Tipologia: Costituzione OPT
Data firma: 18 marzo 2013
Parti: Confservizi Cispel e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, Servizio pubblico locale, Toscana
Fonte: confservizitoscana.it

Sommario:


Protocollo d’intesa per la costituzione di un Organismo Paritetico Territoriale per il settore delle aziende di servizio pubblico locale

Il giorno 18 marzo 2013 presso la sede della Confservizi Cispel Toscana, Via Giovanni Paisiello 8, Firenze, tra Confservizi Cispel Toscana […], e i rappresentanti delle segreterie confederali regionali di Cgil […], Cisl […] e Uil […]
Richiamato quanto previsto dagli art. 2, 37, 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il Decreto legislativo n. 106/2009 (e sue modifiche ed integrazioni) che prevede la costituzione a livello territoriale di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; nonché prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
In relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08 e come specificato dalle linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni
Ritenuto necessario procedere alla sollecita costituzione di un organismo paritetico (di seguito denominato OPT) in considerazione della rilevanza che le parti attribuiscono al ruolo della sicurezza e della prevenzione sul piano della moderna organizzazione del lavoro;
Considerato inoltre opportuno di dar vita ad un OPT a livello regionale nell’ambito delle aziende associate alla Confservizi Cispel Toscana, così da poter approfondire gli elementi specifici che connotano il settore dei servizi pubblici locali sul versante dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dello spirito della normativa - sia legale che contrattuale - vigente;
Sottolineato in particolare, il ruolo di punto di riferimento per la circolazione delle informazioni e per lo scambio di esperienze, nonché per la promozione, progettazione e gestione di specifici progetti e/o interventi formativi che l’organismo può assumere
Si concorda quanto segue

1. Costituzione
È istituito a far data dal 18 marzo 2013 l’Organismo Paritetico Territoriale per la Regione Toscana tra la Confservizi Cispel Toscana, in rappresentanza delle aziende di servizio pubblico locale e le organizzazioni sindacali regionali Cgil, Cisl e Uil firmatarie del presente accordo.

2. Composizione
L’OPT sarà composto da 1 rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla Confservizi Cispel Toscana per un totale di 6 componenti.
Ogni organizzazione stipulante designerà un componente supplente per ciascuno dei componenti effettivi, ovvero indicare un delegato in caso di impedimento del membro effettivo.
L’OPT designerà due coordinatori tra i componenti lo stesso OPT, su indicazione uno dalla parte datoriale ed uno dalla parte della rappresentanza sindacale dei lavoratori.

3. Durata
Le nomine dei membri dell’OPT avranno durata di tre anni. Nel caso di eventuali dimissioni o revoca individuale di un membro prima della scadenza del mandato, compete all’organizzazione che lo ha nominato, datoriale o dei lavoratori, indicare il successore.

4. Sede e funzionamento
L’OPT avrà sede presso la Confservizi Cispel Toscana, Via Giovanni Paisiello n. 8, 50144 Firenze, che assicurerà il necessario supporto logistico. L’OPT dovrà dotarsi di un ufficio di segreteria che operi a supporto dell’attività dell’OPT ed in particolar modo dei coordinatori.

5. Compiti e funzioni dell’OPT
L’OPT, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08 svolgerà attività di supporto alle aziende toscane per la “programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta dì buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lamio; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuatone degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
L’OPT fornirà indicazioni alle aziende circa il contenuto delle iniziative che intendono intraprendere.
L’OPT favorirà la diffusione e conoscenza delle buone prassi e linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Inoltre l’OPT ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 81/08, su richiesta delle parti, sarà prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche. La relativa procedura dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.
Secondo quanto previsto dall’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta dell’azienda/e l’OPT potrà pianificare e realizzare attività di formazione direttamente o avvalendosi degli Enti di formazione di diretta emanazione delle parti sociali.
L’OPT, in base alla rilevazione di fabbisogni formativi, può proporre progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, direttamente o avvalendosi degli Enti di formazione di diretta emanazione delle parti sociali, anche in accordo con le azioni formative previste dalla Regione Toscana e le attività e gli interventi promossi e/o finanziati parzialmente o integralmente dall’Inail.
L’OPT, promuove il coordinamento con eventuali organismi paritetici di settore delle aziende di servizio pubblico locale.

6. Attività di orientamento
Presso l’OPT sarà costituita una banca dati contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e dei medici competenti di ciascuna azienda.
Le aziende procederanno alla tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
L’OPT curerà in particolare la raccolta e la classificazione ragionata dei dati relativi a:
- infortuni;
- malattie professionali;
- inabilità permanente sopravvenuta del personale;
- provvedimenti degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.
L’OPT curerà la promozione e lo scambio di informazioni e di valutazioni tra gli attori delle aziende interessate circa l’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, dell’applicazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro volontari e sulle buone prassi tese a favorire l’innalzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Secondo quanto previsto dall’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e da quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori di riferimento, l'organizzazione di corsi predisposti dalle aziende, previa intesa con RSU e RLS, per piani specifici di formazione che tengano conto delle particolari situazioni di rischio presenti in azienda, potrà essere affidata all’OPT.
L’OPT esprimerà un parere di congruità in relazione ai piani e/o interventi formativi proposti dalle aziende; proporrà suggerimenti tesi a riconoscere e a validate ed integrare il percorso stesso se non adeguato da quanto previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti.
L’OPT esprimerà un parere di congruità in relazione al personale docente proposto.
In merito alla formazione pregressa, le aziende potranno chiedere riconoscimento dei percorsi formativi da loro svolti.
Le parti ritengono di individuare quali destinatari della formazione realizzabile a livello interaziendale i seguenti soggetti:
datori di lavoro, dirigenti e preposti;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
formatori aziendali, con speciale riguardo alle metodologie didattiche;
lavoratori;
aziende appaltatoci.

8. Regolamento interno
L’OPT appena insediatosi, curerà l’elaborazione di un proprio regolamento interno, con il quale saranno definite le modalità di convocazione, la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell’OPT, nonché saranno stabilite le risorse necessarie al funzionamento dell’OPT, secondo quanto previsto dall’art. 4.
In merito a quanto indicato nell’art. 7 l’OPT si doterà di un nucleo di valutazione apposito.