Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2018, n. 31631 - Caduta durante i lavori di impermeabilizzazione dei tetti. La posizione di garanzia del committente


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 27/04/2018

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, T.O. e D.V., con sentenza del 1/4/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano, emessa in data 22/1/2015, appellata dagli imputati.
Il GM del Tribunale di Lanciano, giudicava T.O., D.V. e il coimputato B.T. per i seguenti reati:
A) Del reato di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 590 co. 1, 2, 3 e 5 cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro - il primo in qualità di proprietario del fabbricato ubicato alla C.da Guarenna di Casoli e, quindi, di committente e responsabile dei lavori edili in corso di realizzazione; il secondo ed il terzo in qualità di datori di lavoro di S.L. (lavoratore irregolare nel frangente addetto al suddetto cantiere edile) -, cagionato al medesimo lesioni personali gravi, consistite in "ferita al cuoio capelluto ed abrasioni multiple al dorso ed agli arti inferiori", dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni 40. Ciò per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 cod. civ. ed artt. 90, 111, 112, it, 12 126 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionati, rispettivamente, dall'art.87, comma 2, e dall'art. 159, comma 2, lett. a) e b) dello stesso Decreto), omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. In particolare: T.O. ometteva di selezionare una impresa edile munita della prescritta idoneità tecnico-funzionale alla realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione dei tetti del fabbricato di sua proprietà, come prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n.81/2008; D.V. e B.T. omettevano di predisporre adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (ponteggi con montanti da terra, parapetti o ponti a sbalzo), come prescritto dagli artt. 111, 112, 115, 122 e 126 del D.Lgs. n. 81/2008. Con la conseguenza che S.L., perdendo l'equilibrio a seguito dello scivolamento sul tetto del fabbricato, precipitava nel vuoto e si procurava le lesioni personali sopra descritte.
B) Dei reati di cui agli artt. 90, 1115 112, 115, 122, 126 del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzionati, rispettivamente, dall'art. 87, comma 2, e dall'art. 159, comma 2, lett. a) e b) dello stesso Decreto) perché, nelle qualità indicate sub capo a), si rendevano responsabili delle condotte omissive sopra meglio indicate.
In Casoli, il 16.8.2009.
Il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre T.O. e D.V. venivano dichiarati responsabili del reato di cui al capo A), con condanna alla pena di € 1.000,00 ciascuno e con condanna in solido al risarci-mento del danno subito da S.L., da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di € 5.000,00. Il B.T. veniva assolto per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore, T.O. e D.V., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
 

 

• T.O. (committente dei lavori) - avv. Omissis
a. Omessa motivazione e sua illogicità ex art. 606 comma I lett e) cod. proc. pen. quanto alle modalità della caduta del lavoratore e violazione di legge penale ex art. 606 comma I lett b) con riferimento all'art. 40 comma II cod. pen.
Il ricorrente deduce che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto l'incidente avvenuto durante l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione del tetto, ribadendo, in sede di appello la perentoria esclusione della possibilità di un comportamento abnorme e imprevedibile da parte del lavoratore.
Il T.O. rileva di aver eccepito nei motivi aggiunti di appello l'inesistenza di qualsiasi evidenza probatoria sulle modalità della caduta e sul motivo della presenza sul tetto del S.L..
Nel ricorso viene riportata la deposizione della persona offesa evidenziando che dalla stessa nulla emergerebbe sui motivi per cui il S.L. si trovasse sul tetto né sulle circostanze dell'infortunio. Pertanto non vi sarebbe alcun elemento tale da consentire l'esclusione del mancato rispetto della dovuta di diligenza o di comportamenti esorbitanti da parte del lavoratore.
Il mancato riscontro, da parte dei giudici di appello, alla sollevata eccezione di carenza istruttoria da un lato comporterebbe un vizio di omessa motivazione e dall'altro minerebbe irrimediabilmente la tenuta logica della sentenza impugnata.
Le modalità concrete della caduta e il motivo per cui il S.L. si trovasse sul punto, costituirebbero elementi necessari ai fini della decisione, dal momento che solo attraverso di essi, sarebbe possibile apprezzare o escludere un compor-tamento esorbitante da parte del lavoratore.
I giudici di merito, si duole il ricorrente, non avrebbero affatto valutato la carenza di spiegazioni fornite dal S.L..
b. Travisamento della prova ex art. 606 comma I lett. e) cod. proc. pen., sulla assenza di misure antinfortunistiche al momento del fatto idonee a impedire l’evento e omessa motivazione e sul rapporto di causalità tra le lesioni e l’assenza di impalcatura.
Con il secondo motivo di ricorso, il T.O. eccepisce il travisamento di prova in relazione alla ritenuta accertata mancanza di misure di protezione.
Evidenzia come l'unico dato emergente sul punto, dal racconto della persona offesa, sarebbe la mancanza di impalcature.
Il sopralluogo effettuato dall'ispettorato del lavoro - ci si duole- avveniva soltanto nel marzo 2010, mentre l'infortunio si era verificato nell'agosto 2009.
Sostanzialmente, il ricorrente lamenta che le sentenze impugnate abbiano fondato il proprio convincimento solo sulla deposizione del teste DT. che pochi giorni prima del sinistro avrebbe constatato l'assenza di opere provvisionali.
Il ricorrente riporta la deposizione richiamata, evidenziando: 1. l'incertezza sul periodo, comunque antecedente a metà agosto 2009, in cui il DT. riferisce di non aver visto misure antinfortunistiche; 2. il contrasto con la dichiarazione della p.o. che affermava la mancanza solo di impalcature; 3. la constatazione di carenza di misure antinfortunistiche effettuata dagli ispettori del lavoro a distanza di circa un anno dall'evento.
Pertanto, conclude il T.O., l'unico dato accertato sarebbe la mancanza di impalcatura, non l'assenza di misure atte ad impedire cadute dall'alto.
Nessuna prova sarebbe emersa sulla mancanza di misure atte ad impedire la caduta nel giorno in cui avvenne l'incidente.
Entrambe le sentenza impugnate si fonderebbero sull'elemento non provato dell'assenza di presidi antinfortunistici. Inoltre, si duole il ricorrente che mancherebbe ogni motivazione sul nesso di causalità tra l'assenza di ponteggio e la caduta. I giudici di merito non avrebbero spiegato il motivo per cui la presenza di un ponteggio avrebbe certamente potuto scongiurare l'evento.
c. Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 111, 112, 115, 122 e 126 Dlgs 81/2008, art. 40 comma II cod. pen. artt. 2 e 3 D.lgs. 626/94 quanto alla responsabilità del T.O. per la mera posizione di committente, omessa motivazione circa la scelta di ditta appaltatrice non dotata di adeguate capacità tecniche, travisamento della prova ex art. 606 comma I lett. e) cod. proc. pen. quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo ed alla direzione dei lavori da parte del T.O..
Il ricorrente deduce travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ingerenza nei lavori e della consapevolezza dei rischi da parte del committente proprietario.
Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità del committente, evidenzia l'assoluta carenza probatoria e mancanza di motivazione sulla esistenza di capacità tecniche da parte della ditta incaricata dal T.O., sull'ingerenza dello stesso T.O. nell'esecuzione dei lavori, sulla sua presenza nel cantiere al momento dell'Incidente e infine sulla sua conoscenza della mancanza di misure atte a scongiurare eventuali pericoli.
Nessuno degli elementi necessari a ritenere la colpevolezza dell'imputato è stato provato nel corso dei giudici di merito e alcuni di essi sarebbero stati affermati nonostante l'istruttoria avesse dimostrato l'esatto contrario.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

• D.V. (datore di lavoro) - avv. Omissis
Il ricorrente deduce con un unico motivo, sub specie di vizio di motivazione, che entrambe le decisioni di merito avrebbero omesso di valutare specificamente i rapporti intercorrenti tra la persona offesa e il D.V..
Dopo aver ricostruito brevemente i fatti di cui al processo, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, ma tale rapporto di dipendenza non verrebbe confermato dalle risultanze istrut-torie. La stessa parte lesa aveva dichiarato, infatti, che stava svolgendo un lavoro propostogli dal D.V. senza precisare se quest'ultimo lo avesse pagato o se comunque gli impartisse le direttive per svolgerlo.
Il ricorrente ritiene che, in ogni caso, dalle stesse dichiarazioni sarebbe emerso soltanto che i due stavano effettuando un lavoro, in nero, in autonomia.
La sentenza impugnata non valuterebbe l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, ma si limiterebbe a fare riferimento alle dichiarazioni della p.o. che il D.V. definisce inattendibili perché rese dalla parte civile.
Del resto le deposizioni rese dai testi di riferimento nulla aggiungerebbero sull'esistenza del rapporto di lavoro.
Alla luce delle risultanze probatorie, il D.V. rileva potersi configurare tutt'al più l'esistenza di una collaborazione tra due soggetti distinti, ciascuno dei quali lavorava per proprio conto.
In capo al D.V. non sembrerebbe potersi ricondurre alcun potere direttivo anche come datore di lavoro di fatto.
Del resto la sentenza impugnata riterrebbe attendibile il S.L. alla luce delle altre prove emerse nel dibattimento omettendo di precisarle.
Al di là della genericità del riferimento, precisa il ricorrente, dette prove ri-guarderebbero circostanze non contestate, come le lesioni subite dalla p.o. e null'altro.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con tutti i provvedimenti di legge.
3. Con memoria depositata in data 12/4/2018, la parte civile S.L., a mezzo del proprio difensore, chiedeva dichiararsi inammissibili e/o rigettarsi i ricorsi proposti dagli imputati con conferma della sentenza impugnata e con condanna alla rifusione di spese e competenze.
Il S.L. dopo aver ricostruito l'intera vicenda processuale e le circostanze di fatto dell'incidente, evidenziando i riscontri probatori delle dichiarazioni rese dalla parte civile, rileva l'infondatezza delle difese dei ricorrenti.
In relazione alla posizione del D.V., evidenzia che l'oggettivo esple-tamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche ad eventuale titolo di favore, a prescindere dal fatto che il lavoratore possa essere titolare di un'impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo comporta l'applicazione delle norme incriminatrici. Nel caso di specie il S.L. aveva dichiarato di essere caduto mentre svolgeva, su incarico del D.V., lavori di impermeabilizzazione sul tetto di copertura del fabbricato di proprietà del T.O.. Tale dichiarazione sarebbe stata confermata da Omissis.
In relazione alla posizione del T.O., il S.L. ne ribadisce la responsabilità in qualità di committente, pienamente consapevole del rischio cui esponeva il lavoratore, avendo consentito l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto in assenza di opportune misure antinfortunistiche e in assenza di un direttore dei lavori.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposto ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Le doglianze proposte sono, per lo più, prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive.
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di L'Aquila, che, come quella del tribunale, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, come già quello di primo grado, hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, in un caso in cui pacifica appare la mancata adozione di qualsiasi forma di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Passando ad analizzare, nello specifico, i vari motivi di ricorso, in particolare, per quanto riguarda la posizione di T.O. va rilevato come logicamente e correttamente in punto di diritto i giudici di merito abbiano ritenuto la sua responsabilità in qualità di committente.
Il T.O., infatti, affidava l'esecuzione del lavoro di impermeabilizzazione del tetto della propria abitazione al nero, senza compiere alcun accertamento sulle capacità ed idoneità della ditta incaricata di eseguirlo, senza procedere alla nomina di un direttore dei lavori e, soprattutto, consentendo che i lavori venissero eseguiti senza l'adozione di minime ed elementari misure di sicurezza, come la realizzazione di un ponteggio o l'utilizzo di una imbracatura.
La Corte territoriale che, con motivazione logica e congrua, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità ha legittimamente richiamato adesivamente, per relationem, la pronuncia di primo grado, ne ha condiviso la ricostruzione dell'infortunio subito il 16/8/2009 da S.L., valutando positivamente la deposizione resa dal medesimo e la sua attendibilità, alla luce delle altre prove emerse in esito all'Istruttoria dibattimentale.
La parte offesa - come viene ricordato in sentenza- ha reso dichiarazioni lineari, logiche, intrinsecamente credibili e non contraddette da nessun elemento di prova acquisito. Ha precisato che, mentre era intento ad effettuare i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell'abitazione di T.O., su incarico di D.V., è scivolato, non essendovi alcuna opera provvisionale, finalizzata ad evitare la caduta dall'alto. La circostanza è stata confermata dalla documentazione medica che ha attestato la presenza di lesioni compatibili con tali modalità di caduta.
I giudici del merito danno anche atto che, come ha riferito il teste Z., sanitario che ha curato S.L. presso il pronto soccorso dell'ospedale di Casoli, il politrauma subito dalla parte offesa era assolutamente compatibile con una caduta dall'alto, diversamente da altre cause, come un investimento. D'altronde, come rilevava logicamente già il giudice di prime cure, costituisce fatto notorio che lesioni al capo e agli arti inferiori conseguano a tale tipo di caduta.
Di enorme rilievo è il portato conoscitivo acquisito nel processo attraverso la testimonianza di DT., fino a poco tempo prima dell'incidente responsabile della sicurezza nell'ambito dei lavori di ristrutturazione che stava realizzando T.O. presso il suo immobile, il quale ha riferito di avere personalmente constatato, pochi giorni prima del sinistro, la mancanza di opere provvisionali che evitassero la caduta dall'alto e di avere segnalato al T.O. la grave situazione di pericolo, avendo visto due persone intente a lavorare sul tetto senza protezione.
Questa circostanza, pur non riferita al giorno del sinistro, conferma evidentemente la deposizione resa dalla parte offesa: i lavori sul tetto venivano effettuati senza alcun accorgimento tecnico dettato dalla normativa antinfortunistica proprio per evitare infortuni analoghi a quello patito da S.L.. Quest'ultimo, dal suo canto, ha precisato di aver ricevuto l'incarico da D.V., con il quale stava lavorando al momento della caduta, e di non conoscere T.O.; ha, però, riconosciuto l'abitazione del medesimo come il luogo in cui si trovava al momento dell'incidente.
Le deposizioni rese dai congiunti di S.L., infine, pur essendo testimonianze de relato, costituiscono condivisibilmente ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria.
Priva di aporie logiche, pertanto, appare la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito nel ritenere che la ricostruzione dell'infortunio operata dalla parte offesa, oltre ad essere intrinsecamente credibile, risulti confermata dagli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.
4. La Corte territoriale opera buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di responsabilità del committente.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in un caso, analogo a quello che ci occupa, relativo alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
In altri termini, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, pur a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due (così Sez. 4, n. 42465 del 9/7/2010, Angiulli, Rv. 248918).
E' pur vero che è stato di recente precisato - e va qui riaffermato- che in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo (cfr. Sez. 4, n. 27296 del 2/12/2016 dep. il 2017, Vettor, Rv. 270100 in una fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all'interno dell'azienda, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa; conf. Sez. 4, n. 44131 del 15/7/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974-75).
Tuttavia pertinente appare il richiamo operato nel caso che ci occupa dalla Corte territoriale a quanto affermato da Sez. 3, n. 12228 del 25/2/2015, Cicuto, Rv. 262757 secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (in quel caso la Corte escluse che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio). In altra pronuncia, pure conferentemente richiamata nella sentenza oggi impugnata, questa Corte ha ribadito che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (Sez. 4, n. 35534 del 14/05/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, co.l, legge n 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro).
Va dunque ribadito -ed è il caso che ci occupa- che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'ina-deguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Bracci, Rv. 255282, in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio).
Conseguentemente, anche T.O., in qualità di committente, era tenuto a verificare il rispetto della normativa antinfortunistica, avendo affidato direttamente i lavori a personale non specializzato, che, come correttamente rilevano i giudici del merito, in assenza di prova contraria, operava secondo le sue direttive, non essendo risultata, infatti, la presenza di personale tecnico cui avesse affidato la direzione dei lavori (come era avvenuto nella precedente fase della ristrutturazione dell'immobile, affidata a DT.).
E, come recentemente chiarito da questa Corte, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 6/12/2016 dep. il 2017, Lentini, Rv. 269342).
5. Va aggiunto che i giudici del merito, hanno logicamente ritenuto, nella vicenda in esame, la mancanza di credibilità della linea difensiva, in ragione anche del comportamento complessivo degli imputati post factum, mistificatorio e tendente a coprire una serie di gravissime violazioni in tema di sicurezza, che vanno dall'utilizzazione di lavoratori in nero, alla consapevole omissione di qualsiasi misura anticaduta .
Come emerso dall'istruttoria dibattimentale, infatti, allorquando il S.L. venne accompagnato in ospedale in stato di incoscienza, il D.V., che lo accompagnava, dichiarò di averlo raccolto privo di sensi lungo la strada, determinando il fondato sospetto del medico di guardia che si trattasse invece di un incidente sul lavoro. Lo stesso D.V., successivamente, cambiò una prima volta versione dei fatti riferendo ai familiari della vittima che si trattava di un caduta dalle scale, salvo poi, di fronte alla giusta incredulità del cognato del S.L., finalmente confessargli che si era trattato di una caduta dal tetto.
Si è già detto che pienamente logica appare l'attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni della parte lesa, confermate dalle deposizioni rese dai suoi familiari, sulle circostanze della caduta che avveniva durante l'esecuzione in nero dei lavori di impermeabilizzazioni e dalla importanza ai fini del grado della colpa della deposizione del DT., precedente direttore tecnico sullo stesso cantiere, che riferiva di essere intervenuto per avvisare il committente della pericolosità di lavorare sul tetto senza protezioni di alcun tipo, va aggiunto che poco rileva ai fini della prova dell'accaduto che l'intervento degli ispettori sia avvenuto a marzo 2010, dopo circa sette mesi dal sinistro, a seguito della presentazione di querela.
6. Quanto alla posizione del datore di lavoro, del tutto logica appare la deduzione che il S.L. lavorasse alle dipendenze di D.V., dal momento che non solo il S.L. dichiarava di lavorare per suo conto, come confermato dalla moglie e dal cognato, ma la stessa parte lesa, in perfetta buona fede, ammetteva di non conoscere per nulla il committente. Del resto appare perfettamente logico e plausibile che il D.V., operaio dipendente di una ditta che eseguiva lavori edilizi, avesse deciso di eseguire per proprio conto, durante un periodo di congedo per ferie, un'opera completamente in nero avvalendosi dell'aiuto del S.L., come già era avvenuto in altre occasioni, secondo le dichiarazioni di S.L..
Il ricorso del D.V., sul punto, non si confronta in alcun modo criticamente con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Egli si limita a sostenere la tesi -evidentemente inverosimile - che lui ed il S.L. stessero svolgendo lo stesso lavoro di impermeabilizzazione del tetto in totale autonomia. Si limita, perciò, a sollevare generici dubbi circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi parenti, sollecitando a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio che non è consentita in sede di legittimità.
La realtà emersa all'esito del processo è che, al momento dell'incidente, D.V. era il datore di lavoro di S.L. e poco importa - anzi, è ancora più grave- che non vi fosse alcun accordo scritto atto a formalizzarlo.
In proposito questa Corte, recentemente, ha condivisibilmente precisato che la definizione di "lavoratore", di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'orga-nizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Sez. 3, n. 18396 del 15/3/2017, Cojocaru, Rv. 269637 in una fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).
Peraltro, già in precedenza, sotto la vigenza del Dpr. 547/1955, questa Corte aveva sgombrato il campo da ogni equivoco sul fatto che ai fini dell'art. 3 di quella normativa, previgente al D.lgs 81/08, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo. (Sez. 4, n. 12348 del 29/1/2008, Giorgi, Rv. 239251 in un caso in cui era stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).
Come correttamente fatto dalla Corte aquilana nel caso che ci occupa, in tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l'estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell'evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante. Sez. 4, n. 27305 del 4/4/2017, Massetti, Rv. 270105.
7. Va rilevato, infine, che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'alt. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
I ricorrenti vanno altresì condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in complessive euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge.