Cassazione Civile, Sez. 3, 13 luglio 2018, n. 18526 - Infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un viadotto autostradale


Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: POSITANO GABRIELE Data pubblicazione: 13/07/2018

 

Fatto

 


1. Con atto di citazione notificato il 16 maggio e il 3 giugno 2000, OMISSIS, rispettivamente coniuge e figli di G.C., nonché OMISSIS, genitori e germani del medesimo G.C., evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Ariano Irpino C.B., quale direttore dei lavori, F.R., assistente direttore di cantiere, M.L.M., legale rappresentante di SASPER, G.R., quale direttore dei lavori, M.G., amministratore di COCESA, A.R., progettista, R.C. e Sasper, in persona del liquidatore prò tempore, esponendo che in data 23 giugno 1989, G.C., dipendente della Sasper Srl, decedeva, mentre eseguiva lavori di manutenzione di un viadotto autostradale nei pressi di Vallata a causa del crollo di tre campate del medesimo.
2. Esponevano che i lavori erano stati appaltati da Autostrade S.p.A, alla COCESA S.r.l. la quale, a sua volta li aveva subappaltati alla Sasper, di cui era dipendente l'infortunato. Il giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino si era concluso con sentenza di patteggiamento nei confronti di R.C., direttore tecnico di COCESA e della Sasper Srl e con sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti degli altri convenuti, oltre che di G.P., amministratore delegato di Autostrade S.p.A. Sulla base di tali premesse chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
3. Si costituiva in giudizio G.R., direttore dei lavori, il quale contestava la propria responsabilità e, comunque, domandava la condanna al risarcimento dei danni della Bonifica S.p.A, successivamente Holding di Ingegneria S.p.A. alle cui dipendenze egli lavorava, ai sensi dell'articolo 2049 c.c. e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della società. Si costituiva M.G. deducendo tra l'altro che la moglie di C. aveva già ricevuto dall'Inail trattamento pensionistico e che la Società Autostrade aveva provveduto a liquidare il risarcimento dei danni subiti dagli eredi. Si costituivano il progettista A.R., il direttore dei lavori;
C.B. e l'assistente direttore di cantiere F.R. chiedendo il rigetto delle domande. Si costituiva, altresì, Bonifica S.p.A, chiamata in giudizio dal direttore dei lavori che chiedeva di citare in causa Generali Assicurazioni S.p.A. con la quale aveva stipulato una polizza per gli infortuni, proponendo domanda nei confronti dell'assicuratore. Non si costituivano M.L.M., R.C. e la società Sarper, dichiarati contumaci.
4.11 giudice ordinava l'intervento in causa sensi dell'articolo 107 c.p.c. di Generali Assicurazioni e della Zurigo Assicurazioni. Si costituiva la prima compagnia, Generali Assicurazioni S.p.A, eccependo la non operatività della polizza in quanto l'articolo 9 delle condizioni generali di contratto escludeva dalla garanzia della responsabilità civile verso terzi tutti coloro che subivano un danno in conseguenza della partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Si costituiva Zurigo Assicurazioni eccependo, tra l'altro, la non operatività della garanzia assicurativa e la prescrizione del diritto.
5.11 giudizio veniva interrotto per il decesso del difensore di M.G., nonché per quello del convenuto A.R. e gli attori provvedevano a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di questo, OMISSIS quali si costituivano riportandosi alle difese svolte dal proprio dante causa. Interveniva in giudizio volontariamente Inail, che confermava di aver erogato ai superstiti le indennità di cui chiedeva il rimborso ai sensi degli articoli 1916 e 2043 c.c.
6. Il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 513 del 2006 condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori, nonché alla restituzione, in favore di Inail, delle somme erogate, rigettava le domande di F.R. e M.G. nei confronti di Zurigo Assicurazioni e dichiarava Generali Assicurazioni S.p.A. tenuta a garantire la società Bonifica.
7. Avverso tale decisione M.G. proponeva appello, con atto notificato il 12 febbraio 2007. Si costituivano le altre parti. Gli originari attori censuravano l'omessa liquidazione del danno patrimoniale subito dai superstiti rappresentando, altresì, che la sentenza appellata presentava errori materiali. R.C. proponeva appello incidentale, come pure M.L.M.
Si costituiva Bonifica S.p.A. proponendo appello incidentale, censurando la liquidazione del danno morale in favore della moglie e dei figli di G.C., già compreso nell'indennizzo riconosciuto dall'Inail, nonché il danno morale liquidato in favore dei genitori e dei germani del deceduto e contestando l'accoglimento della domanda di regresso proposta dall'Inail. In caso di condanna chiedeva la conferma della statuizione di accoglimento della domanda di garanzia nei confronti di Generali Assicurazioni, la quale si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale e reiterando l'eccezione di inoperatività della polizza, la decadenza dal diritto di chiamare in causa le imprese assicuratrici Generali e Zurigo, mai richiesta dalle parti, nonché vizio di ultrapetizione del provvedimento emesso dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 107 c.p.c, fattispecie inapplicabile al caso di specie, con il quale le parti erano state sostanzialmente rimesse in termini. Si costituiva Zurich Insurance Company, con la nuova denominazione assunta da Zurigo Compagnia di Assicurazioni, contestando l'appello principale. Si costituivano tardivamente F.R. e Inail.
8. Con separato atto notificato in data 8 novembre 2007 proponeva appello G.R. e si costituivano le altre parti svolgendo difese analoghe al precedente giudizio.
9. Con atto di appello notificato il 12 novembre 2007 proponevano impugnazione gli eredi di A.R., A.T. e C.B. e le altre parti svolgevano difese analoghe al primo giudizio.
10. Con provvedimento del 17 aprile 2008 si provvedeva alla riunione dei tre giudizi trattandosi di appelli avverso la medesima decisione e all'udienza del 19 ottobre 2012 veniva dichiarata l'interruzione della causa per decesso di G.R.. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultimo che non si costituivano.
11. Con sentenza del 30 aprile 2015 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'appello principale proposto da M.G. e quelli incidentali proposti dalla S.p.A. Bonifica, divenuta Holding di Ingegneria S.p.A, M.L.M., e R.C., così rigettando la domanda proposta da Inail nei confronti dei predetti, appellante principale e appellanti incidentali. Accoglieva, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da Generali Assicurazioni S.p.A. rigettando la domanda di garanzia proposta da Holding di Ingegneria S.p.A. nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.A; rigettava, nel resto, l'appello principale proposto da M.G. e quelli incidentali, dichiarando inammissibile quello incidentale proposto da F.R. e quelli principali proposti da G.R. e da C.B. e A.T., provvedendo sulle spese e disponendo la correzione di errore materiale.
12. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Holding di Ingegneria S.p.A. affidandosi a tre motivi e resiste con controricorso Generali Italia S.p.A. che deposita memorie ex art. 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


1. La Corte d'Appello di Napoli ha limitato la propria valutazione all'impugnazione proposta in via principale da M.G., nonché agli appelli incidentali proposti nei termini, ossia quello degli eredi di C. e di R.C., M.L.M., Zurigo S.p.A, Generali S.p.A. e Bonifica S.p.A. e la decisione ha riguardato le questioni esaminate in primo grado relative al profilo della responsabilità e della quantificazione del danno avanzata dai congiunti di G.C. e, in particolare, le domande di garanzia proposte nei confronti delle imprese assicuratrici Generali e Zurigo, oltre a quella di regresso proposta dal terzo intervenuto Inail.
2.In particolare, rileva in questa sede il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto fondato l'appello incidentale proposto da Generali Ass.ni avverso la statuizione di accoglimento del Tribunale sulla domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti da Bonifica S.p.A, oggi Holding di Ingegneria S.p.A. La Corte d'Appello, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha fatto specifico riferimento all'articolo 9 delle Condizioni Generali di contratto secondo il quale "non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura della loro apporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione". Pertanto, sarebbero esclusi dalla garanzia assicurativa i dipendenti dell'assicurata Bonifica (che aveva il ruolo di direttore dei lavori), i subappaltatori e dipendenti e subappaltatori dell'assicurata Bonifica, nonché tutti i soggetti che, qualsiasi rapporto abbiano con l'assicurata Bonifica, rimangono danneggiati per la partecipazione alla attività oggetto di assicurazione.
3. La fattispecie si riferiva all'infortunio sul lavoro e conseguente decesso del dipendente della società Sasper che eseguiva i lavori per il ripristino del viadotto, concessi in subappalto da COCESA, che a sua volta li aveva ricevuti in appalto da Autostrade S.p.A, la quale aveva concesso in subappalto a Bonifica S.p.A, assicurata con Generali S.p.A, la direzione dei lavori. Direzione esercitata attraverso i dipendenti R. e B., ritenuti penalmente responsabili. Pertanto, secondo la Corte territoriale, C. aveva subito danni in occasione della sua partecipazione, quale dipendente della ditta esecutrice dei lavori, ad un'attività eseguita sotto la direzione dell'assicurata Bonifica S.p.A, cioè di un soggetto partecipe all'attività oggetto del contratto di assicurazione. Pertanto, Bonifica S.p.A, non poteva considerarsi terzo ai fini della garanzia fatta valere da Bonifica nei confronti di Generali Ass.ni.
4.Infine, va rilevato che la copia asseverata della sentenza impugnata non esibita da parte ricorrente era comunque nel fascicolo d'ufficio e ciò consente, sulla base dei principi di cui alla recentissima Cass. Sez. U. 10648/17 (esenzione dall'improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata) di esaminare nel merito i motivi di ricorso.
5.Fatte queste premesse, con il primo motivo Holding di Ingegneria S.p.A, già Bonifica S.p.A. lamenta la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c, nonché degli articoli 1229, 1341, 1370 e 1418 c.c, in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'articolo 9, lett. C del contratto ("le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro e di servizio; subappaltatori loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione") non rispetta i criteri previsti dagli articoli 1362 e seguenti c.c. ed in particolare il senso letterale delle parole. Questo perché il precedente articolo 7 in tema di "Condizioni Generali di Assicurazione" determina il perimetro della copertura assicurativa che ha lo scopo di tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi.
6. Ma l'articolo 9 circoscrive il rischio assicurativo individuando alcune categorie di soggetti che, astrattamente individuabili come terzi, tali non sono convenzionalmente, perché inclusi in tale elenco. Evidentemente tale esclusione costituisce un elenco "chiuso" e trattandosi di eccezione alla regola, peraltro relativa ad un contratto predisposto dall'assicuratore, non tollera letture estensive. Pertanto, poiché l'infortunato era dipendente di una società che aveva subappaltato le opere da eseguire, mentre Holding di Ingegneria svolgeva l'attività di direttore dei lavori, non era possibile affermare che l'appaltatore e, quindi il suo dipendente C., fosse "un partecipe" dell'attività del direttore dei lavori.
7.In particolare i due ruoli, quello dell'appaltatore o del subappaltatore e del direttore dei lavori sarebbero antitetici, poiché il primo ha il compito di eseguire l'opera commissionata e il secondo è investito di sovraintendere al lavoro del primo.
8. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'articolo 360, n. 5 c.p.c. In particolare, nel momento in cui la Corte territoriale afferma che l'appaltatore e, quindi il suo dipendente, è partecipe dell'attività del direttore dei lavori, la decisione risulta incoerente sotto il profilo logico in quanto il direttore dei lavori è un fiduciario dell'appaltante, con il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori. Quindi il direttore dei lavori non può essere partecipe dell'appaltatore e viceversa; tanto è vero che esiste incompatibilità tra il ruolo di titolare dell'impresa appaltatrice e quello di direttore dei lavori. 
9. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 1342 c.c, in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la genericità della locuzione "tutti coloro che in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione" produce un'indeterminatezza dell'oggetto della clausola con conseguente illiceità della stessa. Comunque, si impone una lettura restrittiva al fine di individuare la categoria di coloro che non sono considerati terzi. Pertanto, la decisione impugnata è contraria ai canoni di interpretazione previsti all'articolo 1342 c.c. tenendo conto che nell'individuazione dell'oggetto del contratto (punto I) si fa riferimento a tutti i lavori di cui sia responsabile anche il direttore lavori, mentre l'articolo 9 non richiama tale convenzione e, quindi, non sarebbe idoneo a determinare limitazioni rispetto all'attività posta in essere dal direttore dei lavori.
10. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono tutti alla interpretazione dell'oggetto del contratto di assicurazione sotto il profilo della violazione degli canoni ermeneutici, della nullità della clausola e del vizio di motivazione, sotto il profilo della intrinseca contraddittorietà.
11. L'art. 9 lett. c) dispone che "non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura della loro apporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione".
12. L'articolo 9, pertanto, prevede nella prima parte che non sono considerati terzi i soggetti che subiscono un danno e che siano dipendenti dell'assicurato: questa prima ipotesi non riguarda il caso in esame.
13. La seconda ipotesi è quella dei subappaltatori e loro dipendenti, i quali, anche se non dipendenti dell'assicurato (Bonifica), subiscano il danno "in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione". La fattispecie riguarda la posizione di C. che, quale dipendente di un subappaltatore, cioè Sasper, ha subito un danno "in conseguenza della partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione".
14. Le condizioni generali di assicurazione, all'articolo 7, definiscono l'oggetto della garanzia, cioè la responsabilità civile verso terzi, prevedendo che Generali terrà indenne Bonifica di quanto questa sarà tenuta a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, in conseguenza "di un fatto accidentale connesso con la costruzione delle opere... verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione".
15. Pertanto, è evidente che il danno si è verificato nell'ambito delle attività per le quali è stata stipulata la polizza, trattandosi di morte involontaria connessa alla realizzazione di opere e verificatasi nel luogo di costruzione, durante il periodo di assicurazione.
16. È altrettanto pacifico che, ai sensi dell'articolo 9, C. era dipendente del subappaltatore e ha subito il danno a causa della sua partecipazione alla attività oggetto di garanzia assicurativa. Nello stesso modo è pacifico che Bonifica, per il tramite dei direttore dei lavori, partecipava a tale attività con funzione di verifica di quanto espletato dalla società subappaltatrice incaricata proprio di eseguire le opere alle quali si riferiva l'attività di verifica dei dipendenti di Bonifica, R. e B., direttori dei lavori. Le censure, pertanto sono prive di fondamento.
17. Oltre a ciò, il primo motivo non coglie nel segno. La Corte d'Appello non ha sostenuto che l'appaltatore e, quindi il suo dipendente C., fosse(ro) "un partecipe" dell'attività del direttore dei lavori. La decisione prescinde da tale impostazione che, comunque, erroneamente inverte i ruoli, poiché il testo dell'art. 9 non riguarda, nell'ipotesi che qui rileva, la fattispecie del danneggiato partecipe dell'attività del direttore lavori, ma, al più l'ipotesi opposta.
18. Con il secondo motivo, non si censura, sulla base del testo vigente dell'articolo 360, n. 5 c.p.c, l'omesso esame di un fatto decisivo, ma un vizio di motivazione, con consentito dal nuovo testo della disposizioni ed al di fuori del perimetro delineato dalla decisione a Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014) che consente di censurare il vizio di motivazione, nelle eccezionali ipotesi di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione apparente. Fattispecie pacificamente non ricorrenti nel caso di specie.
19. Il terzo motivo è del tutto generico, poiché da una parte si lamenta l'eccessiva ampiezza della categoria dei soggetti per i quali sarebbe esclusa la garanzia assicurativa pur essendo, in astratto, terzi danneggiati, dall'altra si sollecita un confronto non rilevante tra il contenuto dell'articolo 9 e l'individuazione generale dell'oggetto della garanzia assicurativa (parte I delle Condizioni Generali).
20. Le considerazioni che precedono consentono di superare anche i profili di irritualità della notifica del ricorso nei confronti di taluno degli intimati operando il principio secondo cui, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
21. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: "Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma Ibis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 7 febbraio 2018