Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

 

CIRCOLARE N. 1/2018

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
p.c            Alle Direzioni Centrali VV.F.
All’ Ufficio Centrale Ispettivo
All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

 

OGGETTO:

Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2017 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C” e Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”
Indicazioni applicative.

 
I contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi.
In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:
Decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 1990 recante “Norme per il rifornimento dì carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri”;
Lettera-Circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, la quale ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle di cui sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
Decreto del Ministro dell’interno 12 settembre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori- distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto”.
Per rendere il quadro normativo più omogeneo, è stata elaborata la regola tecnica in oggetto emanata con Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, successivamente modificata con Decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 2018.
Tale Decreto abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti relativi alle principali novità introdotte dal Decreto stesso:
 

Art. 4 comma 1 del DM 22 nov 2017

Si rammenta che sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Punto 1.2 lettera b) dell’allegato al DM 22 nov 2017

Il termine “contenitore-distributore” impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” impiegati nel decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 1990.
Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o
ad impianti di riscaldamento.

Punto 4.1 dell’allegato a DM 22 nov 2017

Con l’entrata in vigore del decreto decadono, esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato, le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A1.

Punto 4.1 dell’allegato a DM 22 nov 2017

Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934.
Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea.

Punto 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017

Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non
necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo.

DM 10 maggio 2018

Il Decreto a fianco indicato consente che, entro il 17 febbraio 2019, possono essere commercializzati ed installati Contenitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l’apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017).
Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi.
Si precisa che tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto “contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al Decreto 22 novembre 2017.


Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti:
1. Si rammenta che, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 91/2014 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20/08/2014 (S.O. n. 72), gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore sono esentati dall’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA). Per tali fattispecie dovrà essere comunque osservato quanto indicato dal DM 22 novembre 2017 sotto la diretta responsabilità dell’esercente i contenitori distributori rimovibili stessi, salvo che l’installazione sia esentata dall’obbligo di adeguamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto citato.
2. le approvazioni di tipo, rilasciate in riferimento del DM 19/03/1990 e del DM 12/03/2003, non decadono con l’entrata in vigore del DM 22/11/2017 purché l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato.
Restano impregiudicati i procedimenti amministrativi di prevenzione incendi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)