Cassazione Civile, Sez. 3, 30 agosto 2018, n. 21401 - Incidente stradale e infortunio in occasione di lavoro. Aggiornamento delle somme erogate agli aventi diritto


 

 

 

Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 30/08/2018

 

Fatto

 


1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 1990 si verificò un sinistro stradale che coinvolse quattro mezzi. Tra questi, vi era il veicolo Fiat Argenta condotto da R.M., di proprietà del Consorzio di Bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno (che in seguito muterà denominazione in "Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno"; d'ora innanzi, per brevità, "il Consorzio"), privo di assicurazione, ed un'autoambulanza.
2. Da questo sinistro scaturirono tra il 1992 ed il 1994 cinque processi, iniziati dai vari danneggiati per ottenere il risarcimento dei rispettivi danni, successivamente riuniti dinanzi al Tribunale di Larino. In questi giudizi intervenne l'Inail, esponendo che:
-) in conseguenza del sinistro persero la vita il conducente dell'ambulanza, V.V., e l'infermiera che si trovava a bordo di essa, A.C.G.;
-) in adempimento dei propri obblighi istituzionali, trattandosi di infortunio in occasione di lavoro, l'Inail aveva erogato ai congiunti dell'uno e dell'altra le indennità previste dal d.p.r. 30.6.1965 n. 1124;
-) tali somme dovevano essere rifuse all'istituto, ai sensi dell'art. 1916 c.c., dai responsabili del sinistro e dai rispettivi assicuratori della r.c.a..
2. Con sentenza 4.4.2002 n. 191 il Tribunale di Larino attribuì la responsabilità del sinistro in via concorsuale, insieme agli altri convenuti, anche a R.M. e lo condannò, in solido col Consorzio e con l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ovvero la società Fondiaria-SAI s.p.a., che in  seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.) al pagamento in favore dell'Inail di euro 351.709,51.
3. Con sentenza 4.5.2010 n. 69 la Corte d'appello di Campobasso dichiarò inammissibile, perché nuova, la domanda proposta dall'Inail di condanna dei responsabili alla rifusione delle ulteriori somme erogate ai congiunti delle vittime, rispetto a quelle liquidate dal Tribunale, a titolo di rivalutazione ex lege delle rendite erogate ai superstiti.
4. Con sentenza 9.3.2012 n. 3704 questa Corte cassò con rinvio la sentenza d'appello, nella parte in cui aveva reputato inammissibile la domanda dell'Inail di condanna dei responsabili alla rifusione degli ulteriori importi pagati da esso Istituto a titolo di rivalutazione delle rendite.
5. Con sentenza 4.6.2015 n. 136 la Corte d'appello di Campobasso, riesaminato l'appello dell'Inail, l'ha ritenuto ammissibile e fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto:
-) che fosse passata in giudicato la condanna dei responsabili in favore dell'Inail a titolo di surrogazione ex art. 1916 c.c.;
-) che l'Inail aveva documentato sin dal primo giudizio di appello l'entità delle somme erogate agli assistiti, ed i conteggi di diffalco degli acconti pagati dagli assicuratori dei responsabili in corso di causa;
-) che nel giudizio di rinvio l'Inail aveva legittimamente prodotto documenti attestanti quale fosse, a quella data, il valore aggiornato delle somme erogate agli aventi diritto; tali documenti, infatti, non potevano essere prodotti anteriormente, e comunque costituivano la mera "illustrazione dell'aggiornamento, alla data del 15.9.2014, delle somme erogate".
Ha, di conseguenza, condannato i responsabili (tra i quali R.M. ed il Consorzio) ed i rispettivi assicuratori (tra i quali la AXA s.p.a. e la UnipolSai, nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada) a pagare all'Inail la somma di 642.920,96 euro.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Consorzio, con ricorso fondato su un motivo.
Hanno resistito con controricorso la AXA e l'Inail; la UnipolSai non ha depositato controricorso, ma la procura speciale e la memoria ex art 380 bis 1 c p c.
 

 

Diritto

 


1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso il Consorzio lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 394 c.p.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.
Con una prima censura il Consorzio lamenta che la Corte d'appello abbia ammesso e preso in esame i documenti prodotti dall'Inail nel giudizio di rinvio. Sostiene che in tale giudizio non solo è inibito alle parti proporre nuove conclusioni, ma anche produrre nuove prove e nuovi documenti. Soggiunge che i suddetti documenti vennero prodotti dall'Inail all'udienza di precisazione delle conclusioni, "per la prima volta senza fornire alcuna possibilità alle controparti di poter argomentare sul punto".
Dopo aver contestato l'inammissibilità della produzione documentale, il consorzio (alle pagine 16 e 17 del ricorso) passa a contestare anche l'effettiva efficacia probatoria di tali documenti. Deduce, a tal riguardo, che essi consistevano in semplici prospetti dai quali "non era dato evincere informazioni chiare in merito agli importi delle indennità versate dall'Inail"; che in quei documenti non era chiarito in che modo l'Istituto avesse tenuto conto dei versamenti già effettuati dagli assicuratori dei responsabili; che, di conseguenza, era "errata la determinazione della Corte d'appello di Campobasso in ordine alla differenza dovuta all'Inail in via di regresso".
1.2. La prima delle suesposte censure è infondata.
Nel giudizio di rinvio, infatti, è ammessa la produzione di nuovi documenti quando "la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore" (così Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015, Rv. 636813 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2729 del 11/02/2015, Rv. 634287 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12633 del 05/06/2014, Rv. 631191 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8872 del 16/04/2014, Rv. 631091 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14101 del 03/08/2012, Rv. 623557 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 12/10/2009, Rv. 609889 - 01).
Il principio appena esposto, oltre ad essere pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, è altresì risalente e consolidato: basterà ricordare, a tal fine, come esso venne affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte oltre cinquantanni fa (Sez. U, Sentenza n. 1104 del 04/05/1963, Rv. 261595 - 01).
Nel nostro caso, ricorrevano ambedue i presupposti richiesti dalla giurisprudenza appena citata, affinché il documento potesse essere prodotto in sede di rinvio: quanto alla decisività dei documenti, essa appare evidente, dal momento che dimostravano l'entità del credito vantato dall'Inail. Quanto, poi, al requisito della impossibilità incolpevole di produrli precedentemente, è altrettanto evidente come fosse impossibile per l'Inail prevedere ex ante se ed in che modo la rendita erogata ai superstiti familiari del lavoratore infortunato sarebbe stata aggiornata o rivalutata (in quanto tali circostanze dipendono dal mutamento del nucleo familiare dei beneficiari, da eventuali nuove nozze, dai provvedimenti normativi di aggiornamento delle rendite o dei coefficienti del relativo calcolo).
1.3. La seconda delle suesposte censure è inammissibile, per tre indipendenti ragioni:
-) sia ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., in quanto il consorzio ricorrente non trascrive, né riassume, il contenuto dei documenti che si assumono malamente valutati;
-) sia perché la censura è estranea alla ratio decidendi: la Corte d'appello, infatti, ritenne "non contestati" i conteggi depositati dall'Inail pag. 10, terzo capoverso, della sentenza impugnata), e tale valutazione non è stata impugnata;
-) sia, in ogni caso, perché nella parte in cui sostiene che la Corte d'appello avrebbe dato credito a documenti non chiari e non esaustivi, nella sostanza censura il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte  ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

 


P.Q.M.

 


la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno alla rifusione in favore di AXA Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno alla rifusione in favore dell'Inail delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 17 maggio 2018.