Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA INL E ASSOLAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ

TRA

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede in Roma, Piazza Repubblica, 59, ***, rappresentato dal Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Dott. Paolo Pennesi

E

ASSOLAVORO - Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - (di seguito, in breve “Assolavoro”), con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, ***, rappresentata dal Presidente Alessandro Ramazza, elettivamente domiciliato presso la sede sociale agli effetti del presente atto
 

VISTI

• il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 1, comma 1, che istituisce un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
• i seguenti articoli del predetto Decreto legislativo n. 149/2015:
- art. 1, comma 2, che conferisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL, attribuendo ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, compresa la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria;
- art. 2, comma 2, in particolare la lettera a), che conferisce ed esplicita la funzione di esercizio e coordinamento su tutto il territorio nazionale della “vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio delle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi”;
- l’art. 11, comma 6, che prevede, al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, l’obbligo di ogni altro Organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell’Ispettorato;
- gli art. 3, comma 2, lett. f), (Segretariato Generale) e art. 5, comma 1, lett. e) (Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione) del D.P.R. n. 57/2017, che attribuisce al Segretariato Generale funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e nello specifico, sul monitoraggio delle attività dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
• la Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al “lavoro tramite agenzia interinale” (oggi somministrazione di lavoro);
• le Direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 maggio 2018 relative al distacco dei lavoratori nell’ambito delle prestazioni transnazionali di servizi quale effetto del principio di libera circolazione delle persone;
• l’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, che definisce il regime autorizzatorio per lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
• l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro che disciplina il principio di parità di trattamento;
• il D.Lgs. n. 136/2016 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori;
• l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2009 in materia di appalto;
• gli esiti del Monitoraggio delle verifiche ispettive dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (gennaio-dicembre 2017) ed in particolare il numero dei lavoratori cui si riferiscono le violazioni accertate (88.484) di cui 38.775 in materia di lavoro nero e 382 per fraudolenta applicazione delle norme in materia di distacco transnazionale;
• che in data 13/12/2016 Assolavoro si è dotato di un nuovo Codice di condotta nel quale sono fissati gli standard etici e comportamentali che le Agenzie associate devono rispettare tra i quali emergono il principio di legalità, la tutela dei diritti dei lavoratori e la difesa del buon funzionamento del mercato del lavoro.
 

PREMESSO CHE

• tra i compiti di Assolavoro, che rappresenta circa 1’ 85% del fatturato delle Agenzie per il Lavoro del Paese, rientra fattività di rappresentanza e tutela del settore sia in termini di interlocuzione con i diversi soggetti istituzionali che di contrasto ad ogni forma di lavoro sottopagato, sotto tutelato, irregolare e in nero;
• le Agenzie associate ad Assolavoro (di seguito, in breve, le “Agenzie”) rappresentano, con circa 2.500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, 10.500 lavoratori diretti ed oltre 435 mila lavoratori in somministrazione (ad oggi) una capillare infrastruttura legale del mercato del lavoro;

• le Agenzie intendono porsi come efficace strumento di contrasto alle forme di lavoro irregolare anche in quanto intermediari autorizzati allo svolgimento di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, somministrazione, intermediazione e ricollocazione dei lavoratori;
• è obiettivo dell’Associazione porre in essere ogni azione diretta a contrastare, tra l’altro:
ogni forma di intermediazione illecita di manodopera, ivi compreso l’odioso fenomeno del “caporalato” in agricoltura;
- gli appalti c.d. “non genuini”, privi del necessario elemento dell’autonoma organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore e sovente utilizzati per eludere la piena tutela dei diritti dei lavoratori;
- le distorsioni derivanti dalla fraudolenta applicazione della disciplina relativa all’istituto del distacco transnazionale finalizzate a eludere il regime autorizzatorio nazionale e ad erodere la corretta applicazione della normativa nazionale sulla parità delle condizioni di lavoro e sulla sicurezza sociale;
- ogni azione, comportamento commissivo od omissivo, volti ad ostacolare raffermarsi del principio di legalità.
 

CONSIDERATO CHE

• è interesse delle Parti adottare un Protocollo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi strategici;


Tutto ciò visto, premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:
 

Art. 1
(Premesse)

Visto, premesso e considerato costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
 

Art. 2
(Osservatorio per la tutela del lavoro e dell’intermediazione regolare)

1. Con il presente Protocollo le Parti dispongono la costituzione di un “Osservatorio per la tutela del lavoro e dell’intermediazione regolare” (di seguito, in breve, “Osservatorio”).
 

Art. 3
(Finalità, compiti e funzioni dell’Osservatorio)

1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Assolavoro collaborano, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze definite dalla disciplina vigente, allo scopo di tutelare e promuovere forme regolari di lavoro in tutti i settori produttivi e di contrastare ogni fenomeno di elusione/disapplicazione delle norme di legge in tutti i settori;
2. In coerenza ed in conformità del comma che precede, l’Osservatorio ha il compito di:
a) raccogliere e monitorare i dati e le informazioni sul lavoro sommerso, le intermediazioni illecite di manodopera, i fenomeni di caporalato, la fraudolenta applicazione della disciplina del distacco transnazionale, l’inosservanza del principio della parità di trattamento salariale;
b) elaborare metodologie condivise per verificare e analizzare le informazioni acquisite sul mercato del lavoro irregolare;
 

Art. 4
(Cabina di regia)

1. Le Parti istituiscono una Cabina di regia con le seguenti finalità:
promuovere iniziative, seminari e convegni per affrontare le problematiche connesse al lavoro irregolare e condividere proposte risolutive per la tutela della legalità nel mondo del lavoro;
redigere relazioni periodiche volte a condividere i dati e le informazioni raccolte al fine di prevenire e reprimere ogni forma di lavoro irregolare per incoraggiare lo sviluppo di una cultura della legalità;
- promuovere azioni volte a sensibilizzare gli stakeholders sulle criticità emerse dalle attività derivanti dal presente Protocollo.
2. La Cabina di regia è costituita pariteticamente da sette componenti, di cui 3 designati dal Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 3 designati dal Consiglio Direttivo di Assolavoro e 1 designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali munito di voto consultivo.
3. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, potrà definire le ulteriori modalità per il proprio funzionamento.
 

Art. 5
(Modalità di cooperazione e collaborazione ed impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a:
a) collaborare, negli ambiti di rispettiva competenza, alla condivisione delle informazioni sull’andamento del mercato del lavoro per effettuare interventi mirati all’emersione delle condizioni di lavoro irregolare;
b) sostenere e promuovere iniziative per individuare piani di attività, anche con riguardo a specifici settori, analizzandone periodicamente l’andamento;
c) instaurare rapporti di condivisione e reciproco scambio di informazioni con le Istituzioni e le Forze dell’ordine per promuovere ogni utile forma di contrasto alle forme di lavoro irregolare;
d) individuare i settori e i soggetti potenzialmente coinvolti in situazioni che violano i principi di legalità, correttezza e trasparenza della disciplina del mercato del lavoro.
e) riunirsi periodicamente per raccordare le rispettive attività di contrasto alle forme di lavoro irregolare;
2. Assolavoro in particolare si impegna a:
acquisire dalle Agenzie ogni informazione utile a mappare le situazioni di rischio, predisponendo relazioni da trasmettere all’INL per la programmazione delle connesse attività ispettive;
organizzare incontri con le Agenzie per pianificare attività utili al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo e all’implementazione dell’efficacia dell’attività ispettiva;
- a collaborare per il perseguimento dei fini del presente Protocollo.
3. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a scopo informativo e statistico, si impegna a comunicare ad Assolavoro l’esito delle ispezioni effettuate in ottemperanza al presente Protocollo producendo un report delle tipologie di attività realizzate.
4. Nell’ambito delle azioni di cui al presente articolo sono ricomprese ulteriori forme e modalità di cooperazione congiuntamente individuate dalle Parti.
5. Ciascuna delle Parti, per gli aspetti di rispettiva competenza, sosterrà i costi derivanti dalle collaborazioni di cui al presente Protocollo. Ulteriori attività, salvo diverso accordo, non comporteranno ulteriori oneri nei confronti delle Parti.
 

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di cui al presente Protocollo saranno conservati con modalità cartacee e informatiche. Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto del corretto trattamento dei dati secondo la disciplina normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/276 (GDPR).
 

Art. 7
(Durata ed eventuale rinnovo)

1. Il presente Protocollo avrà una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano a condividere il contenuto del presente protocollo tramite pubblicazione dello stesso sui rispettivi siti web.
 

Art. 8
(Clausola finale)

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte e monitorate dall’Osservatorio sulla legalità saranno trasmesse al Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Paolo Pennesi

Presidente di Assolavoro
Alessandro Ramazza


Roma, 3 agosto 2018


Fonte: ispettorato.gov.it