Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 agosto 2018, n. 21034 - Infortunio e rendita per inabilità. Licenziamento e superamento del periodo di comporto


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 23/08/2018

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Firenze, pronunziando in sede di rinvio, qualificato infortunio sul lavoro l'evento occorso a E.M. in data 26.9.1996, ha condannato l'INAIL al pagamento nei confronti del suddetto della rendita per inabilità temporanea per sei giorni e respinto la ulteriore domanda con la quale il E.M. aveva dedotto la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla datrice di lavoro AMA-Azienda Municipale Ambiente s.p.a., sul rilievo della non computabilità in detto periodo quale malattia delle assenze asseritamente connesse all'Infortunio in oggetto.
1.1. Il giudice di appello, ritenuta la "occasione di lavoro" in relazione al trauma distorsivo riportato dal E.M., premesso che l'art. 37, comma 2, del c.c.n.l., richiamato anche nella lettera di licenziamento, stabiliva la conservazione del posto e della retribuzione fino alla guarigione clinica accertata dall'INAIL e tale disciplina, in quanto più favorevole al lavoratore, era destinata a prevalere sul principio generale secondo il quale, in assenza di responsabilità datoriale, l'inabilità da infortunio, ai fini del comporto, rilevava come malattia comune, escluso il concorso di colpa del dipendente in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal E.M., ha osservato che sulla base della condivisibile consulenza tecnica d'ufficio la lunga malattia conseguente all'infortunio, per il quale nell'immediato al p.s. era stata posta prognosi di giorni 6, era stata determinata dalla distorsione del collo del piede sinistro provocata dall'infortunio, in concorso con il sovrappeso notevole del lavoratore, a sua volta determinante nella durata della disfunzionalità evolutiva della stessa malattia ; in base a tali presupposti ha riconosciuto il diritto alla rendita per inabilità temporanea nella misura di sei giorni .
1.2. In ordine alla questione del comporto, premesso che il principio dell'equivalenza causale era applicabile alle sole concause da lesione nelle quali un evento patologico unitario ed indivisibile costituiva conseguenza di più fattori causali mentre non si applicava alle cd. concause di invalidità nelle quali, pur in presenza di un concorso di cause, era pur sempre possibile individuare gli effetti dell'una e dell'altra trovando applicazione il principio dell'art. 79 d P.R. 30/06/1965 n. 1124, ha osservato che dalla consulenza si evinceva che la causa extralavorativa e cioè il notevole sovrappeso era stata determinante della durata ulteriore della inabilità rispetto agli iniziali sei giorni ; in conseguenza, il periodo successivo di malattia - pari a 97 giorni- si configurava quale malattia comune, computabile nel periodo di comporto il quale, per tale ragione, risultava ampiamente superato.
1.3. In ogni caso, anche a voler ritenere, in via equitativa, che l'inabilità temporanea strettamente collegata all'Infortunio si fosse protratta oltre i primi sei giorni, fino ad un mese complessivo, il risultato, in termini di comporto, non sarebbe stato diverso atteso che, secondo quanto incontestatamente allegato da A.M.A., per le pregresse assenze ed aspettative per malattia il E.M. aveva già consumato l'intero periodo di comporto e la nuova assenza andava sommata alle precedenti perché considerata come prosecuzione .
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.M. sulla base di quattro motivi.
2.1. A.M.A. s.p.a. e I.N.A.I.L hanno ciascuna depositato tempestivo controricorso:
2.2. A.M.A. s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
2.3. G.M., A. e M. DL. hanno depositato comparsa di costituzione quali eredi dell'originario ricorrente.
E.M. e AMA s.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 384 cod. proc. civ., censurando la decisione per avere disatteso il dictum della sentenza rescindente alla stregua del quale occorreva procedere a ulteriori accertamenti ( prove per testi consulenza tecnica d'ufficio) ed in relazione agli stessi pervenire al riesame della controversia. Si duole in particolare, sulla base di articolate argomentazioni, dell'accertamento relativo al numero dei giorni di inabilità temporanea.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 354 cod. proc. civ. e degli artt. 37 e 38 c.c.n.l. Lavoratori Aziende municipalizzate di igiene urbana - accordo nazionale 31.10.1995. Censura la decisione : a) per avere accolto un'eccezione nuova proposta per la prima volta da controparte nel secondo giudizio rescissorio; ciò in quanto le uniche assenze considerate dalla lettera di licenziamento erano quelle conseguenti all'infortunio e non quelle del periodo antecedente : b) per erronea interpretazione delle norme di diritto e collettive.
3. Con il terzo motivo di ricorso motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 354 cod. proc. civ. nonché degli artt. 37 e 38 c.c.n.I. cit. censurando, in sintesi, la decisione sul rilievo della contraddittorietà e inesistenza di motivazione perché il giudice del rinvio, pur riconoscendo la natura lavorativa dell'infortunio, aveva ritenuto di disattendere il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento al profilo del nesso causale tra il detto infortunio ed i giorni di assenza successivi.
4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la errata interpretazione della disciplina collettiva di riferimento. Assume che il contratto collettivo prevede la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro unicamente in caso di malattia . Sostiene che non è contestato che la assenza dal lavoro sia da ascrivere alla caduta sul lavoro e che eventuali patologie preesistenti, quali la obesità, seppure in ipotesi incidenti sui tempi di guarigione, non consentivano di trasformate l'infortuni in malattia.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo quanto emerge sia dallo storico di lite della sentenza impugnata che dalla esposizione di cui al ricorso ( v. pagg. 10 e sgg. del ricorso) questa Corte, con sentenza 05/01/2015 n. 6, ha accolto il ricorso del E.M. in relazione al solo motivo di impugnazione che censurava la sentenza della Corte di appello di Perugia per inadeguata motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'occasione di lavoro ex art. 2 d.P.R. 1124/1965; la sentenza rescindente ha rilevato, infatti, che non erano state esplicitate le ragioni secondo le quali le circostanze di tempo e di luogo, pacificamente accertate quanto all'evento, sarebbero state irrilevanti ad aggravare il rischio generico al quale era stato esposto il E.M..
5.1. La sentenza impugnata, laddove ha proceduto ad una rinnovata qualificazione dell'infortunio in controversia alla luce dei principi richiamati nella sentenza di cassazione ha quindi esaurito il compito devolutogli da tale sentenza dovendosi escludere la configurabilità di ulteriori vincoli in relazione all'accertamento relativo alla durata del periodo di inabilità temporanea. Come chiarito da questa Corte, infatti, l'annullamento per vizio di motivazione non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (Cass. 02/02/2018 n. 2652; Cass. 14/06/2006 n. 13719).
5.2. Neppure appare utilmente invocabile la violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. con riferimento alla sentenza di cassazione precedente a quella n. 6/2015, come sembra pure prospettare l'odierno ricorrente, atteso che l'obbligo per il giudice del rinvio scaturente dall'art. 384 comma 2 cod. proc. civ. , è limitato al dictum della sentenza rescindente e non quello di altre sentenze di cassazione in ipotesi intervenute nel corso del procedimento per cui la violazione dell'art. 384 cod. proc. civ.
5.3. Le ulteriori doglianze che investono, in sintesi, l'accertamento in concreto della durata del periodo di inabilità temporanea e quindi la ricostruzione di fatto alla base della sentenza impugnata non sono articolate con modalità coerenti all'attuale configurazione del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, posto che non viene individuato alcun fatto storico di rilevanza decisiva il cui esame è stato omesso, dovendosi rilevare, quale ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze relative alla consulenza tecnica d'ufficio, la mancata riproduzione dei relativo contenuto nei brani di pertinenza come, invece, prescritto (Cass. 17/07/2014 n. 16368).
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile stante la carente esposizione della vicenda processuale destinata a chiarire come nelle fasi di merito si era sviluppato il tema della computabilità, al fine della verifica del superamento del periodo di comporto, delle assenze per malattia antecedenti a quelle determinate dall'infortunio del settembre 1996, questione che il giudice di rinvio ha dimostrato di prendere in considerazione. Non soccorre a tal fine il mero richiamo al contenuto della lettera di licenziamento in assenza di indicazione relative alle allegazioni di fatto ed alle deduzioni in diritto delle parti sul più generale del tema delle assenze rilevanti al fine del calcolo del periodo di comporto. In questa prospettiva non risulta possibile alcuna verifica ex actis, sulla base del solo ricorso per cassazione, del dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza qui impugnata, per avere pronunziato su questione - computabilità nel comporto dei giorni di assenza per malattia antecedenti all'infortunio - non ritualmente e tempestivamente devoluta. Secondo l'insegnamento di questa Corte , infatti, ove si deduce la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. ( Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2010, n. 21226; Cass. 19/03/2007, n. 6361) .
6.1. Parimenti inammissibile la deduzione di violazione delle norme del contratto collettivo in quanto non corredata da alcuna illustrazione idonea a far comprendere l'errore in tesi ascritto alla sentenza impugnata e, comunque, priva, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., dei dati idonei a consentire la reperibilità del documento contrattuale nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 12/12/2014 n. 26174), fermo restando il profilo di improcedibilità scaturito dalla mancata allegazione della produzione del testo integrale del contratto collettivo, come prescritto dall'art. 369 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 04/03/2015 n. 4350).
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, al di là della formale denunzia del vizio di violazione di norme di diritto, inteso a criticare l'accertamento del giudice di merito in ordine al nesso causale tra assenze dal lavoro e l'infortunio del settembre 1996 con modalità non coerenti con l'attuale formulazione del vizio di motivazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che richiede la denunzia di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti. Al vizio di motivazione deve, infatti, ricondursi la dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., configurabile quale vizio di legittimità solo nell'ipotesi, nella specie non ricorrente, il cui la parte denunzi che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero che ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., 10/06/2016 n. 11892). Quanto alla denunzia di violazione di norme del contratto collettivo valgono i medesimi rilievi in punto di inammissibilità e improcedibilità espressi in relazione all'analoga deduzione formulata con il secondo motivo. Parimenti, in relazione alla censura che denunzia la errata interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio, si richiamano le medesime considerazioni alla base della statuizione di inammissibilità della censura espresse nell'esame del primo motivo. 
8. Il quarto motivo di ricorso presenta con riferimento alla denunziata violazione delle norme del contratto collettivo, i medesimi profili di inammissibilità e improcedibilità rilevati in relazione al secondo e terzo motivo. Deve inoltre osservarsi che, poiché la specifica questione concernente la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro unicamente in caso di malattia, non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata costituiva onere del ricorrente dimostrare di averla ritualmente sollevata e proposta nelle fasi di merito, indicando l'atto nel quale ciò era avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540). Tale onere non è stato assolto conseguendone un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame.
9. Per tutto quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza.
11. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 7 febbraio 2018