Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CCNL
Data firma: 19 giugno 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: ConfAgricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo, Operai
Fonte: dottrinalavoro.it

Sommario:

  Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato
Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 27 - Pari opportunità
Art. 30 - Appalti
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Riposo settimanale
Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai agricoli
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai florovivaisti
Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 49 - Retribuzione
Art. 59 - Fondo nazionale di previdenza complementare
 

Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
Art. 65 bis - Welfare integrativo a livello nazionale
Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Allegati
Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura
Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. n. 81/2015

Accordo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici
Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza nel settore agricolo
Tabella Minimi Salariali di Area

 

Ipotesi di accordo

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101, tra Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, Cia - Agricoltori Italiani e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è convenuto di rinnovare il CCNL operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 22 ottobre 2014.
I nuovi articoli e gli accordi concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 59 pagine, riguardano le seguenti materie.
• Art. 1 - Oggetto del contratto
• Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
• Art. 6 - Sistema della bilateralità
• Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
• Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali *
• Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
• Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
• Art. 18 - Apprendistato
• Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
• Art. 27 - Pari opportunità
• Art. 30 - Appalti
• Art. 34 - Orario di lavoro
• Art. 35 - Riposo settimanale
• Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali
• Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai agricoli
• Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai florovivaisti
• Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
• Art. 49 - Retribuzione
• Art. 59 - Fondo nazionale di previdenza complementare
• Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
• Art. 65 bis - Welfare integrativo a livello nazionale
• Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
• Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
• Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura
Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
• Accordo quadro per i1 contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici
• Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza nel settore agricolo
• Tabella Minimi Salariali di Area
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31/12/2018.
La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende fiorovivaistiche¹ e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti².
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura)³;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
____________-
1 Sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
2 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai si vedano gli allegati 2 e 2-bis del presente CCNL.
3 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e i loro operai si veda anche l’Accordo del 19 giugno 2018 (Cfr. All....).


Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
[…]
Contratto provinciale
[…]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Aziende pluri-localizzate
Alle imprese o ai gruppi di impresa - così come individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile - che operano su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta, di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente contratto.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonché di effettuare l’accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
[…]

Art. 6 - Sistema della bilateralità
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
■ Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato EBAN, di cui all’art. 7 del presente CCNL;
■ Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL.
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Norma transitoria
I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente bilaterale agricolo nazionale o dalle Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali:
- Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 9 del CCNL;
- “Centri di formazione agricola” di cui all’art. 10 del CCNL;
- “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui all’art. 11 del CCNL;
- “Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul lavoro” previsti dall’Accordo 18 dicembre 1996 (Allegato n. 5).

Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN, con il compito di:
[…]
f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 5*del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.
[…]

Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
[…]
Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’Allegato n. 5 al vigente CCNL;
[…]
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]
Ferma restando l’autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della bilateralità territoriale (Allegato n. 6).

Art. 18 - Apprendistato
Le parti - rilevata l' importanza dell'apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato n. 9) e con l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) (Allegato n. ...) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Art. 27- Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire " dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti con Accordo del 19 giugno 2018 (All. …) recepiscono i principi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 30 - Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva.
È necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC).
L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 34 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle, all’acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 35 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.

Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinari potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.

Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 34;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.

Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457.
[…]

Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”:
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato n. 12), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300 - potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono state attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. ... e n. ... ).

Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge¹.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
_____
1 Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.


Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’articolo “Oggetto del contratto” le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 61, 66, 67 e 86;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
[…]

Allegato n. .. Verbale di accordo “Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura”
Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 101, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia Agricoltori Italiani e la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil congiuntamente “le parti”
Premesso
- che l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici che avviene attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine;
- che le imprese che esercitano attività di acquacoltura ed i rispettivi lavoratori sono inquadrati a tutti gli effetti nel settore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., come novellato dal D.lgs. n. 228/2001;
- che i rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e gli operai agricoli da esse dipendenti sono regolati dalla contrattazione collettiva agricola (art. 1, CCNL Operai agricoli e florovivaisti del...);
- che il contratto collettivo di lavoro prevede disposizioni specifiche per la materia dell’acquacoltura attraverso una delega alla contrattazione provinciale prevista agli artt. 34 (orario di lavoro), 35 (risposo settimanale) e 42 (lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli)
- che permane comunque la necessità di stabilire a livello nazionale ulteriori disposizioni che tengano conto delle specifiche modalità con le quali si svolge il lavoro nelle imprese che svolgono attività di acquacoltura
Considerato
- che ormai da tempo la normativa sull’allevamento e sulla coltura di organismi acquatici necessita di un coordinamento tra la contrattazione collettiva e le disposizioni in materia di acquacoltura, di navigazione, igiene e sanità, salute e sicurezza dei lavoratori durante il trasporto, e protezione degli animali;
- che la mancanza di tale regolamentazione combinata, crea da tempo alle imprese che si occupano di acquacoltura, una serie di dubbi, limiti e difficoltà in merito ad alcuni aspetti gestionali relativi all’attività lavorativa svolta dai propri operai agricoli;
- che le parti avvertono e comprendono l’esigenza di individuare le specificità del settore ed affrontare le problematiche esposte dalle imprese.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono
1) che sulle imbarcazioni asservite all’acquacoltura l’operaio agricolo può svolgere le attività tipiche dell’acquacoltura, comprese quelle connesse, nonché altre attività che siano comunque diverse da quelle riservate per legge al personale imbarcato;
2) che i contratti provinciali possono disciplinare gli aspetti relativi alle trasferte (o missioni) del personale dipendente dalle imprese che esercitano attività di acquacoltura, e in particolare le modalità di rimborso spese e la determinazione della relativa indennità, fatti sempre salvi i trattamenti di miglior favore - laddove esistenti - stabiliti a livello aziendale. A tal fine, si precisa che deve considerarsi “missione” o “trasferta”, lo spostamento temporaneo del luogo di lavoro ad altro Comune sito al di fuori di quello dove viene abitualmente eseguita l'attività lavorativa;
3) che i contratti provinciali possono disciplinare gli aspetti relativi all’attività di guardiania (vigilanza e custodia) diurna e notturna del personale dipendente dalle imprese che esercitano attività di acquacoltura, con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro e alle eventuali indennità economiche specifiche.
4) che i contratti provinciali possono disciplinare, nell’ambito della classificazione dei lavoratori agricoli, il corretto inquadramento professionale degli operatori agricoli dipendenti dalle imprese di acquacoltura che svolgono anche le attività proprie dell’Operatore Tecnico Subacqueo.
Le parti si impegnano ad avviare con le autorità competenti nel settore dei trasporti e della salute un dialogo finalizzato ad esporre le problematiche specifiche del settore e a trovare soluzioni condivise.
Le parti si impegnano altresì ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo per definire eventuali modifiche o integrazioni con particolare riferimento alle questioni inerenti il trasporto degli organismi acquatici vivi.

Accordo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
In data 19 giugno 2018, in Roma, tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Premesso
• che le scriventi Parti hanno definito gli aspetti applicativi relativi a "Rappresentanti per la sicurezza e Comitati paritetici" con verbale d'accordo del 18 dicembre 1996 in attuazione del d.lgs. n. 626/1996;
• che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (articoli 47, 48, e 50 del d.lgs. n. 81/2008) ha istituito la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione del RLST, le modalità di esercizio delle relative funzioni, le modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione;
Considerato
• che le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
• che sono maturate positive esperienze, in alcune realtà territoriali, nell'esercizio della rappresentanza in materia di salute e sicurezza attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, in attuazione della vigente normativa in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)
convengono quanto segue
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS).
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) viene designato dal Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche in sede di Ente Bilaterale Agricolo Territoriale laddove costituito.
3. Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole.
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con il ruolo di componente degli organismi paritetici sopra citati.
5. Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nonché la modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione, sono rinviate alla contrattazione provinciale.
6. Le parti territoriali valutano l'opportunità e la sostenibilità dell'eventuale presa in carico, totale o parziale, da parte dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale delle spese di gestione e funzionamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) che opera limitatamente alle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.
7. Restano salvi gli accordi già raggiunti in sede provinciale sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
In data 19 giugno 2018, in Roma, tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Considerato
- L’"Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro" delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007
- il D.lgs n. 198/2006 (codice pari opportunità), libro III (pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici)
Le Parti dichiarano che:
• ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;
• è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
• i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate s’impegnano a:
- diffondere in maniera capillare il presente Accordo e il relativo allegato, presso i propri associati e le lavoratrici/lavoratori ed a promuoverne l’applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello e/o ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali;
- favorire l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo nelle imprese e nelle attività produttive delle imprese anche al fine di diffondere, all’interno dei contesti organizzativi, il principio della inaccettabilità di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
- promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro;
- responsabilizzare le aziende affinché provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti;
- effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell’applicazione del presente Accordo, anche su richiesta di una delle parti.
Le Parti sottoscrittici il presente Accordo potranno, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la presente intesa e nel rispetto dei principi della stessa, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, definire codici di condotta, linee guida e buone prassi per prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nei luoghi di lavoro.
Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti convengono altresì che:
- nell'ambito delle attività formative destinate ai lavoratori possa essere promossa e diffusa tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona;
- nei programmi di formazione del personale, predisposti dalle aziende, venga promossa la lettura e la diffusione del presente Accordo e del relativo allegato;
- i moduli formativi destinati a RLS e RSU/RSA. contengano momenti di formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo.
Bozza di dichiarazione dell'azienda
Dichiarazione ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo

L'azienda agricola .... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestia o violenza si intende quanto stabilito dall'"Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007 e dal d.lgs n. 198/2006 (codice pari opportunità).
L'azienda riconosce inoltre il principio che la dignità degli individui non possa essere violata da atti e comportamenti che configurino molestie o violenza e che i comportamenti molesti o la violenza subiti sul luogo di lavoro debbano essere denunciati.
Tutti hanno il dovere di collaborare affinché nell'ambiente di lavoro venga rispettata la dignità di ciascuno e siano favorite relazioni interpersonali basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

... firma ... (datore di lavoro)
 

Allegato n. 5 Verbale di accordo “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici
Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele 101, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia-Agricoltori Italiani e la Confederdia, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil
Visto il D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro;
considerato che le disposizioni contenute nel D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione degli aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Considerato che in base al 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti convengono:
a) che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b) in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
2) Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
3) Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a:
- 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b) del punto 1 del presente accordo.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal 1° comma dell’art. 50 citato, lettere b), c), d), g), i), 1), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.
I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) nei casi in cui il D.lgs. n. 81/2008 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei casi di cui al punto 1, lettera b) del presente accordo.
5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del presente accordo, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.
6) Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
7) Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 81/2008, in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori agricoli;
- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo.
8) Comitato paritetico provinciale
Il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è espressione tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Orientativamente tale Comitato ha i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
9) Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed" informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
10) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza nel settore agricolo
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil ritengono che un efficace e partecipativo sistema di relazioni sindacali sia necessario per qualificare i processi di trasformazione e innovazione in atto nel settore primario e per creare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo e 1’ occupazione del settore agricolo.
Settore che sempre più si sta rivelando strategico per l'economia nazionale in termini di occupazione, export, sostenibilità ambientale, attraverso la crescente valorizzazione della specificità delle produzioni italiane e l'ampliamento della gamma di attività accessorie (turismo, didattica, sociale, energia, etc.).
Al fine di accompagnare efficacemente tali processi sia sul fronte occupazionale che su quello della sostenibilità economica, le Parti ritengono necessario definire congiuntamente percorsi e linee di indirizzo per le relazioni sindacali volte ad assicurare una governance equilibrata alla contrattazione collettiva e alla bilateralità.
In particolare è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che contribuiscano a realizzare un sistema di relazioni regolato e in grado di dare certezze a tutti gli operatori del settore agricolo, in primis imprese e lavoratori, in merito ai soggetti, ai livelli, ai tempi, ai contenuti e all’efficacia della contrattazione collettiva nonché sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite.
Assetti contrattuali
Le Parti ritengono che il modello di governance degli assetti contrattuali debba essere in grado di accompagnare l'evoluzione dei processi produttivi e delie condizioni di lavoro in atto e, al contempo, di garantire certezza ai trattamenti economici e normativi dei lavoratori.
È convinzione comune infatti che la competitività delle imprese e la valorizzazione del lavoro si possano meglio conseguire affidando ai diversi livelli di contrattazione collettiva compiti e funzioni distinti, entro un quadro regolatorio flessibile ma coerente nel suo disegno complessivo e quindi organico e certo.
In tal senso le Parti ribadiscono congiuntamente la validità degli assetti contrattuali attualmente in vigore nel settore agricolo e ne confermano sia i livelli (nazionale e territoriale) e sia la cadenza temporale (quadriennale) in quanto rispondenti alle specifiche esigenze del settore agricolo.
Restano altresì confermati ruolo e funzioni proprie del contratto nazionale e dei contratti territoriali.
A. Contratto nazionale
Si conferma la durata quadriennale del contratto nazionale e la sua funzione di centro regolatore del sistema di relazioni tra le parti, delle condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché del ruolo e delle competenze del livello territoriale di contrattazione.
Resta altresì confermato che la dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità.
In particolare per le politiche salariali il contratto nazionale, al fine di salvaguardare il poter d’acquisto delle retribuzioni, dovrà continuare ad assolvere alla duplice funzione, da una parte adeguare per il primo biennio di validità i salari definiti dai contratti territoriali, dall’altra di garantire un’idonea valorizzazione dei minimi di area.
B. Contratti di secondo livello
Resta confermato il livello provinciale come normale sede della contrattazione di secondo livello.
Restano altresì confermate la durata quadriennale del contratto territoriale - che decorre in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del contratto nazionale - e le funzioni che il contratto nazionale attribuisce al livello territoriale.
Le Parti nazionali si riservano di valutare l’opportunità di prevedere, anche in via sperimentale, in ipotesi definite e delimitate, forme e luoghi di contrattazione alternative al livello provinciale, ferma restando l’esigenza di mantenere un sistema contrattuale ispirato a criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Tale opportunità può trovare adeguata definizione e regolamentazione nel CCNL, fermo restando che la contrattazione non potrà avvenire su materie e istituti tra loro sovrapponibili.
C. Dinamiche salariali […]
D. Salario di produttività
[…]
Democrazia e misura della rappresentanza
Il modello di relazioni sindacali del settore agricolo è informato ai principi di democrazia sindacale e di misurazione della rappresentanza.
Le parti ritengono perciò indispensabile condividere regole chiare per la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo, che rendano efficaci ed esigibili gli accordi sottoscritti a tutti i livelli.
Le intese in materia di rappresentanza possono infatti agevolare la definizione di un compiuto quadro normativo in materia di efficacia generalizzata dei contratti collettivi.
Il consolidamento di tale pilastro delle relazioni sindacali é coerente con i principi sanciti dal legislatore costituzionale in tema di contrattazione collettiva.
In tal senso sarebbe auspicabile una piena e leale collaborazione da parte delle istituzioni competenti, soprattutto ai fini della misurazione e della certificazione della rappresentanza delle parti che stipulano i contratti collettivi, a partire da una precisa ricognizione dei perimetri della contrattazione collettiva nazionale per settore e comparto nonché dei soggetti che risultano essere firmatari della predetta contrattazione.
Tale ricognizione potrebbe costituire la base per l'adozione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di regole che assicurino il rispetto dei perimetri e dei contenuti della contrattazione collettiva e garantiscano coerenza e funzionalità al sistema contrattuale.
La piena efficacia di tale percorso necessita altresì della misurazione della rappresentanza di parte datoriale, anche al fine di contrastare pienamente la proliferazione di contratti collettivi stipulati da soggetti privi di rappresentanza certificata che alterano la concorrenza tra le imprese e danneggiano i lavoratori. In tale ottica le parti stipulanti ritengono opportuno rinviare le modalità di definizione dei criteri di misurazione della rappresentanza datoriale ad un modello di certificazione condiviso anche con le altre associazioni datoriali.
Per quanto riguarda invece la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerando le caratteristiche e le specificità del settore agricolo e delle forme di rappresentanza in esso operanti, le Parti definiscono qui di seguito le procedure e le modalità di misurazione e certificazione che possono meglio ed in maniera più coerente individuare e quantificare la presenza sindacale in agricoltura, tenendo conto anche dei principi generali in materia.
Le parti si danno reciprocamente atto che i contratti sottoscritti in coerenza con le regole qui stabilite per la misurazione e la certificazione della rappresentanza e che rispettano i percorsi di validazione della contrattazione sia a livello nazionale che territoriale di categoria sono vincolanti per tutti i soggetti stipulanti e sono efficaci ed esigibili per tutti i lavoratori impegnati nel settore.
La misurazione della rappresentanza deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e le relative modalità di certificazione dovranno essere governate da soggetti "terzi", affinché l'intero procedimento risulti trasparente ed imparziale.
Ai fini della certificazione della titolarità a stipulare la contrattazione collettiva nazionale del settore agricolo, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali si determina sulla base dei seguenti indicatori, in concorso tra loro:
a) Dati associativi:
• numero delle deleghe aziendali per la trattenuta del contributo sindacale. Il dato sarà rilevato dall’Inps tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni contributive che verrà predisposta a seguito di apposita convenzione fra Inps e le Parti stipulanti;
• numero delle deleghe per la trattenuta sindacale a valere sull'indennità di disoccupazione agricola validate annualmente dall’Inps per ciascuna Organizzazione sindacale.
Tali dati saranno trasmessi dall’Inps a ciascuna organizzazione nazionale stipulante o aderente all’accordo e da questa inviati al CNEL (o altro Ente terzo) per la successiva certificazione.
b) Rappresentanza in azienda. Consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU. Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria valgono esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alla presente intesa. I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, vengono trasmessi dalle commissioni elettorali agli Osservatori Regionali territorialmente competenti (art. 8 CCNL operai agricoli e florovivaisti), i quali provvedono a raccogliere i dati comunicati, ad aggregarli per ogni organizzazione sindacale, ed a trasmetterli al CNEL (o altro Ente Terzo). Laddove siano presenti RSA ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.
c) Bilateralità
Tenuto conto del sistema bilaterale nazionale e territoriale del settore e delle prestazioni da esso erogate che costituiscono un elemento di tutela per le imprese e per le lavoratrici e i lavoratori impiegati in agricoltura, le Parti concordano nel desumere, anche da questo sistema, un indicatore utile alla misurazione e certificazione della rappresentanza.
Rilevazione della rappresentatività
I dati così raccolti e certificati, e trasmessi con le modalità sopra individuate per ciascun indicatore, dovranno essere opportunamente ponderati dal CNEL (o altro Ente Terzo) in base a specifici pesi percentuali individuati da un apposito regolamento adottato dalle Parti con separato accordo che dovrà definire il peso specifico di ciascun indicatore con un rapporto equilibrato tra il dato associativo (a) e quello relativo alla rappresentanza in azienda (b). Sarà attribuito un peso adeguato anche alle attività svolte nel sistema bilaterale (c).
Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di rilevazione e certificazione della rappresentatività, sarà costituita un'apposita Commissione tecnica paritetica di 6 membri (un rappresentante per ogni organizzazione) col compito di monitorare l'attuazione della presente intesa e di intervenire, in caso di necessità, presso le istituzioni pubbliche coinvolte nella rilevazione dei dati.
Titolarità ed efficacia della contrattazione
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore agricolo le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività certificata su base nazionale, secondo quanto previsto nel presente accordo, non inferiore al 5% e che siano in possesso di una rappresentanza certificata nella stessa percentuale minima (5%) in almeno il 50% delle province nelle quali vengono stipulati i contratti collettivi provinciali agricoli.
Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, Fai, Flai e Uila decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si impegnano, in ogni caso, a favorire la presentazione di piattaforme unitarie.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 51% della rappresentanza, come sopra determinata, saranno efficaci ed esigibili per tutti i destinatari. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per tutte le Parti.
Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni firmatarie della presente intesa.
Conseguentemente le Parti firmatarie, si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a fare in modo che le rispettive strutture aderenti e le rispettive articolazioni territoriali si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
Le parti si impegnano a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui condivisi, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie.
Relazioni sindacali
È volontà comune delle Parti intervenire prioritariamente in questa sede, attraverso specifiche intese, su alcuni ambiti che sempre più stanno interessando le relazioni sindacali e la contrattazione:
a. welfare
b. formazione
c. mercato del lavoro
d. sicurezza sul lavoro
e. partecipazione
a) Welfare
A fronte della progressiva contrazione del sistema universale di welfare pubblico – dovuta principalmente all'andamento demografico ed alla (bassa) crescita economica - le Parti del presente
accordo ritengono di poter contribuire alla realizzazione di un welfare contrattuale coordinato ed integrato attraverso la valorizzazione del sistema della bilateralità agricola.
Le buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno consentito di sviluppare nel tempo, una serie di organismi (enti bilaterali), che assolvono importanti funzioni in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori sia a livello nazionale che territoriale.
Le Parti credono fortemente nella bilateralità, e intendono rafforzare e razionalizzare il relativo sistema alla luce delle esperienze già maturate e delle possibili prospettive future.
A tal fine è stato ridisegnato e razionalizzato il sistema di bilateralità in agricoltura, attraverso la costituzione di un unico Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) che assolve ad una serie di funzioni in materia di prestazioni sanitarie integrative, sicurezza sul lavoro, mercato del lavoro, pari opportunità, fabbisogni formativi, etc. che in precedenza erano svolte da una pluralità di organismi. Le prestazioni sanitarie integrative sono assicurate per il tramite di un apposito fondo denominato Fisa.
Anche per il livello territoriale è stato previsto un nuovo sistema di bilateralità - in via di completamento - che trasforma le preesistenti Casse extra legem provinciali in Enti Bilaterali agricoli territoriali attribuendo loro ulteriori compiti previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.
In tale contesto le Parti ritengono che il rinnovato sviluppo del welfare contrattuale possa contribuire a realizzare un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di lavoro.
Le Parti si impegnano dunque a creare le condizioni per un miglior coordinamento delle attività svolte dai diversi enti bilaterali al fine di ottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione collettiva in materia di welfare integrativo e, al contempo, ad approfondire tutte le ulteriori possibilità di sviluppo del sistema di welfare contrattuale.
Una particolare attenzione deve essere riservata alla previdenza complementare, che deve essere rafforzata sia in termini di crescita dimensionale (rilancio adesioni) e sia in termini di gestione amministrativa e finanziaria (affidamento all'ENPAIA).
b) formazione […]
c) mercato del lavoro
Le Parti ritengono indispensabile l'attuazione di specifiche politiche attive del lavoro in agricoltura che - attraverso l’attivazione delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di cui alla legge n. 199/2016 - rendano possibili interventi concreti che possano favorire condizioni di legalità, trasparenza e tracciabilità nei rapporti di lavoro con l’obiettivo di contrastare ogni forma di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera; vanno a tal fine realizzate iniziative sul versante del collocamento della manodopera volte a favorire rincontro tra offerta e domanda di lavoro anche mediante l’intervento del sistema della bilateralità, in convenzione con le Istituzioni competenti.
Ritengono opportuno promuovere iniziative, anche attraverso la bilateralità territoriale, con i soggetti competenti, di contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, per la gestione dei flussi di manodopera stagionale, per dare assistenza ai lavoratori stranieri immigrati.
Ritengono inoltre necessario promuovere ed indirizzare idonee politiche formative e del lavoro, con particolare riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti.
Le Parti, altresì, condividono di ricercare soluzioni a livello territoriale volte a favorire iniziative per organizzare in maniera efficace il trasporto delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli fino al luogo di lavoro, anche stipulando convenzioni con gli enti locali.
d) sicurezza sul lavoro
La salute e la sicurezza sul lavoro nelle imprese agricole resta uno dei principali obiettivi delle Parti firmatarie del presente accordo, come dimostra l’impegno congiunto, anche in sede bilaterale, per l'attuazione di concrete azioni formative e prevenzionali, sia a livello nazionale che territoriale.
Per favorire e migliorare costantemente le azioni volte a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, le Parti ritengono opportuno valorizzare ogni possibile sinergia con l'Inail per la realizzazione delle attività istituzionali di prevenzione, ricerca e formazione.
e) partecipazione […]
Norme finali
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.
I soggetti firmatari sono vincolati al rispetto del presente accordo e la violazione, anche successiva, di quanto sopra previsto comporta l'automatica decadenza dall'accordo della Confederazione datoriale/sindacale interessata.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.
Per quanto riguarda la categoria dei quadri e degli impiegati agricoli - per i quali esiste una contrattazione collettiva separata - le Parti si riservano, fermi restando i principi generali qui delineati, di addivenire ad uno specifico accordo.