Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 2004
Validità: 01.09.2004 - 31.05.2008
Parti: Lait, Confterziario, Ciu, Conflavoratori
Settori: Servizi, Studi professionali contabili
Fonte: yumpu.com

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Sfera di Applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Titolo II - Classificazione del Personale
Art. 2 (Classificazione del personale)
Titolo III - Quadri
Art. 3 (Declaratoria)
Art. 4 (Formazione e aggiornamento)
Art. 5 (Assegnazione della qualifica)
Art. 6 (Polizza assicurativa)
Art. 7 (Indennità di funzione)
Titolo IV - Assunzione

Art. 8 (Comunicazione dell’assunzione)
Art. 9 (Documenti per l’assunzione)
Titolo V - Periodo di Prova
Art. 10 (Periodo di prova)
Titolo VI - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 11 (Premessa)
Art. 12 (Richiami normativi)
Art. 13 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 14 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 15 (Obblighi di informazione)
Art. 16 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 17 (Lavoro intermittente)
Art. 18 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 19 (Lavoro ripartito)
Art. 20 (Soglie numeriche)
Art. 21 (Gestione delle controversie)
Titolo VII - Apprendistato

Art. 22 (Premessa)
Art. 23 (Sfera di applicazione)
Art. 24 (Età per assunzione)
Art. 25 (Assunzione)
Art. 26 (Periodo di prova)
Art. 27 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Art. 28 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 29 (Doveri dell'apprendista)
Art. 30 (Trattamento normativo)
Art. 31 (Trattamento economico)
Art. 32 (Durata dell'apprendistato)
Art. 33 (Malattia dell’apprendista)
Art. 34 (Rinvio alla legge ed all’Ente bilaterale)
Titolo VIII - Tempo Parziale
Art. 35 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 36 (Genitori o tutori legali di disabile grave)
Art. 37 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 38 (Riproporzionamento)
Art. 39 (Quota giornaliera della retribuzione)
Art. 40 (Quota oraria della retribuzione)
Art. 41 (Festività)
Art. 42 (Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti)
Art. 43 (Ferie)
Art. 44 (Lavoro supplementare)
Art. 45 (Mensilità supplementari - Tredicesima e Quattordicesima)
Art. 46 (Preavviso)
Art. 47 (Condizioni di miglior favore)
Titolo IX - Orario di Lavoro
Art. 48 (Articolazione dell’orario di lavoro)
Art. 49 - Orario di lavoro in missione
Titolo X - Lavoro Straordinario
Art. 50 (Tetto massimo della prestazione straordinaria)
Art. 51 (Maggiorazione retributiva della prestazione straordinaria)
Art. 52 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Art. 53 (Flessibilità dell'orario)
Art. 54 (Pagamento degli straordinari)
Titolo XI - Riposo Settimanale e Festività
Art. 55 (Festività nazionali)
Art. 56 (Trattamento economico per le festività soppresse)
Art. 57 (Riposo compensativo)
Titolo XII - Ferie
Art. 58 (Giorni di Ferie)
Art. 59 (Malattia durante le ferie)
Art. 60 (Programmazione delle Ferie)
Art. 61 (Retribuzione durante le ferie)
Art. 62 (Irrinunciabilità delle ferie)
Art. 63 (Sospensione delle ferie)
Titolo XIII - Assenze, Congedi e Permessi
Art. 64 (Comunicazione dello stato di malattia)
Art. 65 (congedi retribuiti speciali)
Art. 66 (Congedi non retribuiti)
Art. 67 (Congedo Matrimoniale)
Art. 68 (Aspettativa per tossicodipendenza e alcolismo)
Art. 69 (Congedi e permessi per grave disabilità)
Art. 70 (Permessi retribuiti)
Titolo XIV - Chiamata alle Armi
Art. 71 (Chiamata alle armi richiamo alla normativa)
Art. 72 (Richiamo alle armi)
Titolo XV - Missioni, Trasferte e Trasferimenti
Art. 73 (Rimborso per missione temporanea)
Art. 74 (Trasferimento di sede dello studio)
Titolo XVI Malattie e Infortuni
Art. 75 (Rilascio certificazione per iscrizione SSN)
Art. 76 (Comunicazione dello stato di malattia)
Art. 77 (Obblighi del lavoratore in malattia)
Art. 78 (Assicurazione contro gli infortuni e trattamento economico di infortunio)
Art. 79 (Conservazione del posto di lavoro)
Art. 80 (Trattamento economico dello stato di malattia)
Art. 81 (Aspettativa per malattia)
Art. 82 (Lavoratori affetti da Tubercolosi)
Art. 83 (Rimando alla normativa vigente)
Titolo XVII - Gravidanza e Puerperio
Art. 84 (Diritti connessi con la gravidanza ed il puerperio)
Art. 85 (Permessi per allattamento)
Art. 86 (Certificazione dello stato di gravidanza)
Titolo XVIII - Sospensione del Lavoro
Art. 87 (Sospensione del lavoro)
Titolo XIX - Anzianità di Servizio e Convenzionale
Art. 88 (Anzianità di servizio)
Art. 89 (Anzianità convenzionale)
Titolo XX - Passaggi di Qualifica
Art. 90 (Passaggio di qualifica)

 

Titolo XXI - Scatti di Anzianità
Art. 91 (Importi degli scatti di anzianità)
Titolo XXII - Trattamento Economico
Art. 92 (Voci retributive)
Art. 93 (Minimi tabellari)
Art. 94 (Non riassorbibilità degli aumenti di merito)
Art. 95 (Prospetto paga)
Art. 96 (retribuzione giornaliera)
Titolo XXIII - Mensilità Supplementari
Art. 97 (Tredicesima mensilità)
Art. 98 (Quattordicesima)
Titolo XXIV - Risoluzione del Rapporto di Lavoro
Art. 99 (Rescissione del contratto di lavoro)
Art. 100 (Nullità della simulazione di licenziamento)
Art. 101 (Nullità del licenziamento per causa di matrimonio)
Art. 102 (Procedura per le dimissioni in caso di matrimonio della lavoratrice)
Art. 103 (Preavviso)
Art. 104 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 105 (Elementi per la determinazione del trattamento di fine rapporto)
Titolo XXV - Norme Disciplinari
Art. 106 (Norme generali di comportamento)
Art. 107 (Norme sulla presenza e sull’allontanamento dal luogo di lavoro)
Art. 108 (Ritardi sulle entrate)
Art. 109 (Obbligo di notifica della residenza)
Art. 110 (Sanzioni disciplinari)
Art. 111 (Norme in caso di azione penale promosso contro un dipendente)
Titolo XXVI - Ente Bilaterale
Art. 112 (Ente bilaterale)
Art. 113 (Funzionamento dell’Ente Bilaterale)
Titolo XXVII - Condizioni di Miglior Favore
Art. 114 (Condizioni di miglior favore)
Titolo XXVIII - Relazioni Sindacali
Art. 115 (Osservatorio paritetico nazionale Studi contabili)
Art. 116 (Relazioni Nazionali)
Art. 117 (Relazioni Regionali)
Art. 118 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 119 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 120 (Assemblea)
Art. 121 (Delegato Provinciale)
Art. 122 (Deleghe Sindacali)
Art. 123 (Contributi di assistenza contrattuale - COVELCO)
Titolo XXIX - Composizione Delle Controversie
Art. 124 (Composizione delle controversie)
Art. 125 (Organismi Paritetici)
Art. 126 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Titolo XXX - Accordi Integrativi Regionali
Art. 127 (Accordi integrativi regionali)
Titolo XXXI - Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Art. 128 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 129 (Pari Opportunità)
Art. 130 (Azioni Positive)
Art. 131 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 132 (Lavoratori stranieri)
Art. 133 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Titolo XXXII - Decorrenza e durata del Contratto

Art. 134 (Decorrenza e durata)
Allegati
a) Minimi Tabellari
b) Modello di Formazione Speciale
c) Regolamento Elettorale per le Rappresentanze Sindacali Unitarie
d) Regolamento Elettorale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8 Applicazione Dlgs 626/94
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 Costituzione
Art. 13 Territorialità
Art. 14 Funzionamento OP
Art. 15 Retribuzione RLST
Art. 16 Notifica nominativi RLST
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Numero degli RLS
Art. 19 Monte ore per RLS
Art. 20 Garanzie per gli RLST
Art. 21 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST
Art. 23 RLST
Art. 24 RLS
Art. 25 Permessi per la formazione
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 Materie formative
Art. 27 Criteri valutativi
Art. 28 Riconoscimento RLS
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 30 Modalità di consultazione
Art. 31 Informazione
Art. 32 Documentazione aziendale
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII- Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
Art. 37 Sostituzione RLST
Art. 38 Clausola di salvaguardia
Art. 39 Decorrenza e durata
e) Statuto Ente Bilaterale Contrattuale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di studi professionali contabili

Premessa
La Lait, di concerto con la Confterziario e d’intesa con le controparti sindacali, ha promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali contabili, ritenendolo momento qualificante della sua azione politica, tesa all’aggiornamento dell’attuale normativa sulle libere professioni che la vede impegnata da tempo nel portare avanti le legittime istanze dei professionisti contabili non ancora regolamentati.
Questo strumento contrattuale si inserisce in un insieme di azioni che, in modo sinergico e nel rispetto delle normali autonomie, mirano alla realizzazione dì uno strumento idoneo ad ampliare l’area di rappresentazione e tutela del mondo delle professioni.
Nel presente momento di confronto, le OO.SS. hanno colto l’occasione per dare vita ad uno strumento contrattuale che, nel recepire le innovazioni legislative e normative presentì nello scenario del nuovo mercato di lavoro, comprenda i diritti dei lavoratori quali in massima parte sono i dipendenti di studi professionali, operanti in realtà non del tutto previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Ecco quindi, che a giudizio di tutte le partì sottoscrittrici del presente Contratto collettivo, il momento di confronto permanente, rappresentato dall'Ente Bilaterale, potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale contesto, molto spesso non vedono concretizzarsi le opzioni altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
Le Parti, nel richiamare la assoluta validità del presente contratto di lavoro, riaffermano la loro posizione politico-associativa che ravvisa nella mancanza di idonei strumenti normativi per la tutela delle professionalità acquisite nell’accesso alla formazione, uno dei principali problemi di sistema nel comparto dei Professionisti Contabili.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Terziario e del Turismo che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle piccole-medie imprese.
Tutto ciò premesso il giorno ventitré del mese di luglio dell’anno duemilaquattro, in Montegrotto Terme (PD) si sono incontrate le seguenti Associazioni: Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali, di seguito Lait […], con l’assistenza della Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa - Confterziario […], e Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito Ciu […], e Confederazione dei Lavoratori, di seguito ConfLavoratori […], le suddette Associazioni hanno stipulato: il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Studi Contabili composto da:
- Premessa Politica
- Testo contrattuale (XXXII Titoli, 134 articoli)
- 01 Dichiarazioni a verbale
- 05 Allegati
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Sfera di Applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi Contabili, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro congiuntamente favorevoli alla revisione della vigente normativa sui professionisti, si danno reciprocamente atto che, ove venisse modificata la normativa sui praticanti e sulle società di professionisti, con specifico riferimento alla possibilità di inquadrare come lavoratore subordinato un professionista, il presente contratto avrebbe legittima validità anche per queste specifiche nuove categorie.
A tal fine le Parti stipulanti, la Unionquadri - Ciu come pregiudiziale, si danno atto che, ove modificata la normativa, si incontreranno per trovare la puntuale sistemazione contrattuale e retributiva di queste nuove figure professionali.
In linea generale - e come testo vincolante per le Parti nella futura trattativa - le Parti si danno atto che per le figure attualmente escluse di cui alla lettera a) si individua come strumento normatore di base il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti ed i Quadri di Direzione sottoscritto da Confterziario e Unionquadri.
Altresì per le figure attualmente escluse di cui alla lettera b) si individua il contratto di apprendistato come base di trattativa per l’elaborazione di un idoneo strumento che possa coniugare le esigenze di tutela professionale dei praticanti con quelle formative degli studi contabili.

Titolo VI Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 11 (Premessa)

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa allo studio e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 12 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 13, 14, 15 e 16;
- per il lavoro intermittente: artt. 17 e 18;
- per il lavoro ripartito: art. 19.

Art. 13 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dello studio contabile, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta lo studio debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dello studio stesso.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi dello studio;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi dello studio;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 14 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico e sviluppo di software applicativo e siti internet e caricamento dati;
b) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
c) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
d) per servizi di pulizia e custodia;
e) per servizi, da e per lo studio, di trasporto di persone;
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 15 (Obblighi di informazione)
Lo studio contabile utilizzatore comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 13 e 14 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, lo studio utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione professionale Lait, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla struttura territoriale competente della Lait (CST), che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 16 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 presso lo studio utilizzatore sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso lo studio utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dello studio utilizzatore.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l’esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso lo studio utilizzatore fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati presso lo studio non sono computati nell'organico dello studio utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 17 (Lavoro intermittente)
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla struttura territoriale competente della Lait (CST), che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 18 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 19 (Lavoro ripartito)
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 20 (Soglie numeriche)
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso uno studio contabile che adotta il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti

da 0 a 5

da 6 a 10

da 11 a 15

da 16 a 30

da 31 a 50

Contratti flessibili

4

7

8

14

25

Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 22%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nello studio contabile è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 21 (Gestione delle controversie)
In caso di controversie tra studio contabile e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente all’Ente Bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Titolo VII Apprendistato
Art. 23 (Sfera di applicazione)

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli II, III, IV e V.

Art. 24 (Età per assunzione)
Gli apprendisti possono essere assunti di età non superiore ai 24 anni (26 anni nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno - obiettivi CEE 1 e 2).

Art. 27 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi contabili applicanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 28 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue.

Art. 29 (Doveri dell'apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 30 (Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 32 (Durata dell'apprendistato)
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel II livello, 36 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello e nel V livello.
[…]

Art. 34 (Rinvio alla legge ed all’Ente bilaterale)
La gestione operativa delle diverse opzioni previste dalla vigente normativa per l’apprendistato è demandata all’Ente bilaterale
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.

Titolo VIII Tempo Parziale
Art. 36 (Genitori o tutori legali di disabile grave)

I genitori o tutori legali di disabile grave, con disabilità comprovata dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Titolo IX Orario di Lavoro
Art. 48 (Articolazione dell’orario di lavoro)

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate, secondo uno dei tre modelli sottoesposti:
a) Orario settimanale su 5 giorni: 8 ore al giorno dal lunedì al Venerdì;
b) Orario settimanale su 6 giorni: 6 ore e 30 minuti al giorno dal Lunedì al Sabato;
c) Orario settimanale su 6 giorni: 7 ore dal Lunedì al Venerdì e 4 ore al Sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze degli Studi contabili, i regimi dell'orario di lavoro potranno cambiare nel corso dell’anno sino ad un massimo di tre volte purché ne sia dato un preavviso di almeno un mese.

Titolo X Lavoro Straordinario
Art. 50 (Tetto massimo della prestazione straordinaria)

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore a effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 52 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Gli studi contabili per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta del professionista titolare deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 53 (Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dello studio contabile, questo potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, lo studio contabile riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Lo studio contabile provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Le previsioni del presente articolo valgono solo ed esclusivamente per gli studi che applichino l’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana.
Ove le ore prestate in esubero non vengano restituite entro 12 dodici mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità dell’orario, le stesse dovranno essere pagate […]

Titolo XI Riposo Settimanale e Festività
Art. 57 (Riposo compensativo)

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell'articolo 55 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo XII Ferie
Art. 62 (Irrinunciabilità delle ferie)

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XVI Malattie e Infortuni
Art. 78 (Assicurazione contro gli infortuni e trattamento economico di infortunio)

Gli studi contabili sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Titolo XVII Gravidanza e Puerperio
Art. 84 (Diritti connessi con la gravidanza ed il puerperio)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 85 (Permessi per allattamento)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio contabile.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXV Norme Disciplinari
Art. 106 (Norme generali di comportamento)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 107 (Norme sulla presenza e sull’allontanamento dal luogo di lavoro)
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 110 (Sanzioni disciplinari)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'articolo 108 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporla i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'articolo 2105 del Codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'articolo 64, dal primo e secondo comma dell'articolo 90 e dal terzo comma dell'articolo 108 del presente contratto e in quelli di cui all'articolo 2119 del Codice civile.

Titolo XXVI Ente Bilaterale
Art. 112 (Ente bilaterale)

Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato Ente Bilaterale Nazionale degli Studi Contabili – EBSC che avrà quale finalità quello di:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Titolo XXVIII Relazioni Sindacali
Art. 118 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali del 1993.
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 119.

Art. 120 (Assemblea)
Negli Studi contabili Dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 lo studio è tenuto a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 121 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da Studi contabili con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso gli Studi contabili con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
[…]

Titolo XXIX Composizione Delle Controversie
Art. 125 (Organismi Paritetici)

La LAIT e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;

Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Art. 128 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, gli studi contabili riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 129 (Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'eccesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 130 (Azioni Positive)
Gli studi contabili, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 131 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Gli Studi contabili si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali e anche del cosiddetto fenomeno del “mobbing”.
I dipendenti che reputino di subire comportamenti discriminatori, vessatori, coercitivi e violenti dovranno segnalarlo prontamente per iscritto, con garanzia di massima riservatezza per entrambi le parti, al datore di lavoro che adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 133 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.
In via transitoria lo studio che introduca il divieto assoluto di fumo nei locali lavorativi, prima dell’entrata in vigore di diversa normativa, può, pur con la salvaguardia del ciclo lavorativo e per un periodo di non superiore al trimestre, autorizzare i dipendenti fumatori a recarsi per brevi periodi in aree ove sia possibile fumare.
Le suddette aree non dovranno essere di accesso comune e dovranno poter essere convenientemente areate.

Allegati
Allegato (D Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

Norme per l’applicazione del d.lgs 626/94 protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 626/94

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione Dlgs 626/94
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla Confiterziario.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 Costituzione

L'OP per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi dalla Confterziario è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e dalla Confterziario.

Art. 13 Territorialità
L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST
L' OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all’accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione erogazione del monte ore per la basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato 1'RLS risultasse rieletto non si avrà prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell’espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati Per ogni sostituzione e/o modifica 1'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell’OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.