Cassazione Penale, Sez. 3, 31 agosto 2018, n. 39328 - Esercizio dell'attività di cremazione animali con violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione per le esalazioni in atmosfera


 

 

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 04/07/2018

 

 

 

Fatto

 


l. Con sentenza in data 21.7.2016 il Tribunale di Firenze ha condannato alle pene di legge T.L. per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d. Lgs. 152/2006, perché, in qualità di legale rappresentante della Fido Pet S.r.l., aveva esercitato l'attività di cremazione di animali d'affezione tramite forno crematorio a bassa capacità (impianto di smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante incenerimento), da cui erano derivate esalazioni in atmosfera autorizzate con atto unico SUAP n. 54/2013, rilasciato dal Comune di Empoli, in violazione della prescrizione di carattere generale di cui al punto n. 2 (le strutture di accesso alle prese di campionamento dovevano essere permanentemente agibili nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di consentire in ogni momento i controlli, invece il punto di prelievo era raggiungibile solo dalla copertura dell'edificio con un unico percorso possibile non conforme alle norme di sicurezza), in Empoli il 29.7.2014.
Con ordinanza in data 22.1.2018 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e trasmesso gli atti a questa Corte per l'ulteriore seguito.
2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., perché il capo d'imputazione era calibrato sull'art. 279, comma 1, d. Lgs. 152/2006, mentre il Giudice aveva pronunciato la condanna per il reato di cui all'art. 63, comma 1, allegato IV, punto 1.4.9 e 113 d. Lgs. 81/2008 per un fatto diverso.
Con il secondo motivo, denuncia l'erronea valutazione delle risultanze processuali. Precisa che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la ASL, unica legittimata ad effettuare controlli ed irrogare eventuali sanzioni, non aveva mai mosso rilievi o evidenziato violazioni della normativa antinfortunistica nei suoi accessi alla società. L'impianto era stato controllato anche preventivamente per ottenere l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco, l'ASL non aveva rilevato infrazioni, i campionamenti in autocontrollo si erano svolti regolarmente ed i tecnici muniti della strumentazione in dotazione all'ARPAT avevano sempre avuto accesso al punto di campionamento ove lo spazio era sufficiente per il lavoro da svolgere in due, con le attrezzature, senza difficoltà di manovra. L'edificio era stato progettato in conformità alle leggi sulla sicurezza; sulla copertura del tetto c'erano le linee vita di sicurezza; la balaustra era alta un metro con le stecche in conformità di quelle previste dal d. Lgs. 81/2008. La copertura del tetto era stata prevista e realizzata, non solo per essere calpestabile, ma anche pedonabile con un carico calcolato ben superiore al necessario, fatta apposta per camminarci sopra. Le precisazioni svolte rilevavano perché, nell'originaria imputazione, gli era stato contestato di non aver ottemperato alla prescrizione di carattere generale di cui al punto 2 dell'atto SUAP n. 54/13: i punti di prelievo dovevano essere permanentemente accessibili ai servizi di controllo, le strutture di accesso - scale, parapetti, ballatoi, cestelli mobili, etc. - dovevano rispondere alle misure di sicurezza di cui al d.P.R. 547/1955 ed al d. Lgs. 81/2008. Il teste A.M., che aveva materialmente redatto l'atto SUAP, aveva precisato in dibattimento che il termine "accessibilità" non significava "comodità di accesso", perché il successivo inciso, definito per l'appunto pleonastico, era una precisazione in più, una norma che valeva comunque. La prescrizione significava che i servizi chiamati ai controlli dovevano poter accedere liberamente, senza dover rimuovere ostacoli o impedimenti ai punti di prelievo. Se si dovevano usare infrastrutture, dovevano essere a norma. Era l'ASL, non l'ARPAT, competente per i controlli per l'irrogazione di eventuali sanzioni. La segnalazione effettuata dall'ARPAT all'Unione dei Comuni era stata interlocutoria. Dagli atti risultava che al momento dell'accesso in data 29-30 luglio 2014, il campionamento non era stato fatto, non perché non erano stati in grado di eseguirlo materialmente, ma perché l'attività era ferma e non c'era niente da campionare. L'iniziativa della contestazione era avvenuta successivamente e costituiva la strategia dell'Agenzia di strumentalizzare tutti i casi del campionamento in quota, nel tentativo di far recepire le disposizioni dell'allegato A della delibera della regione Toscana n. 528/13 recante disposizioni né cogenti, né obbligatorie e che la stessa delibera riteneva meramente ricognitive.
Precisa che la novella di cui al d. Lgs. 46/2014 aveva ampliato, in relazione alla violazione dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 quattordecies d. Lgs. 152/2006 lo spettro applicativo delle sanzioni amministrative, togliendo al contempo rilevanza penale a tutte le infrazioni all'autorizzazione integrata di carattere formale che non riguardavano le violazioni ai limiti di emissione, alla gestione dei rifiuti, ai limiti per gli scarichi. Era intuitivo che la sanzione penale, per una mera violazione formale e non attinente ai limiti d'emissione, non era giustificata solo dal diverso nomen iuris dell'atto autorizzativo ed integrava un'inammissibile diversità di trattamento, in relazione a fatti identici, violando i principi di uguaglianza e proporzione della sanzione.
Analizza la normativa e ricorda che se l'ARPAT avesse chiesto all'Unione di Comuni l'adozione di una sanzione, l'organo avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 278, lett. a), disporre una diffida con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità avrebbero dovuto essere sanate, ciò che non era avvenuto perché l'ARPAT non avrebbe potuto segnalare una violazione inesistente.
Nel merito dei fatti, evidenzia che la scala a pioli era di misura inferiore ai 5 metri e comunque dotata di aggancio, come riferito anche dalla teste N., la quale aveva però dimenticato di dire che la scala sporgeva di cm 50 sul pianerottolo di arrivo e che al punto di sbarco erano fissati al muro due corrimani per assicurare la presa al momento dell'arrivo. Il personale dell'ARPAT aveva visto la scala solo dal basso, senza salire, perché il forno non era in funzione e dunque non ci sarebbe stato niente da campionare. Peraltro, non aveva scattato fotografie, perché la Nunziati aveva riferito che avevano avuto problemi con l'apparecchio. In definitiva, non era stata accertata alcuna violazione dell'art. 113 d. Lgs. 81/2008. Ribadisce la sicurezza dei luoghi, come emersa dall'istruttoria dibattimentale. Aggiunge che la condanna era stata pronunciata in violazione dell'art. 301 d. Lgs. 81/2008 che evocava l'applicazione degli art. 20, 21 e 24 d. Lgs. 758/1994. La normativa prevedeva come condizione di procedibilità l'omessa ottemperanza da parte del datore di lavoro alle prescrizioni imposte dagli enti competenti. Laddove infatti l'organo di controllo avesse
verificato la perfetta esecuzione delle prescrizioni, il reato avrebbe dovuto essere considerato estinto e l'azione penale non proseguita.
 

 

Diritto

 


3. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò assorbe le altre questioni.
All'imputato è stato ascritto il reato previsto e punito dall'art. 279, comma 1, d. Lgs. 152/2006, perché, in qualità di legale rappresentante della ditta Fido Pet S.r.l. con sede legale e stabilimento produttivo in Empoli, via G. di Vittorio n. 90, esercitava l'attività di cremazione di animali di affezione tramite forno crematorio a bassa capacità (impianto di smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante incenerimento), da cui derivavano esalazioni in atmosfera autorizzate con atto unico SUAP n. 54/2013 rilasciato dal Comune di Empoli, violando le prescrizioni di carattere generale di cui al punto 2 (le strutture di accesso alle prese di campionamento devono essere permanentemente agibili nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di consentire in ogni momento i controlli: invece, il punto di prelievo era raggiungibile solo dalla copertura dell'edificio, con un unico percorso possibile non conforme alle norme di sicurezza), accertato in Empoli, il 29.7.2014.
Il Giudice ha valorizzato la descrizione della prescrizione generale del punto 2, contenuta in parentesi, per operare una riqualificazione del reato ai sensi del d. Lgs. 81/2008, pervenendo così alla pronuncia di condanna di un fatto diverso da quello ascritto, in violazione del diritto di difesa. Ed invero, il capo d'imputazione aveva chiaramente ad oggetto il reato di cui all'art. 279 d. Lgs. 152/2006 quanto alla violazione della prescrizione dell'atto unico SUAP che richiamava le condotte dovute secondo il d. Lgs. 81/2008. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto accertare il reato contestato ai sensi del d. Lgs. 152/2006, non ai sensi del d. Lgs. 81/2008, giacché la violazione della prescrizione del d. Lgs. 81/2008 è stata costruita dall'Accusa come una violazione dell'autorizzazione e quindi dell'art. 279 d. Lgs. 152/2006. La sentenza impugnata va pertanto annullata ed il Tribunale di Firenze è chiamato a pronunciarsi sulla violazione del reato contestato, cioè dell'esercizio dell'attività di cremazione con violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione per le esalazioni in atmosfera.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze
Così deciso il 4 luglio 2018