Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 09 luglio 2018, n. 30918 - Frantoio e mancata nomina del medico competente


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 11/05/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza dell'11 settembre 2017, ha condannato LR.F., alla pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di € 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 18 comma 1 lett. a), 55 comma 5 lett. d) del d.lgs n. 81 del 2008, perché quale titolare della ditta "Frantoio del Belice", non nominava il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; fatto accertato in Partanna l'11/11/2014.
2. Avverso la sentenza LR.F. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere il Tribunale di Sciacca omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. in presenza di speciale tenuità del fatto considerato l'adempimento alle prescrizioni con la nomina del medico competente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per non avere considerato, il Giudice, che l'azienda dell'imputata era un luogo di lavoro sicuro, come attestato dal testimone A.N., non avendo precisato le ragioni per cui tale circostanza non abbia assunto valore ai fini di decidere. Anche con riferimento ai reati di pericolo astratto il giudice ha il dovere di indicare il percorso logico giuridico in base al quale è pervenuto alla decisione, argomentando tutti passaggi di tale ragionamento. Da cui la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con conseguente dovere di annullamento della stessa.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
 

 

Diritto

 


4. Il ricorso è inammissibile.
5. Non è consentito devolvere per la prima volta nel giudizio di legittimità l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.
E' orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3 cod.proc.pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Mioio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16 marzo 2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). 
La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 11 settembre 2017, e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e la ricorrente non aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni del giudizio di primo grado.
6. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Al netto della non consentita rivalutazione della testimonianza del teste A.N., la sentenza impugnata ha dato atto che, a seguito del sopralluogo dello SPRESAL, emergeva la mancata osservanza della prescrizione in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare, la mancata nomina del medico competente, e che l'imputata aveva poi provveduto successivamente alla nomina.
La motivazione non solo appare congrua e logica, ma anche corretta in diritto in quanto, in tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall'art. 55, comma primo, lett. d) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, che sanzione l'inosservanza del l'obbligo di nomina del medico competente ex art. 18 comma 1 lett. a) del medesimo decreto, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore. Di fatti, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria non richiede lo svolgimento di particolari attività lavorative né l'esposizione del lavoratore a rischi elevati.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'alt. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso l'11/05/2018