Tipologia: CIA
Data firma: 13 aprile 2018
Validità: 31.03.2021
Parti: Alpitour/Unione Industriale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Commercio-Turismo, Alpitour
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

1. Sistema di relazioni sindacali
2. Orario di lavoro
3. Formazione
4. Diritto allo studio
5. Smart working

 

6. Mensa aziendale
7. Commissione organici
8. Premio di risultato
9. Durata


Verbale di accordo

Addì 13 Aprile 2018, presso la sede dell’Unione Industriale di Torino, tra la Società Alpitour spa […], assistita da Unione Industriale di Torino […], e le Organizzazioni Sindacali Filcams/Cgil nazionale e territoriale […], Fisascat/Cisl nazionale e territoriali […], le RSA Alpitour spa, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

1. Sistema di relazioni sindacali
1.a Relazioni Sindacali
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di Diritti di Informazione e quanto demandato dallo stesso alla Contrattazione Integrativa Aziendale, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare le Relazioni Sindacali attraverso dei livelli di confronto (Nazionale, Area e Sede di Lavoro), che, nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e senza avere per oggetto materie già previste e definite in altri livelli, offrano modelli di partecipazione efficaci ed efficienti.
Le Parti recepiscono pertanto nel presente contratto integrativo rimpianto di Relazioni Sindacali e le materie descritte nella tabella allegata, definiti nell'accordo del 17 marzo 2009, Obiettivo dell'accordo è privilegiare - in particolare a livello di Sede di Lavoro - il dialogo e lo scambio di informazioni, nell'ambito di un confronto finalizzato a raggiungere possibili intese atte a risolvere i problemi che via via si presenteranno, e presuppongono, pertanto, un orientamento delle Parti conseguente.

Livelli

Materie oggetto delle Redazioni Sindacali

Soggetti

Livello Nazionale

- Accordo Integrativo Aziendale
- Struttura e parametri Premio Risultato
- Nuove professionalità e conseguenti inquadramenti
- Composizione controverse emerse a livelli inferiori
- Misure atte a superare arsi aziendale
- Terziarizzazioni di attività
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Azienda, Mercato
- Andamento aziendale
- Investimenti
- Andamento Premio Risultato
- Programmi di ristrutturazione/riorganizzazione
- Sicurezza (Dlgs. n. 81/08)
- Iniziativa inerenti le pari opportunità (L. 125/91)
- Formazione
- Andamento e composizione Organici
- tipologie di contratti

- Segr, Nazionali OO.SS.
- Coord, Nazionale Aziendale
- OO.SS. Territoriali
- Direzione Risorse Umane Gruppo
- Risorse Umane
- Federturismo / Unioni Industriali territoriali

Livello Aziendale

- Mobilità e flessibilità
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Iniziativa inerenti le pari opportunità (L. 125/91)
- Cessioni/cessazioni unità produttive e acquisizioni
- Processi formativi
- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro, ferie
- Analisi e proposte di nuove professionalità
- Ambiente di lavoro
- Misure atte a superare crisi unità produttive
- Terziarizzazioni di attività dell'unità produttiva
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi
- Livelli di inquadramento e mansioni
- Volumi produttivi
- Standard operativi
- Andamento Premio Risultato
- Formazione
- Programmi di ristrutturazione
- Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
- Andamento e composizione organici
-Tipologie di contratti

- RSA/RSU
- OO.SS. Territoriali
- Risorse Umane
- Risorse Umane Area
- Unioni Industriali territoriali

1.b Diritti Sindacali: permessi
1.b.1 Permessi per il coordinamento sindacale
[...]
l.b.2 Modalità di richiesta dei permessi

Per fruire dei permessi sindacali o permessi RLS:
per incontri fuori Sede o senza la presenza dell'azienda:
* Ogni componente delle RSA/RSU dovrà:
* segnalare l'assenza per permesso sindacale o per attività come RLS al proprio Responsabile
* Inoltrare all'Ufficio Amministrazione del Personale via mail la richiesta segnalando che l'assenza
deve essere considerata “permesso sindacale per …”, mettendo la motivazione tra le seguenti:
- CCNL - Componenti RSA/RSU
- CCNL - Componenti dei Consigli o Comitati Difettivi
- Sicurezza -RLS
- Ulteriori Permessi (specificare}
Nel caso di incontri richiesti dall'Azienda in sede, quest'ultima provvederà ad informarne direttamente il responsabile; i componenti della RSA/RSU, in tale caso, non dovranno inviare la mail all'ufficio amministrazione personale in quanto la comunicazione sarà a cura dell’azienda.
In caso di incontri con l'Azienda che richiedano la presenza di componenti delle RSA/RSU o RLS in Sedi diverse da quella lavorativa, l'Azienda sosterrà le spese di trasporto e pasto, nei limiti della normativa aziendale sui viaggi di lavoro.
[…]
1.b.3 Saletta sindacate
L'Azienda metterà a disposizione delle RSA/RSU un locate aziendale, attrezzato con PC e telefono, nelle seguenti sedi:
- Cuneo
- Torino
Per la sede di Milano sarà messa a disposizione una saletta previa prenotazione e viene confermata la disponibilità di un armadio chiuso riservato.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda, in caso di necessità dello specifico locale, procedere all’individuazione di un locale diverso rispetto a quello attribuito.
L'utilizzo dei suddetti locali
- durante la fascia oraria lavorativa sarà da considerare permesso sindacale e sarà soggetto alle stesse modalità previste per il precedente punto 1.b.2.
- al di fuori della fascia oraria lavorativa sarà consentito nei limiti di apertura dell'edificio.

2. Orario di lavoro
A tutti gli impiegati sono richieste le quattro timbrature giornaliere e ai Quadri le timbrature in entrata al mattino e uscita al pomeriggio.
Premesso che l'orario standard aziendale è così determinato:
09.00 -13.00 /14.30 -1830
È consentita l'elasticità in ingresso (tra le 0830 e le 0930) e in uscita (tra le 12.30 e le 13.45 e tra le 17.30 e le 18.30) tale per cui tutti i dipendenti devono essere in Azienda nelle seguenti fasce orarie:
09.30 -12.30 /14.30 -17.30.
L'elasticità è subordinata alle seguenti regole:
- compatibilità con le esigenze delle singole Unità Organizzative;
- obbligo di pausa di almeno 45 minuti e massimo 2 ore;
- mantenimento di almeno il 25% della struttura nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 09.30 e dalle 17.30 alle 18.30.
Per quanto riguarda il mantenimento del 25% della struttura nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 09.30 e dalle 17.30 alle 18.30, le parti si incontreranno, se necessario con la presenza dei Responsabili, per individuare, a fronte di richiesta specifica delle RSA/RSU, i possibili accorpamenti di Unità Organizzative ai fini del conteggio della suddetta percentuale.
[…]
Relativamente agli orari di lavoro diversi da quelli sopra indicati, si fa riferimento a quanto sancito dagli accordi sindacali in vigore o alla situazione in atto, che sarà oggetto di confronto tra le Parti entro il mese di maggio.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale per una verifica congiunta sugli orari di lavoro, anche con riferimento agli accordi in essere.
Le parti si incontreranno inoltre, su richiesta dell'Azienda e/o su richiesta delle RSA/RSU, qualora se ne evidenziasse la necessità.
2.1 Part Time
Verrà costituita una commissione paritetica, formata da 3 componenti della RSA\RSU e 3 componenti dell'Azienda, che inizierà ad operare entro un mese dalia stipula del presente verbale di accordo e terminerà i propri lavori indicativamente entro 6 mesi dall'inizio dell'attività.
Alle riunioni della Commissione potranno partecipare, previa comunicazione all'Azienda, rappresentanti delle OO.SS.
Sarà compito della commissione procedere ad un'analisi, in riferimento ad ogni U.O. ed alle relative mansioni, della compatibilità del part-time con le esigenze organizzative aziendali e, in tale caso, definire le modalità di effettuazione del part-time.
Terminato il lavoro della commissione, i risultati verranno recepiti in un apposito acconto.
2.2 Part Time posi partum
Il part rime, concesso ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL, avrà durata non inferiore ai 6 mesi.
Nella richiesta avanzate all'Azienda, secondo quanto previsto dal CCNL, dovrà essere esplicitate l'entità oraria del part-time richiesto, con (Indicazione dell'articolazione settimanale.
La distribuzione oraria del part-time dovrà essere compatibile con gli orari di reparto,
L'Azienda si impegna a dare riscontro alle richieste ricevute, di norma entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Le Parti confermano, in caso di mancato accoglimento della richiesta di part time post partum, di verificare la possibilità di attuare strumenti alternativi idonei per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro,
2.3 Ingressi […]
2.4 lavoro Supplementare e Straordinario
[…]
Premesso che - ai sensi del vigente CCNL - il lavoratore non può compiere lavoro supplementare o straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, è possibile il recupero su base mensile rispetto al monte ore lavorabili mensile, autorizzato dal Responsabile. Non è possibile effettuare recuperi con una giornata intera di assenza per i dipendenti con orario Full-Time, mentre è concesso, previa autorizzazione del Responsabile, per i dipendenti con orario Part-Time.
2.5 Permessi per Motivi Personali […]
2.6 Banca ore
Le parti convengono di mantenere l'Istituto della Banca Ore per tutti gli impiegati a tempo pieno e indeterminato - ad eccezione dei Quadri, degli impiegati inquadrati nel livello 81 e degli impiegati ai quali viene erogato un importo a titolo di straordinario forfetizzato e per tutte le ore di straordinario (di seguito "ore di lavoro straordinario") prestate secondo la disciplina di seguito definita:
- Destinatari: L'Istituto della "Banca ore" sarà applicato solamente ai dipendenti di cui in premessa, che avanzeranno apposita richiesta scritta. L'iscrizione in corso d'anno decorre dal 1 novembre successivo e la disdetta in corso d'anno avrà come data di cessazione il 31 ottobre. - Per i dipendenti che già usufruiscono dell'istituto della "Banca ore" verrà mantenuta l'iscrizione.
- Monte ore accreditato: In riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.5 confluisce nella Banca Ore, il saldo mensile tra le ore di lavoro straordinario e le ore di permesso non retribuito, se positivo e se autorizzato dal Responsabile. Fruizione: la fruizione delle ore accantonate nella "Banca Ore" avverrà annualmente (periodo 1 novembre - 31 ottobre) con le consuete modalità di gestione permessi on line, previa richiesta da parte del lavoratore ai Responsabile e autorizzazione dello stesso, in modo tate da garantire comunque, in ogni Unito Organizzativa, il normale svolgimento dell'attività lavorativa e la copertura delle fasce orarie di presidio. […] Le ore accantonate nella "Banca Ore" dovranno essere usufruite - sotto forma di altrettante ore di permesso - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Le ore accantonate nella "Banca Ore" e non fruite entro i termini indicati saranno liquidate con la retribuzione del mese successivo senza riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario in quanto già erogata nel mese di effettuazione dette ore.
- Premesso che l'istituto della Banca Ore viene applicato ai soli lavoratori a Tempo Pieno, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a Part Time in corso d'anno (1 novembre - 31 ottobre) verrà sospeso per l’intero anno e ripristinato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno per l'armo o gli anni successivi
2.7 Educational […]
2.8 Trasferte […]
2.9 Congedi
2.9 a Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro

In applicazione dell'accordo Nazionale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil del 25/01/2016, Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui (e molestie e la violenza sono inaccettabili.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro.
Queste possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, cane ad esempio, i clienti e variate da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata ai rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che Alpitour adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
Aipitour unitamente a Filcams, Fisascat si impegnano infine a valutare nell'arco della vigenza del presente contratto integrativo aziendale la condivisane di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
2.9 b Congedi per le donne vittime di violenza di genere
In aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge art. 24 D.L. 80/2015 e aggiornamenti e modifiche seguenti e di contratto, L'azienda si rende disponibile a concedere periodi di Aspettativa non Retribuita fino un massimo di 6 mesi alle vittime di violenza di genere inserite in programmi certificati dai servizi sociali del Comune a cui appartengono, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
2.9 c Aspettativa per Adozioni Internazionali […]
2.10 Orario 38 ore lavorate per 40 ore pagate […]

5. Smart working
Le Parti convengono sulla promozione di politiche che agevolino l'equilibrio tra una migliore gestione dei tempi di vita dei lavoratori e (e esigenze organizzative aziendali. I recenti sviluppi nelle tecnologie informatiche, nell'organizzazione delle attività lavorative, oltre che degli aspetti logistici e operativi aziendali, hanno fatto emergere la possibilità di avviare la sperimentazione di nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In tale ambito le Parti convengono di avviare una sperimentazione per l'introduzione dello Smart Working, definendone il quadro normativo generale in apposito accordo firmato in data 13/04/2018.
Le partì si impegnano ad incontrarsi entro il termine della sperimentazione (prevista in 9 mesi presso l'Unità Organizzativa Operativo Torino) per valutare la continuazione e l'estensione ad altre Unità Organizzative.

7. Commissione organici
Le partì concordano sulla istituzione di una commissione paritetica sugli organici aziendali, al fine di un monitoraggio degli andamenti occupazionali, anche alla luce delle modifiche di orario introdotte in Azienda, con particolare riferimento agli incrementi di attività produttive ed alle opportunità occupazionali.
La commissione ha lo scopo di individuare soluzioni condivise sulle materie in oggetto.