Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 17 marzo 2009
Parti: Starwood Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio-Turismo, Starwood Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Ipotesi di accordo

Addì Roma 17 Marzo 2009, in data odierna si sono incontrati la per Starwood Italia, la Ciga Gestioni srl, la Danieli Management srl, la Host Trs I Italy srl, Host Trs II Italy srl, Host Trs III Italy srl […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], e con la partecipazione delle rispettive segreterie territoriali e delle Rappresentaze sindacali delle singole realtà produttive di seguito, collettivamente, le "Parti"

Premesso che
Le suddette Società fanno capo al Gruppo Starwood Italia ed operano nel settore degli alberghi di lusso 4 e 5 stelle;
L'Azienda in data 8/01/2009 ha attivato la procedura di mobilità al sensi della L. 223/91 inerente la riduzione di 424 unità insistenti sulle società Ciga Gestioni, Danieli Management, Host TRS I, Host TRS II, Host TRS III nell'ambito del Gruppo Starwood Italia (di seguito collettivamente l'“Azienda”), per far fronte alla attuale situazione economica negativa ed alle difficoltà strutturali già riscontrate nel corso del 2008;
i motivi del predetto provvedimento sono quelli contenuti nella lettera di apertura della procedura di mobilità che qui, pertanto, si intendono integralmente riportati e richiamati;
di tale procedura si ricorda che la stessa implicava l'individuazione di n. 424 eccedenze sull'organico complessivo a fronte dell'outsourcing di alcune attività quali housekeeping, lavaggi, manutenzione (318 esuberi), nonché la ristrutturazione di ulteriori uffici con conseguente soppressione di ulteriori posizioni (106 esuberi);
Le Parti si sono incontrate ripetutamente per ricercare congiuntamente soluzioni alternative a quanto dichiarato in procedura, in particolar modo per la tutela dei livelli occupazionali esistenti.
A seguito di tale negoziato si è raggiunto l'accordo ché segue, con il quale si è definito un modello complessivo di Organizzazione del lavoro, struttura degli orari, gestione di istituti contrattuali specifici per la flessibilità, incremento di produttività reale nei Settori Rooms e Food and Beverage, con un impatto tale da ridurre sostanzialmente il numero di posizioni dichiarate in esubero e tale da porre strutturalmente le basi anche per un rilancio dell'Azienda laddove le condizioni di mercato lo consentano in futuro, sia con adeguate ricadute occupazionali sulle risorse umane anche stagionali, che sugli investimenti attesi.
Tale impianto si è realizzato tramite l'utilizzo articolato degli strumenti offerti dal CCNL e dal CIA Starwood/Ciga vigente, integrandoli con nuovi istituti disciplinati nell'accordo.
In virtù di ciò, l'Azienda ritira l'iniziale piano basato sulla 223/91 fondato su terziarizzazioni e soppressioni di alcune posizioni, con recupero di 294 posizioni delle 424 dichiarate in procedura,
Inoltre, si è concordato che per 130 posizioni in esubero, si attueranno procedure tali da realizzare mobilità incentivata, accompagnamenti alla pensione, riqualificazioni e trasformazioni di full time in part time (vedi Allegato Criteri e modalità nella gestione degli esuberi che è parte integrante del presente accordo).
Questa ultima soluzione a titolo oneroso a carico dell’azienda, è funzionale alla possibilità di conseguire le economie previste dal piano nella sua interezza come definito nel presente accordo.
Tutto ciò premesso le Parti convengono che

Orario di lavoro
Le Parti individuano nella disciplina degli istituti qui riportati una delle soluzioni necessarie per il funzionamento della organizzazione per settori specificata successivamente.
Va precisato che le modifiche che potranno essere determinate vanno intese come uno strumento di flessibilità aggiuntiva.
Obiettivo condiviso fra le Parti è la distribuzione equitativa dei carichi di lavoro ed un processo di omogeneizzazione della disciplina di istituti afferenti orari di lavoro e la turnazione coerentemente con l'organizzazione per settori.
Tale obiettivo sarà conseguito attraverso strumenti contrattuali di seguito disciplinati:

Programmazione orari
Si conferma che la programmazione degli orari avverrà in funzione dei flussi e dei volumi previsti nonché in base ai tempi di prenotazione.
Le specifiche nuove turnazioni e relative fasce orarie che si renderanno necessarie verranno armonizzate con quelle esistenti, in funzione delle specificità delle singole realtà alberghiere, negoziate con le RSU ed in prima applicazione definite contestualmente al presente accordo.
Va precisato che le modifiche che potranno essere determinate vanno intese come uno strumento di flessibilità aggiuntiva che non scardinano l'attuale impianto delle turnazioni in essere
Pertanto le Parti concordano:
a) Modifica orario giornaliero
Qualora dovessero verificarsi imprevisti, anche su richiesta degli stessi lavoratori, l'eventuale modifica dell'orario giornaliero, potrà essere attuata facendo riferimento ai settori organizzativi interessati, utilizzando la volontarietà ed in subordine il criterio della rotazione in ordine alfabetico.
Ferma restando la volontarietà, quando lo spostamento di orario di cui sopra comporta modifiche del turno giornaliero individuale, potrà essere richiesto a ciascun lavoratore sino ad un massimo di 3 volte al mese.
La possibilità di utilizzare tale spostamento è consentita previo preavviso di almeno 24 ore.
Monitoraggio e verifica dell'utilizzo di tale istituto sarà oggetto di incontro periodico con le RSU per verificarne frequenza ed equità.
b) Spostamento del riposo settimanale
Le Parti convengono, al fine di garantire il recupero psico-fisico del lavoratore, che la fruizione di tale riposo inserito nella normale programmazione dei turni settimanali, potrà avvenire fra il 6° e l’8° giorno.
In ragione dello stesso principio il riposo dovrà essere goduto.
c) Utilizzo prestazioni straordinarie
Nel rispetto dei criteri definiti per il lavoro straordinario, potrà essere chiesto un numero di ore straordinarie a disposizione dell'azienda da utilizzare anche in caso di richiesta lavorativa nel giorno del riposo compensativo.
Qualora il riposo compensativo fosse saltato o spostato, anche se recuperato, andrà a determinare il tetto massimo disponibile relativo a questo capitolo.
Le Parti stabiliscono a sostegno di tale istituto e per far fronte anche a prestazioni straordinarie derivanti da esigenze di servizio inderogabili, un monte individuale di 160 ore annue complessivo, esigibili a copertura delle esigenze di cui ai commi precedenti.
L'eventuale salto o spostamento del riposo compensativo potrà avvenire su base volontaria o, in assenza di volontarietà, su rotazione in ordine alfabetico.
Il numero massimo di possibili riposi compensativi saltati o spostati su richiesta dell'Azienda, non potrà superare le 10 giornate annuali per singolo lavoratore.
Oltre tale limite l'eventuale salto o spostamento del riposo potrà avvenire solo su base volontaria.
La possibilità di utilizzare tale salto o spostamento è consentita previo preavviso di almeno 24 ore.
Il riposo compensativo lavorato potrà essere recuperato o retribuito a discrezione del lavoratore.
[…]
Laddove il lavoratore desiderasse il recupero del riposo compensativo, questo dovrà essere goduto entro il mese di competenza o al massimo entro il mese successivo, viceversa verrà retribuito.
Le restanti 100 ore previste dal vigente CCNL potranno essere richieste secondo quanto disciplinato dall'art. 77 e successive modificazioni.
d) Riposo giornaliero
Le Parti, cosi come previsto dal comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003 in materia di deroga ai limiti ed alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 13 del predetto decreto legislativo e del vigente CCNL Industria Turistica, convengono quanto segue:
In aggiunta alle deroghe previste nel caso di attività caratterizzata da prestazioni frazionate (turni spezzati), alla luce della peculiarità dell'attività alberghiera ed al fine di consentire una migliore gestione dei periodi di riposo settimanale, si definiscono le seguenti ulteriori deroghe:
Il limite giornaliero delle 11 ore di riposo consecutive previsto dal dlgs 66/2003 potrà essere derogato sia in prossimità del 'termine della settimana lavorativa al raggiungimento del diritto ai riposi compensativo e settimanale che al rientro dagli stessi, da recuperarsi entro le successive 48 ore.
Ulteriori deroghe dovranno essere comunque oggetto di contrattazione a livello di singolo hotel.
e) Ferie e Rol […]

Tempo effettivo di lavoro
[…]
Per il personale con turni spezzati […] l'azienda garantirà durante la pausa spazi adeguati per il recupero psico fisico del lavoratore.

Organizzazione del lavoro
Le Parti individuano nella organizzazione del lavoro di seguito proposta una delle soluzioni strategiche per superare la dichiarata procedura 223/91 dell’8/01/2009 e per creare un nuovo modello organizzativo che consenta agli Hotels del gruppo Starwood di sviluppare la competitività necessaria a rinforzare la leadership sui mercati di riferimento, e nella interscambiabilità, l'elemento facilitatore per il funzionamento della nuova organizzazione per settori.
Questo modello organizzativo si fonda sulle competenze acquisite dalle risorse umane degli alberghi del Gruppo Starwood Italia che attraverso le esperienze e la professionalità maturata, consentono l’evoluzione dei profili in sintonia con le linee guida dei Brands di riferimento.
Le RSU avranno un ruolo centrale nella verifica e nel controllo del nuovo istituto della interscambiabilità.
a) Organizzazione per settori
Con il presente accordo si definisce il contenuto della Organizzazione per Settori omogenei, ad integrazione ed esplicitazione di quanto definito in sede di CCNL Industria Turistica, in merito alla classificazione che viene recepita nel modello organizzativo.
Monitoraggio e verifica nella fase di attivazione della Organizzazione per settori, sarà oggetto di incontro trimestrale con le RSU.
Ogni settore è costituito da un gruppo omogeneo di operatori che provvedono, all'Interno di livelli omogenei, a tutte le incombenze del settore, fatta salva la mansione prevalente.
All'interno dei Settori (vedi Allegato Organizzazione per settori) verranno a confluire gli attuali reparti operativi secondo quanto esemplificato nelle tavole allegate, fatte salve specifiche eccezioni e/o peculiarità di singole strutture, in ragione del Brand di appartenenza.
In nessun caso si dovrà generare una indeterminatezza di mansioni e di sotto settore (ex reparti), e l'utilizzo di personale al di fuori del settore di appartenenza, dovrà avvenire solo previo confronto con RSU.
All'Interno del settore, l'utilizzo di personale all'interno dei sottosettori è regolamentato dall'istituto della interscambiabilità come sotto descritto.
I) Interscambiabilità
L'interscambiabilità è prevista nell'ambito dello stesso settore, facendo salva la mansione primaria e la salvaguardia delle competenze distintive di ogni lavoratore.
L'interscambiabilità di cui sopra si intende orizzontalmente all'interno dei settori e verticalmente solo al l'interno dei sotto settori (reparti) o famiglie professionali omogenee.
L'utilizzo dell'istituto della Interscambiabilità dovrà prevedere non solo una costante informazione su base mensile alla RSU dell'Albergo ma, al fine della valutazione della corretta applicazione dei criteri di scelta, della rotazione equitativa, della frequenza di utilizzo dell'Istituto e dei carichi di lavoro dei settori interessati, vi dovrà essere su base trimestrale il confronto con le RSU.
L'interscambiabilità, nell’ambito della nuova organizzazione per settori, consentirà lo sviluppo delle risorse umane all'interno di settori organizzativi omogenei, favorendo la crescita sia individuale che professionale dei lavoratori interessati.
Eventuali posti resisi vacanti saranno ricoperti, fatti salvi i requisiti necessari propri delle specializzazioni da ricoprire, dando priorità al personale interno a cui è stata richiesta l'interscambiabilità e che ha svolto la stessa con la maggiore frequenza.
L'azienda organizzerà la necessaria formazione operativa prevista dalia mansione da ricoprire, e le necessarie informazioni/formazioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed igiene degli alimenti oltre agli eventuali DPI dove siano previsti.
Le Parti concordano che l'attivazione dello strumento dell'interscambiabilità avverrà in presenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) Urgenza giornaliera e/o Incremento non atteso dei volumi
Si intendono tutti quei casi in cui si verifica un evento non preventivabile, la cui soluzione va trovata all'interno della stessa giornata, per poter offrire un adeguato servizio alla clientela. Il criterio è quello della rotazione tra il personale in ordine alfabetico, fermo restando l'orario/turno di lavoro definito in precedenza per il singolo lavoratore.
2) Sostituzioni per assenza o scopertura
Necessità di interscambiabilità pianificata all'interno dei turni di settore con spostamento per periodi compresi di massimo 2 settimane consecutive nell’arco di sei mesi, ferma restando l'intenzione di privilegiare la volontarietà di adesione; in assenza di questa, dovrà essere effettuata la rotazione equitativa in ordine alfabetico tra i dipendenti di Settore.
Spostamento per periodi più lunghi di 2 settimane saranno effettuati solo su base volontaria senza i suddetti limiti temporali.
Comunicazione delle esigenze di interscambiabilità di cui al punto 2) sarà fornita su base preventiva alla RSU.
b) Organizzazione del lavoro settore rooms piani […]
c) Organizzazione del lavoro settore rooms front line
[…]
d) Organizzazione del lavoro settore food & beverage front line
[…]
e) Organizzazione del lavoro settore food & beverage back line
[…]
f) Servizi integrati di più strutture (complexing)
[…]
g) Manutenzione

Per quanto attiene il reparto manutenzione, si introduce il concetto di multifunzionalità per tutti gli operatori e conseguentemente la copertura degli interventi di manutenzione ordinaria è impiantistica di base, a prescindere dalla specializzazione di provenienza.
Per garantire tale evoluzione nel ruolo verranno attivati dei percorsi di formazione individuali finalizzati alla multifunzionalità.
All'interno dello stesso, territorio ed a supporto di più strutture alberghiere si estende l'istituto della reperibilità per motivi di urgenza e di forza, maggiore fra tutti i manutentori multifunzionali, in base al criterio di rotazione equitativa.
Le modalità applicative di quanto sopra saranno definite a livello territoriale ivi inclusi eventuali riconoscimenti economici.
h) Altri settori non esemplificati nelle tavole allegate […]

Contratto integrativo aziendale
[…]
Le Parti stipulanti il CIA convengono che, in relazione al nuovo modello organizzativo adottato, si esclude il ricorso alla terziarizzazione per la vigenza dello stesso.
[…]