Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 agosto 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Uncem, Federforeste, Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e Servizi-Confcooperative e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazioni Idraulico forestali e agrarie
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
• Stato e prospettive del sistema forestale nazionale
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
• a) Decorrenza e durata.
Commissione su classificazione
Art. 2 - Struttura della contrattazione.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Art. 4 - Diritti sindacali.
• A) riunioni in azienda:

• B) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Art. 7 - Apprendistato (nuovo articolo).
• Formazione.
 Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Aspettativa.
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
Art. 19 - Pari opportunità.
Art. 21 - Formazione professionale.
Art. 32 - Previdenza complementare - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 40 - Indennità di cassa.
Art. 49 - Classificazione degli operai.
Art. 60 - Assicurazioni sociali.
Art. 62 - Conservazione del posto.
Tabella Minimi retributivi nazionali conglobati mensili

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Ipotesi di accordo

Il giorno 2 agosto 2006 in Roma tra Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali (Federforeste), Agci/Agrital, Legacoop/Agroalimentare, Fedagri/Confcooperative, Federlavoro e Servizi/Confcooperative e Flai/Cgil, Fai/Cisl, Uila/Uil si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31.12.05 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Commissione su classificazione
In fase di stesura l'impegno delle parti in materia di classificazione, attualmente sito all'art. 32, sarà posizionato all'art. 35 e all'art. 49.
Inoltre le parti si impegnano a costituire la suddetta Commissione entro il 31.12.06 e a finire i lavori entra il 30.6.09.

Art. 2 - Struttura della contrattazione.
Aggiungere al comma 16, lett. c):
"e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua (Fon.Coop). In alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati."
[…]

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Al comma 2, 5° alinea, aggiungere le seguenti parole:
"e interventi di formazione continua."
Impegno a verbale.
Le parti firmatarie ribadiscono l'impegno di cui al CCNL 1.8.02, e in sede di stesura del presente accordo di rinnovo, armonizzeranno i testi con quelli definiti nei CCNL contigui.

Art. 4 - Diritti sindacali.
A) riunioni in azienda:

al comma 3 inserire dopo le parole "sono indette" le seguenti:
"dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o ".

B) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Inserire dopo il comma 2:
"le RSA/RSU riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese cooperative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati".

Art. 7 - Apprendistato (nuovo articolo).
Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.
[…]

Formazione.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si prenderanno a riferimento i profili formativi contenuti nell'allegato da definire in sede di stesura.
Le parti si danno atto che dalla data di entrata in vigore del presente contratto l'apprendistato professionalizzante sarà applicabile in tutte le Regioni.
Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative alla antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, 'on the job', in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità 'e-learning', è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità 'e-learning', qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un amministratore.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro.
Alla fine dell'articolo aggiungere:
"Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione."

Art. 19 - Pari opportunità.
Inserire alla fine dell'articolo:
"per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (testo unico D.lgs. n. 151/01 e sue successive modifiche).
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 21 - Formazione professionale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"Sia per quanto concerne la formazione in alternanza che la formazione continua il Comitato paritetico nazionale e l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 valuteranno e individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua."
Aggiungere in calce al comma 3 il seguente periodo:
"ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l'adesione degli enti e delle imprese al Fondo per la formazione continua (Fon.Coop).
Il comma 4 è soppresso.