Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Sicilia, Sez. 3, 31 luglio 2018, n. 1649 - Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale. Oneri di sicurezza


 


N. 01649/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2018 REG.RIC.

 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 68 del 2018, proposto da Geomar di Musumeci Maria Pia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Comune di Biancavilla, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cosefo S.r.l.s., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, disposta dalla Commissione di Gara del Comune di Biancavilla con i verbali del 12 e 19 dicembre 2017, nonché con la nota dello stesso Comune del 12 dicembre 2017 numero 28227, richiamati nel verbale di riapertura della gara del 19 dicembre 2017 e non conosciuti; b) del verbale di gara di verifica delle offerte anormalmente basse del 5 dicembre 2017; c) del provvedimento del Comune di Biancavilla, Responsabile della P.O. 5A - 16 ° Servizio, del 06.12.2017 prot. 27901 e dell'aggiudicazione in favore della ditta COSEFO s.r.l.s.; d) nonché ove occorra e nei limiti d’interesse del bando e disciplinare di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FattoDiritto

 


Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato: a) la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, disposta dalla Commissione di Gara del Comune di Biancavilla con i verbali del 12 e 19 dicembre 2017, nonché con la nota dello stesso Comune di Biancavilla del 12 dicembre 2017 numero 28227, richiamati nel verbale di riapertura della gara del 19 dicembre 2017; b) il verbale di gara di verifica delle offerte anormalmente basse del 05.12.2017, il provvedimento del Comune di Biancavilla, Responsabile della P.O. 5A - 16 ° Servizio, del 06.12.2017 prot. 27901 e l’aggiudicazione in favore della ditta COSEFO s.r.l.s., nonché, ove occorra e nei limiti d’interesse, il bando e il disciplinare di gara.
L’Amministrazione intimata ed il soggetto controinteressato, sebbene ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Deve premettersi che il Comune di Biancavilla con determina a contrarre del 15 settembre 2017 numero 827 e relativo bando di gara, stima del servizio, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto-oneri, ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale per la durata di mesi nove con importo a base di gara di euro 35.189,96 oltre Iva.
Il bando di gara prevedeva al punto II.2) che “...l’importo del servizio... ammonta, per un periodo di mesi nove... ad euro 35.189,96 oltre iva...”, con l’espressa indicazione del “...costo manodopera ...euro 30.529,95...”; ed ancora al successivo punto III.1.3 disponeva che “.per il presente appalto, viene inserita la clausola sociale...” consistente nel mantenimento dell’unità lavorativa attualmente impiegata, profilo operatore liv. II A servizi ambientali.
La ditta ricorrente in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica ed economica richiesti, ha partecipato alla sopradetta gara presentando la seguente offerta “.ribasso unico del 34,2874%... applicato all'importo di gara soggetto al ribasso al netto degli oneri di sicurezza e oneri incidenza manodopera. Dichiara altresì ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice che i costi relativi alla sicurezza generale dell’impresa. sono quantificati in euro 1.5000,00...”.
La Commissione di gara, verificata la documentazione presentata dalle sei ditte concorrenti, ha inizialmente ammesso la società ricorrente ed aperte le offerte economiche, l’ha collocata al primo posto della graduatoria quale minor prezzo; la stazione appaltante quindi, con nota del 15 novembre 2017 prot. 26275 ha chiesto alla società ricorrente di presentare spiegazione sul ribasso offerto del 34,2874% e precisamente “.riguardanti a) il rispetto del costo del personale.; b) la fornitura dei materiali”.
La ditta ricorrente con nota del 27 novembre 2017 ha presentato le proprie spiegazioni precisando che “tenuto conto che codesta amministrazione ha inserito al punto III.1.3 del bando di gara la cosiddetta clausola sociale di cui all’articolo 50 del DLGS 50/2016, il costo della manodopera del personale attualmente impiegato da mantenere (pari ad Euro 30.529,96) deve ritenersi incomprimibile al pari degli oneri di sicurezza (pari ad euro 1.150,80) e chiaramente non oggetto di ribasso”.
La Commissione di gara esaminate tali spiegazioni con verbale del 5 dicembre 2017 le ha valutate con “...esito negativo...” con conseguente proposizione di esclusione dalla gara.
La stazione appaltante quindi con atto del 6 dicembre 2017 prot. 27901, visto l’esito del verbale di gara del 5 dicembre 2017, ha disposto l’esclusione dalla gara della ditta ricorrente, in quanto il “.ribasso.” non sarebbe stato “.applicato all’importo soggetto a ribasso d’asta pari a euro 34.039,16, come previsto nel bando di gara, bensì applicato sull’importo della fornitura dei materiali pari a euro 4.313,32 non previsto nel bando di gara, e ricavato unilateralmente dalla ditta medesima, l’offerta, pertanto come da spiegazione risultano manifestamente condizionata ed in aumento. Pertanto, per quanto sopra detto, l’offerta risulta in contrasto con il disciplinare di gara punto 18) che così recita — non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e\o condizionate”.
La Commissione di gara, tuttavia, nella seduta di 12 dicembre 2017 è giunta alla determinazione di intervenire in autotutela, annullando l’attività espletata in precedenza e disponendo la non ammissione alla gara delle “imprese concorrenti Euro Ambiente - Geomar e Rizzo Francesco in quanto.” avrebbero omesso “...l’indicazione dei costi della mano d’opera...”.
La ditta ricorrente, in buona sostanza, a seguito dell’annullamento in autotutela delle precedenti attività di gara (e quindi anche della valutazione di non congruità), è stata esclusa dalla gara per una presunta omessa indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera.
La stazione appaltante infine con verbale del 19 dicembre 2017 ha disposto la riapertura della gara con aggiudicazione a favore della COSEFO s.r.l.s. che ha offerto un ribasso del 17,81% “sull’importo soggetto a ribasso di euro 34.039,16 pari all’importo netto di euro 27.976,79 più oneri per la sicurezza di euro 1.150,80 e quindi pari all’importo complessivo di euro 29.127,59 oltre iva come per legge.”
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’inserimento della clausola sociale, unitamente alla determinazione del costo della manodopera impiegata e da mantenere, obbliga le ditte concorrenti all’assunzione del personale già impiegato il cui costo risulta determinato dalla stazione appaltante e non modificabile in quanto riferito a trattamenti salariali inderogabili stabiliti dai contratti collettivi di categoria (l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 va, infatti, armonizzato con i precedenti artt. 23 e 50); b) la ditta ha indicato il costo della manodopera rinviando agli “oneri incidenza manodopera”; c) in ogni caso, l’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni vigenti (con la conseguenza che andava attivato, semmai, il soccorso istruttorio); d) in via subordinata, si osserva che, nel non recepire le giustificazioni della ricorrente, la stazione appaltante ha errato nell’escludere la scorporazione del costo della manodopera dall’importo soggetto al ribasso.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad avviso di questo Collegio, il ricorso è infondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 08-05-2018, n. 3079), per le gare indette sotto l'egida del nuovo codice dei contratti pubblici (come quella che qui viene in rilievo), non sono più rinvenibili le condizioni perché possa darsi ingresso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera: ciò, in quanto il nuovo codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell'offerta economica.
Non appare, quindi, possibile una determinazione dei costi della manodopera “per relationem”, avuto riguardo all’inserimento nel bando della cosiddetta clausola sociale, anche tenuto conto che l’obbligo di assunzione del personale già impiegato non determina automaticamente un identico costo lordo da sostenere per i dipendenti da assumere, potendo, in ipotesi, l’impresa interessata usufruire di sgravi o agevolazioni fiscali o contributive di cui non beneficiava la precedente affidataria del servizio.
In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle controparti.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore Dauno Trebastoni, Consigliere Diego Spampinato, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO