Tipologia: Costituzione OPP
Data firma: 1° dicembre 2016
Validità: 31.12.2020
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Como
Fonte: entibilateralicomo.it

Sommario:


Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale

Oggi, 1 dicembre 2016, presso la sede di Confcommercio Como - via Ballarmi, 12 - si sono incontrati: Confcommercio Como […], Filcams - Cgil Como […], Fisascat - Cisl Varese Como […], Uiltucs-Uil Como […]
Le parti, come sopra rappresentate, hanno raggiunto il seguente accordo.

Premesso
- che in data 18 novembre 1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, tra Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil l'Accordo interconfederale in materia di sicurezza;
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.Lgs. n. 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato correzioni ed integrazioni al D.Lgs n. 81/2008;
- che gli artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs n. 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni;
- che l'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio;
- che il D.Lgs. n. 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori; che gli accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo a datori di lavoro e lavoratori, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
Considerato
- che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci e prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- che il sistema delle aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi è composto prevalentemente da piccole medie attività in cui, proprio per il ridotto numero di addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza; che le parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- che le parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro
Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano il seguente accordo

1 Ambito di applicazione
Il presente accordo ha validità per tutte le aziende della provincia di Como che applicano integralmente i CCNL e gli eventuali accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

2 Organismo Paritetico Provinciale OPP
Le parti con il presente accordo costituiscono, ai sensi dell'articolo 51 del Dlgs. n. 81/2008 e dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale 18 novembre 1996, in seno agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Como l'Organismo Paritetico Provinciale, di seguito denominato OPP, competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3 Compiti Organismo Paritetico Provinciale OPP
L'OPP ha i seguenti compiti:
- costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'OPP e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico Nazionale (di seguito OPN). Tali pareri potranno essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, aventi competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L' OPP potrà, inoltre, valutare di volta in volta l'opportunità dì divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
- supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e proporli all' OPN;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
- ricevere i verbali di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;
- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti;
- coordina l'attività dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriali;
- riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011;
- ogni altra attività che la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attribuisce agli Organismi Paritetici.
Nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite l'OPP potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano sul territorio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4 Composizione
L'OPP è composto da sei membri, di cui tre rappresentanti di Confcommercio Como e tre rappresentanti di Filcams Cgil Como, Fisascat Cisl Varese Como e Uiltucs Uil Como (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.
Entro giorni 30 dalla stipula del presente Accordo le organizzazioni stipulanti designeranno i rispettivi rappresentanti e i relativi supplenti.

5 Funzionamento
L'Organismo Paritetico:
- si dota di regolamento interno di funzionamento, sulla base dei principi espressi dall'Accordo Interconfederale in materia di Sicurezza 18 novembre 1996;
- assume le proprie decisioni all'unanimità, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori e i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
L'OPP per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Como.
L'OPP sarà sezione staccata degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Como e si avvarrà della collaborazione degli stessi per ogni attività da esso espletata.

6 Finanziamento
In fase di prima applicazione del presente accordo le parti concordano che, in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale rientra nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dagli Enti Bilaterali della provincia di Como previa delibera degli stessi e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

7 Accordo interconfederale in materia di sicurezza
Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.

8 Decorrenza e validità dell'accordo
Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto al punto 6 e 7, ha validità fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto non previsto si farà riferimento all'Accordo Nazionale 18 novembre 1996.