Categoria: 2014
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Tipologia: Rinnovo CIA
Data firma: 5 giugno 2014
Parti: Amplifon e RSU
Settori: Commercio, Amplifon
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Validità della premessa
2) Premio di Risultato per gli anni 2014 e 2015
3) Pianificazione delle ferie e delle ROL
4) Termini di pagamento
  5) Efficacia
6) Criteri di eleggibilità al Premio di Risultato
7) Parte normativa
8) Clausola finale

Contratto integrativo aziendale - Rinnovo della parte economica e della parte normativa

Tra Amplifon spa, (di seguito, anche, “Amplifon”) […] e la RSU di Amplifon, (di seguito, anche, la “RSU”) […], di seguito collettivamente indicate come le “Parti”.

Premesso che:
in data 31 dicembre 2013 sono scadute sia la parte economica sia quella normativa del contratto integrativo aziendale stipulato ai sensi e per gli effetti del CCNL per le aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
le Parti hanno quindi deciso di procedere al rinnovo delle predette parti avviando una proficua trattativa negoziale;
è quindi intenzione delle Parti formalizzare l’accordo raggiunto.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Validità della premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne vincola pertanto l’interpretazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

7) Parte normativa
Con la stipula del presente accordo le Parti dichiarano consensualmente rinnovata la parte normativa del contratto integrativo aziendale attualmente in essere alla quale vengono apportate le seguenti modifiche:
(i) i giustificativi necessari alla fruizione dei permessi per visite mediche dovranno riportare il luogo, l’ora di inizio e l’ora di fine della relativa prestazione sanitaria. Le Parti si danno altresì atto che nel monte ore annuo complessivo dei permessi in parola deve intendersi ricompreso anche il tempo ragionevolmente necessario a percorrere il tragitto ricompreso tra la sede di lavoro e lo studio del medico nonché il percorso inverso;
(ii) nel monte ore annuo complessivo dei permessi per visite mediche devono intendersi ricomprese anche le visite dentistiche a cui il lavoratore verrà sottoposto. Si precisa, in ogni caso, che anche per tale tipologia di visite resta valido quanto indicato al punto che precede;
(iii) le otto ore annue di permessi retribuiti, usufruibili per l’assistenza ai figli di età inferiore ai quattordici anni, potranno essere utilizzate anche per l’assistenza a favore dei genitori del lavoratore (si precisa, per quanto occorrer possa, che la somma dei predetti permessi non potrà comunque superare le otto ore annue).