Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1996
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Ancl, Federnotai, Fenasicl, Inrc, Adc, Federavvocati, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, Snami, Ucla/Consilp-Confprofessionisti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi- Studi professionali
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

 

Premesso
Premessa
Parte prima - Sistema delle relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Esame quadro socio economico
Titolo II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Titolo III - Funzionamento delle relazioni sindacali contributi finalizzati - Procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
Art. 8 - Procedura
Titolo IV - Tutele: della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; della sicurezza sul lavoro; della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9
Titolo V - Mercato del lavoro

Art. 10
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 11
Titolo VII - Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 - Conciliazione - controversie - procedure
Art. 13 - Collegio arbitrale
Parte seconda - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 14
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 15
Titolo III - Assunzione
Art. 16
Art. 17
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 18
Titolo V - Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera di applicazione
Art. 21 - Età per assunzione
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 26 - Doveri dell’apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Art. 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale medico-sanitaria
Art. 31 - Rinvio alla legge
Titolo VI - Tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap
Art. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo IX - Riposo settimanale e festività
Art. 51

 

Art. 52
Art. 53
Titolo X - Ferie

Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XI - Assenze, congedi e permessi

Art. 60
Art. 61
Art. 61 bis - Congedi non retribuiti
Art. 62
Art. 62 bis - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 62 ter - Congedi e permessi per handicap
Titolo XII - Chiamata alle armi
Art. 63
Art. 64
Titolo XIII - Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 65
Art. 66
Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Titolo XVI - Sospensione del lavoro
Art. 79
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 80
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 81
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 82
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 83
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 84
Art. 84-bis
Art. 84 ter - Minimi tabellari
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Titolo XXII - Mensilità supplementari
Art. 88
Art. 89
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Titolo XXIV - Norme disciplinari
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXV - Divise e attrezzi
Art. 103
Titolo XXVI - Condizioni di miglior favore
Art. 104
Titolo XXVII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 105
Titolo XXVIII - Archivio contratti
Art. 106
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di studi Professionali

L’anno 1996, il giorno 19 del mese di Dicembre, tra l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl), la Federazione Nazionale Notai (Federnotai), la Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro (Fenasicl), l’Istituto Nazionale Revisori Contabili (Inrc), l’Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario (Adc), la Federazione Nazionale Avvocati (Federavvocati), il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, il Sindacato Nazionale Medici Italiani (Snami), l’Unione Consulenti del Lavoro Nazionale (Ucla) […], assistiti dalla Confederazione Sindacale Italiana Liberi Professionisti (Consilp - Confprofessionisti) e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) con l’intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil)
Visti il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti da Studi Professionali stipulato in data 10 dicembre 1992 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 19 dicembre 1996, si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Studi
Professionali composto da:
- Introduzione
- Premessa
- Parte Prima (VII Titoli, 13 articoli)
- Parte Seconda (XXVIII Titoli, 106 articoli)
- Dichiarazione a verbale
- 2 Allegati
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premesso
- che in data 29/5/1995 le OO.SS. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del CCNL 10/12/1992;
- che in data 31/7/1995 le OO.SS. nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 10/12/1992;
- che in data 1/4/1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato in sede Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l’articolato del CCNL 10/12/1992.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23/7/1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive Ue richiamate nel CCNL 10/12/1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistemizzato, rinnova il precedente testo del 10/12/1992.

Premessa
1) Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
2) Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL del 10/12/1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l’aspetto economico/produttivo sia sotto l’aspetto occupazionale.
3) Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell’occupazione e al ruolo delle attività professionali nell’economia nazionale ed europea.
4) Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
5) Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
6) Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
7) In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fin da 3 mesi prima della sua scadenza. In tale ambito la Consilp/Confprofessioni s’impegna a operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.

Parte prima - Sistema delle relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio economico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp- Confprofessioni e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile, anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione Cee 1984 e la legge n. 125 del 10/4/1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle libere professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della Direttiva 89/48 Cee recepita nel D.L. 27/1/1992 n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: telelavoro e/o lavoro a distanza - Job sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l’individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione (compreso lo studio dell’applicabilità della Legge 190/85);
5) l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione Cee 20/5/1990 e della Raccomandazione Cee 92c 27/04 del 27/11/1991.;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.

Titolo II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che a essi fanno riferimento.
A) L’Osservatorio nazionale;
B) la Commissione paritetica nazionale;
C) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp- Confprofessioni. Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL.
Tale rappresentate (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 3 - Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della L. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l’analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l’invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni sindacali" così come previsto agli articoli 7 e 8 del presente CCNL.

Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL […]

Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.

Titolo IV - Tutele: della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; della sicurezza sul lavoro; della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Art. 9

A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
. Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione Cee del 20 maggio 1990 e alla raccomandazione Cee 92 c 27/04 del 27 novembre 1991 così come richiamate al Titolo I, articolo 1, punto 6).
B) Della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro. Le parti, vista la legge [dlgs] 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 242 del 19 marzo 1996, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.
D) Della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap. Per tale materia si fa riferimento al successivo articolo 62-ter del presente CCNL.

Titolo V - Mercato del lavoro
Art. 10

[…]
A) Formazione professionale. […]
B) Contratti di formazione lavoro.
Le parti convengono sull’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l’apprendistato al fine di promuovere la formazione e l’occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla legge 451 del 19/7/1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale. I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl, a comunicare l’esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all’ufficio provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11, articolo 16, della legge 451 del 19/7/1994.
In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette all’autorizzazione delle Cri corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi. Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL.
Qualora all’interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio professionale.
Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al ministero del Lavoro e agli uffici regionali e provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo le disposizioni della legge n. 451 del 19/7/1994 all’ispettorato provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territorialmente competente l’attività svolta e i risultati conseguiti.
C) Stages.
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i ministeri interessati per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti Ue.

Parte seconda - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 14

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente: avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili eccetera) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo V - Apprendistato
Art. 19 - Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 20 - Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello III, IV e IV super, con le seguenti eccezioni:
III Livello
analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di riabilitazione - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - infermieri professionali - tecnico di laboratorio purché in possesso di specifico diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici - tecnici radiologi - addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
IV Livello super
stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
IV Livello
dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici - archivisti.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’articolo 9 del Rdl 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 21 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14º anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma della legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi di legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell’addestramento.

Art. 26 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 27 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 29 - Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel IV livello super e nel IV livello.
[...]

Art. 30 - Durata dell’apprendistato nell’area professionale medico-sanitaria
Negli studi odontoiatrici, la durata dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica del III livello "assistente di studio odontoiatrico" è fissato in quarantadue mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
1) le situazioni in atto;
2) i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.

Art. 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
Dichiarazione a verbale
La normativa relativa all’apprendistato ha la sua attuazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 1992.
[…]

Titolo VI - Tempo parziale
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 45

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello Studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell’orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, specifiche articolazioni alternative […]

Art. 47
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore a un’ora. L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 48

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore a effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo IX - Riposo settimanale e festività
Art. 51

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. […]

Art. 53
[…] Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo X - Ferie
Art. 58

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 70

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 76

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXIV - Norme disciplinari
Art. 97

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 101
[…], l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all’articolo 2105 del Codice civile […], nonché nei casi previsti dall’articolo 60, dal primo e secondo comma dell’articolo 97 e dal terzo comma dell’articolo 99 del presente contratto e in quelli di cui all’articolo 2119 del Codice civile.

Titolo XXV - Divise e attrezzi
Art. 103

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[...]