Categoria: 2011
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Tipologia: Avviso comune
Data firma: 12 aprile 2011
Parti: Confindustria, Abi, Ania, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil
Fonte: confcommerciomilano.it


Avviso comune per il recepimento della direttiva 6 maggio 2009, n. 38 riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

Addì 12 aprile 2011, tra Confindustria, Abi, Ania e Confcommercio - Imprese per l’Italia e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Con il presente Avviso comune le parti intendono sottoporre al Governo e al Parlamento italiano, nell'assolvimento degli obblighi previsti dal Trattato e dalla Direttiva 2009/38/CE, la posizione condivisa dalle Parti sociali in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva stessa, attraverso la formulazione di una proposta di testo di legge di recezione, nella piena valorizzazione del dialogo sociale e dell'autonomia collettiva.
Le parti firmatarie del presente Avviso auspicano, pertanto, che il Governo ed il Parlamento definiscano un provvedimento legislativo che, coerente con gli obiettivi della Direttiva stessa, sia conforme al testo tra esse concordato.
Ritengono, pertanto, opportuno che l'iniziativa legislativa di recezione della Direttiva 2009/38/CE possa svolgersi anche attraverso una consultazione delle parti stesse, così da esplicitare la loro comune volontà negoziale.
Nel merito, le parti intendono sottolineare che, in un contesto di mercati sempre più aperti alla competizione internazionale e di continua innovazione tecnologica e produttiva, la Direttiva 2009/38/CE persegue l’obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, un’attitudine costruttiva al cambiamento fondata su un effettivo dialogo sociale.
Con la sottoscrizione del presente Avviso Comune, dunque, le parti, con l’intento di dare, in tal modo, piena attuazione alla Direttiva 2009/38/CE, affermano di condividerne le finalità di migliorare l’ambito dell’informazione e della consultazione, con riferimento alle questioni transnazionali, e di regolare le modalità di coordinamento con le procedure nazionali, assegnando un ruolo preminente alle intese a livello aziendale, in piena coerenza anche con i principi congiuntamente espressi dalle parti sociali europee nella lettera al Direttore Generale della DG Occupazione della Commissione Europea del 14 giugno 2010.
Le parti riconoscono che l'informazione e la consultazione che si svolgono nell’ambito dei Comitati Aziendali Europei costituiscono un elemento di successo per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, perché favoriscono un clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.
I Comitati Aziendali Europei, infine, possono contribuire a creare un confronto positivo tra le differenti pratiche di relazioni industriali presenti nei paesi dell’Unione, rafforzando lo sviluppo di un approccio condiviso nell’affrontare le sfide che hanno di fronte le imprese e i lavoratori nei sempre più rapidi e intensi processi di internazionalizzazione.
Sulla base di tali premesse, le parti hanno concordato il seguente testo di recezione.

Emendamenti al D.Lgs. n. 74/2002
Art. 1
Aggiungere al comma 2 il seguente periodo:
Te modalità di informazione e consultazione sono definite ed attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'Impresa o nel gruppo di imprese."

Art. 1
Dopo il comma 5 inserire il comma 6:
“6. L'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo la competenza del comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dal presente decreto legislativo sono limitate alle questioni transnazionali."

Art. 1
Dopo il comma 6 inserire il comma 7:
“7. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi."

Art. 2, comma 1
Sostituire la lettera g) con la seguente:
“g) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;”

Art. 2, comma 1
Sostituire la lettera h) con la seguente:
"h) "consultazione", l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della 'direzione, che può essere tenuto in considerazione all'Interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie

Art. 2, comma 1
Sostituire la lettera i) con la seguente:
“i) “comitato aziendale europeo", il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 2, lettera b) e comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;"

Art. 2, comma 1
Dopo la lettera i) inserire la seguente lettera l):
“I) “delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2."

Art. 4
Dopo il comma 3 inserire il comma 4: “4. La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché la direzione centrale o la presunta direzione centrale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie hanno la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall’applicazione del presente decreto legislativo le informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui all’articolo 5 e seguenti, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all’articolo. 2, comma 1, lettere b) e d)”

Art. 7
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
“1.1 membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri"

Art. 7
Sostituire il comma 3 con il seguente:
“2. La direzione centrale o il dirigente di cui all’art. 4, comma 1, e le direzioni locali, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell’avvio dei negoziati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all’art. 4, comma 1 informano della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell’avvio dei negoziati, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo

Art. 8
Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis:
"2-bis. Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione può riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare.".

Art. 8
Sostituire il comma 3 con il seguente:
“3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione

Art. 9, comma 1
Sostituire la parola “costruttivo” con “di cooperazione”.

Art. 9, comma 2
Sostituire la lettera b) con la seguente:
“b) la composizione del Cae, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori e al sesso, e la durata del mandato

Art. 9, comma 2
Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) le competenze e le materie della procedura d’informazione e di consultazione del Cae nonché le modalità in cui l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l’informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 6;"

Art. 9, comma 2
Sostituire la lettera f) con la seguente:
“f) la data di entrata in vigore dell’accordo e la sua durata, le modalità in base alle quali è possibile modificare o cessare l’accordo, i casi in cui l’accordo è rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, eventualmente anche nei casi di modifica della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;"

Art. 9, comma 2
Dopo la lettera g) inserire la seguente lettera h):
“h) se del caso, la composizione, le modalità di designazione, le attribuzioni e le modalità di riunione del comitato ristretto istituito in seno al comitato aziendale europeo."

Art. 9, comma 3
Al secondo periodo, sostituire le parole “per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate” con le seguenti “per discutere anche delle informazioni che sono loro comunicate".

Art. 12
Sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: “Funzionamento del Comitato aziendale europeo e della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori’.

Art. 12, comma 1
Sostituire la parola “collaborazione" con la parola “cooperazione".

Art. 12. comma 2
Sostituire la parola “collaborazione" con la parola “cooperazione".

Art. 13
Sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: “Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori'.

Art. 13

Sostituire il comma 1 con il seguente:
“1. I membri del comitato aziendale europeo dispongono, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti derivanti dal presente decreto legislativo, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

Art. 13
Dopo il comma 2 inserire il comma 3:
“3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma del presente decreto legislativo.”

Art. 13
Dopo il comma 3 inserire il comma 4:
“4. Se e in quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione. I contenuti della formazione, considerando gli accordi in atto, sono decisi congiuntamente tra direzione centrale ed il comitato ristretto o, ove non esistente, il Cae.”

Art. 14
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 14. Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali - 1. L’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all’articolo 1, comma 6.
2. Le modalità di articolazione tra l’informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante {’accordo previsto dall’articolo 9. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
3. Qualora tali modalità non siano definite mediante accordo di cui all’art. 9, e si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro, le procedure di informazione e consultazione devono avere luogo in modo coordinato nel Comitato aziendale europeo e negli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori.
4. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge nonché dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti anche in attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
5. L’applicazione del presente decreto legislativo non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell’ambito disciplinato dal decreto legislativo stesso.”.

Art. 15
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 15. Adeguamento - 1. In caso di modifiche significative delia struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi applicabili, la direzione centrale avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui agli articoli 5 e seguenti almeno in due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.
2. Oltre ai membri designati a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono membri della delegazione speciale di negoziazione almeno tre membri del comitato aziendale europeo esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti.
3. Nel corso dei negoziati il comitato o i comitati aziendali europei esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del comitato o dei comitati aziendali europei e la direzione centrale.“.

Art. 15-bis
Inserire dopo l’art. 15, il seguente articolo 15-bis: “Art. 15-bis. Accordi in vigore - 1. Fatto salvo l’articolo 15, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto legislativo le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:
a) un accordo o più accordi applicabili all’insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1 e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese;
ovvero
b) un accordo concluso a norma del previgente testo del presente decreto come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 aprile 2002, n. 96 è firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011.
La legislazione nazionale applicabile al momento della firma o della revisione dell’accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell’ambito di applicazione di cui alla presente lettera b).
2. Allo scadere degli accordi di cui al comma 1, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo."

Art. 16, comma 1
Sopprimere le parole: “e comunque nei casi previsti all’art. 15, comma 3,”.

Art. 16
Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. Le competenze del Cae sono stabilite a norma dell’articolo 1, comma 6. L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi. La consultazione avviene in modo tale da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con fa direzione centrale e ottenere una risposta motivata a ogni loro eventuale parere. Alla procedura di informazione e consultazione si applica il disposto degli articoli 1, comma 2, ed 11.”.

Art. 16
Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
“4. I membri del comitato aziendale europeo sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri

Art. 16
Sostituire il comma 6 con il seguente:
"5. Per garantire il coordinamento delle sue attività il comitato aziendale europeo elegge al proprio interno un comitato ristretto composto al massimo da cinque membri, il quale deve beneficiare delle condizioni per esercitare le proprie attività regolarmente. Esso adotta un regolamento interno

Art. 16, comma 8
Sostituire le parole “nei limiti’ con le parole “in conformità

Art. 16, comma 9
Abrogare il comma 9

Art. 16, comma 10
Dopo le parole “circostanze eccezionali’ aggiungere le parole “o intervengano decisioni”.

Art. 16, comma 11
Sostituire le parole “al termine della riunione o entro sette giorni" con le parole “entro il termine congiuntamente definito, nell’ambito della riunione, tra direzione centrale ed il comitato ristretto o, ove non esistente, il CAE. In caso di mancata definizione congiunta, il parere dovrà essere formulato entro sette giorni’.

Art. 16, comma 13
Abrogare il comma 13