Categoria: Cassazione penale
Visite: 8833

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 luglio 2018, n. 33425 - Caduta di due rotoli di acciaio e infortunio mortale. Mancanza di idonee misure di sicurezza sul posizionamento verticale dei rotoli di lamiera all'Interno delle rastrelliere


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/06/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata da A.C., con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche.
2. La vicenda riguarda il decesso del lavoratore B.F., dipendente della PROFILSYSTEM s.r.l., della quale l'A.C. era amministratore unico, avvenuto a seguito delle gravi lesioni riportate per caduta di due rotoli d'acciaio del peso di quintali, posizionati su una rastrelliera allocata all'Interno dello stabilimento industriale adibito a stoccaggio temporaneo di quel materiale.
Sono state contestate, in particolare, all'imputato n.q., quattro diverse condotte omissive, consistite nella omessa informazione dei lavoratori sulle cautele da adottare, le corrette procedure di stoccaggio dei rotoli e i pericoli derivanti dal posizionamento verticale degli stessi sulle rastrelliere; nell'avere omesso di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro (mediante adeguato dimensionamento degli spazi e delle vie di circolazione, separazione delle linee di produzione e/o applicazione di idonei dispositivi di sicurezza), onde scongiurare il contatto con le componenti meccaniche in movimento, e apposizione di segnaletica riportante i relativi avvertimenti; nella mancata adozione di opportuni accorgimenti atti ad evitare la caduta o l'investimento dei materiali, consentendo che i rotoli d'acciaio fossero riposti sulle rastrelliere in posizione verticale, privi di dispositivi di ritenuta o in assenza di puntelli atti ad impedirne la caduta accidentale; infine, nell'omesso adeguamento delle misure di sicurezza previste nel documento di valutazione dei rischi e svolgimento di attività di vigilanza e controllo sull'attività dei dipendenti e, in particolare, sullo stoccaggio, la misurazione e la lavorazione dei rotoli d'acciaio.
Nell'occorso, il B.F. si trovava nello stabilimento della Profilsystem s.rl., intento alla misurazione di un rotolo di acciaio, dopo essere entrato nella rastrelliera ove i rotoli erano posizionati senza alcun dispositivo di trattenuta, né accorgimento atto a prevenirne la caduta accidentale, e restava così schiacciato tra il rullo che stava misurando e un altro posto alle sue spalle.
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 20, d.lgs. 81/2008, la cui applicazione nel caso di specie è stata esclusa dalla Corte di merito che ha ravvisato la residualità dell'ipotesi della responsabilità del prestatore di lavoro rispetto all'obbligo di vigilanza spettante al datore di lavoro. La difesa assume che il lavoratore deceduto era persona formata e informata, destinataria di delega in materia antinfortunistica, rilasciata oralmente, senza che fosse all'epoca del fatto prevista alcuna forma successivamente introdotta in forza del d.lvo 81/08. Si contesta l'esistenza di una sorta di "gerarchia" che autorizzi l'interprete ad escludere l'applicabilità dell'art.20 citato a scapito della posizione datoriale. 
La difesa, inoltre, rileva che il lavoratore, nell'occorso, aveva tenuto un comportamento del tutto imprevedibile e abnorme, contravvenendo alle disposizioni datoriali. In particolare, la vittima era entrata all'interno della rastrelliera, ponendosi a ridosso di una delle bobine in lamiera per compiere una operazione di misurazione che poteva essere effettuata in totale sicurezza dall'esterno della rastrelliera.
Né potrebbe affermarsi che il datore di lavoro, pur presente in azienda con compiti di direzione e vigilanza, avrebbe potuto efficacemente impedire tale imprudente iniziativa, attesa la sua imprevedibile istantaneità e considerato l'affidamento del datore di lavoro sulle capacità e l'esperienza del lavoratore.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza, in capo all'A.C., della prassi aziendale alla quale è stato ricondotto il comportamento abnorme del lavoratore, tale assunto non avendo trovato conferma in istruttoria.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'elemento della colpa, rilevando che l'impresa era in condizioni di sostanziale regolarità ai fini della sicurezza, siccome dotata di idoneo piano. Si contesta l'esistenza della prassi scorretta descritta nella sentenza e, comunque, la sua conoscenza da parte del datore di lavoro, richiamando la esperienza comprovata della vittima e la presenza di altro personale addetto al controllo, tali da escludere il nesso causale tra evento e condotta del datore di lavoro.
Con il quarto, infine, ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata valorizzazione dell'effetto interruttivo del nesso causale rinvenibile nel comportamento del lavoratore, da considerarsi abnorme, seppure realizzato nell'ambito delle mansioni attribuitegli. Sotto altro profilo, il deducente rileva che per operazioni corrispondenti a quelle demandate a personale formato e informato in punto sicurezza non potrebbe esigersi un controllo continuo e ininterrotto da parte del datore di lavoro, incompatibile con le stesse prerogative di un lavoratore di solida esperienza quale era la vittima.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va rigettato.
2. Il giudice dell'appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti, operata dal primo giudice sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, in base ai quali si era accertato che, nel momento in cui il B.F. era rimasto vittima del mortale infortunio, in azienda non era in atto alcun dispositivo che garantisse il mantenimento della posizione verticale del nastro che lo aveva schiacciato. Esso si reggeva, infatti, al pari degli altri, solo per appoggio al fondo della rastrelliera o con gli ulteriori coils presenti o sulle barriere della stessa, in violazione di una specifica prescrizione, in virtù della quale i nastri dovevano essere riposti con una inclinazione di 15 gradi. Inoltre, erano emersi anche profili di colpa generica, consistititi nell'aver consentito che una bobina di quella portata restasse esposta al rischio di rovinare a terra, anche esercitando una minima spinta. Sarebbe stato, dunque, necessario realizzare paratie o griglie di protezione delle rastrelliere, impedendo agli operai di accedervi o prevedendo l'obbligo di procedere alle misurazioni previo posizionamento a terra dei rulli.
La responsabilità è stata collegata alla comprovata esistenza di una prassi lavorativa ben nota all'imputato, come era emerso dall'istruttoria svolta.
A fronte delle doglianze formulate con il gravame di merito, la Corte territoriale ha ritenuto non vero che l'affermazione di responsabilità fosse stata unicamente agganciata alla posizione di garanzia dell'imputato: era, infatti, emerso dal verbale di ispezione effettuata all'interno dell'ambiente lavorativo, il mancato rispetto di una serie di norme di cautela e la mancanza di vari dispositivi di sicurezza e protezione (i posti di lavoro e passaggio non erano idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento dei materiali, i rotoli erano posizionati verticalmente, con rischio di caduta laterale, mancando anche sostegni o altro che garantissero il mantenimento di quella posizione, in violazione delle indicazioni date nel 2006 dal R.S.P.P. (che aveva raccomandato che il posizionamento verticale avvenisse imprimendo ai rulli una inclinazione di almeno quindici gradi). In particolare, l'operatore della ASL aveva verificato che i rotoli stavano in posizione verticale unicamente in virtù della forza di gravità e dell'attrito sulla rastrelliera; inoltre, il consulente nominato aveva verificato che non era stato adottato alcun dispositivo per garantire che quella caduta non si verificasse, ribadendo la necessità di una inclinazione minima di quindici gradi.
Quel giudice, pur riconoscendo l'elevato grado di imprudenza che aveva connotato l'iniziativa della vittima, la quale era entrata all'interno di una rastrelliera in cui gli era preclusa ogni via di fuga, posizionandosi tra due pesanti coils, ha ritenuto tuttavia che tale comportamento non avesse assorbito del tutto l'efficienza causale delle condotte contestate rispetto all'evento verificatosi, ritenendo - all'esito del giudizio controfattuale - che, ove fosse stata tenuta la condotta doverosa (id est: collocazione di dispositivi di sicurezza all'interno delle rastrelliere), l'evento non si sarebbe verificato.
Quanto all'obbligo di formazione/informazione, inoltre, i lavoratori sentiti avevano confermato di aver ricevuto raccomandazioni orali in ordine alla prescrizione di non entrare nelle rastrelliere, ma di non aver mai ricevuto disposizioni scritte, né partecipato a corsi specifici, confermando che il posizionamento dei nastri come constatato il giorno dell'infortunio era quello abituale e normale e che, nonostante fosse vietata, la prassi di entrare all'interno delle rastrelliere era ben nota e praticata.
Per le stesse ragioni, quel giudice ha escluso che la qualifica e le mansioni specialistiche della vittima fossero tali da escludere il nesso causale tra la condotta e l'evento, non integrando il suo comportamento gli estremi della condotta abnorme, considerato che esso rientrava nella normale prassi lavorativa, avallata e tollerata dal datore di lavoro che mai l'aveva vietata espressamente, mediante ordini scritti o avvalendosi di personale di controllo.
Infine, la Corte distrettuale ha escluso l'operatività, nel caso di specie, della clausola di esclusione della responsabilità di cui all'art. 18, ult. co., d.lgs. 81/2008 (in virtù della quale l'obbligo di vigilanza in ordine all'adempimento degli obblighi incombenti sulle altre figure rilevanti per la sicurezza fa salva l'esclusiva responsabilità di costoro qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti), opposta dalla difesa in relazione agli obblighi propri del lavoratore di cui all'art. 20, co. 2, d.lgs. citato: la disposizione infatti, secondo la Corte del merito, confermava la responsabilità datoriale, da considerarsi residuale in ordine a quelle riconducibili alle altre posizioni di garanzia, essendo difettato proprio l'obbligo di vigilanza sopra richiamato.
3. Il primo motivo, che attiene proprio alla disposizione da ultimo richiamata, è infondato.
Deve, intanto, premettersi che la formale regolarità dell'azienda, da un punto di vista della sicurezza sul lavoro, non interferisce con i profili di colpa specificamente contestati, l'avere cioè omesso di prevedere idonee misure di sicurezza e protezione rispetto al posizionamento verticale dei rotoli di lamiera all'Interno delle rastrelliere. La presunta regolarità, peraltro, è stata smentita dall'accertamento operato dagli ispettori della ASL e dal consulente nominato.
Ciò posto, deve osservarsi che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza e impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle [cfr. sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253513 (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità di due soci-amministratori di una s.n.c. che, in qualità di datori di lavoro, avevano colposamente cagionato la morte di un lavoratore, il quale aveva eseguito la verifica di funzionamento di un impianto di luminarie con strumenti pericolosi, in assenza di misure di sicurezza specificamente previste ed in difetto dell'attività di vigilanza necessaria ad accertare che il detto lavoratore facesse uso durante le lavorazioni dei guanti isolanti)]. Tale principio è stato anche successivamente ripreso da questa sezione, con la precisazione che al datore spetta di sorvegliare continuamente sulla adozione delle misure da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'Incolumità fisica dei prestatori di lavoro [cfr. sez. 4 n. 4361 del 21/01/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Ottino, Rv. 263200; n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265052].
Inoltre, a fronte della specifica argomentazione difensiva, deve pure osservarsi che, in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, rilevandosi in ogni caso che, anche a voler ritenere valida la delega conferita oralmente, avuto riguardo all'epoca in cui si colloca l'infortunio, la censura è del tutto generica, essendosi il deducente limitato ad affermare che il lavoratore deceduto era destinatario di una delega fiduciaria orale, senza tuttavia indicare gli elementi di prova emersi a sostegno di tale assunto.
Quanto alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, inoltre, l'argomento è stato ampiamente e del tutto congruamente affrontato dalla Corte di merito e le censure articolate con il ricorso non evidenziano vizi del ragionamento svolto da quel giudice, ma ripropongono una diversa interpretazione del compendio probatorio, che costituisce oggetto proprio del sindacato di merito.
Sul punto, è sufficiente un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte per rilevare che la decisione del giudice di merito è del tutto coerente con i principi da essa ricavabili, atteso che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento [Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 261946; n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227],
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha efficacemente messo in rilievo la circostanza che l'adozione di cautele nel posizionamento verticale dei rotoli avrebbe scongiurato l'evento, anche a fronte dell'incauto comportamento del lavoratore.
Né può condividersi l'assunto secondo cui il datore non avrebbe potuto prevedere tale imprudente iniziativa, stante la sua istantaneità: al contrario, la Corte ha evidenziato come l'istruttoria avesse confermato l'esistenza di quella prassi e la sua tolleranza da parte del datore di lavoro. Trattasi di affermazione agganciata a dati probatori precisi (testimonianze degi altri lavoratori) e non apoditticamente enunciata, come sostenuto in ricorso.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 21 giugno 2018