Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 28 febbraio 2017
Validità: 01.03.2017 - 28.02.2020
Parti: Robintur/Legacoop e Filcams-Cgil, Fiscascat-Cisl
Settori: Commercio-Turismo, Robintur
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Informazione e confronto a livello nazionale
Informazione e confronto a livello territoriale
Art. 1 - Inquadramento del personale
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Regime multiperiodale e di flessibilità
Art. 4 - Banca delle ore individuale
Art. 5 - Lavoro domenicale
Art. 6 - Part time (orario tempo parziale)
Art. 7 - Part time misto - clausole elastiche e flessibili
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Riduzione orario di lavoro (ROL)
Art. 10 - Permessi non retribuiti
Art. 11 - Indennità di funzione

 

Art. 12 - Indennità per il personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 13 - Remunerazione variabile
Art. 14 - Formazione continua
Art. 15 - Visite mediche preventive e periodiche
Art. 16 - Missioni e trasferte
Art. 17 - Rimborso spese per trasferte
Art. 16 - Reperibilità
Art. 17 - Buono pasto
Art. 19 - Malattia e infortunii
Art. 20 - Aspettativa
Art. 21 - Regime transitorio
Art. 22 - Applicazione decorrenza e durata
Allegati


Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale Robintur spa

Oggi 28 febbraio 2017, tra Robintur spa […], assistita da […] Legacoop Estense e le rappresentanze sindacali Filcams Nazionale /Cgil […], unitamente alle rappresentanti territoriali, […] per Bologna, […] per Modena, […] per Reggio Emilia, […] per Udine/FVG e i delegati aziendali […], Fiscascat/Cisl Regionale Emilia Romagna […], è sottoscritto il presente contratto integrativo aziendale

Premessa
Le Parti hanno intrapreso il percorso di totale revisione degli assetti organizzativi nel contesto di crisi, che ha visto una prima tappa negli accordi del 3 e 6 febbraio 2017.
Le parti intendono far frante alle sfide poste dal mercato attraverso Relazioni Sindacali improntate alla ricerca congiunta di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività, idonea a favorire lo sviluppo dell’azienda, a sostenere gli investimenti della proprietà, la professionalità e la qualità della vita lavorativa attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Con il Contratto Integrativo Aziendale le Parti, mirano al miglioramento delle condizioni di lavoro, oltre che al consolidamento di un sistema di relazioni sindacali strutturate ed efficaci, attraverso i livelli sotto articolati.

Informazione e confronto a livello nazionale
Data l’articolazione aziendale le Parti ritengono che debba proseguire il confronto a livello nazionale che affronti l’insieme delle varie realtà, con riguardo ai diritti di informazione e consultazione sulle seguenti tematiche: - strategie aziendali della Società (sviluppo, investimenti, nuove aperture, politiche commerciali);
- andamento economico dell’azienda (risultati economici e di Bilancio);
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- procedure collettive ex L. 223/1991 per mobilità, solidarietà, CIGS;
- cessioni di ramo d’azienda;
- appalti e terziarizzazioni;
- mercato del lavoro e struttura dell’occupazione (tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, occupazione femminile ed effetti della legge 125/1991 e legge 53/2000, livelli di inquadramento, ecc.);
- piani formativi;
- nuove professionalità;
- accordi quadro in merito di video sorveglianza
Le Parti sì troveranno almeno due volte all’anno, e comunque su richiesta di una esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.

Informazione e confronto a livello territoriale
A livello territoriale, con le RSA e/o le Organizzazioni Sindacali. Territoriali si procederà ad una informativa e a confronti sui seguenti argomenti:
- nuove aperture;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione o chiusura dei punti vendita e delle unità produttive e conseguenze sui livelli occupazionali;
- orari di lavoro e loro articolazione;
- organizzazione del lavoro;
- strumenti di videosorveglianza
Il confronto avverrà con le RSA o alla presenza delle articolazioni territoriali delle OO.SS. sottoscriventi il presente accordo.

Art. 2 - Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali, come previsto dal CCNL e rappresenta l’orario medio dei lavoratori full time.
[…]
La distribuzione dell’orario di lavoro è fissato dall’azienda e comunicato al lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

Art. 3 - Regime multiperiodale e di flessibilità
Flessibilità dell’orario
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità specifica del settore turistico di ottimizzare le attività della vendita, attraverso un’organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del mercato e alle esigenze della clientela; perciò convengono sull'opportunità di adottare idonee articolazioni dell’orario di lavoro e della sua distribuzione.
La durata dell’orario di lavoro può risultare da una media plurisettimanale su base annua, e si articolerà in incremento e in riduzione, rispetto a quanto previsto all’art. 2, per un numero massimo complessivo di ore 100 annue.
Pertanto tale orario rappresenta normale orario di lavoro.
L’orario di lavoro sarà distribuito in maniera tale da non superare le 9 ore giornaliere, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giornate e di 8 ore in caso di distribuzione su 6 giornate e, comunque, non superiori alle 46 ore settimanali nei periodi di maggior lavoro.
Ogni ora di maggior lavoro, che eccede le 40 ore settimanali, e nel limite delle suddette 100 ore, verrà valorizzata in banca ore per 1 ora e 6 minuti. Nelle settimane di recupero, ovvero di minor lavoro, forarlo sarà tale da non risultare inferiore a 4 ore giornaliere consecutive e 20 ore settimanali.
Il calcolo consuntivo avverrà sulla base delle ore effettivamente lavorate.
I lavoratori interessati alla flessibilità saranno quelli con contratto a tempo pieno.
L’orario sarà programmato per ogni unità operativa, di norma, su quindici giorni e verrà comunicato con quindici giorni di anticipo, non oltre il venerdì della settimana precedente e può essere modificato con 48 ore di anticipo.
[...]
Le ore di recupero flessibilità, inserite in banca ore, di cui all’art. 7, verranno restituite, di norma entro il mese di dicembre e al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo di gestione della flessibilità stessa.
Le ore eventualmente non recuperate verranno pagate con la maggiorazione dello straordinario nella busta paga relativa al mese di marzo dell’anno successivo.
È possibile anticipare periodi di minore attività con l’obiettivo di recuperarli comunque entro l’anno.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si dovesse risolvere con saldo negativo di ore le stesse saranno recuperate durante il periodo di preavviso.
Qualora si verificassero, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, assenze nelle settimane in cui è previsto il recupero delle ore di flessibilità f azienda si impegna a ridefinire un piano di restituzione.
Qualora per tempi ed esigenze organizzative ciò non fosse in tutto o in parte possibile le ore non recuperate verranno pagate con la normale retribuzione. Con un preavviso di quattro settimane il lavoratore potrà fruire, in base alle proprie esigenze, fino alla metà del complesso delle ore accumulate in banca ore per la flessibilità, salvo che comprovate ragioni tecnico-organizzative non lo consentano. Per necessità particolari e di durata inferiore alla giornata intera di lavoro il preavviso minimo per la richiesta è di 48 ore. Non è dovuto il preavviso solo nel caso di malattia del bambino fino a 12 anni, comprovata da idoneo certificato medico.
È facoltà dei responsabili d’agenzia/servizi concedere l¡’accorpamento delle ore di flessibilità agli eventuali permessi residui e giorni di ferie compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Alle ore di prestazione effettuate in più rispetto all’orario ordinario fissato dalla flessibilità si applicherà quanto previsto per le prestazioni in orario straordinario.
L’osservanza di detto regime di orario di lavoro e di flessibilità è dovuta da parte di tutto il personale interessato, fatti salvi comprovati impedimenti,
I programmi di utilizzo dell’orario flessibile verranno verificati e monitorati semestralmente con le OO.SS. territoriali e le RSA/RSU e annualmente a livello nazionale. Tali incontri saranno finalizzati alla soluzione di eventuali problematiche.
L’azienda si impegna a rendere trasparenti e chiaramente identificabili i diversi montatiti delle ore maturate e della relativa fruizione.

Art. 4 - Banca delle ore individuale
Le parti concordano di istituire una “banca ore”, con un conto individuale per ciascun lavoratore, nelle quali confluiscono:
- le ore di cui art. 3
E su facoltà del lavoratore eventuali ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate.
[…]
Nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative aziendali il lavoratore, avrà la possibilità di utilizzare tali ore entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento delle stesse, le ore di straordinario o supplementare accantonate saranno retribuite […]

Art. 5 - Lavoro domenicale
Fermo restando la vigente articolazione dell’orario di lavoro l’azienda si impegna a non richiedere prestazioni di lavoro domenicale in numero superiore alle 24 annue, di norma 2 al mese.
Per i lavoratori che si presteranno volontariamente a superare, a richiesta aziendale, il retto delle 24 domeniche annue, sarà riconosciuta una maggiorazione ulteriore del 10% in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato.

Art. 6 - Part time (orario tempo parziale)
[…]
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo tra le attività dell’Azienda, la composizione dell'organico e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
I lavoratori in forza potranno richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo i seguenti criteri di priorità:
1) figli in età prescolare (6 anni);
2) assistenza a famigliari e conviventi inabili;
3) assistenza a famigliari e conviventi con gravi problemi di salute o di disagio;
4) situazioni di disagio personale;
5) esigenze formative inerenti all’attività svolta.
L'Azienda, tenuto conto delle esigenze tecniche-organizzative e produttive, delle implicazioni sull’organico e dei carichi di lavoro, valuterà, le richieste di trasformazione del rapporto, secondo i suddetti criteri di priorità e ne darà riscontro entro 30 giorni.
Convenuta la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, che può avvenire sia a tempo indeterminato sia determinato, resta inteso che la reversibilità sarà condizionata dalla volontà delle parti.
[…]

Art. 15 - Visite mediche preventive e periodiche
Gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, o eventualmente disposti dal Medico competente saranno da effettuarsi in orario di lavoro ed a spese dell’azienda,
Andranno considerati a carico dell’azienda anche eventuali accertamenti suppletivi disposti dal Medico competente volti a stabilire l’idoneità alla mansione del lavoratore.

Art. 16 - Reperibilità
Gestione del servizio di reperibilità nella giornata di sabato per il servizio Sistemi Informativi
Le potenziali necessità di assistenza, per emergenze che pregiudicano il normale svolgimento dell'attività, da parte della Rete delle Agenzie possono riguardare anche la giornata del sabato, visto che molte agenzie svolgono la loro normale attività su set giorni la settimana.
La Rete agenziale è informata che, nella giornata di sabato, solo per i casi d'emergenza, è possibile contattare il servizio di help desk interno sia via mail! che ad uno specifico numero di cellulare (numero reperibilità S.I. Sabato);
L’istituzione del servizio di reperibilità del sabato è finalizzata a fornire alle agenzie tutto il possibile supporto in caso di gravi difficoltà, con l’obiettivo di consentire la regolare prosecuzione dell’attività di servizio alla clientela. A questo scopo il dipendente reperibile farà tutto quanto è possibile e nelle sue competenze per la risoluzione del problema.
Alla rete sarà ben chiarito che la normale attività d’ufficio rimane dal lunedì a venerdì, e che la reperibilità deve far fronte alle sole emergenze.
Il servizio sarà, di norma, assicurato a rotazione, attraverso la copertura di 1 sabato ogni tre.
[…]
L’indennità di reperibilità va a compensare il disagio e il lavoro fuori orario. Non sono previsti pertanto riposi compensativi e altre remunerazioni […]
Nella giornata di domenica non è prevista l’assistenza ai punti vendita come regolati nella giornata di sabato. Solo per casi eccezionali derivanti da problemi legati al funzionamento del data center della sede, potrà essere richiesto l’intervento del dipendente (autorizzato specificatamente dal responsabile dei S.I.) presso la sede stessa.
In questo caso sarà riconosciuto al dipendente il medesimo importo previsto per la giornata del sabato.

Art. 20 - Aspettativa
Lavoratrici madri
Alle lavoratrici che abbiano terminato il periodo d’assenza facoltativa per maternità, nonché ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano maturato un’anzianità di servizio non inferiore a due anni, fermo restando quanto prevede la normativa in vigore sui congedi parentali, se faranno richiesta per comprovate necessità familiari, potrà essere concesso un periodo d’aspettativa non superiore a mesi sei, con il diritto alla conservazione del posto di lavoro, valutate le compatibilità con le esigenze aziendali.
Congedo per le donne vittime delle violenze di genere
In aggiunta per le causali e secondo i criteri di certificazione previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 80/2015 e successive modif. per le vittime di violenze familiari e stalking, su richiesta della lavoratrice, e compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali, sarà riconosciuto un periodo di congedo non retribuito fino a un massimo di un anno.