Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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ACCORDO

per la diffusione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro
 

TRA

Inail - Direzione regionale Umbria, con sede in Perugia, via Pontani 12, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Alessandra Ligi

E

ANPAL Servizi, con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte 60, rappresentata dal Responsabile pro tempore dell'Area Divisione Transizioni di Anpal Servizi, Agostino Petrangeli, il agisce giusta Determinazione dell'amministratore Unico n. 7 del 4 maggio 2017
Di seguito dette anche "le Parti".
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il Piano Strategico triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi prevede la realizzazione di un’azione volta al sostegno e al potenziamento delle attività di Alternanza scuola lavoro degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
- In data 5 ottobre 2017 l'ANPAL ha approvato il "Piano Operativo ANPAL Servizi 2017- 2020" che prevede di rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo degli Istituti scolastici, nello sviluppo di percorsi di Alternanza scuola lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese. In particolare, il Piano prevede:
• un modello innovativo che introduce, in collaborazione con ANPAL e MIUR, la figura del tutor per l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole
• la promozione, presso i principali attori del mercato del lavoro, della conoscenza e del corretto utilizzo delle misure della transizione scuola-lavoro e di dispositivi e strumenti di politica attiva (con particolare riferimento al contratto di apprendistato di I livello);
- In data 12 ottobre 2017 è stato firmato il protocollo di Intesa fra MIUR e ANPAL finalizzato al rafforzamento del sistema di Alternanza scuola lavoro attraverso la qualificazione delle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi, l'assistenza ai tutor scolastici e aziendali impegnati nella realizzazione dei percorsi e l'attività di supporto all'incontro tra domanda e offerta per far conoscere e facilitare l'incontro tra scuole e strutture ospitanti
- In data 17 gennaio 2018 è stata firmata la convenzione Regione Umbria - ANPAL finalizzata ad armonizzare le azioni e gli strumenti con quanto già in atto a livello regionale, valorizzando le migliori esperienze realizzate e in corso, e supportare l'azione delle scuole verso lo sviluppo di particolari territori/settori
- le parti intendono avviare uno specifico intervento di natura formativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per supportare gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore nella costruzione e gestione di una stretta collaborazione con le imprese e con gli altri attori del mercato del lavoro al fine di potenziare l'Alternanza scuola-lavoro.
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse comune ai partecipanti;
- alla base dell'Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità;
 

CONSIDERATO CHE

- le parti intendono sostenere le attività previste dalle riforme della scuola e del lavoro per favorire i percorsi di transizione dei giovani studenti;
- le parti concordano che Inail possa contribuire alla diffusione della cultura della salute e sicurezza in particolare nei luoghi di lavoro, anche relativamente ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di apprendistato di primo livello, formando su tali temi i Tutor di ANAPL Servizi, fornendo loro, su tale materia, la conoscenza necessaria al fine di migliorare la qualità dell'assistenza tecnica a favore di dirigenti scolastici, docenti, imprese, soggetti ospitanti in genere e altri attori del Mercato del Lavoro così come previsto dal "Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020";
- le parti concordano sull'opportunità di diffondere fra i giovani una cultura della legalità basata anche sulla corretta conoscenza della normativa lavoristica, sia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sia relativa al corretto utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro e delle modalità e strumenti di inserimento nel Mercato del Lavoro;
- le parti ritengono opportuno valorizzare ulteriormente l'Alternanza scuola-lavoro così come da ultimo disciplinata dalla L. n. 107/2015, quale peculiare momento formativo del percorso didattico;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo, intendono potenziare i contenuti dell'azione formativa anche per favorire la diffusione della conoscenza in tema di salute e sicurezza, sia all'interno dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro che di apprendistato di primo livello.
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi:
- contribuire all'arricchimento delle competenze in materia di salute e sicurezza dei tutor Anpal Servizi con uno specifico percorso formativo gestito da Inail;
- utilizzare i progetti destinati ai giovani studenti degli Istituti scolastici del territorio umbro, anche già avviati da Inail, per illustrare le potenzialità in materia di apprendistato di primo livello così come previsto dalla normativa (T.U. 167/2011);
- garantire un confronto sui temi di rispettiva competenza in materia di apprendistato di primo livello volto ad innalzare la conoscenza e la corretta diffusione del dispositivo;
- promuovere anche tra i giovani assistiti Inail le opportunità che tramite Anpal Servizi possono essere offerte tese a favorire la transizione dal mondo scolastico a quello del lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

La presente collaborazione, finalizzata al perseguimento degli obiettivi riportati all'art. 1 "Finalità" potrà essere attuata anche tramite apposito "Piano operativo di lavoro" predisposto dal Gruppo di lavoro di cui al successivo Art. 3, che, nel rispetto del presente Accordo, definirà i dettagli operativi e gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e gestionale.
 

Art. 3
Gruppo di lavoro

Le finalità previste all'art. 1 del presente Accordo sono perseguite attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da n. 3 referenti di ciascuna Parte, così individuati:
• Per Parte INAIL:
- Gennaro Cancellaro - responsabile Ufficio Istituzionale
- Roberto Gori - responsabile Processo Formazione
- Luca Taglieri - coordinatore Contarp regionale
• Per Parte Anpal Servizi:
- Elisabetta Corbucci - Responsabile regionale divisione Transizioni - L07
- Maria Vittoria Donati - Team di coordinamento Tutor ANAPL Servizi
- Tutor ANAPL Servizi - individuata in relazione ai temi trattati
Il Gruppo di lavoro ha il compito di:
- definire il "Piano operativo di Lavoro" di cui all'art. 2;
- garantire il monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Piano operativo di lavoro".
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Gruppo di lavoro di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
Il Gruppo di lavoro, dovrà essere convocato anche da una sola delle Parti con una frequenza almeno semestrale o all'occorrenza, quando si renda necessario da particolari circostanze.
 

Art. 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali, in una logica di paritaria partecipazione.
 

Art. 5
Aspetti Economici

Il presente accordo non prevede costi economici a carico delle parti ma prevede la compartecipazione paritaria delle risorse strumentali e professionali.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
 

Art. 7
Tutela dell'Immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Anpal Servizi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e ai principi dettati dal Regolamento Comunitario 2016/679.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 10
Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di due anni. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.
 

Art. 12
Modifiche all'Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di 6 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Anpal Servizi
Il Responsabile Divisione Transizioni
Agostino Petrangeli

 

Inail
Il Direttore regionale
Dott.ssa Alessandra Ligi


Fonte: inail.it