Tipologia: Protocollo d’Intesa RLS
Data firma: 20 febbraio 2018
Parti: Parte Pubblica e Parte Sindacale
Comparti: Istruzione pubblica, Università di Torino
Fonte: unito.it

Sommario:

 

Premesso
Capo I - Norme generali
Art. 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 2 - Esercizio del mandato
Art. 3 - Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 4 - Formazione
Art. 5 - Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni
Capo II - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici
Art. 6 - Elezioni dei/delle RLS
Art. 7 - Elettorato attivo
Art. 8 - Elettorato passivo
Art. 9 - Indizione delle elezioni

 

Art. 10 - Presentazione delle candidature
Art. 11 - Commissione elettorale
Art. 12 - Formazione delle liste uniche per ciascun Collegio
Art. 13 - Modalità di voto e verbalizzazione
Art. 14 - Risultati del voto
Art. 15 - Pubblicazione dei risultati, ricorsi e proclamazione degli eletti 6
Art. 16 - Incandidabilità ed ineleggibilità
Art. 17 - Rinuncia o cessazione
Capo III - Personale Docente e Ricercatore
Art. 18
Capo IV - Norme conclusive
Art. 19 - Entrata in vigore
Art. 20 - Norme transitorie e finali


Protocollo d’Intesa relativo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008

Il giorno 20 febbraio 2018 presso la Sala Allara, in via Verdi, 8, si sono incontrate La Delegazione di Parte Pubblica e La Delegazione di Parte Sindacale

Premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda le Università, fa salve le disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2 D.Lgs. 626/1994, fino all'emanazione di successivi decreti ministeriali;
Premesso che l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 prevede l'elezione o designazione dei/delle RLS nei luoghi di lavoro e che il comma 7, lettera c) del suddetto articolo stabilisce che il numero minimo dei/delle RLS è di n. 6 nelle aziende o unità produttive con più di 1000 unità di personale e che il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dalla contrattazione collettiva;
Premesso che l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede che le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, inerente alle attribuzioni dei/delle RLS, sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale;
Premesso che l'art. 52 del CCNL 16/10/2008 demanda alla normativa di riferimento in materia l’individuazione e la disciplina della figura, delle funzioni, delle attribuzioni, delle prerogative dei/delle RLS nei luoghi di lavoro (artt. 47 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008);
Visto il CCNQ del 10/7/1996;
Visto il D.M. n. 363/1998;
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 13 febbraio 2018, ha provveduto a deliberare il Capo III - Personale Docente e Ricercatore del Regolamento Rappresentanti per la Sicurezza che contiene le modalità di individuazione dei/delle RLS del personale docente e ricercatore, nonché le incompatibilità con il ruolo;
Considerato che i/le RLS svolgono una funzione specifica e distinta rispetto a quella del/della delegato/a sindacale della RSU;
Concordano
1. di sottoscrivere il seguente Protocollo d’Intesa in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo (RLS):

Capo I - Norme generali
Art. 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. I/le Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati come RLS) esercitano le competenze loro attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Il numero di RLS nell’Università degli Studi di Torino è complessivamente pari a n. 16, di cui n. 8 in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo (n. 1 per ciascun Polo e n. 1 per l’Amministrazione Centrale).
3. Il mandato di RLS ha durata triennale.

Art. 2 - Esercizio del mandato
1. I/le RLS, nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
2. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle RLS è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il/la RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
c) è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
1) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 3 - Accesso ai luoghi di lavoro
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
2. Il/la RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
3. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

Art. 4 - Formazione
1. I/le RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11.
2. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell’Università degli Studi di Torino e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, ai/alle RLS non meno di 8 ore di aggiornamento annue, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, comma 11. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.
3. La formazione dei/delle RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati. Per quanto riguarda i docenti e ricercatori, il carico didattico ad essi assegnato potrà essere ridotto in misura corrispondente.

Art. 5 - Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni
1. Il/la RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.
2. I/le RLS dipendenti dell’Università degli Studi di Torino dispongono di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue, ulteriori rispetto agli eventuali permessi già previsti perle rappresentanze sindacali.
3. Ai/alle RLS non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'art. 50, D.Lgs. 81/2008, ovvero nei casi in cui:
b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
1) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 (“Riunione periodica”).

Capo II - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici
Art. 6 - Elezioni dei/delle RLS

I/le n. 8 RLS del personale tecnico-amministrativo sono eletti/e contestualmente alla RSU.

Art. 7 - Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo e dei Collaboratori Esperti Linguistici (di seguito “CEL”) è costituito da tutto il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in servizio presso l’Università degli Studi di Torino alla data delle votazioni.
2. Il personale di cui al precedente comma è suddiviso in 8 collegi corrispondenti a ciascuno dei n. 7 Poli, oltre all’Amministrazione Centrale, rispettivamente composti dal personale che svolge la propria attività lavorativa presso:
1. Polo Agraria e Medicina Veterinaria
2. Polo CLE
3. Polo Economia e Management
4. Polo Medicina Torino
5. Polo Medicina Orbassano e Candiolo
6. Polo Scienze della Natura
7. Polo Scienze Umanistiche
8. Amministrazione Centrale
3. Sono incluse nell’elettorato attivo le unità di personale provenienti da altre amministrazioni che prestano servizio presso l’Ateneo in posizione di comando e fuori ruolo.

Art. 8 - Elettorato passivo
L’elettorato passivo alla carica di RLS è costituito, per ciascun Collegio, dal personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e dai CEL, a tempo indeterminato, che svolge la propria attività lavorativa all’interno dello stesso. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.

Art. 9 - Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette con decreto rettorale, di norma nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato precedente e comunque contestualmente all’indizione delle elezioni della RSU, e la relativa comunicazione viene diffusa a tutto l’elettorato attivo interessato tramite mailing list e mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Torino, nelle pagine dedicate.

Art. 10 - Presentazione delle candidature
1. Le candidature possono essere presentate in forma scritta da ciascun/a dipendente secondo le modalità operative che verranno indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Ogni candidato/a può presentarsi esclusivamente nel Collegio corrispondente alla propria sede di lavoro.

Art. 11 - Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale per l’elezione dei/delle RLS è la medesima designata per le elezioni della RSU e svolge i seguenti compiti:
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori, diviso per Collegio;
- ricevimento delle candidature;
- verifica delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai/alle lavoratori/lavoratrici,
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli/delle eletti/e.
2. Delle attività della Commissione elettorale è redatto apposito verbale.

Art. 12 - Formazione delle liste uniche per ciascun Collegio
1. La Commissione elettorale di cui all’art. precedente, all’esito della verifica delle candidature presentate e della decisione circa l’ammissibilità delle stesse, predispone un’unica lista per ciascun Collegio.
2. Le 8 liste formate come sopra descritto dovranno essere comunicate, a cura della Commissione elettorale, tramite mailing list a tutto l’elettorato attivo interessato e dovranno essere altresì pubblicate sulla pagina web dedicata dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 13 - Modalità di voto e verbalizzazione
1. Le elezioni si possono svolgere sia con modalità cartacee sia con modalità telematiche idonee a garantire la segretezza del voto.
2. La modalità prescelta è individuata dalla Commissione elettorale di cui all’art. 11.
3. L'elettore/elettrice vota esclusivamente i/le candidati/e del proprio collegio potendo esprimere una sola preferenza.
4. Delle operazioni elettorali viene redatto verbale in cui siano sinteticamente descritte le operazioni stesse e siano riportati i risultati dello scrutinio.
5. Al termine della tornata elettorale i verbali di cui sopra e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione elettorale.

Art. 14 - Risultati del voto
1. Ogni Collegio esprime 1 eletto/a votato esclusivamente fra i/le candidati/e presentatisi in ciascun Collegio.
2. Risulteranno eletti/e i/le candidati/e che otterranno il maggior numero di voti di preferenza. Non è previsto alcun quorum di partecipazione.
3. In caso di parità di voti fra due o più candidati/e, risulta eletto/a in ciascun Collegio, colui/colei che ha la minor età.

Art. 15 - Pubblicazione dei risultati, ricorsi e proclamazione degli eletti 6
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono pubblicati sulla pagina web dedicata dell’Ateneo entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro tre giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 16 - Incandidabilità ed ineleggibilità
1. Costituiscono causa di incandidabilità:
• l’essere componente della Commissione elettorale;
• la previsione di cessazione dal servizio/incarico, per qualsivoglia motivo, nel corso del triennio interessato.
2. Costituiscono cause di ineleggibilità:
• l’essere Responsabile o addetto/a al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
• l’essere Medico competente;
• l’essere Esperto/a qualificato/a e/o tecnico per la radioprotezione;
• l’essere Responsabile e/o addetto al Sevizio Veterinario Centralizzato.

Art. 17 - Rinuncia o cessazione
1. Nel caso in cui, durante il triennio, il/la RLS rinunci o cessi per qualsiasi motivo dall’incarico, verrà sostituito dal primo dell’elenco dei/delle non eletti/e. In caso di esaurimento di tale elenco si procederà ad elezioni suppletive.
2. Il/la RLS che subentra in corso di mandato rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.

Capo III - Personale Docente e Ricercatore
Art. 18

Omissis

Capo IV - Norme conclusive
Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Al momento della proclamazione degli/delle eletti/e, di cui all’art. 15, e della nomina di cui all’art. 18, decadono i/le RLS in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 20 - Norme transitorie e finali
1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sugli aspetti applicativi riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento riguardo alle operazioni di voto, di scrutinio e ai ricorsi elettorali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei regolamenti elettorali di Ateneo e nella normativa nazionale in materia.
2. che il presente Protocollo d’Intesa è immediatamente esecutivo e si applicherà sin dalle elezioni dei/delle RLS che avverranno contestualmente alle elezioni RSU che si terranno nei giorni 17-18-19 aprile 2018.

Per la Parte Pubblica
Il Presidente
La Direttrice Generale
Per la Parte Sindacale
La RSU
Le Organizzazioni sindacali territoriali
Fsur - Cisl Università
Csa di Cisal Università
Confsal Fed. Snals Università Cisapuni
Flc-Cgil
Federazione Uil Scuola Rua
Usb/Pi