Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 agosto 2018, n. 38004 - Movimentazione manuale dei carichi pesanti nonostante il certificato di inidoneità. Responsabilità del datore di lavoro e del direttore di cantiere per l'aggravamento della patologia


Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/05/2018

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza pronunciata in data 22 Dicembre 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di E.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, nella misura di mesi tre di reclusione mentre confermava la pena applicata a S.L. dal giudice di primo grado nella misura di mesi due di reclusione.
2. I ricorrenti erano chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose gravi, E.C. quale legale rappresentante della ditta datrice di lavoro B.T.P. e S.L. quale direttore di cantiere, per avere destinato il lavoratore M.S. a mansioni che comportavano la movimentazione manuale di carichi pesanti benché lo stesso fosse stato certificato inidoneo a movimentare pesi superiori a 9 chilogrammi, così da procurargli una malattia consistente in aggravamento di precedente patologia a carico della schiena (spondilosi con ernie discali, con nuova discopatia) da cui derivava una invalidità del 15 % e infine, in data 15.2.2009 un infortunio sul lavoro per lombocruralgia cui conseguiva una invalidità temporanea di 67 giorni.
3. Il giudice distrettuale nell'escludere il compimento del termine prescrizionale, atteso che la esposizione del lavoratore alla illegittima movimentazione di carichi pesanti era proseguita oltre l'accertamento diagnostico dell'infortunio, poneva in rilievo la posizione di garanzia rivestita da entrambi gli imputati, il primo quale formale datore di lavoro che doveva rispondere per carenze organizzative nella predisposizione di una rete di comunicazioni che avrebbe dovuto convogliare ai soggetti responsabili nella formazione delle squadre di lavoro le informazioni sanitarie su eventuali profili di idoneità alle mansioni, il secondo quale responsabile di cantiere che tali informazioni avrebbe dovuto recepire e utilizzare nell'attività di gestione e di coordinamento dei lavoratori operanti nel cantiere.
4. Con un primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduceva violazione di legge per la mancata declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, laddove il termine necessario a prescrivere andava computato non già dalla data di cessazione della lavorazione non regolamentare, come aveva opinato il giudice di appello, ma da quella in cui era stata accertata la discopatia ovvero si era concretizzato l'infortunio.
4.1 Con una seconda articolazione la difesa dell'E.C. assumeva violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla teste P., medico adibito alla sorveglianza sanitaria sul cantiere in oggetto, laddove era stato negato alla difesa dell'imputato il diritto alla prova contraria in assenza di un apparato motivazionale che giustificasse l'assoluta irrilevanza di una testimonianza la quale, al contrario, avrebbe abbracciato tutti i profili relativi alla condizione di inidoneità a specifiche lavorazioni del M.S. comprese le questioni relativi alla trasmissione ai destinatari di tali informazioni.
4.2 Con un terzo articolato l'E.C. denunciava carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'avvenuto conferimento di una valida delega di funzioni nel settore della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, con conseguente rilievo esimente da responsabilità da parte dell'imputato, in ragione della sussistenza di plurime figure di collegamento con le maestranze e dell'esistenza di formali atti delega a responsabili di cantiere nella scelta e nella formazione delle squadre di lavoratori e dell'impiego degli stessi in specifiche lavorazioni.
4.3 Con una ultima articolazione il ricorrente E.C. lamentava violazione degli art. 163 e 165 cod.pen. nell'avere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di somma provvisionale ancor prima della pronuncia di esecutività della sentenza.
4.4 Il ricorrente S.L. proponeva un unico motivo di ricorso nel merito con il quale deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valorizzazione delle testimonianze assunte in punto di ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della ricorrenza di ipotesi di inidoneità del lavoratore alla movimentazione di carichi superiori a 9 kg.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso relativo al compimento del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia in grado di appello non risulta fondato.
Invero il reato di lesioni colpose è reato istantaneo che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni e pertanto risultano irrilevanti ai fini del computo del termine prescrizionale la circostanza che le lesioni abbiano conseguenze permanenti o si presentino come irreversibili. Ne consegue pertanto che a tale fine non rileva la circostanza che, una volta innescatosi il processo morboso, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non venga meno e prosegua anche oltre il momento dell'accertamento dello stato patologico, a meno che la prosecuzione della condotta antidoverosa non determini un ulteriore aggravamento della patologia che pertanto determina uno spostamento della consumazione al giorno in cui risulti accertata l'ulteriore debilitazione (vedi giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, come precisata da sez. IV, 9.5.2003, Monti e altri, Rv. 225989; 8.11.2011, p.c. in proc.Torrelli, Rv.252436; 11.10.2016, Lozzi, Rv.267838).
2. Il giudice di appello ha fornito adeguata e coerente argomentazione del fatto che non solo il M.S. venne adibito alla movimentazione di carichi pesanti, in misura superiore a quanto prescritto nella valutazione di idoneità sanitaria, ben oltre la data di verificazione dell'Infortunio (15.2.2009), ma anche che la prosecuzione di tale attività comportò un aggravamento della patologia fino ad epoca coeva con l'interruzione di tale condotta, aggravamento della discopatia peraltro accertato in epoca successiva (27.7.2010). Ne consegue pertanto che del tutto correttamente la Corte di Appello di Firenze ha escluso il compimento del termine prescrizionale alla data della discussione e della decisione in quel grado, termine che peraltro è maturato, sulla base di quanto indicato in capo di imputazione e nella stessa decisione impugnata, in data 15.3.2017, circostanza che pertanto determina la immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. in presenza di impugnazioni che, pure infondate nel merito (come di seguito verrà indicato), costituiscono espressione di difese tecniche non manifestamente infondate e pertanto del tutto idonee a costituire in rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità.
3. I ricorsi devono invece essere esaminati ai fini civili ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen., in presenza di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che ha confermato le statuizioni civili assunte dal giudice di primo grado nei confronti di entrambi i ricorrenti, statuendo inoltre sulla regolamentazione delle spese processuali.
4. Sul punto infondato si presenta la doglianza di cui al punto due del ricorso della difesa di E.C., avendo il giudice di appello fornito, con motivazione congrua e non illogica, ampia ed adeguata giustificazione della esclusione della testimonianza della dott.ssa P., adibita dalla ditta datoriale alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, in ordine alle procedure relative alla trasmissione delle certificazioni di idoneità al lavoro dei singoli dipendenti evidenziando come fossero stati assunti a testimoni l'arch. I., quale addetto al servizio di protezione e prevenzione, e G., responsabile dell'ufficio amministrazione del personale i quali avevano fornito complete ed esaustive informazioni sull'inoltro di tali informazioni dall'organo sanitario (dott.ssa P.) all'ufficio amministrazione e da questo, previa redazione di un report ovvero, tramite programma computerizzato che dava luogo ad un foglio excell, alla successiva trasmissione ai singoli cantieri.
4.1 Con costrutto motivazionale integro il giudice distrettuale assumeva che la testimonianza della responsabile della sorveglianza sanitaria risultava del tutto irrilevante perché non è contestato a questo o agli altri imputati di non avere effettuato in modo corretto tale sorveglianza sanitaria, bensì è contestato di non avere organizzato in modo efficiente la comunicazione dei risultati di essa ai singoli cantieri, affinchè nell'affidare i lavori agli operai si tenesse conto realmente della loro eventuale inidoneità.
4.2 Appare pertanto evidente che ai fini del controllo della logicità del ragionamento del giudice della impugnazione risulta del tutto superfluo verificare in che modo si sia proceduto alla valutazione della idoneità alle mansioni e come tale valutazione sia stata comunicata agli uffici amministrativi, atteso che la dispersione dei dati relativi alla idoneità sanitaria dell'operaio M.S. si ebbe a verificare al termine del procedimento di veicolazione dei dati sanitari, sulla base di una non completo, attuale e specifico trapasso delle scadenzate e progressive informazioni sanitarie sui singoli lavoratori ai soggetti che, in base ad investiture formali ovvero alle funzioni di fatto esercitate, erano tenuti a formare le squadre e adibire i lavoratori a specifiche mansioni.
4.3 In definitiva deve riconoscersi come in ossequio alla costante giurisprudenza del S.C. il giudice di appello ha fornito motivazione del tutto congrua ed esauriente sulle ragioni che lo hanno indotto a confermare la valutazione di assoluta irrilevanza e quindi di superfluità della prova contraria esclusa in sede dibattimentale anche ai fini di una eventuale integrazione dell'istruttoria dibattimentale.
5. Infondato è altresì il motivo di ricorso con il quale l'E.C. contesta la sentenza impugnata nell'accertamento del profilo soggettivo del reato, per avere il giudice omesso di considerare la sussistenza di formali deleghe prepositurali a favore di soggetti (direttore di cantiere e capo cantiere) cui venivano affidati stabilmente incombenti relativi alla formazione delle squadre di lavoro, con contestuale autonomo potere di scelta sulla destinazione dei lavoratori alle opere da svolgere all'Interno del cantiere e, più in generale, alle modalità, ai limiti e alle garanzie con cui le opere andavano seguite, che non potevano non tenere conto anche delle soggettive peculiarietà e delle eventuali valutazioni di inidoneità, anche parziale, per specifiche lavorazioni.
5.1 Invero il giudice di appello ha avuto modo di rilevare come la responsabilità dell'E.C., che gli deriva dalla inosservanza dell'art.18 co.I, lett.c) D.Lgs. 81/2008, trovi fondamento a prescindere dal contenuto della delega operata a favore di soggetti che, in base all'organigramma tracciato dal responsabile dell'azienda, avrebbero dovuto distribuire i compiti tra gli operai in sede esecutiva, in quanto si riferisce ad un profilo organizzativo più alto, che pur ridondando nella sfera esecutiva, impegna chi fosse nella specie tenuto alla predisposizione di un efficiente sistema di convogliamento delle informazioni sulla idoneità sanitaria dei dipendenti che consentisse ai destinatari ultimi di tali comunicazioni (capo cantieri), pure a fronte di specifiche inidoneità, ovvero di giudizi di idoneità condizionata, di recepirle prontamente e di operare di conseguenza la distribuzione delle mansioni.
5.2 Evidenziavano i giudici di merito che, sebbene il M.S. avesse segnalato le difficoltà a operare con carichi pesanti in ragione della patologia in zona lombare di cui era affetto, nondimeno lo stesso continuava ad essere adibito alle medesime lavorazioni usuranti, in presenza di giudizio di inidoneità parziale e pure a fronte di un infortunio sul lavoro seguito da 67 giorni di assenza per la suddetta patologia invalidante.
5.3 Con ragionamento esente da vizi logici il giudice di appello evidenziava come la mancanza di una procedura standardizzata di trasferimento delle informazioni sulla idoneità fisica dei lavoratori dall'ufficio del personale, ove pervenivano le certificazioni del medico del lavoro, alle singole unità dove costoro operavano costituisce la colpa dell'E.C. e la sua conseguente responsabilità per il reato ascritto, trattandosi di un compito organizzativo spettante appunto al datore di lavoro e dimostra che il dovere prescritto dall'art. 18 co.I lett.c) D.Lgs. 81/2008 è stato sottovalutato...da questo imputato che ha lasciato la distribuzione dei lavori all'iniziativa dei singoli capocantieri senza operare alcun controllo sulle loro decisioni. La difesa dell'E.C. non si confronta con il contenuto di tale decisione, richiamando giurisprudenza sulla delegabilità della relativa funzione e del conseguente esonero di responsabilità dell'amministratore della società suddivisa in varie articolazioni, laddove l'addebito di responsabilità per colpa attiene a previsione organizzativa di carattere generale, da compiersi in epoca coeva alla delega delle funzioni, affinchè i singoli responsabili di cantiere avessero aggiornata ed esaustiva notizia delle singole inidoneità al lavoro. Sul punto il giudice ha ampiamente e logicamente argomentato sulla inefficienza del sistema di comunicazione di tali informazioni e sulla obiettiva difficoltà e ritardo in cui versavano i capo cantiere ad accedere a tali notizie.
6. Quanto al motivo relativo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento della somma provvisionale a favore della parte civile, pure in presenza di un precedente che esclude tale possibilità attraverso ad una serie di argomenti esegetici di sistema, sostanzialmente fondati sulla incompatibilità, anche in termini di afflittività, di statuizione non sorretta da giudicato (sez. IV, 25.4.2013, 257074; nello stesso senso sez.V, 10.2.2016 S, Rv.267887), risulta maggiormente aderente a principi di organicità e uniformità del complessivo sistema giurisdizionale la giurisprudenza di legittimità che si fonda sulla immediata esecutività, in termini civilistici, della statuizione concernente l'obbligo di versamento di una somma provvisionale, riconoscendo pertanto la ricorrenza di uno iussum giudiziale, suscettibile di essere portato in esecuzione con le forme della esecuzione civile (previa notifica del titolo e del precetto), non richiedendosi pertanto la definitiva esecutività anche delle statuizioni penali con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per la riconosciuta subordinazione del beneficio (sez.III, 28.4.2016. M, Rv.267351; sez.V, 27.10.2015 Cucchiella Rv 267757; 30.10.2014 Ortolani, Rv 263230).
7. Infondato è infine il motivo di ricorso dell'imputato S.L. il quale lamenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del profilo soggettivo della consapevolezza della inidoneità sanitaria dell'operaio M.S. alla movimentazione di pesi. Il giudice di appello, sulla base di una motivata e coerente analisi delle testimonianze assunte, ha escluso che il direttore di cantiere potesse essere escluso dal flusso di comunicazioni relative ai profili sanitari dei lavoratori e a eventuali impedimenti parziali o totali rispetto a determinate lavorazioni, evidenziando al contempo la posizione di garanzia che lo S.L. rivestiva all'interno del cantiere nella gestione e nel controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, quale soggetto preposto alla direzione di cantiere, riconoscendo a suo carico un difetto di vigilanza nella destinazione degli operai a mansioni compatibili con il rispettivo profilo sanitario, soprattutto allorquando, come nel caso in specie il M.S. aveva ripreso il servizio dopo essere rimasto assente per ben 67 giorni a seguito di un infortunio alla schiena verificatosi, tra l'altro sul luogo di lavoro, e dopo che lo stesso era stato giudicato inidoneo alla movimentazione di pesi superiori a 9 Kg.
7.1 Precisava il giudice distrettuale che l'avere adibito l'operaio alle medesime mansioni con conseguente sollecitazione della schiena costituiva evidenza di palese noncuranza e difetto di vigilanza da parte del preposto.
7.2 Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito risultano peraltro del tutto coerenti con la giurisprudenza del S.C. in riferimento alla posizione di garanzia assunto dal preposto, sul quale gravano nell'ambito del cantiere tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di alto controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti e di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem" (sez.IV, 12.6.2013, Lorenzi, Rv.257166; 24.11.2015, Zelanda e altri, Rv.265977; 10.1.2013, Ridenti Rv.254403).
8. In conclusione i ricorsi devono pertanto essere rigettati ai fini civili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi ai fini civili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 Maggio 2018