Tipologia: Accordo regolamento RLS
Data firma: 15 marzo 2017
Parti: Parte Pubblica e Parte Sindacale Comparto e Parte Sindacale Dirigenza
Comparti: SSN - ASS5 Friuli Occidentale
Fonte: aopn.sanita.fvg.it

Sommario:

 

Premessa
1) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2) Individuazione del numero degli RLS
3) Elezione degli RLS e durata in carica
4) Attribuzioni della RLS
5) Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli RLS

 

6) Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
7) Formazione specifica
8) Modalità di fruizione dei permessi
9) Riunioni periodiche
10) Entrata in vigore
11) Norma finale


Regolamento aziendale disciplinante modalità di designazione mediante elezioni ed espletamento funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2017 alle ore 15:00 presso Sala Riunioni - V° Piano della Sede Centrale AAS 5, via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone, si sono trovate le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per la sottoscrizione del regolamento aziendale disciplinante le modalità di designazione mediante elezioni ed espletamento funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS
Parte Pubblica […], Parte Sindacale Comparto RSU, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fsi, Nursing Up, Fials, Nursind, Parte Sindacale Dirigenza AAROI-EMAC, Anaao-Assome, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Cgil Fp Medici, FVM, Cimo, Uil Fpl Dirigenza, Cisl Medici. Fassid-Snr, Fesmed, Anaao-Assomed (Ex Sds-Snabi), Fassid Area Sinafo – Aupi, Fp Cida, Cgil Spta, Cisl Spta
Regolamento aziendale disciplinante modalità di designazione mediante elezioni ed espletamento funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
L’Azienda adotta il presente regolamento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente in materia, al fine di dettare la disciplina interna per le modalità di designazione ed attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS, quale figura prevista dal Decreto Legislativo 81/2008, testo vigente, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale attuativo previsto dal citato decreto all’articolo 47.

Premesso che:
• il CCNQ 10/7/1996 definisce gli aspetti applicativi del D.Lgs 626/1994 riguardanti il "rappresentante per la sicurezza";
• il D.Lgs 9/4/2008, n. 81 costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
• l'art. 47 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81:
a) dispone che in tutte le Aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
b) individua per le aziende oltre i 1.000 lavoratori un numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza pari a 6, aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o contrattazione collettiva;
c) demanda in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni;
• che gli artt. 17, 18, 37, 48, 49 e 50 dello stesso D.Lgs precisano le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e gli obblighi del Datore di lavoro nei confronti di detti rappresentanti.
Si prevede quanto segue.

1) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell’Azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con Decreto Legislativo 81/2008.
La RLS non ha funzioni negoziali che sono invece proprie della RSU né è soggetta, ai sensi della vigente normativa, alle sanzioni previste dal DLgs.vo 81/2008.
Per tutto quanto non regolamentato si rinvia alla disciplina legale e/o contrattuale di riferimento tempo per tempo vigente.

2) Individuazione del numero degli RLS
• Il numero degli RLS nell’Azienda è fissato in n. 12 unità di cui 2 per la dirigenza e 10 per il comparto.
i numeri sopraccitati tengono conto anche
• della tipologia e delle complessità delle strutture dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 F.O.;
• della dislocazione sul territorio delle sedi aziendali;
• dell’elevato numero di dipendenti;
• della molteplicità di figure professionali esistenti.

3) Elezione degli RLS e durata in carica
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato mediante elezioni dei lavoratori sui candidati designati dalla Rappresentanza Sindacale costituita in Azienda e dalle OO.SS territoriali.
I nominativi dei candidati designati vengono comunicati per iscritto da parte delle Rappresentanze Sindacali e delle OO.SS alla S.C. Affari Generali e Legali.
La formale presa d’atto delle elezioni avviene con adozione di atto deliberativo del Direttore Generale, su proposta della S.C. Affari Generali e Legali.
La RLS così designata e nominata s’insedia nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione del provvedimento formale di individuazione.
Con medesima decorrenza cessano dall’incarico i componenti della RLS già in carica.
Gli RLS eletti, durano in carica tre anni fatta salva diversa determinazione dell’emanando Decreto previsto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, o salvo diversa determinazione di accordi collettivi nazionali, così come previsto dall’art. 47 del D.Lgs 81/2008
Qualora uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, si procederà alla loro sostituzione attraverso lo scorrimento della graduatoria risultante dalle elezioni svolte.
In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le finizioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.
Al termine del triennio d'incarico gli RLS possono essere ridesignati o rieleggibili.
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all’Inail ai sensi di legge.

4) Attribuzioni della RLS
Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare previste dall’articolo 50 al primo comma del DLgs.vo 81/ 2008.
Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.
Si riporta di seguito lo stralcio della norma art 50, richiamato nel testo ad oggi vigente:
“Art. 50, comma 1. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
j) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
A tal fine:
- Viene garantito alla RLS il diritto di accesso nei luoghi di lavoro previa informazione ai direttori interessati e al RSPP - al fine di assumere dal lavoratore, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all’attività di formazione ed informazione predisposte.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato.
- La RLS viene consultata nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.
• L’Azienda e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell’ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dal servizio di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
- La RLS ha diritto di accesso, presso i luoghi di lavoro dell’Azienda, al documento di valutazione del rischio, alla documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di esposizione ai rischi rilevanti.
- Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione Generale Aziendale e le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.
- L’onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio aziendale di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.

5) Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli RLS
Le funzioni attribuite agli RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall’art. 50 del D.Lgs 81/2008
Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:
a) finizioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro o suoi delegati, Organo di Vigilanza, U.O. Servizio Prevenzione e Protezione, Medico competente, ecc.);
b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS
Sono funzioni sub a):
• la consultazione;
• la formazione;
• la partecipazione alle riunioni periodiche;
• la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
• la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), 1), m), del citato art. 50.
Sono funzioni sub b):
• l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione;
la segnalazione al responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
• la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
• l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.
Sulla base di una prima valutazione dei carichi presunti di lavoro, agli RLS viene assegnato, per l'esercizio delle funzioni sub b), un Monte Ore annuo pari a 40 ore di permessi retribuiti per ogni rappresentante, con la possibilità di gestione flessibile nell'ambito del monte ore complessivo.
Non viene imputato a tale Monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub a), in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali.
Ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 47, comma 5) e 37, comma 12) del D.Lgs 81/2008, i permessi utilizzati, sia per l'esercizio delle funzioni sub a), che per l'esercizio delle funzioni sub b), sono assimilabili all'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l'intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.
In occasione della fruizione dei permessi in questione viene data la possibilità agli RLS di poter consumare il pasto all'interno dei Presidi Aziendali provvisti di mensa o di accedere a servizi esterni in convenzione.
Nel caso di fruizione di permessi per l'assolvimento delle funzioni sub a), vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento di cui al successivo art. 7). Qualora le ore in questione siano superiori al debito orario dovuto, queste ultime vengono conteggiate in conto recupero o straordinario, in relazione alle esigenze di servizio.
Nel caso di fruizione per l'assolvimento delle funzioni sub b), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto.

6) Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
È consentito l’utilizzo del mezzo aziendale, previa richiesta anticipata e verifica della disponibilità del mezzo presso i servizi preposti, per gli spostamenti della RLS nell’ambito delle strutture aziendali per l’espletamento dei compiti istituzionali.
È altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall’Azienda in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori.
Gli RLS devono avvertire per iscritto la Direzione Generale dell’Azienda ed i responsabili delle strutture aziendali interessate delle problematiche di salute e sicurezza individuate nel corso delle visite ai luoghi di lavoro. La Direzione Generale ne darà opportuno riscontro.
Gli RLS sono tenuti a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, con l’Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Gli RLS sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l’esercizio della funzione ascritta.
Gli RLS sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.
L’esercizio delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al sevizio di prevenzione e protezione.
Non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei componenti RLS per l’esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

7) Formazione specifica
L’Azienda provvede, con oneri a proprio carico, tramite il servizio di Formazione e Prevenzione e Protezione per la Sicurezza interna, a fornire alla RLS il percorso formativo specifico previsto dalla vigente disciplina per potere attendere alle mansioni di cui all’incarico in oggetto, ricomprendendo almeno gli aggiornamenti normativi; l’evoluzione dei rischi esistenti; l’insorgenza di nuovi rischi; dispositivi di protezione; metodologia di comunicazione, quale percorso costituente requisito essenziale per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle competenze della RLS.
La formazione di che trattasi si connota come attività di servizio e viene svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l’esercizio della attività propria della RLS.

8) Modalità di fruizione dei permessi
1. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub a)
• Attività programmate o programmabili.

Gli organismi istituzionali competenti (Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, ecc.) sono tenuti a fornire agli RLS, di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale; gli RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai responsabili delle Unità operative di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione della non presenza nelle funzioni di servizio.
• Attività non programmate o non programmabili.
Gli organismi istituzionali sono tenuti a fornire notizia delle attività di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma pari a 5 giorni. Tale notizia è comunicata agli RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale: gli RLS, anche in questo caso, devono, a loro volta, farsi carico di avvisare tempestivamente i responsabili delle Strutture di afferenza.
2. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub b)
• Attività programmate o programmabili

Gli RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro mensile da comunicare:
- alla Direzione Aziendale;
- alle Organizzazioni Sindacali;
- ai Responsabili delle Strutture di afferenza.
La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, al non frazionamento dell'attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.
• Attività non programmate o non programmabili.
Per le attività non ricomprese nel piano di lavoro, in quanto non programmabili, ciascun RLS dovrà fornire comunicazione:
- Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Al Responsabile della Struttura di afferenza, con un preavviso minimo di 48 ore.
Anche per queste attività gli RLS devono tener conto, ove e se possibile, delle esigenze di servizio, tendendo ad una non eccessiva frammentazione delle stesse.
Il piano delle attività di cui ai punti a) e b) è altresì comunicato, per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, al Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato.
È fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e non preventivabili in alcun modo.
I Responsabili delle Strutture di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, che verranno codificati con apposito codice di timbratura, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, nel caso da precisare.
Dell'avvenuto utilizzo delle ore per l'esercizio delle funzioni sub a) e sub b) ciascun RLS deve rendere apposita rendicontazione mensile, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità. Dette attestazioni devono essere consegnate al Responsabile della struttura di afferenza.
Il Responsabile della Struttura di afferenza, previa verifica ed autorizzazione delle registrazioni
nonché delle ore relative ai permessi fruiti riconducibili al Monte Ore (funzioni sub b), trasmette mensilmente il resoconto delle ore utilizzate dai singoli RLS alla S.G. Gestione e Sviluppo personale dipendente e convenzionato il quale deve:
• effettuare un riscontro oggettivo dei permessi fruiti;
• verificare la compatibilità dei medesimi con il Monte Ore attribuito
La S.C. Gestione e Sviluppo personale dipendente e convenzionato provvede ad inviare trimestralmente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il resoconto del monte di permessi fruiti da tutti i componenti RLS per le funzioni sub b).
Tutte le attività esercitate dagli RLS devono essere registrate in entrata ed uscita con l’apposito codice dedicato, e qualora ciò non fosse possibile deve essere inserito a mezzo del sistema self-service dipendente.
Per le funzioni sub a), gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono effettuate le attività, inviano trimestralmente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione un resoconto nominativo degli RLS che hanno partecipato alle attività medesime, con l'indicazione delle ore dagli stessi impiegate.
Qualora le funzioni espletate producano orario aggiuntivo, le medesime vanno scalate dal debito orario settimanale e recuperate, previi accordi con il responsabile della Struttura di afferenza, compatibilmente con le necessità di servizio, possibilmente nel corso del mese di riferimento; in ogni caso non possono dare luogo a corresponsione economica.

9) Riunioni periodiche
L’Azienda indice almeno quattro volte all’anno, mediante il servizio di prevenzione e protezione interna, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente.
La RLS viene convocata con congruo anticipo almeno pari a dieci giorni per la partecipazione alle predette riunioni. La convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi. Possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa metodica, salvo casi di assoluta e provata urgenza.
La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell’interessato.
La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola (superiore a tre assenze consecutive ingiustificate) viene comunicata dal responsabile SSPP alla S.C. Affari Generali e Legali al fine di consentire la sostituzione del componente RLS inadempiente mediante scorrimento della graduatoria.

10) Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività del decreto che lo approva.
È fatto obbligo a ciascuno di osservare e di far osservare le norme ivi contenute. È disposta la trasmissione a tutti i dipendenti aziendali a mezzo posta elettronica aziendale nonché la pubblicazione in modalità permanente sul Sito Intranet aziendale.

11) Norma finale
Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle nonne previste dal CCNQ del 10/07/1996 e dal DLgs.vo 81/2008.
La RLS non può subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività.
Il sistema valutativo, l’accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.
Il presente Regolamento formerà oggetto di revisione all’atto dell’adozione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008 per le parti in conflitto e/o da integrare.