Cassazione Penale, Sez. 4, 27 luglio 2018, n. 36024 - Trabattello privo di idonei parapetti e caduta dall'alto


 

 

 

 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 05/07/2018

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia in data 17.03.2014 nei confronti di R.R.. Al predetto, in qualità di socio amministratore della società A.G. & C. snc, si contesta di aver provocato le lesioni personali descritte in rubrica, in danno del dipendente F.A., in quanto nel corso delle attività di manutenzione presso la Questura di Brescia, essendo sorta l'esigenza di operare in quota, metteva a disposizione del predetto dipendente un trabattello non dotato di parapetti idonei, cosicché F.A. precipitava a terra, procurandosi gravi lesioni. Per colpa consistita nel fatto di aver messo a disposizione un'opera provvisionale con piano di lavoro posizionato a più di due metri di altezza inidoneo perché privo di parapetti e per non aver imposto al dipendente l'uso di un sistema anticaduta individuale.
Il Collegio rilevava l'infondatezza delle censure difensive afferenti all'affermazione di responsabilità. Ciò in quanto R.R. non aveva dato indicazioni all'F.A. sul trabattello da usare, non aveva verificato che quello disponibile fosse conforme alla normativa antinfortunistica. Il Collego rilevava che doveva escludersi il carattere abnorme della condotta posta in essere dal dipendente infortunato.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale ed il travisamento della prova.
L'esponente richiama le diverse dichiarazioni rese dalla parte offesa; e sottolinea che nel corso dell'esame dibattimentale F.A. ha affermato che R.R. non era presene sul posto, il giorno del sinistro. Ciò premesso, il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha illogicamente affermato che fu l'imputato ad impartire al dipendente l'ordine di utilizzare il trabattello. L'esponente osserva che F.A. ha dichiarato che fu una sua scelta quella di non indossare le cinture di sicurezza, che prue erano prontamente disponibili.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata valutazione di una prova a discarico risultante dagli atti. Osserva che dalla documentazione acquisita emerge che il datore di lavoro aveva messo a disposizione dei dipendenti un trabattello perfettamente a norma; e sottolinea che fu una scelta dell'F.A. quella di non utilizzare il predetto trabattello appartenente alla società A.G., bensì un altro che si trovava sul posto, non appartenente alla società. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha omesso di prendere in esame la richiamata evenienza.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale in riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte di Appello, rispetto al mancato utilizzo dei presidi individuali anticaduta da parte del dipendente.
Il ricorrente deduce quindi il mancato riconoscimento della abnormità della condotta posta in essere dal lavoratore. Osserva che l'operazione realizzata dall'F.A. non si colloca nell'area di rischio che il garante è tenuto a preservare. Richiamati arresti giurisprudenziali sul tema di interesse, il deducente osserva che fu il dipendente a decidere di utilizzare un trabattello diverso da quello presente in cantiere di proprietà della A.G. e di non indossare i presidi individuali di sicurezza, senza consultarsi con l'odierno imputato.
Con il quarto motivo il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha erroneamente confermato la pronuncia di condanna, a fronte dei richiamati elementi idonei a prospettare un ragionevole dubbio a favore dell'imputato.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
2. Si osserva che, in ragione delle intervenute sospensioni (per complessivi giorni 352: in considerazione del differimento dell'udienza del 25.03.2013 a quella del 14.10.2013 e quindi al 17.03.2014, su richieste del difensore), il termine massimo di prescrizione non risulta ad oggi spirato, venendo a scadenza il 21.08.2018.
2.1. Tanto premesso, si procede all'esame congiunto dei motivi di doglianza, che si pongono ai limiti della inammissibilità, sotto il profilo della specificità rispetto alle valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Invero, la Corte di Appello, dopo aver evidenziato che le dichiarazioni rese dalla parte offesa il 19.04.2010 risultavano pienamente attendibili, ha considerato, con apprezzamento di ordine dirimente: che F.A. aveva ricevuto indicazioni sull'attività da svolgere dal datore di lavoro, R.R.; che si trattava di attività in quota, di talché occorreva l'impiego di un trabattello; che era preciso obbligo del datore di lavoro scegliere e indicare l'attrezzatura idonea allo scopo; che R.R. avrebbe dovuto verificare che l'attrezzatura presente nel garage, a disposizione dei lavoratori, fosse conforme alla normativa antinfortunistica; che pacificamente R.R. omise di offrire le richiamate indicazioni, di talché l'affermazione di responsabilità doveva essere confermata.
Come si vede, a fronte di tale ordito argomentativo, risultano eccentriche le censure affidate al presente ricorso, che riguardano la mancata presenza sul posto del prevenuto il giorno del sinistro (circostanza irrilevante, una volta chiarito che F.A. aveva certamente ricevuto l'incarico da R.R. di svolgere attività in quota) ovvero il fatto che l'azienda disponesse pure di un trabattello a norma, atteso che il punto decisivo è dato dalla circostanza che nel garage si trovasse anche un trabattello non conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, a diretta disposizione delle maestranze.
A questo punto della trattazione si osserva che infondate risultano le censure con le quali la difesa si duole del mancato apprezzamento del carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato.
Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; ciò in quanto il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un 
modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata evidenziano che il datore di lavoro non aveva adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla posizione assunta, proprio in riferimento ai presidi da utilizzare per le attività in quota. Conseguentemente, il caso di giudizio resta estraneo dall'ambito di operatività della teorica da ultimo citata, per insussistenza delle specifiche condizioni fattuali di riferimento. E preme ribadire che a fronte della accertata inidoneità del trabattello che fisicamente si trovava a disposizione dei lavoratori all'interno del garage, del tutto correttamente i giudici di merito hanno osservato che il mancato utilizzo di presidi individuali di protezione non valeva ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità, posto che R.R. aveva concretamente messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle prescrizioni di sicurezza.
3. Si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 luglio 2018. Il Consigliere estensore