Tipologia: CCNL
Data firma: 5 luglio 2018
Validità: 05.07.2018 - 30.06.2020
Parti: Anangina e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Generali
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Informazione a livello nazionale
Art. 3 Informazione a livello aziendale
Art. 4 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 5 Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 6 Documenti per l'assunzione
Art. 7 Affissioni
Art. 8 Periodo di prova
Art. 9 Inquadramento del personale
Art. 10 Classificazione
Art. 11 Disciplina del servizio
Art. 12 Provvedimenti disciplinari
Art. 13 Norme in pendenza di procedimento penale
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Festività
Art. 17 Retribuzione
Art. 18 Anzianità ed avanzamenti - scatti di anzianità
Art. 19 Anzianità convenzionali
Art. 20 Passaggi di livello
Art. 21
Art. 22 Premio di anzianità
Art. 23 Ferie
Art. 24 Permessi e congedi
Art. 25 Volontariato
Art. 26 Aspettativa
Art. 27 Malattia e/o infortunio
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31 Tutela delle situazioni di handicap
Art. 32 Gravidanza e puerperio
Art. 33 Tutela della salute
Art. 34 Tossicodipendenza
Art. 35 Missioni
Art. 36 Trasferimenti
Art. 37 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 Preavviso
Art. 39 Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 40 Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'agenzia generale ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Art. 41 Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 42 Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
  Art. 43 Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 44 Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 45 Trattamento di fine rapporto
Art. 46 Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 47 Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 48 Certificato di prestato servizio
Art. 49 Trapasso di agenzia
Art. 50 Personale avente incarichi sindacali
Art. 51
Art. 52 Divise
Art. 53 Contrattazione aziendale
Art. 54 Personale trasferito alla produzione
Art. 55 Condizioni più favorevoli
Art. 56 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 57 Formazione 
Art. 58 Mobbing
Art. 59 Decorrenza e durata 
Art. 60 Assetti contrattuali
Art. 62 Allegati
Allegati
Allegato 1 - Trattamento economico
Allegato 1A - Tabelle retributive
Allegato 1B - EDR
Allegato 1C - Buoni pasto
Allegato 1D - Indennità
Allegato 1E - Area Quadri
Allegato 1F - Premio Incrementi Produttivi
Allegato 2 - Verbale di Accordo festività soppresse 
Allegato 6bis - Trattamento di Previdenza Integrativa a favore dei dipendenti di cui all'Allegato A al protocollo d'Intesa del 10 febbraio 2001
Allegato 7 - Dichiarazione concernente il personale femminile
Allegato 8 - Molestie sessuali
Allegato 9 - Regolamento Nazionale per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante
Allegato 10 - Protocollo d'intesa - Disciplina applicabile ai dipendenti di cui all'Allegato A al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001
Allegato 10 A - Tabelle stipendiali per quantificazione assegno ad personam ex art. 5 comma 4
Protocollo d'intesa di cui all'Allegato 10

Contratto collettivo nazionale di lavoro impiegati amministrativi agenzie Generali di Generali Italia spa

Il giorno 5 luglio 2018, in Roma, tra l'Anangina, in rappresentanza degli Agenti Generali delle Agenzie Generali di Generali Italia […], e la First Cisl - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario [...], la Fisac Cgil - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito […], la Fna - Federazione Nazionale Assicuratori […], la Uilca - Credito Assicurazioni ed Esattorie […],

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti Generali ed il personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali di Generali Italia (già Ina Assitalia).

Art. 2 Informazione a livello nazionale
L'Anangina fornirà annualmente, su richiesta delle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto ed in un apposito incontro da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno, informazioni:
- sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per sesso, livello e fasce d'età e all'interno di ciascun livello divisi per sesso, per classi di anzianità e fasce di età;
- sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti del TFR;
- sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;
- sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere concretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
L'Anangina comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.
Ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno altresì oggetto di esame, in occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:
- l'andamento dell'occupazione nel settore assicurativo in relazione alle scelte di politica commerciale ed organizzativa;
- le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione di lavoro anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali;
- l'andamento e forme nell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in materia;
- le strutture di vendita diretta e indiretta e distribuzione nel sistema assicurativo. 

Art. 3 Informazione a livello aziendale
Fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 per le Agenzie che occupano almeno 50 dipendenti, le Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardo a:
- programmi relativi ad eventuali assunzioni con qualsiasi tipologia di contratto;
- prestazioni di lavoro straordinario.
Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete distributiva.
Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali notizie preventive in ordine a rilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
Al riguardo e su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle Organizzazioni Sindacali territoriali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia Generale e, comunque, prima della fase di realizzazione dei provvedimenti deliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga conto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati quanto delle Agenzie Generali.
La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro.
L'Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.
[…]

Art. 7 Affissioni
L'Agente Generale provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro nonché il codice di disciplina aziendale di cui al successivo art. 12.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o territoriali hanno diritto di affiggere, in uno spazio dedicato, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 12 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 7 con comunicazione scritta all'interessato della motivazione;
d) Il licenziamento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati senza previa contestazione scritta.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra diventeranno esecutivi all'esito delle giustificazioni del lavoratore e, comunque, non prima che siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dell'addebito.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno.
1 provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) verranno applicati in relazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati nel presente articolo.
Sono fatte salve le norme previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/70 (Statuto dei lavoratori).

Art. 14 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.
Per il personale inquadrato al 1° livello l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.
La prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.
Nel periodo 21 giugno - 21 settembre potrà essere attuato un orario continuato.
Sono ammessi, previa consultazione con le RSA o, in mancanza, con le Organizzazioni Sindacali territoriali, regimi multiperiodali dell'orario di lavoro nei limiti di 10 settimane nell'anno di calendario. I termini per i recuperi vengono fissati nell'arco di tre mesi.
I lavoratori addetti in modo prevalente e continuo ai centri elettronici in qualità di consollisti o digitatori e/o terminalisti e che prestino la loro opera nei centri stessi per l'intera giornata hanno diritto di usufruire di una pausa di riposo di almeno 15 minuti ogni due ore.
La distribuzione dell'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, la flessibilità dello stesso ed eventuali veli di copertura potranno essere concordati in sede aziendale, anche in deroga alle disposizioni che precedono.
Ove si ravvisi la necessità di una articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella in essere presso l'Agenzia, l'Agente Generale ne darà preventiva comunicazione alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, potranno richiedere un incontro con la direzione aziendale, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta. L'incontro sarà finalizzato all'esame congiunto delle ragioni poste a base delle preannunciate modificazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle eventuali problematiche ad esse correlate e/o conseguenti e quindi a definire i termini del nuovo orario di lavoro.
Ove manchi l'accordo fra le parti, l'Agente Generale promuoverà un incontro fra le parti per il tramite dell'Anangina a fini conciliativi, con l'assistenza delle strutture nazionali delle rispettive Associazioni Sindacali.
A tal fine l'Anangina, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, provvederà ad effettuare la convocazione delle parti per l'esperimento della procedura conciliativa, che dovrà in ogni caso concludersi nel termine massimo di 30 giorni dalla data della convocazione.

Art. 15 Lavoro straordinario
Il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario fissato è considerato lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e svolto nella sede agenziale, salvo eccezioni consentite per iscritto volta per volta dall'Agente Generale. Il lavoro straordinario non può superare complessivamente le 130 ore annue.
[…]
Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo. 
[…]

Art. 32 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.
[…]

Art. 33 Tutela della salute
Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni e/o integrazioni), in tema di visite mediche - stante le disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti - è prevista, a richiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli non inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo significativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti salvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente.
Le predette visite saranno a carico dell'Agenzia Generale.
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.

Art. 53 Contrattazione aziendale
Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti materie:
a) distribuzione, flessibilità dell'orario di lavoro e velo di copertura del sabato nell'ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;
b) part-time;
c) rimborsi spese, diarie di trasferta e determinazione del relativo trattamento economico;
d) rimborso spese chilometrico per gli esattori e per il personale viaggiante;
e) agevolazioni per lavoratori studenti;
f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
g) utilizzo in via collettiva delle festività soppresse come permessi straordinari retribuiti;
h) premio incrementi produttivi secondo quanto stabilito dall’allegato 1F di cui al presente contratto;
i) coperture assicurative; 
l) convenzioni con enti.
Le materie di cui sopra, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta scritta di una delle parti, con l'assistenza dell'Anangina e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 58 Mobbing
Le parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni anche a rilevanza sociale, lesive della dignità dei lavoratori.
Pertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, avendo a mente l'Accordo Quadro europeo sulle violenze sul lavoro del 26 aprile 2007, in attesa dell'emanazione di una disciplina nazionale specifica in materia le parti concordano di attivare l'osservatorio nazionale previsto dall'art. 4 del CCNL.

Allegati
Allegato 7 - Dichiarazione concernente il personale femminile

L'Anangina considerata l'elevata presenza di personale femminile nelle Agenzie Generali, perché questa possa assumere un ruolo sempre più significativo e professionale in armonia con le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, riconferma la propria particolare attenzione alle relative tematiche ed in particolare allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia ed alle iniziative promosse in Italia e nei Paesi della CEE.
A tale fine le parti concordano di costituire una commissione mista nazionale per un esame congiunto dell'intera problematica, ivi compresa quella relativa alle azioni positive.

Allegato 8 - Molestie sessuali
In tema di molestie sessuali le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le direttive della raccomandazione CEE 92/131 e con l'evoluzione legislativa in materia. 

Allegato 9 - Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Le Parti intendono disciplinare l'apprendistato professionalizzante quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel settore.
Art. 1 - Sfera di applicazione
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nell'Area Professionale B.
[…]
Art. 2 - Limiti d'età
Possono essere assunti con contratto di apprendistato soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni.
E' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione secondo le previsioni di cui all'art. 47 comma 4 del D.lgs. n° 81/2015 ed ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale
Art. 3 - Durata
La durata del periodo di apprendistato è di minimo 6 mesi e di massimo 36.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Agenzie di assicurazione sarà computato presso il nuovo datore di lavoro, ai fini del completamento del periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un’interruzione superiore ad un anno.
Ai fini del riconoscimento di detto cumulo di apprendistato precedentemente prestato presso altre Agenzie, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, l'apprendistato è prolungato di un periodo pari all'assenza medesima, a condizione che questa abbia avuto una durata superiore a 30 giorni di calendario.
L'Agente ne darà comunicazione al lavoratore prima della scadenza originaria del rapporto, dando indicazione delle ragioni della proroga ed indicando la nuova data di scadenza.
Art. 4 - Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati:
[…]
Piano formativo individuale.
[…]
Art. 5 - Periodo di prova […]
Art. 6 - Formazione

Nei confronti di ciascun apprendista l'Agenzia Generale è tenuta ad erogare una formazione congrua finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore, pari a numero 120 ore nel triennio, di formazione interna o esterna all'Agenzia Generale durante l'effettuazione del rapporto di lavoro.
La formazione si articola in contenuti trasversali di base e in contenuti tecnico professionali.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Art. 7 - Tutore
Dovrà essere nominato almeno un tutore o referente aziendale.
Il tutore o il rappresentante aziendale dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista dovrà conseguire.
Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o far impartire all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di affiancare o far affiancare, a mezzo del tutore aziendale, l’apprendista, al fine di realizzare il raccordo tra l’addestramento periodico all’interno dell’azienda e la formazione esterna, a norma del D.M. 8 aprile 1998, art. 4;
c) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento 
d) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, sui risultati dell'addestramento.
Art. 9 - Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni alle Agenzie generali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.
Art. 10 - Diritti dell'apprendista
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente art. 87, sono comprese nel normale orario di lavoro.
Art. 11 - Attribuzione della qualifica […]
Art. 12 - Normativo

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contrattuali previste dal CCNL.
Art. 13 - Retribuzione […]
Art. 14 - Risoluzione […]
Art. 15 - Rinvio […]
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alla normativa di legge vigente.
Nota a verbale
La presente normativa si applica ai rapporti che si instaureranno dalla data di stipula del presente CCNL.