Tipologia: Regolamento OP
Data firma: 5 febbraio 2009
Parti: Federalberghi, Faita, Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, VCO
Fonte: ebturismo.it

Sommario:


Regolamento dell'organismo paritetico del settore e turismo per la provincia del Verbano Cusio e Ossola Costituito - ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 626/94 e s.m.i. - tra Federalberghi, Faita, Fipe per la parte datoriale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs per la parte sindacale

Le parti sopra specificate
• Visto Art. 20 del D.Lgs. 626/94;
• Visto l'articolo 51 del nuovo T.U. in materia di salute e sicurezza del 9 Aprile 2008 n. 81;
• Visto il CCNL Turismo Federalberghi, Faita, Fipe, Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl, Uiltucs - Allegato H, artt. 13, 14, 15, 16 e 16bis.
avendo costituito l’Organismo Paritetico Provinciale - di seguito denominato anche OPP - in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabiliscono il seguente Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organismo stesso.

Art. 1 - Costituzione
L'Organismo Paritetico Provinciale ha sede in Verbania presso gli uffici dell'Ente Bilaterale del Turismo per la Provincia del Verbano Cusio Ossola. In sede di costituzione dell'OPP viene deciso che lo stesso è parte integrante dell'Ente Bilaterale del Turismo, dal quale dipenderà a livello organizzativo, gestionale ed amministrativo. Viene inoltre approvato che l'attività dell'OPP sarà gestita dai membri che compongono il Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale del Turismo VCO.

Art. 2 - Scopi
L’OPP non persegue finalità di lucro ed ha gli scopi e le finalità prevista dallo Statuto dell'Ente Bilaterale Turismo VCO, tra i quali:
• promuovere a livello locale, iniziative in materia di formazione e di informazione su salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori; anche in collaborazione con Enti e/o Istituti sia pubblici che privati;
• adottare interpretazioni univoche in materia di salute e sicurezza, anche al fine di rappresentare alle istituzioni competenti un indirizzo condiviso dalle parti;
• adottare soluzioni, di prima istanza, alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione sempre relativi alla materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 3 - Durata
La durata dell'OPP è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Composizione
L'OPP è composto da 6 membri effettivi, tre dei quali designati dalle parti datoriali e gli altri tre designati dalle OO.SS. dei lavoratori sopra richiamate, in entrambi i casi un membro per ogni ente rappresentato. L'OPP si riunisce su convocazione di almeno una delle parti. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata e/o telefax e/o mail spedita al domicilio del componente almeno 7 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente, via fax, via mail, via sms o con qualsiasi altro mezzo.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 50% + 1 dei membri che comunque garantiscano la rappresentanza delle due parti. Su richiesta di una delle parti e solo in caso di estrema necessità, i membri dell'OPP potranno valutare se far partecipare alla seduta i Delegati di Bacino, i quali non hanno in nessun caso potere decisionale e partecipano a titolo di uditori e/o per relazionare sulla loro attività di RTLS. Per la loro convocazione si confermano le regole sopra espresse. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole all'unanimità dei presenti. Il libro dei verbali dell'OPP è tenuto presso la sede dell'Ente Bilaterale Turismo VCO.

Art. 5 - Gettoni di presenza
I componenti dell'OPP hanno diritto a ricevere un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano. L'importo del gettone verrà determinato annualmente dal Comitato Esecutivo con ratifica assembleare.
La presenza straordinaria dei Delegati di bacino non determina alcun incremento del gettone di presenza in capo alla O.S. d'appartenenza del delegato. Il gettone di presenza e le spese di Segreteria per l'OPP, sono poste a carico dell'Ente Bilaterale Turismo VCO.

Art. 6 - Formazione
I programmi di formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza, approvati dalle parti firmatarie del presente accordo verranno promossi dall'OPP e dall'Ente Bilaterale Turismo VCO di concerto con Enti e/o Istituzioni sia pubbliche che private. L'onere relativo alla formazione ed informazione dei lavoratori sarà ogni qualvolta considerato e valutato per determinare la possibilità o meno da parte dell'Ente Bilaterale Turismo VCO di ottenere convenzioni a prezzi vantaggiosi per le aziende o in che misura contribuire a sostenere tale costo.

Art. 7 - Delegati di bacino
Per poter espletare l'attività del servizio RTLS, l’OPP conviene nel nominare n. 3 Delegati di Bacino, uno per ogni OO.SS. costituente l'OPP e di suddividere in tre macro zone il territorio provinciale, così composto:
Bacino 1 Verbano
Comuni: Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannerò Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio-Spoccia, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego-Viggiona, Verbania, Vignone.
Bacino 2 Ossola
Comuni: Antrona-Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio-Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo-Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve-Vergonte, Premia, Premosello-Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.
Bacino 3 Cusio
Comuni: Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Gravellona-Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Ornavasso, Quarna-Sopra, Quarna-Sotto, Seppiana, Valstrona.
In capo alle OO.SS. di cui fanno parte i Delegati di Bacino spetta l'onere di formare, anche in collaborazione con l'Ente Bilaterale del Turismo VCO, gli stessi come richiesto dalla normativa vigente. Si rammenta che la funzione di Delegati di Bacino è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48 Dlgs. 9/4/2008 n. 81)

Art. 8 - Composizione delle controversie
L'OPP ha il compito di risolvere e definire le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, previsti dalle norme vigenti. Per la definizione delle controversie, possono richiedere l'intervento dell'OPP sia le aziende aderenti all'organismo sia i lavoratori da loro dipendenti o loro rappresentanti. La parte interessata per richiedere la delibera dell'OPP deve inoltrare, presso la sede dell'organismo stesso, apposita istanza nella quale risulti, nel modo più dettagliato possibile, l'oggetto della controversia e tutte le generalità della controparte. L'OPP avrà tempo 10 giorni dal ricevimento dell'istanza per richiedere la versione dell'altra parte interessata e dovrà deliberare al riguardo entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni. Trascorsi i termini di cui sopra, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura con ricorso da presentarsi, entro 30 giorni, con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 9 - Archivio e gestione dati
Presso la sede dell'OPP coincidente con la sede dell'Ente Bilaterale Del Turismo VCO, viene istituito l’archivio generale, il quale dovrà, possibilmente, essere gestito anche tramite supporti informatici. Nell'archivio verranno custoditi i seguenti dati:
• generalità delle imprese che aderiscono, tramite le schede di richiesta del servizio RTLS o tramite la nomina del RLS in azienda;
• numero dei dipendenti occupati presso ogni singola azienda aderente;
• dati anagrafici del/i rappresentante/i dei lavoratori eletto in ogni singola azienda e quelli dei rappresentanti di bacino;
• dati relativi alla formazione per ogni RLS e RTLS;
• per ogni rappresentante di bacino dovrà essere specificato l'elenco delle aziende seguite.
• Le schede di valutazione e il verbale dei rappresentanti di bacino che redigono durante le visite presso le strutture che hanno chiesto il servizio RTLS.
Nessuna delle parti firmatarie del presente regolamento potrà utilizzare i dati contenuti nell'archivio dell'OPP per finalità e scopi che esulano da quelle previste dell'organismo stesso.

Verbania, lì 05/02/2009