Tipologia: CIA
Data firma: 30 marzo - 9 giugno 1992
Validità: 01.04.1992 - 30.06.1995
Parti: Brek Ristoranti e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil/RSA
Settori: Commercio-Turismo, Brek Ristoranti
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Diritto d'informazione
Contratti di formazione lavoro
Part - time
Orario di lavoro
Organizzazione del lavoro
Pari opportunità
Ferie
Permessi per malattie dei figli
Permessi per visite specialistiche

 

Libretto sanitario
Diritto allo studio
Ambiente di lavoro
Permessi sindacali
Assemblee
Anticipi sul TFR
Anticipazione indennità di infortunio
Malattia
Decorrenza e durata


Accordo integrativo della Societa Brek Ristoranti spa

Il giorno 30 marzo / 9 giugno 1992 in Milano, tra la Brek Ristoranti spa […], e le OO.SS. della Provincia di Milano: Filcams-Cgil […], Uiltucs-Uil […], assistite dalle Rappresentanze Sindacali, si è convenuto quanto appresso:

Diritto d'informazione
Confermati i distinti ambiti di competenza, di autonomia e di responsabi1ità che contraddistinguono rispettivamente le OO.SS. e l'Azienda, e con l’obiettivo di dare applicazione alle norme relative al diritto di informazione, si conviene che le informazioni saranno date secondo i tempi, i contenuti ed i livelli di seguito indicati:
a livello provinciale: semestralmente, verranno forniti alle OO.SS. le informazioni di rilevanza generale riguardanti le sedi presenti nel territorio.
L’informazione riguarderà specificatamente 1 ’andamento commerciale, i programmi locali di investimento e di sviluppo le innovazioni tecnologiche, le dinamiche occupazionali.
a livello di singola unità: le informazioni riguardanti specifiche situazioni dell’unità, con particolare riferimento all’andamento commerciale, alle dinamiche occupazionali ed alle eventuali modifiche organizzative che abbiano riflesso sulla forza lavoro. Tali informazioni potranno comunque essere richieste ogni qual volta sia necessario dalle RSA eventualmente assistite dalle OO.SS.
L’azienda dichiara che il diritto di informazioni potrà subire deroghe limitate, ove principi di normale riservatezza lo richiedono, soprattutto con riferimento a quelle iniziative che possono avere interesse per la concorrenza.

Contratti di formazione lavoro
Le parti nel convenire sulla valenza dell'Istituto quale strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, riconoscono nel CFL un valido ausilio per lo sviluppo dell'occupazione giovanile e per la professionalizzazione del personale.
In relazione a quanto sopra si individua in 18 mesi la durata ottimale per i CFL finalizzati al conseguimento di qualifiche inquadrate fino al 5° livello compreso ed in 24 mesi la durata dei CFL finalizzati al conseguimento di qualifiche dal 4° livello in su.
Le parti prevedono altresì l'effettuazione di una verifica dei livelli formativi raggiunti dai singoli CFL in essere da realizzarsi a 6 mesi dalla naturale scadenza del singolo CFL; ove le risultanze della verifica fossero positive potrà prevedersi che, a scadenza, il contratto sarà confermato a tempo indeterminato.

Part - time
Le parti si danno atto che nell'ambito del modello organizzativo della ristorazione self-service, problematiche connesse al mantenimento dell'efficiente produttività e della qualità di servizio alla clientela rendono necessario un prevalente utilizzo di rapporti di lavoro a tempo parziale.
In tale contesto, il lavoro a tempo parziale rappresenta una forma di rapporto di lavoro che, potendo rispondere anche ad esigenze di natura individuale, agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Ciò premesso le parti si danno atto che il rapporto di lavoro a tempo parziale verrà utilizzato in conformità ai dettati legislativi vigenti e da quanto previsto dal CCNL di categoria.
In particolare sì riafferma la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per il medesimo livello e per le stesse mansioni; al riguardo per l'eventuale scelta, l'Azienda valuterà congiuntamente tra loro anche l'anzianità, la professionalità acquisita nella mansione, e l'attitudine dimostrata.
[…]

Orario di lavoro
Le parti, tenuto conto della realtà organizzativa dei ristoranti, concordano sulla necessità di un'articolazione adeguata dei turni e dell'orario di lavoro e, contemporaneamente, sulla necessità di una programmazione mensile degli stessi, al fine di un equilibrato contemperamento delle necessità aziendali e individuali.
Detta programmazione potrà subire deroghe temporanee in presenza di circostanze impreviste quali, ad esempio, elevate punte di assenteismo o altri eventi straordinari aventi diretto riflesso commerciale.

Organizzazione del lavoro
Le parti, confermati i distinti ambiti di autonomia e responsabilità in tema di scelte organizzative, convengono che l'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata al più elevato livello di efficienza e produttività delle strutture, al miglior servizio alla clientela, al miglioramento della qualità del lavoro e dei livelli individuali e colletti vi di professiona1ità.
In tale ottica di riferimento, l'Azienda si dichiara disponibile a fornire informazioni in ordine alle scelte organizzative che abbiano riflesso sulla forza lavoro nell'ambito di appositi incontri periodici a livello di filiale, nel corso dei quali potranno altresì essere valutate e discusse proposte e suggerimenti avanzate dalle rappresentanze sindacali.

Pari opportunità
La Società conferma di condividere i concetti ispiratori della legge 125/91 ritenendo altresì di improntare la Sua gestione del personale al perseguimento di una sostanziale parità di trattamento e di opportunità tra personale maschile e femminile.
Le OO.SS. dando atto di tale impostazione si riservano di predisporre, nell'ambito delle facoltà previste dalla citata norma, proposte di iniziative mirate ad un'ulteriore implementazione degli obiettivi dì cui in premessa.

Permessi per visite specialistiche
L'Azienda riconoscerà permessi, limitatamente al tempo strettamente necessario, per visite specialistiche, effettuate presso Unità pubbliche o convenzionate, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle al di fuori dell'orario di lavoro.
I permessi saranno riconosciuti nella misura max di 2 all'anno, di cui 1 retribuito ed 1 non retribuito.

Ambiente di lavoro
L'Azienda conferma la volontà di garantire il massimo rispetto delle vigenti norme in materia di ambiente di lavoro in una più ampia ottica di attenzione della qualità della sua attività nelle sue diverse articolazioni.
In tale ottica l'Azienda si dichiara disponibile a valutare eventuali suggerimenti e segnalazioni avanzate dalle RSA.
In considerazione dell'imminente emanazione di nuove normative di legge sul tema, le parti si riservano un riesame della materia alla luce delle disposizioni legislative che saranno promulgate.

Assemblee
Ferma restando la normativa contrattuale e di legge in materia, le parti convengono che le ore di assemblea di cui all’art. 27 del vigente CCNL, cui hanno diritto di partecipare durante 1'orario di lavoro e normalmente retribuiti, i dipendenti di ogni unità produttiva, vengono elevate a 12 ore.