Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2018, n. 38904 - Violazioni in materia di sicurezza. Fattispecie del reato continuato


 

 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 27/04/2018

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 6 febbraio 2017 ha condannato E.S. alle pene di € 488,00 per il capo A, € 488,00 per il capo B, € 1220,00 per il capo C, € 1220,00 per il capo D,€ 368,00 per il capo E, ed € 732,00 per il capo F, di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati:
capo A) art. 68, comma 1, lettera B, in relazione all'art. 64, d. lgs. 81/2008; capo B) art. 68, comma 1, lettera B, in relazione all'art. 65, d. lgs. 81/2008; capo C) art. 55, in relazione all'art. 29, d. lgs. 81/2008; capo D) art. 55, comma 1, lettera B, in relazione all'art. 17, d. Igs. 81/2008; capo E) art. 55, comma 5, lettera a, in relazione all'art. 43, d. lgs. 81/2008; capo F) art.55, comma 5, lettera d, in relazione all'art. 18, d. lgs. 81/2008. Accertati in Torino il 15 maggio 2013.
2. E.S. ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 81, cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
L'imputata era stata ammessa al pagamento in misura ridotta, ma non ha effettuato il pagamento per l'estinzione dei reati. Il Tribunale non ha riconosciuto la continuazione tra le contravvenzioni pur se le stesse sono evidentemente di indole dolosa; La ricorrente infatti volontariamente non ha ottemperato agli obblighi del datore di lavoro (misure di sicurezza per l'ambiente di lavoro) per conseguire un risparmio sulla gestione dell'impresa. Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione perché si è limitato a ritenere le contravvenzioni di natura colposa.
2. 2. Violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il Tribunale sul trattamento sanzionatorio ha motivato in modo contraddittorio, in quanto affermava di voler irrogare una pena attestata sul minimo edittale ma in concreto non ha applicato il minimo edittale.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, ad eccezione della pena che deve essere rideterminata in relazione all'applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge, n. 103/2017, con la riduzione della pena per la metà e non di un terzo.
La decisione del Tribunale contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, relativamente alla richiesta applicazione della continuazione, rilevando che «Non può riconoscersi la fattispecie del reato continuato ex art. 81 cod. pen. poiché le violazioni commesse dall'imputata costituiscono contravvenzioni di natura colposa e inoltre, nel caso di specie, non è possibile ravvisare profili dolosi che consentano il riconoscimento della sussistenza della continuazione».
Del resto, «La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali» (Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013 - dep. 05/03/2013, Vitale, Rv. 25442301).
E' un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel nostro caso. Inoltre il ricorso si limita a rappresentare solo ed esclusivamente il risparmio della spesa, per l'identità del medesimo disegno criminoso. Circostanza questa da sola non sufficiente per la ricorrenza del medesimo disegno criminoso.
Infatti «In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Del tutto generico è poi il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice ha irrogato pene vicino al minimo edittale, e nella motivazione ha solo indicato una pena «attestata sul minimo edittale», non nel minimo edittale.
Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
5. La pena deve rideterminarsi in considerazione del rito abbreviato.
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure 
collegato alla scelta del rito. (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017 - dep. 11/01/2018, Del Prete, Rv. 27175201).
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera F, cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la sentenza deve annullarsi sul punto senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, con rideterminazione della pena (complessiva) in € 3387,00 di ammenda, con la riduzione per il rito della metà.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in complessivi € 3.387,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/04/2018