Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DETPRES DEL 31 LUGLIO 2018 N. 329
 

Intesa tra Inail e Sapienza Università di Roma per l'integrazione delle rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro.

IL PRESIDENTE
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, di cui alla propria determinazione 23 dicembre 2013, n. 332, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;
visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
vista la deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2018, con la quale il Consiglio di Indirizzo Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, predisposto con propria determinazione n. 1 del 3 gennaio 2018;
vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, n. 13 del 20 giugno 2018, recante "Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2018";
visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni, che reca la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e l'Università, con la finalità, tra le altre, di promuovere l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca, da attuare secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;
visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 che contempla la possibilità per l'Università di concordare con la Regione l'utilizzazione, per le attività di didattica e di ricerca, di strutture pubbliche diverse dalle aziende ospedaliere;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
visto, in particolare, l'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 240/2010 in base al quale gli oneri derivanti dall'attribuzione di un posto di professore di ruolo possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al relativo costo quindicennale;
visto il Protocollo d'Intesa in data 10 febbraio 2016 tra Regione Lazio e Sapienza Università di Roma per il triennio 2016-2018 che individua la rete formativa nell'ambito territoriale di competenza, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia;
visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto Protocollo d'Intesa che richiede il nulla osta della Regione alla stipula, da parte di Sapienza Università, di ulteriori convenzioni con altre strutture pubbliche per necessitate esigenze di didattica e per l'implementazione dell'offerta formativa;
considerato che INAIL e Sapienza Università hanno da tempo consolidato la propria partnership con uno specifico Accordo Quadro, rinnovato da ultimo in data 28 aprile del 2016, per la promozione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, per la collaborazione tecnica e la realizzazione di progetti di ricerca;
considerato che INAIL e Sapienza Università, ad implementazione delle previsioni del suddetto Accordo quadro, condividono l'interesse a rafforzare ulteriormente la sinergia in atto attraverso l'integrazione delle rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nelle aree scientifico-disciplinari della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro;
considerato che l'integrazione tra le due istituzioni ai sensi del soprarichiamato D.Lgs. n. 517/99 determina, in chiave strategica per INAIL, l'ampliamento delle politiche sanitarie riconducibili alle funzioni di Polo di Salute e Sicurezza, consentendo la necessaria saldatura tra ricerca, formazione accademica e attività assistenziali con particolare riferimento alla Medicina del lavoro;
considerata la necessità di Sapienza Università di assicurare, attraverso il ricorso ad altre strutture pubbliche, le esigenze didattico scientifiche ed assistenziali dell'insegnamento della Medicina del lavoro, anche al fine di conseguire gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale utili per l'accreditamento della relativa scuola di specializzazione;
ritenuto, pertanto, obiettivo comune di INAIL e Sapienza Università assicurare la qualità e l'adeguatezza della formazione del medico del lavoro rispetto alle esigenze, in continua evoluzione, del mondo produttivo e a promuovere lo sviluppo della ricerca e la valorizzazione dei risultati nell'ambito della tutela della salute sul lavoro;
vista la nota prot. n. 0004177-P-24/01/2018 con cui il Ministero della Salute ha confermato la "possibilità per la Regione e l'Università, nell'ambito della propria autonomia, di prevedere l'INAIL, attraverso lo specifico Dipartimento (DIMEILA), quale struttura volta a realizzare la piena integrazione tra attività di didattica, ricerca ed assistenza di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999";
vista la nota prot. n. 0066902 del 06/02/2018 con la quale la Regione Lazio ha espresso il proprio nulla osta all'individuazione dell'INAIL tra le strutture pubbliche da inserire nella rete formativa di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo d'Intesa;
vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data e lo schema di intesa generale ad essa allegato da stipulare con Sapienza, che prevede, tra l'altro, l'adozione di una o più convenzioni attuative per il finanziamento a carico dell'INAIL degli oneri per il reclutamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L. n. 240/2010, di un professore di ruolo di prima fascia, la disciplina delle modalità di integrazione delle attività assistenziali, di norma a direzione universitaria, con le strutture di ricerca dell'INAIL e il trattamento economico aggiuntivo del personale universitario previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 517/99;
tenuto conto che l'impegno finanziario per gli oneri complessivi derivanti dalla chiamata di un professore di ruolo di prima fascia ammonta ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e graverà sulla Missione 4 "Ricerca e Innovazione", Programma 2.1. "Attività di ricerca discrezionale" - del bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
tenuto conto, altresì, che in attuazione della suddetta Intesa saranno effettuate le conseguenti modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Istituto, prevedendo l'istituzione, secondo i principi e le modalità di cui al più volte citato D.Lgs. n. 517/99, di un apposito Dipartimento ad attività integrata, di cui andranno disciplinati le relative competenze e i requisiti dell'Incarico di responsabilità del citato Dipartimento, con conseguente determinazione del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale universitario, parametrato in base all'Impegno professionale reso e alla tipologia di attività svolte,
 

DETERMINA
 

di approvare lo schema di "Intesa tra Inail e Sapienza Università di Roma per l'integrazione delle rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro" che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
La spesa per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia ammonta ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e graverà sulla Missione 4 "Ricerca e Innovazione", Programma 2.1. "Attività di ricerca discrezionale" - del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.
La relativa determinazione di spesa sarà assunta del responsabile della Direzione centrale Ricerca, previa stipula della convenzione attuativa da parte del Direttore generale.
 

f.to prof. Massimo De Felice

 

INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA" E INAIL
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

 

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il ***, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del .... in prosieguo denominata “Università”

e

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, in persona del Presidente Prof. Massimo De Felice, di seguito indicato “INAIL”,
di seguito INAIL e Università sono anche dette “le Parti”.
 

Premessa

■ Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 che reca la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, con la finalità, tra le altre, di promuovere l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa e di ricerca, da attuare secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio;
■ Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 che contempla la possibilità per l’università di concordare con la Regione l’utilizzazione, per le attività di didattica e di ricerca, di strutture pubbliche diverse dalle aziende ospedaliere;
■ Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
■ Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”,
■ Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017, n. 204, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
■ Considerato che l’INAIL, quale componente essenziale del complesso sistema del Servizio sanitario nazionale, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di infortuni e malattie professionali in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
■ Considerato che l’INAIL ha costituito nel proprio modello organizzativo specifiche strutture di ricerca dedicate, tra cui il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DiMEILA), nell’ambito della Direzione generale dell’Istituto, suddiviso in laboratori e sezioni, che coprono, tra gli altri, gli ambiti dell’ergonomia, della tossicologia occupazionale, della sorveglianza sanitaria e promozione della salute, dei rischi psicosociali e della tutela dei lavoratori vulnerabili, dell’epidemiologia occupazionale;
Considerato che le funzioni di ricerca, di assistenza e di alta formazione sono sviluppate ed esercitate dall’INAIL, secondo la logica della rete, in sinergia con altri enti partner, pubblici e privati, di riconosciuto prestigio nella comunità scientifica ed in particolare nel mondo accademico, attraverso la stipula di Protocolli di intesa e di Convenzioni;
Considerato che l’INAIL e l’Università condividono un interesse comune al potenziamento della ricerca, della didattica, della formazione e delle attività assistenziali nell’area della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro; Considerata la necessità dell’Università di assicurare, attraverso il ricorso ad altre strutture pubbliche, le esigenze didattico scientifiche ed assistenziali dell’insegnamento della Medicina del lavoro, anche al fine di conseguire gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale utili per l’accreditamento della relativa scuola di specializzazione;
Visto il Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e l’Università per il triennio 2016-2018 che individua la rete formativa nell’ambito territoriale di competenza, in cui si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto, in particolare, l’articolo 2 del predetto Protocollo d’Intesa che richiede il nulla osta della Regione alla stipula, da parte dell’Università, di ulteriori convenzioni con altre strutture pubbliche per necessitate esigenze di didattica e per l’implementazione dell’offerta formativa;
Vista la nota prot. n. 0004177-P-24/01/2018 con cui il Ministero della Salute ha confermato la “possibilità per la Regione e l’Università, nell’ambito della propria autonomia, di prevedere l’INAIL, attraverso lo specifico Dipartimento (DIMEILA), quale struttura volta a realizzare la piena integrazione tra attività di didattica, ricerca ed assistenza di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999”;
Vista la nota prot. n. 0066902 del 06/02/2018 con la quale la Regione Lazio ha espresso, su richiesta congiunta delle Parti, il nulla osta all’individuazione dell’INAIL quale struttura pubblica da inserire nella rete formativa di cui all’art. 2 del suddetto Protocollo d’Intesa;
Visto l’Accordo Quadro tra INAIL e l’Università in data 28 aprile 2016, con il quale entrambe le Parti hanno inteso rafforzare la collaborazione tra le stesse ormai da tempo in atto, che costituisce la base del proficuo scambio di competenze in ambito di formazione e ricerca, con particolare riguardo all’area della salute e sicurezza dei lavoratori;
Considerato che in attuazione del suddetto Accordo Quadro, che prevede, tra l’altro, iniziative di formazione e didattico-scientifica in sinergia, l’INAIL e l’Università hanno sviluppato, per l’anno accademico 2017-2018, un master congiunto interfacoltà di II livello, biennale, dal titolo “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”, con il coinvolgimento attivo di entrambe le istituzioni, nonché di una rete qualificata del mondo produttivo;
Vista la Convenzione didattica tra le Parti firmata in data 24 aprile 2018, con la quale, sempre in attuazione del medesimo Accordo Quadro, è previsto che l’Università possa avvalersi delle risorse strumentali e ambientali messe a disposizione dall’INAIL per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro della Facoltà di Farmacia e Medicina;
Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti e le condizioni per consolidare in modo strutturale la collaborazione tra le Parti, attraverso la stipula, nel reciproco interesse, di apposita Intesa inerente al settore scientifico e disciplinare della Medicina del lavoro.
Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE
 

Art. 1
La presente Intesa disciplina i rapporti tra Università e INAIL allo scopo di integrare le rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro.

Art. 2
Al fine di realizzare un’efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca, l’INAIL concorre alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università e al raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio e l’Università, ampliando la Rete Formativa Regionale ivi prevista.

Art. 3
La collaborazione tra le Parti si attua attraverso:
a) l’integrazione delle attività assistenziali altamente specialistiche, di norma a direzione universitaria, con le strutture di ricerca dell’INAIL;
b) il coinvolgimento del personale INAIL in attività di docenza universitaria e post universitaria;
c) il coinvolgimento dei docenti della Università in attività formative presso l’Inail.

Art. 4
L’integrazione tra la didattica, la ricerca e l’assistenza riguarda i seguenti ambiti specialistici e professionalizzanti del settore scientifico-disciplinare della Medicina del lavoro: l’ergonomia, la tossicologia occupazionale, la sorveglianza sanitaria e la promozione della salute, i rischi psicosociali e la tutela dei lavoratori vulnerabili, l’epidemiologia occupazionale.
L’integrazione riguarda inoltre gli ambiti disciplinari delle tutele contro i rischi sul lavoro.

Art. 5
Secondo quanto previsto nel Protocollo d’intesa Regione - Università richiamato in premessa, l’INAIL si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie infrastrutture funzionali alle esigenze assistenziali, di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e chirurgia correlate al settore scientifico-disciplinare della Medicina del lavoro.

Art. 6
Per l’espletamento delle attività integrate, l’INAIL si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie attrezzature e gli strumenti didattici e tecnologici presenti nelle proprie strutture individuate, mantenendo gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 7
Con una o più Convenzioni attuative sono regolati tra le Parti:
a) l’individuazione e le modalità di integrazione delle diverse strutture coinvolte ai fini assistenziali, di ricerca e di didattica, ritenute essenziali per il completamento della Rete Formativa Regionale e per lo sviluppo di una programmazione condivisa;
b) le modalità d’impiego di personale dell’INAIL e dell’Università per la realizzazione delle attività di cui alla presente intesa, nonché i conseguenti rapporti economici e le coperture assicurative per le esigenze della didattica;
c) gli oneri finanziari per il reclutamento ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della L. 240/2010 di un professore di ruolo di prima fascia e la corresponsione degli emolumenti aggiuntivi per l’attività assistenziale integrata.

Art. 8
Ai fini del coordinamento delle attività di cui alla presente Intesa e dell’approvazione delle Intese attuative è istituito un Comitato di coordinamento composto da un rappresentante ciascuno di INAIL, Regione e Università.
La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Art. 9
La presente Intesa avrà durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione della presente Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Sapienza
Il Rettore
Prof. Eugenio Gaudio

INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice