DECRETO 24 maggio 1999, n. 246 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

in vigore dal 13.08.1999

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, e successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 1, che assegna al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare in  un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la difesa  delle risorse naturali dall'inquinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare l'articolo  3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione  industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato  dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente; 
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997, n. 137, articolo 1, comma 7, in data 25 luglio 1997;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997;
Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE;
Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 1 giugno 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati  serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 reca: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la  vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi".
- La legge del 27 marzo 1969, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1969 n. 101 reca:
"Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per  la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati".
- L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in  materia di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli  interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare  l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il  patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per le attivita' industriali definite dall'art. 1 il fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle  normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti,  all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.
3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilaa' derivanti dai principi generali dell'ordinamento".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, S.O.
- L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183  (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente:
"Art. 15 (Delega legislativa). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti  aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate negli elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri  direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su  proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e  giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Minsitri preposti alle altre amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente  sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel  termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in  mancanza di detto parere".
- Il decreto del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1994 reca: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la  costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m(cubi) e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg".
- Il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992,  n. 42, S.O., reca: "Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".
- I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono i seguenti:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte  della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti  ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denomiazione di "regolamento", sono adottati  previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche a D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 relativo ai  rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali), e' il seguente:
"7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del  decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge".
- L'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento  dei servizi antincendi), e' il seguente:
"Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi). E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale  tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e' composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del flioco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali; 
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei  servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva  sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura  d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".
- Il paragrafo 2 dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, del consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentezioni tecniche, e' il seguente:
"2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il pro getto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto, per quanto possibile, nella ste sura definitiva della regola tecnica".


Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento  che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio.

Art. 3.
Campo di applicazione

1. I principi generali di cui all'articolo 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacita' uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacita' superiore a 100 m(elevato a)3 , purche' sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

Art. 4.
Funzioni di indirizzo

1. Il Ministero dell'ambiente, in conformita' ai pareri della Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137/1997:
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi  interrati.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che  raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorita' competenti nello svolgimento  dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.


Note all'art. 4:
- L'art. 1 della citata legge n. 137/97 e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti: D.L. 10 gennaio 1994, n. 13; D.L. 10 marzo  1994, n. 170; D.L. 6 maggio 1994, n. 278; D.L. 8 luglio 1994, n. 437; D.L. 7 settembre 1994, n. 529; D.L. 7 novembre 1994, n. 618; D.L. 7 gennaio 1995, n. 2; D.L. 9 marzo 1995, n. 65; D.L. 10 maggio 1995, n. 160; D.L. 7 luglio 1995, n. 271; D.L. 7 settembre 1995, n. 371; D.L. 8 novembre 1995, n. 461; D.L. 8 gennaio 1996, n. 5; D.L. 8 marzo 1996, n. 111; D.L. 3 maggio 1996, n. 245; D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e D.L. 6 settembre 1996, n. 461:
a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui  all'articolo 20 (del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, gli  atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonche' le assegnazioni gia' effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali ed il relativo decreto 22 settembre 1995, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995.
I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la  programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvi dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sara' attuata con le procedure stabilite dal  programma triennale stesso, facendo salvi gli atti gia'adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni.
Nelle  more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente e' autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire  alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;
b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 arzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, dal  decreto 1 febbraio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto 13 maggio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154  del 3 luglio 1996, dal decreto 15 maggio 1996, del  Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto 15 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'art.  24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.
2. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle  disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13, del D.L. 10 marzo 1994, n. 170, del D.L. 6 maggio 1994, n. 278, del D.L. 8 luglio 1994, n. 437, del D.L. 7 settembre 1994, n. 529, del D.L. 7  novembre 1994, n. 618, nonche' all'art. 19, commi 1 e 2,  del D.L. 7 gennaio 1995, n. 2, del D.L. 9 marzo 1995, n. 65, del D.L. 10 maggio 1995, n. 160, del D.L. 7 luglio  1995, n. 271, del D.L. 7 settembre 1995, n. 371, del D.L. 8 novembre 1995, n. 461, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, del D.L. 8 marzo 1996, n. 111, del D.L. 3 maggio 1996; n.  245, del D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e del D.L. 6  settembre 1996, n. 461.
3. (Omissis).
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni  indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,  l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del  regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli  14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico  regionale puo' avvalersi del supporto tecnicoscientifico di enti e istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
b) un esperto del dipartirnento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti nel campo di applicazione del  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertitodalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,  la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 dei decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.
8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanita'" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'interno". Il comma 3 del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente: (omissis).
9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero  dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il  Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9;
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a  dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita' industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.
12. E' istituita, presso il servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'".

Art. 5.
Autorita' competenti e procedure autorizzative

1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di ui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilita' ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che  alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per  l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi  delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei  comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilita' sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi provvedimenti dal sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, e' fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione  degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Note all'art. 5:
- La legge 7 maggio 1965, n. 460, reca:
"Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali".
- La legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: "Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti".
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151, reca:
"Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'istallazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali".
- La legge 18 dicembre 1970, n. 1034, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica".
- Il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1972, n. 29, reca:
"Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione".
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O., reca:
"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- Il D.P.C.M. 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1989, n. 218, reca:
"Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione".
- La legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
- L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Il tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento d i prove a cio' destinate, ove previste.
In tali casi, spetta  all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la  sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia  possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".


Art. 6.
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati

1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto  comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per usi commerciali e ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve  essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.
3. Le autorita' competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o ad altro organismo individuato  transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancoracostituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del  presente decreto.


Note all'art. 6:
- Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna.
2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data  notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate".
"Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il  fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna.
2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita':
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione  all'attivita' esercitata".

Art. 7.
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi

1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;
c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti.
2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere: entrambe  metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in  altro materiale non metallico, purche' idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente  con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento puo' contenere uno o piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base  di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi,  purche' sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore  ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.
7. La capacita' massima dei nuovi serbatoi interrati, e' stabilita come segue:
a) in 50 m(elevato a)3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;
b) in 100 m(elevato a)3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non  classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Art. 8.
Conduzione dei serbatoi interrati

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione  dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore dei serbatoi dovra' tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalita', le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonche' la registrazione di eventuali  anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
3. Il conduttore del serbatoio dovra' provvedere annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

Art. 9.
Dismissione dei serbatoi interrati

1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovra' procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovra' essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalita' di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovra' essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.


Nota all'art. 9:
- L'art. 17 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
cbis ) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il esponsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo  pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienicosanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica  utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai  progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si  avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie  disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei  diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predettespese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi  di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e' di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di  incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

Art. 10.
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo 11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non piu' operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione di cui all'articolo 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta  intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attivita' di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le societa' concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.


Nota all'art. 10:
- L'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".

Art. 11.
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. I serbatoi interrati gia' installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa verifica dell'integrita' strutturale, entro il termine massimo di cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validita' della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento, attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto. All'atto della verifica di integrita' strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilita', e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovra' rilasciare  una dichiarazione di conformita' alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo  articolo 12 del presente decreto. Inoltre, l'esercente e' tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrita' strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in  esercizio per un ulteriore periodo pari alla validita' della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al  momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25 anno di eta' fino al momento del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
a) estremi di identificazione della ditta esecutrice;
b) data dell'intervento;
c) data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di quattrocento cm(elevato a)3 per ora (con una probabilita' di rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale qualificato. l risultati delle prove devono essere annotate sul libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorita' competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 gia' risanati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito purche' venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente si procede secondo quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'articolo 8, commi 1 e 2, e l'articolo 9, riferiti ai nuovi serbatoi interrati e, ove applicabile, l'articolo 8, comma 3.


Note all'art. 11:
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio  1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,  nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
cbis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie  di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il esponsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta  giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero  stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di  limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici  vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove  occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo  pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienicosanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica  utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato  da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si  avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la  bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei sogetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi  di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenutabonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente  competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di  incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto  ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali".
- L'art. 19 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio'destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".

Art. 12.
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonche' controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validita' a livello europeo o internazionale.
2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente comma 1.
3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente.
4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo ai depositi di GPL.


Nota all'art. 12:
- L'art. 2 della citata legge 27 marzo 1969, n. 121, e' il seguente:
"Art. 2. - I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresi' soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che e' destinato a contenere, una durata massima d'impiego.
Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori".


Art. 13.
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del 20 ottobre 1998 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 24 maggio 1999
p. Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro dell'interno
Barberi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 323

Allegati omessi