Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2018, n. 918
Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018".
B.U.R. 10 luglio 2018, n. 67


 

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, dopo aver recepito - con DGR n. 421 del 10.04.2018 - il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici, Anno 2018", nonché individuato l'assetto organizzativo per lo svolgimento dei controlli in ambito regionale, si approva il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018", affinché le Aziende ULSS del Veneto possano svolgere nel 2018 l'attività di controllo di cui all'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 sul territorio regionale. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.


 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 421 del 10.04.2018 è stato recepito il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2018" ed è stato approvato l'assetto organizzativo per poter svolgere nel corrente anno l'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale. Inoltre, con lo stesso atto, è stata rinviata a successiva DGR l'approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018".
A tal proposito, si sottolinea che il Reg. (CE) del 18.12.2006 n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, ha prefigurato in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea (U.E.).
Il complesso ed organizzato intervento REACH - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) - è finalizzato a tutelare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei prodotti, la salute umana e l'ambiente all’interno di ogni Stato membro dell’U.E.
Il successivo Reg. (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, ha modificato ed integrato le disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1907/2006 suddetto.
Le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH sono state sostanzialmente adottate con la L. 6.04.2007 n. 46 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" con l'obiettivo di precostituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche, mediante l'istituzione dell'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.
Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Reg. (CE) n. 1907/2006.
Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni dal 2011 al 2017, sulla base del Piano Nazionale di Controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui al suddetto Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009.
Ciò posto, in attuazione della DGR n. 853 del 13.06.2017, si è conclusa in ambito regionale l'attività di vigilanza REACH 2017 e, a cura dell'ex Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" in quanto ULSS funzione del Programma di Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 "Informazione, coordinamento ed azione del sistema regionale REACH", è stata trasmessa all'Autorità Nazionale Competente REACH (Ministero della Salute) la specifica documentazione, debitamente compilata, di rilevazione dell'attività di vigilanza effettuata.
Si ricorda che l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale è realizzata con riferimento al documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011 e contenente Linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale.
Nel corso degli anni, attraverso l'attività di supporto del "Nucleo di esperti" delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, precedentemente formati a livello nazionale, sono state progressivamente consolidate le competenze affinché le Aziende ULSS siano in grado di svolgere autonomamente l'attività di controllo sul territorio regionale. È stata, in tal senso, rafforzata la presenza del team di Ispettori REACH attraverso la realizzazione, nell'ambito del Programma PRP "Informazione, coordinamento ed azione del sistema regionale REACH", di eventi formativi specificamente dedicati e mediante la condivisione a livello regionale di problematiche riguardanti le procedure da seguire in relazione alla tutela della salute in riferimento al rischio chimico. A riguardo, si ricordano anche gli incontri a cadenza mensile, svoltisi nel corrente anno presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dei PD NEA users (utilizzatori del Portal Dashboard for National Enforcement Authorities), con la finalità di approfondire le problematiche emergenti, in relazione alla corretta attuazione del Regolamento REACH sul territorio regionale.
Ciò posto, con nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 109491 del 21.03.2018, ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS, sulla scorta del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2018" inviato a tutte le Regioni e PP. AA. dal Ministero della Salute (Autorità Nazionale competente REACH) in data 15.02.2018, è stato invitato a presentare il programma aziendale riguardante lo svolgimento della stessa attività di controllo sul territorio di rispettiva competenza.
Il puntuale riscontro pervenuto da tutte le Aziende ULSS alla suddetta nota regionale n. 109491 ha permesso di evidenziare l'attività di vigilanza di base che ciascuna Azienda ULSS si è impegnata a realizzare nel 2018.
Il "Piano Nazionale 2018", documento di programmazione ed indirizzo nazionale, recepito con la DGR n. 421/2018 in premessa citata, prevede che nei singoli contesti regionali siano svolte attività di controllo presso le imprese di produzione, utilizzo e commercializzazione delle sostanze chimiche, individuando le tipologie dei controlli da effettuare e prevedendo la possibilità di effettuare attività di indagine richieste dall'Autorità Competente Nazionale REACH. Sono altresì in esso evidenziati gli indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo, i tempi per l'effettuazione dei controlli, nonché le scadenze per la presentazione al Ministero della Salute (Autorità competente nazionale REACH) degli esiti dell'attività di vigilanza REACH 2018 svolta a livello regionale.
In particolare sono previsti i seguenti adempimenti:
• Attività di controllo eseguita mediante metodologie dei Progetti "REACH en-Force" (REF) e Progetti pilota adottati dal Forum ECHA;
• Attività di controllo analitico;
• Attività di indagine eventualmente richieste dall'Autorità Competente nazionale REACH, anche su segnalazione dell'ECHA o di Autorità competenti REACH di altre Regioni o PP.AA., "nei limiti delle risorse umane strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate" (punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009).
Dopo alcune indicazioni sulla quantificazione numerica dei controlli e sottolineato a riguardo il ruolo di programmazione da parte di ciascuna Regione, il Piano nazionale individua la tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo, gli obiettivi sottesi, nonché le modalità di rendicontazione dell'attività svolta nel 2018. Infine, è indicata la scadenza per la redazione e la diffusione, da parte del Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e le PP.AA., del Report nazionale dell'attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.
Considerati quindi gli elementi del Piano Nazionale suddetto e sulla scorta delle indicazioni provenienti da ciascuna Azienda ULSS circa l'attività di vigilanza che si intende realizzare nel territorio di competenza, si è pervenuti ad una proposta di Piano Regionale di vigilanza REACH anno 2018, proposta discussa e condivisa dai "PD NEA users" durante i sopra citati incontri svoltisi presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, con particolare riguardo all'incontro regionale del 19.04.2018.
Come avvenuto negli anni precedenti, oltre all'attività di controllo di base indicata nel Piano Nazionale di Controllo 2018, dovranno essere realizzati nel 2018 sul territorio regionale altri eventuali controlli che potranno derivare da segnalazioni pervenute alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o da situazioni particolari emergenti a livello locale. Tale vigilanza comporta differenziate tipologie di controllo, in relazione a particolari esigenze derivanti dal sistema produttivo e dalla complessità della normativa REACH che richiede, in capo ai soggetti istituzionali competenti, precisi adempimenti da rispettare. È stata ravvisata a riguardo la necessità di effettuare controlli REACH in relazione alla problematica delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), problematica riscontrata in alcune aree del territorio regionale. Pertanto, nell'ambito di un'attività specifica a carattere sperimentale della funzione di vigilanza REACH 2018, questa tipologia di controlli coinvolgerà le Aziende ULSS n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera e sarà realizzata sulla scorta della metodologia del Progetto REF 5 che essenzialmente è incentrata sulla verifica degli adempimenti di comunicazione REACH connessi all'obbligo di registrazione, sull'obbligo di rendere disponibili informazioni sull'uso sicuro - presenti nei fascicoli di registrazione - agli utilizzatori a valle ed in generale sui controlli interni adottati nell'ambito dell'impresa. Tale particolare tipologia di verifica si concretizzerà sulla base di una preliminare iniziativa di studio e di indagine conoscitiva di elementi riguardanti le caratteristiche dei processi produttivi e di impiego di tali sostanze PFAS all'interno di imprese esistenti nel territorio di competenza delle citate Aziende ULSS.
Ciò posto, attraverso la funzione di coordinamento svolta dall'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", è stato elaborata la proposta di "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2018", sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle Aziende ULSS, delle considerazioni sviluppate negli incontri preparatori avvenuti a livello regionale tra gli esperti regionali ed i "PD NEA users" nonché delle problematiche emergenti sul territorio regionale ed in attuazione del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018".
Pertanto, nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente DGR, è evidenziato il "Piano Regionale Controlli RE ACPI - Anno 2018" che, rappresentando l'insieme dell'attività di vigilanza REACH da condurre da parte delle Aziende ULSS, è proposto all'approvazione della Giunta Regionale.
Tale "Piano regionale" comprende anche il Progetto da realizzare, da parte delle Aziende ULSS n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera, per l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla produzione e sull'impiego delle sostanze PFAS, al fine di consentire una più efficace, completa ed incisiva attività di vigilanza all’interno di realtà aziendali che producono, utilizzano e commercializzano sostanze perfluoroalchiliche nel territorio regionale e comporterà conseguentemente l'effettuazione, già nel 2018, di alcuni sopralluoghi presso alcune imprese del territorio di competenza delle citate Aziende ULSS.
Si evidenzia che il DPCM 12.01.2017 "Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502", al punto B13 dell'Allegato 1 indica nell'area tematica "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati" che la "Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH - CLP)" sulle condizioni di sicurezza nella produzione e nella commercializzazione e nell'impiego delle sostanze miscele ed articoli rientra nei livelli essenziali di assistenza e pertanto lo svolgimento di tale attività rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle stesse Aziende ULSS e dell'ARPAV, considerato che il DPCM citato prevede, per quanto riguarda le prestazioni rientranti nella stessa area tematica, "l'erogazione in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7 quinques del decreto legislativo 502/1992".
Attraverso il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS del Veneto è pertanto necessario garantire, non solo il rispetto dell'obiettivo minimo stabilito dal Piano Nazionale, ma anche un'efficace presenza sul territorio dei vari soggetti istituzionali preposti alla vigilanza REACH, in riferimento all'effettiva realtà e alle connesse problematiche di tutela della salute derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dalla diffusione delle sostanze chimiche.
In tal senso, l'attività complessiva del Dipartimento di Prevenzione dovrà essere programmata - attraverso un'appropriata definizione del carico lavorativo tra gli operatori professionali - in modo che siano previsti tempi specificamente dedicati e personale adeguatamente preparato, per l'espletamento della funzione di vigilanza REACH.
La configurazione del sistema regionale dei controlli REACH come evidenziata dal "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018" consente, attraverso il coinvolgimento nell'attività di vigilanza del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV di cui all'Allegato B della DGR n. 421/2018 suddetta - in quanto operatori adeguatamente preparati nell'ambito della formazione appositamente svoltasi a livello nazionale e regionale, e negli anni precedenti coinvolti nella stessa attività di vigilanza - di confermare le precedenti modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH, con il ruolo di supporto eventuale del Nucleo di esperti - di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011 - già garantito negli anni dal 2011 al 2017.
Tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS individuato nell'Allegato B della DGR n. 421/2018 in premessa, e dell'ARPAV competente per territorio, in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo.
Inoltre, in relazione all'effettuazione di altri eventuali controlli REACH da realizzarsi in collaborazione con altri soggetti istituzionali competenti in materia REACH - come previsto al punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009 - saranno successivamente definite le modalità di conduzione della vigilanza attraverso specifici protocolli operativi.
In sintesi, con il presente atto si intende:
1. approvare l'attività di vigilanza REACH proposta, da realizzarsi in ambito regionale, che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in collaborazione con l'ARPAV, svolgeranno secondo quanto evidenziato nel "Piano regionale controlli REACH - Anno 2018" (Allegato "A");
2. approvare lo svolgimento di una quota di attività di vigilanza REACH in ambito regionale, anno 2018, presso alcune imprese relativamente alla produzione e all'impiego di sostanze PFAS;
3. garantire la sussistenza dei presupposti conoscitivi ed operativi interni al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS necessari all'espletamento dell'attività di vigilanza REACH 2018 sul territorio regionale;
4. incaricare la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria a fornire ulteriori indicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri del controllo REACH, alle Aziende ULSS in ordine allo svolgimento di particolari modalità di conduzione dell'attività di controllo ed in relazione alle specifiche tipologie di indagine previste dal "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;
Visto il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;
Visto il D.L. 15.02.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;
Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;
Visto l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006, ed in particolare i punti 3.1 e 3.2;
Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 del 29.11.2011 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;
Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.08.2012;
Visto il DPCM 12.1.2017 " Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502";
Considerata la nota n. 5013 del 15.02.2018 proveniente dal Ministero della Salute con la quale è stato inviato il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2018";
Considerata la nota regionale della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria n. 109491 del 21.03.2018 indirizzata a tutte le Aziende ULSS ed il successivo riscontro pervenuto dalle stesse nel termine richiesto del 31.03.2018;
Considerata la proposta di Piano elaborata in seguito ai vari incontri regionali al fine di poter svolgere l'attività di vigilanza REACH 2018 in ambito regionale;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di approvare il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018" che - evidenziato nell'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva vigilanza REACH 2018), il Progetto di realizzazione della fase preliminare per l'effettuazione della vigilanza REACH relativa alle sostanze perfluoroalchiliche, nonché il Quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare;
2. di stabilire che attraverso l'attività del personale ispettivo di cui all'Allegato B della DGR n. 421 del 10.04.2018, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in collaborazione con l'ARPAV, svolgeranno l'attività prevista nell'Allegato "A" di cui al punto L, secondo i tempi e le modalità evidenziate nello stesso "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2018", mediante l'eventuale supporto tecnico-operativo del Nucleo di esperti REACH di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011 e sulla base di una programmazione del Dipartimento di Prevenzione che preveda tempi e coinvolgimento del personale specificamente dedicati;
3. di prevedere l'eventuale svolgimento di ulteriori controlli rispetto a quelli programmati, da realizzare attraverso la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia di vigilanza REACH, come evidenziato al punto 3.2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni PP.AA. del 29.10.2009;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria a fornire eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del "Piano Regionale Controlli" di cui al punto 1., sia in relazione alla necessità di seguire particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché - nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2018" e del sistema REACH in generale - sia garantita un'efficace attività di vigilanza REACH nei singoli casi emergenti nel territorio regionale;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.
 

 

ALLEGATO A PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE REACH
ANNO 2018

Il “Piano Regionale di Controllo ufficiale REACH - Anno 2018” (PRC 2018) in ambito regionale veneto è attuato, nel rispetto del “Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2018” (PNC 2018), da parte delle Aziende ULSS e dell’ARPAV competenti per territorio, attraverso un coordinamento con la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, che fornirà, in ordine all’effettivo svolgimento dei controlli, specifiche indicazioni operative per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.
1. In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) e Progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP del PRC 2018 corrisponderanno ai seguenti obiettivi:
■ verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
■ verifica degli obblighi di restrizione;
■ verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
■ verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
■ verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
■ verifica della conformità delle schede dei dati di sicurezza (SDS) di cui all’Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento n. 2015/830);
■ verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
■ verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
■ verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (art. 40 Regolamento CLP);
■ verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Regolamento REACH e art. 49 Regolamento CLP);
■ verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 Regolamento CLP).
2. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al punto L, l’attività di vigilanza REACH sul territorio regionale consisterà innanzitutto nell’effettuazione di un numero di controlli pari a 40, come risulta dal riscontro alla nota regionale n. 109491 del 21.3.2018, pervenuto da parte di tutte le Aziende ULSS, e sarà articolata in tipologie di controllo derivanti da:
a) metodologia del Progetto REF 6 (sugli obblighi circa la classificazione e l’imballaggio delle miscele, nonché relativa comunicazione), almeno 1 per ogni Azienda ULSS (totale 9 interventi);
b) metodologie di controllo sulle SDS utilizzando la check list di ECHA, limitatamente alle verifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 8, 15 delle SDS come previsto dal Progetto REF 2 - originariamente programmato in ordine al rispetto dei requisiti giuridici imposti agli utilizzatori a valle, i responsabili della formulazione di miscele, dai Regolamenti REACH e CLP - e di controllo secondo le modalità del Progetto REF 5 incentrato sulla verifica dell’obbligo di informazione circa l’uso sicuro delle sostanze e circa i controlli interni adottati nell’ambito produttivo - cluster 2 o 3 - (24 controlli);
c) metodologia relativa al Progetto pilota sulle sostanze altamente preoccupanti (SVHC) negli articoli, sulla cui esecuzione andranno concordate con l’ARPAV le modalità operative per la scelta del materiale da analizzare (totale 3 controlli).
3. Saranno effettuati 4 controlli REACH circa la problematica PFAS, secondo la metodologia REF 5 (verifica degli adempimenti di comunicazione REACH connessi all’obbligo di rendere disponibili informazioni sull’uso sicuro agli utilizzatori a valle ed, in generale, all’obbligo di adottare controlli interni nell’ambito dell’impresa), sulla base di un Progetto sperimentale, coordinato e concordato a livello regionale.
4. Sulla base di motivate e particolari esigenze, potranno essere previsti ulteriori controlli il cui svolgimento, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate, sarà concordato e coordinato a livello regionale.
5. Oltre alle indicazioni del citato “Piano Nazionale delle attività di controllo 2018”, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall’art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006, del D.M. della Salute 22.11.2007 e, in ambito regionale, dal documento “Attività di vigilanza REACH”, approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.
6. La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria trametterà all’Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute) gli esiti dell’attività di vigilanza realizzata, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal PNC 2018.

 

Progetto di verifica secondo i criteri definiti dal Regolamento REACH sull’uso delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presso il territorio delle Aziende ULSS n. 6, n. 8 e n. 9
-operatività prima fase-

L’effettuazione di controlli sull’uso delle sostanze PFAS nell’ambito del territorio delle Aziende ULSS n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera, effettuato dalle stesse Aziende ULSS interessate in attuazione del “Piano Regionale di Controllo REACH” necessita di una preliminare “prima fase” operativa, finalizzata all’acquisizione di alcuni fondamentali elementi conoscitivi circa le imprese di produzione e di impiego delle sostanze chimiche potenzialmente coinvolte nella problematica PFAS e all’individuazione delle modalità più opportune di svolgimento della conseguente specifica attività di controllo. Nel territorio di competenza delle citate Aziende ULSS è stato riscontrato un significativo inquinamento da sostanze PFAS, messo in relazione con la presenza di un’impresa chimica produttrice di questi materiali, situata nel vicentino. Tuttavia, considerato il possibile generalizzato impiego di queste sostanze all’interno del sistema produttivo regionale, si è posto l’obiettivo di avviare un Progetto che concorra a conoscere le modalità con cui vengono svolte queste attività produttive, alla luce di quanto previsto dai Regolamenti REACH e CLP, anche in vista di un possibile contenimento dei loro rilasci per meglio garantire la salute della popolazione, la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente. A tal fine, sono state prese in considerazione le seguenti sostanze (comprensive di quelle attualmente allo studio per il loro eventuale inserimento nell’allegato XVII):
 

n. progr.

Nome sostanza

Acronimo

Numero CAS (Chemical Abstracto Service)

1

Acido perfluorobutanoico

PFBA

375-22-4

2

Acido perfluoropentanoico

PFPeA

2706-90-3

3

Acido perfluoroesanoico

PFHxA

307-24-4

4

Acido perfluotoeptanoico

PFHpA

375-85-9

5

Acido perfluorononanoico

PFNA

375-95-1

6

Acido perfluorodecanoico

PFDeA

335-76-2

7

Acido perfluoroundecanoico

PFUnA

2058-94-8

8

Acido perfluorododecanoico

PFDoA

307-55-1

9

Perlluorobutansulfonato

PFBS

375-73-5

10

Perlluoroesansulfonato

PFHxS

355U6-4

11

Acido Perfluoro Ottanico

PFOA

335-67-1

12

Perfluoro Ottan Solforato

PFOS

1763-23-1

13

Acido Perfluoro Nonanoico

PFNA

375-95-1

14

Acido Perfluoro Decanoico

PFDeA

335-76-2

15

Acido Perfluoro Undecanoico

PFUnA

2058-94-8

16

Acido Perfluoro Dodecanoico

PFDoDA

307-55-1

17

Acido Perfluoro Tridecanoico

PFTrA

72629-94-8

18

Acido Perfluoro Tetradecanoico

PFTeDA

376-06-7


Si è quindi proceduto a verificare se nel territorio veneto fossero presenti imprese in cui si realizza la produzione di queste sostanze. In tal senso, è stata rilevata l’unica presenza della ditta Miteni spa, che produce alcuni di questi prodotti.
Tra le sostanze PFAS sono presenti alcune, quali il perfluorottanosulfonato (PFOS), con tutti i suoi derivati, e l’acido perfluoroottanoico (FOA) e derivati, i quali - essendo persistenti, bioaccumulabili e tossici per i mammiferi - possono determinare conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente.
Sono presenti limitazioni circa l’uso del PFOS (Regolamento CE 850/2004), PFOA (in Allegato XVII del Regolamento REACH) ed è previsto il regime della “restrizione” a partire dal 4 luglio 2020. Esistono inoltre altre sostanze, elencate nella “Candidate List” del Regolamento REACH, che devono essere utilizzate con modalità operative e misure di gestione del rischio adeguate. Un’altra importante indicazione della disciplina è il rispetto dei limiti delle emissioni in ambiente (per lo più scarichi idrici).
Il sistema integrato unico europeo di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH), obbliga le imprese a valutare i rischi derivanti dall’uso delle sostanze chimiche impiegate e a prendere le misure necessarie per la gestione di tali rischi. Questi obblighi non riguardano solo l’industria chimica, ma tutta la catena di approvvigionamento, arrivando a quelle realtà che impiegano sostanze chimiche nel processo produttivo e che devono operare in modo sicuro e responsabile.
Ciò implica che le informazioni siano trasmesse lungo la catena di approvvigionamento e siano conosciute da tutti gli attori che in essa intervengono. In particolare, gli utilizzatori a valle sono tenuti ad esaminare la correttezza dell’uso da essi fatto delle sostanze, basandosi innanzi tutto sulle informazioni comunicate dai fornitori, e ad adottare provvedimenti idonei alla gestione dei rischi per un loro impiego sicuro.
Si osserva che il Regolamento REACH definisce le sostanze più problematiche, SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) che comprendono le sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo, le sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), le sostanze vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), nell’obiettivo di limitare sempre di più la loro immissione sul mercato.
Inoltre, poiché la normativa vigente impone al sistema industriale di fornire al consumatore articoli tali da rispettare vari requisiti di salubrità e sicurezza, è sempre più consigliabile utilizzare in produzione sostanze poco impattanti sull’ambiente e sulle persone.
Obiettivo del presente Progetto è quindi ricercare se ci siano fonti di inquinamento da sostanze PFAS, attualmente non monitorate, verificarne l’entità, controllare l’efficacia delle misure di gestione del rischio in essere e favorire la loro sostituzione con altre molecole meno impattanti. Gli ambiti dei possibili utilizzi delle sostanze PFAS sono numerosi ed in letteratura si trovano le seguenti linee di impiego:
• produzione di fluoropolimeri (ad es. teflon);
• trattamenti impermeabilizzanti di pelle e tessuti (ad es. goretex);
• trattamenti coloranti e leganti per i tessuti non intrecciati;
• trattamenti di rivestimento di carta e cartone;
• detergenti (come tensioattivo), cere per lucidare i pavimenti;
• prodotti per la cura di moquette e di tappeti;
• pitture e vernici;
• pesticidi e insetticidi;
• schiume anti-incendio;
• pellicole fotografiche;
• semiconduttori;
• oli idraulici per l’industria aeronautica (antidetonante, repellente);
• trattamenti di superfici metalliche (per diminuire la tensione superficiale).
Si tratta quindi di individuare in quali settori prioritariamente intervenire.
In considerazione del possibile utilizzo di queste sostanze nel settore conciario, della presenza di un elevato numero di imprese nel territorio in questione e della presenza in zona di un significativo inquinamento delle falde acquifere da PFAS, si ritiene opportuno iniziare con il controllo nel “distretto della concia di Arzignano” (competenza Azienda ULSS n. 8 Berica).
Altri settori in cui verrà effettuata la verifica sono rappresentati delle industrie galvaniche e da imprese che utilizzano inchiostri per stampa serigrafica.
Poiché queste ultime non sono concentrate in un solo ambito, essendo distribuite nei vari territori, l’intervento sarà realizzato nel contesto territoriale di competenza delle altre 2 Aziende ULSS considerate nel presente Progetto (Azienda ULSS n. 6 Euganea e n. 9 Scaligera).
Si prevede pertanto una “prima fase” in cui si svolgeranno le seguenti azioni:
• attivare un gruppo di lavoro regionale REACH - PFAS costituito dagli esperti REACH e da PD NEA Users delle Aziende ULSS n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera;
• Ricercare in archivi informatici nominativi di aziende dei settori interessati (ad es. dati INAIL, Parix, ecc.);
• verificare a livello delle singole Aziende ULSS la correttezza di queste indicazioni; ricorrendo ad informazioni specifiche (quali processi autorizzativi, archivi dei gestori degli impianti di depurazione , informazioni fomite da ARPAV , conoscenze dirette dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione);
• condividere il materiale con il gruppo di lavoro regionale;
• avviare una prima serie di controlli in due imprese del settore della concia, uno della galvanica ed uno in impresa che impiega inchiostri per serigrafia, quale verifica circa le informazioni raccolte;
• classificare le sostanze trovate in base alla loro pericolosità (in particolare PBT, vPvB , CMR, interferenti endocrini) ed alle loro caratteristiche chimiche;
• richiedere ad ARPAV eventuali verifiche analitiche su effluenti;
• controllare il rispetto dei Regolamenti REACH e CLP;
• svolgere un’azione di sensibilizzazione per favorire impieghi di sostanze meno pericolose e meno impattanti sull’ambiente e sulla salute umana.
A conclusione della “prima fase” di carattere sperimentale, si condurrà un riesame della metodologia adottata e verrà aggiornato ed integrato il Progetto con l’indicazione delle risorse necessarie per svolgere un intervento strutturato, più completo e maggiormente articolato sulla base dell’effettiva realtà riscontrata.
Questa “prima fase” del Progetto avrà ima durata di 6 mesi a partire dal 1° luglio 2018, per concludersi il 31 dicembre 2018.
Si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti REACH e CLP controllando, tra l’altro, l’applicazione delle indicazioni riportate nelle SDS o SDS estese (verifica degli scenari di esposizione) relativamente al controllo dell’esposizione dei lavoratori e dei rilasci ambientali.
L’attività sarà coordinata dall’Autorità Competente Regionale REACH (Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria), con il supporto dagli esperti regionali REACH, di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011, e del Gruppo di lavoro REACH- PFAS, che collaboreranno anche alle fasi operative del Progetto.
Sul piano operativo, le attività saranno svolte da personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS interessate, con il supporto di personale ARPAV per le verifiche analitiche.
Il presente Progetto, oltre all’obiettivo dichiarato di verificare le caratteristiche dell’uso delle sostanze PFAS favorendone il loro controllo, potrà garantire anche i seguenti vantaggi:
• le attività avranno come esito nuovi protocolli, nuove metodologie e nuovi strumenti per effettuare le verifiche sulla rispondenza ai Regolamenti REACH e CLP;
• le iniziative proposte sono orientate a rafforzare le capacità di analisi e verifica delle problematiche territoriali da parte delle Aziende ULSS, con benefici indotti, sia per i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle stesse Aziende ULSS, sia per i laboratori, sia per le strutture territoriali dell’ARPAV;
• la creazione di un “network” tra operatori pubblici rappresenta un elemento d’innovazione significativo;
• estendere l’esperienza a favore di interventi in altri settori produttivi;
• la collaborazione con le Associazioni di categoria consentirà la condivisione di problematiche ed un utile scambio di esperienze e di informazioni tra Enti di controllo ed imprese.

 

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE REACH - ANNO 2018
Quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare

Azienda ULSS

REF 6

  SDS-REF 5  

SVHC

PFAS

TOTALE

n. 1 “Dolomiti”

1

1

/

/

2

n. 2 “Marca trevigiana”

1

4

1

/

6

n. 3 “Serenissima”

1

4

/

/

5

n. 4 “Veneto orientale”

1

/

/

/

1

n. 5 “Polesana”

1

2

/

/

3

n. 6 “Euganea”

1

3

1

1

6

n. 7 “Pedemontana”

1

1

/

/

2

n. 8 “Berica”

1

/

/

2

3

n. 9 “Scaligera”

1

9

1

1

12

TOTALE

9

24

3

4

40