COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IV Reparto - Direzione dì Sanità
 

Roma, 26 gennaio 2015, prot. n. 21148
 

Testo organizzativo dell'attività di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
 

SOMMARIO

CAPITOLO 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. La Costituzione della Repubblica Italiana
2. D.Lgs n. 81/2008
3. D.P.R. n. 90/2010
4. D.P.R. n. 40/2012
5. Decreti ministeriali
CAPITOLO 2 IL SISTEMA DI PREVENZIONE E VIGILANZA DEL CORPO
CAPITOLO 3 LE FIGURE PROFESSIONALI
1. Il Datore di lavoro
2. Il Dirigente
2.1 Individuazione
2.2 Compiti
3. Il Preposto
3.1 Individuazione
3.2 Compiti
4. Il lavoratore
CAPITOLO 4 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Introduzione

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.).
CAPITOLO 5 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
CAPITOLO 6 IL MEDICO COMPETENTE
CAPITOLO 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Indirizzi Generali

2. Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
2.1 Rischio Stress lavoro correlato
3. Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI)
CAPITOLO 8 GESTIONE DELLE EMERGENZE
1. Introduzione

2. Rischio incendio
CAPITOLO 9 LA RIUNIONE PERIODICA
CAPITOLO 10 FORMAZIONE
CAPITOLO 11 ABROGAZIONI
GLOSSARIO
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3


 

Capitolo 1 Quadro normativo di riferimento

Data la complessità della materia in argomento appare opportuno effettuare una panoramica del quadro normativo attualmente in vigore.

1. La Costituzione della Repubblica Italiana.
Nella Costituzione sono individuabili i principi fondamentali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, la tutela della salute è proiettata in una più ampia prospettiva “sociale” tale da ricomprendere l’ambiente lavorativo1 nel concetto di ambiente salubre2, del quale ogni individuo ha diritto. In base a tale principio il D.Lgs. n. 81/2008 estende tale tutela «a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati...»3.
La tutela della salute e della sicurezza dei lavori, pertanto, rappresenta un elemento necessario ed imprescindibile di ogni organizzazione e attività produttiva.

2. D.Lgs. n. 81/2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Il D.Lgs. n. 81/2008, in linea con quanto già previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, è il testo normativo di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In generale, il testo unico:
- si occupa - Capo III del Titolo I - delle specifiche misure di tutela ed obblighi riguardanti i diversi soggetti individuati nel decreto (valutazione di tutti i rischi, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, modalità di individuazione dei rischi, compiti del servizio di prevenzione e protezione, ecc.);
- disciplina - Titoli II, III, IV e V - i luoghi di lavoro, l’uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e i cantieri temporanei o mobili, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- contempla - dal Titolo VI al Titolo XI - i rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici ed atmosfere esplosive).
- prevede - Titolo XII - disposizioni in materia penale e di procedura penale.

3. D.P.R. n. 90/2010, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”
Alla luce delle peculiarità e delle esigenze delle Forze Armate e Forze di Polizia, è stato necessario introdurre disposizioni speciali anche di natura derogatoria attraverso il D.P.R. n. 90/2010 ed in particolare, al Libro primo, Titolo IV (Sanità militare), Capo I (Sicurezza sui luoghi di lavoro).

4. D.P.R. n. 40/2012, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”
Specificatamente per la Guardia di Finanza è intervenuto il D.P.R. 40/2012 che, modificando l’art. 1116 del citato Regolamento Militare, ha delineato un quadro normativo in virtù del quale, per il Corpo:
- continuano a trovare applicazione le previsioni di cui ai decreti del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325 e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2002;
- si osservano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente sub 3.
Laddove non specificatamente disciplinato dai predetti decreti, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

5. Decreti ministeriali.
I Decreti del Ministro delle Finanze di particolare interesse sono:
- n. 325 del 13 agosto 1998 (Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro), che, fornendo disposizioni specifiche per la Guardia di Finanza in tema prevenzionistico, prevede, in relazione alle attività svolte dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo all’Amministrazione stessa, un rinvio all’attuale normativa prevenzionistica, pur tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo;
- 14 febbraio 2002, recante “Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, prevede la possibilità per il Corpo di provvedere con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare controlli, verifiche, collaudi, accertamenti ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche di personale civile in possesso di determinati requisiti.

 

Capitolo 2 Il sistema di prevenzione e vigilanza del corpo

Tenendo conto delle esigenze operative e delle peculiarità organizzative che caratterizzano le Forze Armate e di Polizia, è stata prevista4, all’interno delle proprie strutture ordinative, la costituzione di distinte unità organizzative cui siano demandate le attività di prevenzione e di vigilanza.
Tali servizi si distinguono, in sostanza, per avere funzioni di coordinamento e prevenzione, i primi, e di vigilanza e repressione, i secondi.
In particolare, il Servizio di Prevenzione e Protezione emana direttive e gestisce attività, potendo attivare direttamente le articolazioni dello Stato Maggiore ritenute competenti, con la finalità di:
(1) consentire l’applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
(2) considerare e valutare tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità, della specificità e dei settori e ambiti di servizio;
(3) perseguire la promozione, qualificazione ed aggiornamento del personale;
(4) definire eventuali procedure standardizzate ed elaborare, ove necessario, opportuna modulistica;
(5) consulenza diretta, avvalendosi anche del supporto di organismi specializzati esterni al Corpo.
Il Servizio di Vigilanza verifica la corretta applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto sopra, i compiti in rassegna, nell’ambito ordinativo del Corpo, sono stati demandati a due distinte articolazioni dello Stato Maggiore del Comando Generale, e più precisamente:
Sezione Sicurezza sul Lavoro della Direzione di Sanità per le attività di prevenzione; Servizio di Vigilanza, cui sono attribuite competenze, in via esclusiva, in materia di vigilanza.

 

Capitolo 3 Le figure professionali

1. Il Datore di lavoro
Il Datore di lavoro è il primo organizzatore dell’attività e responsabile delle condizioni lavorative, rappresentando la fondamentale figura di garanzia per la corretta osservanza della legislazione vigente.
A tali fini ha l’onere di adottare tutte le misure organizzative necessarie per assicurare condizioni salutari e di sicurezza iniziando, in primo luogo, da una corretta valutazione dei rischi cui deve seguire l’adozione delle conseguenti misure prevenzionali.
In particolare, il Datore di lavoro:
- effettua la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- redige il Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.);
- istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, designando personalmente il Responsabile (R.S.P.P.);
- nomina il Medico Competente;
- designa i soggetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell’emergenza, del primo soccorso e dell’evacuazione rapida dell’edificio.
Nel Corpo la funzione di Datore di lavoro è stata attribuita5 ai Comandanti Responsabili della politica di Impiego delle Risorse6, in quanto “titolari della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate’’.
Il Datore di lavoro è soggetto ad obblighi che possono essere distinti fra non delegabili7 e delegabili8
Tra quelli non delegabili:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza9 e la redazione del Documento Valutazione Rischi (D.V.R.);
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione10 quale soggetto avente compiti fiduciari di collaborazione in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Tra quelli delegabili, attraverso l’istituto della delega di funzioni11, vi sono, tra gli altri:
- la designazione di militari addetti alla prevenzione e lotta antincendio;
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- l’informazione, la formazione e l’addestramento.
Sul Datore di lavoro delegante incombe l’obbligo di vigilare, con particolare attenzione, sulle attività delegate che devono essere scritte, chiare e specifiche. In tal senso, il Datore di lavoro si avvale della collaborazione dei Dirigenti.
Con particolare riguardo ai rischi connessi alle infrastrutture, nei casi di coesistenza di più Reparti/Comandi (anche non dipendenti dalla stessa linea gerarchica) nello stesso comprensorio, il Datore di lavoro provvederà, con espresso provvedimento, a delegare la funzione di coordinamento e supervisione di tutte le problematiche e rischi infrastrutturali al Dirigente che abbia l’incarico di Comandante alla sede. A tal proposito, lo stesso avvierà un rapporto di collaborazione con i vari Dirigenti alla sede, allo scopo di individuare e risolvere eventuali problemi legati alla gestione dell’immobile.

2. Il Dirigente.
Il Dirigente è “il lavoratore militare [....] che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione [....] e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa12

2.1 Individuazione
Il Dirigente non deve essere individuato in ragione del grado rivestito, bensì valutando la corrispondenza fra il dettato normativo premesso e le funzioni svolte nell’incarico attribuito.

2.2 Compiti
Oltre a porre in essere le determinazioni del Datore di lavoro in ordine alle misure di prevenzione e protezione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (custodito presso ciascun Reparto interessato dalla valutazione stessa), il Dirigente ha l’obbligo di adempiere a molteplici compiti13, tra i quali si evidenzia:
- l’attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza, così come previste dalla legislazione antinfortunistica e contenute nel D.V.R.;
- l’assegnazione dei lavoratori alle mansioni adeguate per le loro capacità professionali (in collaborazione, oltre che con il Medico Competente, con il Dirigente del Servizio Sanitario);
- l’istruzione, l’informazione, la formazione e, qualora previsto da disposizioni di legge o conseguenzialmente alla valutazione dei rischi, l’addestramento dei lavoratori;
- l’adozione di un sistema di controllo e vigilanza, demandato ai Preposti, teso al controllo sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;
- l’effettuazione, in prima persona, di periodiche attività di informazione e verifica di cui dovrà essere data comunicazione formale al Datore di lavoro.
Come in precedenza evidenziato, il Dirigente può essere destinatario anche di deleghe specifiche da parte del Datore di lavoro.
Appare opportuno precisare che i Dirigenti, per le attività di cui sopra e per quelle comunque connesse con le responsabilità in materia di Sicurezza sui Luoghi di lavoro, comunicheranno con il Datore di lavoro.
A tal fine, i Dirigenti, ad ogni livello, interesseranno il Datore di lavoro avendo cura di premettere nell’oggetto della trattazione la seguente dicitura: “Comunicazione del Dirigente al Datore di lavoro in materia di Sicurezza sui Luoghi di lavoro”.
Tale nota verrà inoltrata nel tramite gerarchico e trasmessa dai Comandi intermedi con la massima sollecitudine.
A latere, in qualità di Dirigenti oggettivamente dotati di crescenti livelli di autonomia, i vari Comandanti sovraordinati al Dirigente che ha originato la trattazione, potranno attivare parallele attività volte alla pronta risoluzione della problematica segnalata o comunque alla adozione di disposizioni volte alla tutela della salute dei lavoratori.

3. Il Preposto.
Il Preposto14, è “Il lavoratore militare [....] cui, [....], fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa."
Allo stesso, compete “un funzionale potere di iniziativa” consistente nella facoltà di impartire autonomamente ordini ed istruzioni e può essere identificato nel soggetto che, nell’organizzazione:
- è gerarchicamente subordinato al Dirigente o, in assenza di questi, direttamente al Datore di lavoro;
- ha, nei confronti degli altri lavoratori, funzioni di sorveglianza e controllo sull’attività lavorativa;
- assicura, lo svolgimento del lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza;
- è in possesso di una specifica preparazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro15.

3.1 Individuazione
Il Preposto deve essere individuato in funzione dell’incarico attribuito, e non in ragione del grado rivestito. Tale figura deve essere scelta dal Dirigente, o dal Datore di lavoro in loro assenza, tra il personale alle proprie dipendenze.

3.2 Compiti
Al Preposto viene dunque delegato il compito di garantire che i lavoratori alle proprie dipendenze osservino le disposizioni antinfortunistiche. Pertanto lo stesso dovrà:
- informare costantemente i lavoratori in merito alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro;
- verificare che le prescrizioni siano state effettivamente comprese dai militari e che vengano correttamente applicate durante l’attività lavorativa;
- dare periodica comunicazione formale al Dirigente circa le attività di informazione e verifica di cui sopra.
Il Preposto può non essere presente all’attività di servizio, essendo sufficiente che egli fornisca ai propri militari, in forma scritta, ordini certi e adeguati a garantire l’attuazione delle misure di prevenzione16 con particolare riguardo a mansioni specifiche quali ad esempio videoterminalista, addetto al minuto mantenimento ed altro.
Per quanto esposto al primo paragrafo del presente punto, si evidenzia come, in assenza di Preposto, i compiti sopra esposti nei confronti dei lavoratori alle proprie dipendenze, ricadano in capo al Dirigente.
Appare opportuno chiarire che gli obblighi riferiti alle figure sopra esposte, sono insite nelle funzioni svolte e pertanto attribuite ex lege17, anche in mancanza di “regolare investitura”.
La Sezione Sicurezza sul Lavoro della Direzione di Sanità ha elaborato uno schema riepilogativo quale utile strumento all’individuazione delle figure di Dirigente e Preposto (Allegato 1).

4. Il lavoratore.
Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di lavoro18.
Per la Guardia di Finanza il lavoratore è il militare, di ogni ordine e grado, appartenente al Corpo o personale civile ad esso equiparato.
Al lavoratore vengono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ma sullo stesso gravano anche precisi e ben definiti obblighi19 tra cui:
- prendersi cura della propria salute e adempiere agli obblighi volti alla sicurezza propria oltre che dei soggetti su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni. Quanto sopra in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;
- segnalare le situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza, anche in relazione alla mancanza dei necessari strumenti e dispositivi di protezione individuale;
- assicurare il corretto utilizzo e una diligente cura di quest’ultimi e delle attrezzature di lavoro;
- partecipare ai corsi di formazione;
- sottoporsi ai previsti protocolli e visite sanitarie;
- adottare, in caso di necessità, le misure di emergenza20.

 

CAPITOLO 4 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Introduzione.
Il Datore di lavoro organizza21 il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.). Tale Servizio è l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi aventi specifici compiti in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Il S.P.P. è composto da diverse figure che operano a stretto contatto con il Datore di lavoro e che, attraverso la loro capacità e professionalità22, prestano la propria consulenza in materia di “Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro” e in particolare:
- individuano i fattori di rischio;
- elaborano le misure preventive e di protezione volte alla sicurezza dei lavoratori, collaborando fra l’altro alla redazione del D.V.R.23;
- realizzano i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipano, per il tramite del Responsabile del S.P.P., alle consultazioni nonché alle riunioni periodiche annualmente convocate dal Datore di lavoro.
Nei comprensori della Guardia di Finanza in cui insistono più Reparti con diversi Datori di lavoro, alla luce delle vigenti disposizioni in materia24, si ritiene opportuno prevedere che venga istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione. Tutte le attività di competenza di tale servizio saranno coordinate dal Datore di lavoro più alto in grado, ove non diversamente disposto.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.).
Il R.S.P.P. è il soggetto in possesso di specifiche capacità e requisiti25 a cui spetta il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il R.S.P.P. è designato esclusivamente dal Datore di lavoro e pertanto, limitatamente comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare perla propria area e di uno di essi anche perle aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo Datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l’ambito comunale” alle attività connesse all’incarico, dipende direttamente da quest’ultimo e ricopre un ruolo di consulente di fiducia.
Appare opportuno che il R.S.P.P. sia nominato tra gli appartenenti al Corpo alle dipendenze del Datore di lavoro26, in possesso di specifici titoli di studio, abilitativi ovvero di comprovate capacità professionali nello specifico settore. In ragione di specifiche e motivate esigenze, per quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 14 febbraio 2002, si potrà provvedere alla nomina di un professionista esterno per il periodo strettamente necessario alla formazione ed alla effettuazione di un congruo periodo di affiancamento da parte del militare del Corpo individuato.
Per tutte le attività di competenza del S.P.P., il Responsabile si avvale degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, che devono essere individuati tra i militari del Corpo alle dipendenze del Datore di lavoro, appartenenti al ruolo Ispettori e Sovrintendenti. Per i Comandi con sedi in più province, come i Comandi Regionali, deve essere previsto un A.S.P.P. per ogni provincia.
Il Responsabile del S.P.P. e l’Addetto al S.P.P. devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative27. Inoltre il Datore di lavoro deve mettere a disposizione delle predette figure mezzi e tempo sufficienti allo svolgimento dei compiti assegnati.
Infine appare opportuno specificare che le predette figure, ove militari del Corpo, devono:
- essere in servizio permanente effettivo;
- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, né trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall’impiego o di aspettativa;
- non aver riportato sanzioni disciplinari di corpo più gravi del “rimprovero” negli ultimi due anni;
- essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria;
- non ricoprire l’incarico di appartenente ad organo di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, né quello di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Gli A.S.P.P. collaboreranno con i Dirigenti e i Preposti fornendo una consulenza specifica in tema di prevenzione e protezione sui rischi specifici dei luoghi di lavoro, garantendo al R.S.P.P. un continuo aggiornamento in merito alle criticità presenti nei Reparti di competenza.

 

CAPITOLO 5 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro28.
Nell’ambito del Corpo il R.L.S. è designato dal Datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare29. I Rappresentanti per la sicurezza da nominare sono individuati:
a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza;
b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal Datore di lavoro competente per l'infrastruttura. Il numero degli R.L.S. da nominare varia in base alla forza organica del Reparto30.
Al R.L.S.31 è riconosciuto il diritto all’informazione (sui rischi derivanti dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro, nonché dall’uso di sostanze e preparati pericolosi, conoscere eventuali prescrizioni del Servizio di Vigilanza), alla formazione (partecipando ad appositi corsi), alla partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza, alla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’organizzazione, programmazione e attuazione delle attività prevenzionali all’interno dell’unità in cui opera, alla formulazione di osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e al controllo (libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni, essere autorizzato, per i soli fini di sicurezza nei luoghi di lavoro, a rivolgersi alle autorità competenti per promuovere attività, evidenziare orientamenti e avanzare proposte).
Il riconoscimento dei diritti di cui sopra è finalizzato a:
- consentire al R.L.S. di provvedere alla elaborazione puntuale dei programmi e delle proposte per assicurare maggiore efficacia ed efficienza delle misure di prevenzione già in essere;
- informare i lavoratori sullo stato e sul livello di sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.

 

CAPITOLO 6 IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente è un professionista che, in possesso di uno dei titoli elencati dal D.Lgs. 81/200832, collabora con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ai fini della valutazione dei rischi e con il compito specifico di predisporre ed effettuare, conseguentemente, le attività di sorveglianza sanitaria. Più in generale, al Medico Competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisca semplicemente nell’atto della visita medica ma che si estenda, in termini propositivi, sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. In tal senso la professionalità di tale sanitario deve basarsi su:
- specifiche conoscenze ed esperienze professionali dei danni e dei rischi correlati nei luoghi di lavoro;
- adeguate conoscenze dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali;
- capacità informativa e formativa;
- adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica mentale ed ergonomia;
- adeguate conoscenze delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Per il Corpo, disposizioni di dettaglio in materia sono contenute nell’art. 64, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 69/2001, secondo cui gli Ufficiali medici della Guardia di Finanza svolgono attività di medico nel settore del lavoro e, dopo quattro anni di tale attribuzione, possono svolgere anche quella di Medico Competente. Successivamente è intervenuto l’art. 257 del D.P.R. n. 90/2010 che dispone: «nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’articolo 253. le funzioni di Medico Competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli Ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008»33.
Pertanto, nei Reparti in cui sia presente un Ufficiale medico del Corpo con l’incarico di Capo Servizio Sanitario, si dovrà provvedere alla verifica del possesso dei requisiti, giuridici e professionali di cui sopra, al fine di procedere, ove possibile, alla nomina quale Medico Competente. In tal senso provvederà, d’ufficio o su attivazione del Datore di lavoro, la Direzione di Sanità del Comando Generale che, nei casi di cui all’art. 38 comma 1, lettera d-bis D.Lgs. 81/2008, procederà secondo le disposizioni contenute nel citato art. 257 del d.P.R. 90/2010. La conferma del possesso dei requisiti ovvero, nell’ultimo caso, il provvedimento di attribuzione della qualifica di Medico Competente ex art. 38 comma 1, lettera d-bis D.Lgs. 81/2008, comunicati dalla Direzione di Sanità al Datore di lavoro, consentiranno a quest’ultimo di nominare Medico Competente il dipendente Ufficiale medico.
Nell’ipotesi in cui il Datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze un Ufficiale medico o quando questi non sia in possesso dei titoli professionali richiesti, potrà essere nominato, sentito il parere della Direzione di Sanità del Comando Generale, un Ufficiale medico in servizio presso altro Comando dislocato nella medesima località o zona limitrofa. In ultima analisi si potrà ricorrere alle prestazioni di un Medico Competente esterno all’Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
Nei casi di comprensori del Corpo in cui insistono più Reparti con diversi Datori di lavoro, si provvederà, comunque, alla nomina di un unico Medico Competente.
Tra i compiti del Medico Competente, dettagliatamente e analiticamente indicati nell’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, vi sono quelli di:
- collaborare con il Datore di lavoro e il R.S.P.P. nell’individuazione e valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo, provvedendo ad acquisire i necessari elementi informativi mediante l’effettuazione di specifici sopralluoghi presso ciascun Reparto;
- esporre, in sede di riunione periodica, le proprie considerazioni e conclusioni su quanto constatato presso i luoghi di lavoro;
- programmare le attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, da effettuarsi con visita medica avendo cura di eseguire direttamente gli accertamenti diagnostici ovvero avvalendosi di medici specialistici, redigendo il protocollo sanitario per ogni tipologia di impiego individuata ed in base ai rischi valutati esistenti nel D.V.R.;
- organizzare il primo soccorso34;
- scegliere i Dispositivi di Protezione Individuale.
Per quanto attiene la tenuta della documentazione sanitaria ed i flussi informativi, si evidenzia che, derogando alle previsioni del citato art. 25, comma 1, lett. c) e l) del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto che svolge le funzioni di Medico Competente in ambito militare:
- «custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal Datore di lavoro, con l’adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti» (art. 257, comma 6, lett. a) del d.P.R. n. 90/2010). Al fine di garantire un corretto trattamento dei dati si rimanda al contenuto delle circolari nn. 3300 e 376209, datate rispettivamente 5 gennaio 2006 e 14 dicembre 2010, dell’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico;
- «se l’organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d’intesa con il Datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi» (art. 257, comma 6, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010).
Inoltre, il Medico Competente, ai sensi dell'alt 258, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, trasmette:
- al Servizio di Vigilanza ed al Servizio Centrale di Prevenzione, i dati o le informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 40, del D.Lgs. n. 81/2008;
- al Servizio Centrale di Prevenzione, tutte le tipologie di dati di cui il citato D.Lgs. n. 81/2008 prevede la trasmissione a favore dell'Istituto Superiore di Prevenzione di Sicurezza e Sicurezza sul Lavoro, anche all'Indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

CAPITOLO 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Indirizzi Generali
Ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro della Guardia di Finanza, fermo restando gli obblighi non delegabili del Datore di lavoro35, si ritiene necessario ribadire quanto segue:
1) il criterio generale da perseguire deve essere rivolto alla eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
2) in caso di costituzione di un nuovo Reparto, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo D.V.R. entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio della propria attività;
3) la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche anche dell’organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

2. Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), è uno degli obblighi imposti al Datore di lavoro, sia con il vecchio D.Lgs. 626/1994, sia con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), che deve essere presente in Reparto, ivi comprese le unità navali, con le modalità individuate dal Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione, è elaborato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 29, comma 1 e 2, dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS). Come detto l’attività propedeutica alla redazione del D.V.R. è l’individuazione di tutti i fattori di rischio nei luoghi di lavoro (Stress-Lavoro correlato, Rumore, Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi, Biologico, ecc.).
Successivamente si procederà a valutare la loro entità e a descrivere i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli della Sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa36, ed è custodito dal Datore di lavoro.
Ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, si ritiene necessario ribadire che il D.V.R. deve riportare quanto segue:
1) una valutazione, effettuata dal Datore di lavoro, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);
2) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (art. 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 81/2008);
3) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (riepilogati nell’Allegato n. 2), a seguito della valutazione (art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008);
4) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28 comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2008);
5) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione dell’Ente che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (art. 28, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2008);
6) l’indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del M.C. che hanno partecipato alla valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 81/2008);
7) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (art. 28, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 81/2008).
La scelta dei criteri di redazione del D.V.R. è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi dell’Ente e di prevenzione (art. 28 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 81/2008).
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve includere, in allegato, anche:
1) il Protocollo Sanitario, redatto dal Medico Competente, relativo alle mansioni dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria con i rispettivi accertamenti da effettuare;
2) l’elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria con i rispettivi rischi cui il dipendente è risultato esposto per la mansione svolta;
3) gli atti di nomina/designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente;
4) gli atti di designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso;
5) gli attestati di formazione delle varie figure ed in particolare del personale che svolge incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, addetti alle squadre di emergenza, antincendio e primo soccorso;
6) gli atti di delega conferiti dal Datore di lavoro;
7) le copie dei verbali delle Riunioni periodiche effettuate annualmente con allegata la relazione sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria redatta dal Medico Competente;
8) le copie dei verbali di sopralluogo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
9) le planimetrie delle infrastrutture presenti sull’Ente;
10) le richieste/autorizzazione di deroga per i locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
11) le richieste/autorizzazione di deroga per l’utilizzo dei locali con requisiti di altezza difformi da quelli indicati all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008;
12) il piano della gestione dell’Emergenza ed Evacuazione;
13) elenco delle Procedure di Sicurezza;
14) elenco dei macchinari ed attrezzature;
15) elenco delle attrezzature soggette alla verifica obbligatoria di Legge;
16) elenco degli Impianti soggetti alla verifica obbligatoria di Legge;
17) DUVRI nel caso di presenza di rischi da interferenze;
18) raccolta delle Schede delle sostanze chimiche pericolose utilizzate nei luoghi di lavoro dell’Ente;
19) elenco dei DPI con relativa certificazione di omologazione;
20) raccolta delle ricevute di consegna dei DPI;
21) elenco delle conferenze di informazione effettuate presso l’Ente con relativa data, oggetto e partecipanti.
Il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione provvederà ad indicare, di volta in volta, le linee guida da seguire per la valutazione dei rischi che sono, ad ogni buon conto, sintetizzati nell’Allegato n. 3.

2.1 Rischio Stress lavoro correlato
Nell’ambito della Guardia di Finanza, come previsto dall’art. 255, comma 3 del D.P.R. n. 90/2010, le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di questi ultimi sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro.
Pertanto la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, deve essere effettuata dal Datore di lavoro con cadenza non superiore ai 24 mesi e comunque ogni qualvolta ne sia segnalata la necessità dalle varie figure che collaborano con il Datore di lavoro fra cui, ad esempio, il Capo Servizio Sanitario, il Medico Competente, militari della Rappresentanza Militare o, ove presente, dall’Ufficiale Psicologo.
Le figure professionali di cui sopra, qualora riscontrino il sospetto/presenza di una patologia Stress lavoro correlato, dovranno segnalare al Datore di lavoro la necessità di procedere alla valutazione del Rischio in tema. Il Datore di lavoro, ricevuta la segnalazione, notizierà prontamente la Direzione di Sanità del Comando Generale.
Infine si rammenta che la valutazione in parola e la relativa trasmissione delle risultanze emerse devono avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

3. Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI)
Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI)37, è un documento, unico e condiviso, la cui funzione è quella di indicare le misure che si intendono adottare per eliminare del tutto o quantomeno limitare, le fonti di rischio interferenze, tenendo conto in particolare di quelle che possono giungere dall’esterno (i cosiddetti rischi interferenti). Si può considerare fonte di rischio interferenze l’incontro, durante il lavoro, di personale facente parte dell’impresa committente e personale facente parte del Reparto in cui si effettua il servizio, oppure tra i primi e lo staff di imprese terze che, anche operando nello stesso luogo di lavoro, sono soggette a diversi contratti d’appalto.
Tale documento è redatto dal Datore di lavoro committente, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, e inserito all’interno del contratto di appalto o di opera.
Per i Reparti il cui ente amministrativo competente all’avvio delle gare d’appalto dipende da un diverso Datore di lavoro (es. Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per gli Istituti di Istruzione), il Datore di lavoro committente redigerà il D.U.V.R.I. in collaborazione con il Datore di lavoro presso cui si svolgerà il servizio e il competente Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per il comparto Aereo, vista la peculiarità degli ambienti di lavoro, il D.U.V.R.I. “specifico” dovrà essere, comunque, redatto dal Datore di lavoro committente in collaborazione con il Centro di Aviazione che fornirà ogni necessario contributo in ragione delle particolari competenze ed esperienza nel settore.
Per quanto attiene agli interventi di natura infrastrutturale presso le caserme in uso al Corpo, occorre distinguere tra:
(1) lavori edili (allegato X del D.Lgs n. 81/2008) gestiti:
(a) dai competenti Provveditorati Interregionali alle OO.PP. (in tal caso, sarà onere dei richiamati Organi Tecnici provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs n. 81/2008, che, limitatamente al singolo cantiere interessato, in forza dell'art. 96, comma 2 del medesimo decreto, costituisce adempimento all’elaborazione del DUVRI, sempre che all’interno sia recepito il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dalla/e impresa/e esecutrice/i dei lavori) nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, c.d. “Manutentore Unico”, di cui all’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero sulla base di accordi programmatici formalizzati, anche con fondi a valere su capitoli di bilancio diversi da quelli del Corpo, da eseguire presso le caserme della Guardia di Finanza;
(b) dal Corpo in qualità di stazione appaltante, e finanziati con i capitoli ordinari di bilancio; spetta all’Ente Amministrativo committente, in questo contesto, redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto;”;
(2) lavori non edili; in virtù della disciplina di cui all’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs 81/2008, spetta al soggetto che affida direttamente il contratto, anche nei casi in cui il Datore di lavoro non coincida con il committente, redigere il DUVRI, il quale dovrà:
(a) recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard, similmente a quanto riportato sub (1)(b);
(b) prima dell’inizio dell’esecuzione, e a cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, dovrà essere integrato in riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto, nonché ai contenuti del Piano Operativo di Sicurezza della ditta appaltatrice;
(c) essere sottoscritto per accettazione dall’esecutore ed integrare gli atti contrattuali.
Ad ogni modo, nel caso di contratti misti con la presenza di più imprese di lavori edili e non, il DUVRI non può essere sostituito dal PSC ma occorre redigere entrambi i documenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, in quanto il committente (ovvero il soggetto titolare della gestione dell’appalto) è diverso dall’esecutore e quindi con il Datore di lavoro responsabile dell’opera.
È compito del Datore di lavoro committente valutare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice.
Gli elementi che, necessariamente, devono essere contenuti all’interno di questo importante documento per la sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:
- una accurata valutazione del Reparto che usufruisce del servizio e dell’impresa appaltatrice;
- analisi delle opere da realizzare e delle mansioni che si andranno a svolgere per portarle a compimento;
- analisi ed identificazione dei rischi che possono insorgere nel corso dello svolgimento del lavoro;
- verifica degli strumenti e delle attrezzature da lavoro, alla luce dei rischi riscontrati.
Esso è obbligatorio ed è espressamente richiesto in caso di contratti per forniture di beni o servizi, a prescindere dalla natura degli stessi.
Inoltre, in funzione della sua funzione di monitoraggio dei rischi, non va considerato come il frutto di un’analisi finita nel momento in cui viene redatto il testo ma, come uno strumento estremamente dinamico, capace di interpretare e descrivere la natura in divenire del processo di lavoro. Solo nel caso in cui l’appalto abbia come scopo la mera fornitura di materiale38 oppure la prestazione lavorativa sia di tipo intellettuale, senza che vi si riscontrino rischi così come riportato dall’Allegato XI D.Lgs. 81, esso può essere evitato.
Al fine di massimizzare gli effetti sul livello di sicurezza sul lavoro di questo documento, è espressamente richiesto che la forza lavoro sia attivamente inserita nel processo di scrittura del testo, in particolare attraverso la partecipazione del Servizio Prevenzione e Protezione.
Recentemente, il decreto-legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”) ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tra le più significative modifiche legislative - finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro, per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai Datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - si rammentano:
- l’introduzione della figura dell'Incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I. per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico;
- il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.
Il Datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
Appare opportuno specificare che in merito alla valutazione dei costi della sicurezza, che devono essere specificamente indicati a pena di nullità (art. 1418 del c.c.), è necessario quantificare i costi da interferenze. Devono essere pertanto individuate le misure idonee ad eliminare o ridurre i relativi rischi, stimando i costi di:
- apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del Datore di lavoro committente);
- mezzi e servizi di protezione collettiva (es.: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard, o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato39.

 

CAPITOLO 8 GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. Introduzione
Ai sensi dell’articolo 43, del D.Lgs. 81/2008, la gestione delle emergenze è prerogativa del Datore di lavoro, che adempiendo agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t):
- organizza i necessari rapporti/contatti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Ai fini delle designazioni dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, il Datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’Ente/Reparto e dei rischi specifici dell’Ente/Reparto o della unità produttiva. Tali rischi sono indicati nel D.V.R.. Per la selezione del personale da impiegare, il Datore di lavoro deve privilegiare quei militari che, in base ai turni di servizio, possano garantire un copertura dell’intero arco della giornata, come ad esempio i militari del Corpo di guardia, gli addetti alla vigilanza, ecc..
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. La figura diventa effettiva solo al momento della conclusione del percorso di formazione. L'elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica, che riporta i nominativi e il recapito telefonico interno di tutti gli addetti e responsabili della struttura. Essi si dovranno occupare delle primissime operazioni per la gestione dell'emergenza e della richiesta di aiuto ai servizi di soccorso, secondo le procedure loro impartite.
Il Datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

2. Rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è effettuata in aderenza all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 indica la “prevenzione incendi” come una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Pertanto, in tutti i luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/2008, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, individua, dal punto di vista “antincendio”, a carico del Datore di lavoro numerosi obblighi tra i quali:
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Fermo restando l’adeguata formazione che gli addetti alla “prevenzione incendi e lotta antincendio” devono avere, il Datore di lavoro deve garantire un livello minimo di informazione e di formazione anche ai soggetti non addetti al servizio.
In particolare, il Datore di lavoro dovrà redigere, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, il “Piano di Emergenza”. Nel caso in cui più Reparti hanno sede nel medesimo immobile, il “Piano di Emergenza” dovrà essere unico e redatto in collaborazione tra i vari Datori di lavoro. Il coordinamento delle attività, in quest’ultimo caso, spetta al Datore di lavoro più alto in grado.
Il predetto piano è un documento che deve essere allegato al D.V.R. e deve contenere gli elementi indicati all’Allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998 ed in particolare, oltre ad identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste, deve riportare:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Per quanto attiene all’obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi, si specifica che anche la Guardia di Finanza deve richiedere le visite e i controlli dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del predetto certificato. È obbligatorio richiedere il summenzionato documento in presenza delle attività di cui all’allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 concernente "Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Di contro, sono escluse le attività tutelate da segreto militare.

 

CAPITOLO 9 LA RIUNIONE PERIODICA

In base all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 il Datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale e a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.
A tale riunione partecipano:
a) il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
c) il Medico Competente, ove nominato;
d) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nel corso della riunione il Datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il Documento di Valutazione dei Rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Inoltre, nel corso della stessa, possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha, altresì, luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Tale documento dovrà contenere, in allegato, oltre ai dati previsti per legge:
- l’elenco delle attività compiute nel corso dell’anno, gli obiettivi raggiunti tra quelli pianificati e quelli non raggiunti indicandone le cause;
- gli eventi straordinari che hanno comportato delle modifiche all’organizzazione della sicurezza sul lavoro (es. trasferimenti di personale, nuovi incarichi, interventi strutturali, adozione di DPI, ecc.);
- relazione dettagliata delle attività di informazione tenute anche dal R.S.P.P. (es. rischio incendio) e dal Medico Competente (es. elementi di primo soccorso);
- relazione dettagliata dell’attività di formazione tenute a livello periferico e centralizzato riferiti al personale dipendente. Dovranno essere indicati il tipo di corso, numero di personale formato, la restante esigenza formativa;
- elenco delle attività di ispezione effettuate dal S.P.P. presso i Reparti dipendenti, l’indicazione delle criticità riscontrate e le soluzioni proposte per la loro risoluzione;
- organigramma della Sicurezza sul Lavoro, con l’indicazione delle nomine e dei corsi frequentati;
- comunicazione inviate dal Dirigente del Servizio Sanitario in merito alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato;
- pianificazione degli obiettivi da compiere per i 12 mesi successivi e le modalità con cui si prevede di raggiungerli.
Quanto sopra dovrà essere correlato dalle relative comunicazioni formali intercorse tra i soggetti interessati (es. verbale di ispezione del S.P.P., comunicazioni del D.S.S., ecc.).
La copia del solo verbale redatto deve essere inviato alla Sezione Sicurezza sul Lavoro della Direzione di Sanità - Comando Generale entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

CAPITOLO 10 FORMAZIONE

Appare opportuno chiarire il significato della parola “formazione”, che assume valore diverso a seconda che la si consideri nel contesto del D.Lgs 81/200840 o all’interno dell’Amministrazione. Difatti, i corsi previsti dalla Guardia di Finanza e disciplinati dall’Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto e dalla Direzione di Sanità - IV Reparto - del Comando Generale, sono intesi come corsi “Informativi ”41.
La locuzione “corsi di formazione”, infatti, prevista dal D.Lgs 81/2008, va interpretata in senso generale e non invece riferita alla casistica dei corsi prevista dalle disposizioni interne. Pertanto, laddove vengano rispettati i criteri imposti dalla disciplina in materia, a prescindere dalla denominazione che ciascuna Amministrazione attribuisce all’attività didattica (“di formazione, “informativa”, “di specializzazione”) si ritiene che tutte queste tipologie possano essere accomunate dalla più ampia dizione di “corsi di formazione” contemplati dalle norme.
Tutte le figure professionali previste dal decreto 81/2008 devono essere formate. La non formazione equivale alla nullità della nomina ed implica, conseguentemente, la possibilità di sanzioni nei confronti del Datore di lavoro42. Unica eccezione, in casi di estrema urgenza dettata da esigenze di servizio (es.: trasferimento o distacco di militari nominati, lunghi periodi di assenza giustificati ecc.), è la nomina con riserva di formazione, che necessariamente deve avvenire in tempi brevi.
La formazione è a cura del Datore di lavoro o del Dirigente43, che individuano ed inviano ai corsi i militari impiegati a vario titolo nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla squadra di emergenza.
In particolare44:
1. il Datore di lavoro, facoltativamente, svolge un corso di formazione della durata minima di 16 ore45;
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a frequentare un corso specifico, strutturato in tre moduli (A, B e C - macrosettore 8) della durata di 76 ore; i corsi sono tenuti da organismi deputati a tale scopo individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso ha validità quinquennale e necessita di aggiornamento obbligatorio di 40 ore46;
3. L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, così come il Responsabile, deve frequentare un corso specifico strutturato in due moduli (A e B - macrosettore 8) della durata di 52 ore. Il corso ha validità quinquennale e necessita di aggiornamento obbligatorio di 28 ore47;
4. I lavoratori ricevono una formazione generale di non meno di 4 ore ed una specifica di 8 ore. Ha validità quinquennale e necessita di un aggiornamento di 6 ore48;
5. I Dirigenti e i Preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono49:
a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c. valutazione dei rischi;
d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Hanno una durata rispettivamente di 16 ore per la figura del Dirigente e 20 ore per la figura del Preposto (comprende, infatti, quella prevista in precedenza per i lavoratori della durata complessiva di 12 ore, integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore) e necessitano entrambe di aggiornamento quinquennale di 6 ore50;
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e di sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali ed è previsto un aggiornamento annuale di 8 ore51.
Anche gli addetti alle squadre di emergenza devono ricevere una formazione specifica in relazione ai rischi presenti all’interno della struttura ove prestano servizio.
Nello specifico:
1. La formazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio è disciplinata dal D.M. 10 marzo 1998; lo stesso precisa che;
a. Il corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso ha una durata di 4 ore;
b. Il corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio ha una durata di 8 ore;
c. Il corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato ha una durata di 16 ore.
L’entità del rischio incendio cui è classificato un immobile ad uso dell’Amministrazione è desumibile dal D.V.R..

2. La formazione degli addetti al pronto soccorso è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003.
L’art. 3 del succitato decreto stabilisce: “Gli addetti al pronto soccorso [...] sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interne e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso”] inoltre “la formazione dei lavoratori è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
La durata del corso è stabilita in 12 ore e dovrà essere ripetuta con cadenza triennale.
Tutti i corsi effettuati, sia a livello centrale52 che periferico, ad eccezione del Corso di Primo Soccorso, devono essere somministrati da Enti autorizzati e devono essere certificati53.
La Sezione Sicurezza sul Lavoro della Direzione di Sanità - IV Reparto - ha creato una banca dati delle figure professionali attraverso la quale è possibile monitorare i nominativi e le posizioni, nonché la formazione, dei militari impiegati a vario titolo nella Sicurezza sul lavoro dei Reparti dislocati sul territorio. Tale banca dati può essere di grande ausilio ai Reparti in quanto offre uno specchio sempre aggiornato delle posizioni del personale facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle squadre addette alla gestione delle emergenze.
Le Sezioni Sicurezza sul Lavoro dei Comandi regionali o equiparati, pertanto, avranno cura di inserire all’interno dello schema in formato excel della banca dati, fornito dalla Direzione di Sanità - IV Reparto - e reperibile sul sito web della stessa, tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli Addetti alla gestione delle emergenze, solo dopo che gli stessi sono stati formati e nominati dal Datore di lavoro con apposita determina a firma dello stesso.
Lo schema, compilato in ogni sua parte dovrà essere invitato solo ed esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo mail dedicato della Direzione di Sanità Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., semestralmente, entro il 30/04 ed il 30/10 di ogni anno.
Ogni variazione avvenuta nell’arco del semestre non dovrà essere comunicata.
Al fine di uniformare i contenuti della banca dati, all’interno del sito web della Direzione di Sanità, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della stessa.

 

CAPITOLO 11 ABROGAZIONI

Sono abrogate le seguenti circolari:
- n. 148000 datata 26.04.2002 del IV Reparto - Ufficio Infrastrutture, “Testo coordinato sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
- n. 512 dell’8 gennaio 1997 dell’Ufficio Infrastrutture, recante [D.Lgs. 19.09.1994 n. 626, modificato dal D.Lgs. 19.03.1996 nr. 242, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Designazione del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione” di cui all'art. 4, punto 4, lett. a)];
- n. 268000 del 30 luglio 1996 dell’Ufficio Infrastrutture, recante “D.Lgs. 19.09.1994, nr. 626, modificato dal D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

 

GLOSSARIO

DEFINIZIONI: Art. 2 D.Lgs. 81/2008.
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 46854;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal Datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'Integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del medesimo D.Lgs. 81/2008, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23155, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
_____________

1 art. 32 della Costituzione.
2 art. 35, comma 1 della Costituzione
3 art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 81/2008.
4 artt. 252, 260 e ss. del d.P.R. n. 90/2010
5 art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 246 del d.P.R. n. 90/2010
6 Determinazione del Comandante Generale n. 370 del 2 gennaio 2013
7 art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008
8 art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008
9 art. 2, lettera q, D.Lgs. n. 81/2008
10 art. 32 D.Lgs. n. 81/2008
11 art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008
12 art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008 in combinato con l’art. 247, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 90/2010
13 art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008
14 art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 in combinato con I’ art. 247, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 90/2010
15 art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008
16 art. 253, comma 7, del d.P.R. n. 90/2010
17 Tale concetto è espresso dall’art. 299 D.Lgs. 81/2008 rubricato “Esercizio di fatto dei poteri direttivi"
18 art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
19 art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008
20 art. 277 D.Lgs. n. 81/2008
21 art. 31 del D.Lgs. 81/2008
22 art. 32 del D.Lgs. 81/2008
23 Unitamente al Datore di lavoro, al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
24 art. 249, comma 4 del D.P.R. n. 90/2010 e art. 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008: “nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo Datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l’ambito comunale”
25 art. 32 del D.Lgs. 81/2008
26 art. 249 del d.P.R. 90/2010
27 Confronta nota 22
28 art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008
29 art. 250, comma 3 del d.P.R. n. 90/2010
30 art. 2 comma 1 D.M. n. 325/1998
31 art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
32 art. 2, comma 1, lettera h), e art. 38, comma 1
33 l’art. 257 è applicabile al Corpo pervia della modifica apportata dal d.P.R. 40/2012 all'art. 1116 del medesimo d.P.R. 90/2010
34 Art. 3 del Decreto del Ministro della salute n. 388 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, In attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”
35 Art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008
36 Ai fini della prova, la data certa può essere fornita dalla sottoscrizione del D.V.R. da parte del Datore di lavoro, del Responsabile del S.P.P., del R.L.S. e del Medico Competente. Si richiama il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che, in data 5 dicembre 2000, ha indicato alcuni possibili chiarimenti idonei ad assegnare al documento una data certa.
37 art. 26 del D.Lgs. 81 del 2008
38 Per mera fornitura si intende: fornitura di materiale senza posa in opera, fornitura attrezzatura senza installazione, nolo di mezzi senza operatore.
39 Sinossi “Gli approvvigionamenti nella Guardia di Finanza” - anno 2009 dell’Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale
40 art. 2 comma 1 lettera aa) D.Lgs. 81/2008
41 circolare n. 123000/ed. 2005 - c.d. Spe.Qu.Ab
42 Art. 55 comma 5 lettera c) D.Lgs. 81/2008
43 art. 18 comma 1 lettera l) D.Lgs. 81/2008
44 art. 37 D.Lgs. 81/2008 in combinato con l’art. 251 del d.P.R. 90/2010
45 Accordo Stato-Regioni nr. 223 del 21/12/2011
46 Accordo Stato-Regioni nr. 2407 del 26/01/2006
47 Accordo Stato-Regioni nr. 2407 del 26/01/2006
48 Accordo Stato-Regioni nr. 221 del 21/12/2011
49 Art. 37, comma 7 D.Lgs 81/2008
50 Accordo Stato-Regioni nr. 221 del 21/12/2011
51 Art. 37 commi 10 e 11 D.Lgs. 81/2008
52 Anche i corsi organizzati dal Comando Generale ed erogati dalla Scuola di Polizia Tributaria (in qualsiasi modalità).
53 Art. 251 comma 5 D.P.R. 90/2010.
54 Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196
55 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.