Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2018, n. 20611 - Azione di regresso


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 07/08/2018

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 696 depositata il 13.9.2012, In parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'azione di regresso dell'Inail per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 112, comma 5, D.P.R. n. 1124 del 1965, ha condannato Fintecna s.p.a. al pagamento in favore dell'Inail della somma di euro 288.538,40, oltre interessi legali e rifusione delle spese di lite.
2. La Corte territoriale, in dissenso rispetto all'indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale, che in caso di mancato inizio del procedimento penale fa decorrere il termine di decadenza di cui al citato art. 112 dalla liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ha ritenuto l'azione di regresso soggetta solo al termine di prescrizione, nel caso di specie non eccepita, e ciò sul rilievo che non fosse ammissibile introdurre una decadenza in via interpretativa o analogica, trattandosi di istituto di stretta regolazione legale.
3. Ha dichiarato inammissibile l'azione nei confronti dell'U., confermando sul punto la sentenza di primo grado con diversa motivazione, sul rilievo che non sussistessero i presupposti di cui agli artt. 10, commi 2 e 3, e 11, comma 2, del D.P.R. 1124 del 1965 in quanto la responsabilità di tale società era stata affermata dalla sentenza civile irrevocabile n. 529 del 2008, emessa dal Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 2112 c.c. per essere l'U. subentrata nella titolarità dell'azienda a cui erano imputabili le condotte costituenti fatto di reato.
4. Ha identificato in Fintecna s.p.a. il soggetto subentrato ai datori di lavoro del sig. R. degli anni dal 1971 al 1985, come tale parte del procedimento definito con la sentenza civile n. 529 del 2008 che ne ha accertato la responsabilità civile per fatto astrattamente previsto come reato, con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, D.P.R. n. 1124 del 1965.
5. Ha ritenuto, comunque, sussistenti gli elementi atti a dimostrare la responsabilità di Fintecna s.p.a. nella causazione della patologia che ha provocato il decesso del lavoratore.
6. Per la cassazione della sentenza la Fintecna s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l'Inail e l'U. s.p.a..
8. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
 

 

Diritto

 


1. Col primo motivo di ricorso la Fintecna s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
2. Ha censurato la sentenza d'appello per aver applicato l'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 dandone un'interpretazione errata sia dal punto di vista letterale che sistematico. Ha richiamato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7071 del 2006; Cass. n. 10950 del 2000) che da tempo ha ravvisato nella disposizione in esame due distinte fattispecie, la prima di decadenza dall'azione in caso di mancato accertamento di un fatto reato in sede penale e la seconda di prescrizione ove sia intervenuta condanna penale, (cfr. anche Corte Cost. n. 152 del 2002).
3. Ha sottolineato come il termine per l'esercizio dell'azione di regresso debba farsi decorrere dal pagamento dell'indennità in favore del danneggiato posto che, superata la pregiudizialità penale, nessun ostacolo si frappone alla rivalsa Inail e ogni ritardo è al medesimo Istituto addebitabile.
4. Ha ritenuto inconferente il riferimento all'art. 2947 c.c. che attiene alla diversa ipotesi di esercizio dell'azione civile nel processo penale.
5. Ha rilevato come alla data di deposito del ricorso in giudizio da parte dell'Inail, 10.9.2010, il termine triennale di cui all'art. 112, D.P.R. n. 1124 del 1965 fosse ampiamente decorso.
6. Con il secondo motivo di ricorso la Fintecna s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha sottolineato come l'U. s.p.a. fosse proprietaria dello stabilimento presso cui il sig. R. aveva lavorato fino al 1996 e datrice di lavoro dello stesso sin dall'agosto 1988. Ha censurato l'attribuzione a se stessa di una responsabilità esclusiva rilevando come il decesso del lavoratore fosse intervenuto dopo 12 anni dal passaggio alle dipendenze di U. s.p.a., ove il predetto aveva continuato a svolgere le stesse mansioni, con modalità analoghe.
7. Ha evidenziato come la stessa sentenza d'appello avesse Interpretato l'art. 10 D.P.R. 1124 del 1965 come atto a fondare una responsabilità civile sia del datore titolare dell'azienda ove si sono realizzate le condotte costituenti fatto reato e sia del soggetti che subentrano In virtù di trasformazioni soggettive o fenomeni successori, ma avesse poi erroneamente escluso la legittimazione passiva di U. s.p.a. sul rilievo che la stessa fosse stata sì considerata responsabile civile nella citata sentenza Irrevocabile n. 529 del 2008, ma al sensi dell'art. 2112 c.c..
8. Ha Infine sottolineato come, data la collocazione temporale dei fatti rilevanti per l'Insorgenza del carcinoma tra il 1971 e il 1985 e l'immedesimazione di U. s.p.a. con Cogea, di cui aveva acquisito il ramo d'azienda, dal 10.5.1985, l'U. s.p.a. dovesse essere considerata responsabile diretta per il periodo da maggio a dicembre 1995.
9. Nell'esame del primo motivo di ricorso occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 5160 del 2015, Intervenuta sulla questione della Individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 112, u.c. citato, nel caso in cui non sla stato Instaurato alcun procedimento penale, e sulla natura di detto termine, di decadenza o di prescrizione.
10. Le Sezioni Unite, risolvendo un complesso contrasto giurisprudenziale e dando seguito alla Interpretazione data dalla Sezione Lavoro con le sentenze n. 5134 e 5879 del 2011, hanno statuito: "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’Inail nel confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta Interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato Iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’Indennizzo al danneggiato (ovvero, In caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), Il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere In giudizio un proprio credito In rivalsa, sla assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’Infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nel limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato".
11. Non costituisce ostacolo all'accoglimento del primo motivo di ricorso della Fintecna s.p.a. l'erronea qualificazione del termine di cui all'art. 112 cit. come decadenza anziché prescrizione.
12. Difatti, appartiene al potere di qualificazione del giudice ricondurre l'eccezione puntualmente sollevata dalla parte alla categoria della decadenza o della prescrizione, una volta che siano stati specificamente dedotti gli elementi costitutivi dell'eccezione medesima, cioè il decorso del tempo e la volontà di approfittare del relativo effetto estintivo; ciò, a maggior ragione, laddove, come nel caso di specie, la qualificazione del termine triennale di cui all'art. 112 citato come di prescrizione, anziché di decadenza, in mancanza di esercizio dell'azione penale, è stata adottata dalle Sezioni Unite all'esito di un ampio contrasto giurisprudenziale.
13. In tal senso è l'indirizzo consolidato secondo cui "nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione può dare al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, (cfr. Cass. n. 9143 del 2007; Cass. n. 14865 del 2000).
14. Si è sostenuto, in riferimento alla questione oggetto di causa, come "la rilevabilità della prescrizione dell'azione esperita dall'attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo in ordine a detta azione l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l'abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti", (Cass. n. 1814 del 1987; cfr. anche Cass. 6101 del 1998; Cass. n. 7192 del 1986).
15. Col primo motivo di ricorso la Fintecna s.p.a. ha richiesto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, che fosse dichiarata inammissibile l'azione di regresso dell'Inail in quanto proposta dopo il decorso del termine triennale di cui all'art. 112 cit.. Il chiaro riferimento al decorso del termine stabilito dalla disposizione suddetta e all'inerzia dell'Istituto consente di qualificare l'eccezione come di prescrizione, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite.
16. In base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, non disponendosi di dati esaurienti ed univoci sul dies a quo del termine triennale.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.2.2018