in sostituzione del riposo compensativo, viene data la facoltà su richiesta del dipendente, di retribuire le ore lavorate in "velo di copertura".
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